Oggetto: INCONTRO MINISTRO DELL’INTERNO E SINDACATI VIGILI DEL FUOCO.
RICHIESTE RITENUTE PRIORITARIE DAL SINDACATO CONAPO.
Onorevole Ministro, La ringraziamo per aver concesso al CONAPO Sindacato Autonomo Vigili
del Fuoco l’odierno incontro che per noi è l’occasione per sollecitare nuovamente soluzione
politica alle principali problematiche “specifiche” del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Si rendono necessarie alcune pagine, ma SPERO VIVAMENTE CHE LEI LE LEGGA TUTTE
Le principali richieste si sostanziano nei seguenti grandi temi.
1) EQUIPARAZIONE RETRIBUZIONI E PENSIONI DEI VVF A QUELLE DEGLI ALTRI CORPI: da oltre
trent’anni i vigili del fuoco percepiscono trattamenti retributivi e previdenziali di gran
lunga inferiori agli altri corpi dello stato nonostante analogo (e a volte superiore) rischio
della vita per garantire la sicurezza dei cittadini – chiediamo che si proceda ad inquadrare
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’interno del comparto sicurezza mediante
estensione dei meccanismi di perequazione di cui al combinato disposto degli artt.
16,comma 2 e 43 della legge 121/81 o, in subordine, di provvedere ad emanare specifiche
norme di equiparazione retributiva e pensionistica (come da allegati n. 1-2-3-4-5) che
riteniamo siano la soglia minima per poter dare a tutti i vigili del fuoco compresi dirigenti
e direttivi, pari dignità lavorativa rispetto agli altri corpi di polizia dello stato.
2) POTENZIAMENTO ORGANICI VIGILI DEL FUOCO A TUTTI i LIVELLI: gli organici del personale
operativo sono in grave sofferenza nonostante le assunzioni straordinarie effettuate, e
questo crea diminuzione della sicurezza dei cittadini ma anche diminuzione della sicurezza
su lavoro del personale. Mancano circa 3000 unita’ da una pianta organica gia’ ritenuta
insufficiente – chiediamo un piano di assunzioni per il recupero delle carenze e
potenziamento dell’ organico anche alla luce dei nuovi pericoli non convenzionali derivanti
dal terrorismo e dei nuovi compiti di lotta agli incendi boschivi affidati ai vigili del fuoco
dalla legge n. 124/15;
3) FORMAZIONE INADEGUATA SU POTERI/DOVERI DEL CORPO: è mai possibile che la
maggior parte dei Vigili del Fuoco (compresi alcuni dirigenti) nel 2016 ancora non sa di
rivestire la qualifica di “agente di pubblica sicurezza” ai sensi dell’art. 8, comma 1 della
legge 1570/41 a causa della mancanza di una adeguata formazione su questa materia sin
dal corso di ingresso ? Poiché questa attribuzione ai fini della sicurezza comporta poteri e
doveri ma anche responsabilità, per non parlare della polizia giudiziaria, della prevenzione
incendi e dell’addestramento formale utile nella gestione di grandi gruppi di personale
sulle grandi emergenze, Le chiediamo di verificare di persona che ne sia data adeguata
informazione e formazione ai Vigili del Fuoco in ogni corso di formazione;
4) SCELTA DEI DIRGENTI E DEI DIRIGENTI SUPERIORI: chiediamo che il personale dirigente e
dirigente superiore sia scelto attentamente con scrupolosa selezione, e ripeto CON
SCRUPOLOSA SELEZIONE, non solo guardando la gestione economica di tipo aziendale
come oggi nella maggiore succede, ma dal lato di gestione dell’operatività di un corpo
come il nostro .
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5) NETTA DIVISIONE TRA VIGILI PERMANENTI E VOLONTARI: occorre rendere gratuita la
prestazione del personale dei distaccamenti volontari e affidare alle regioni la gestione
economica del volontariato dei vigili del fuoco mantenendo la gestione operativa e di
coordinamento allo Stato, oltre a togliere loro la qualifica di Pubblica Sicurezza di stato
che appare inappropriata nel volontariato.
Evitiamo volutamente di sollevare ulteriori richieste, le quali, seppur importantissime, sono
istituti comuni anche agli altri corpi dello stato e che pertanto necessitano di una discussione
più ampia e in questa sede rischiano di “annacquare” i gravi problemi di sperequazione
retributiva e pensionistiche che i vigili del fuoco continuano a vedere irrisolti.
Li spieghiamo nel dettaglio:
RICHIESTA CONAPO DI PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E
PENSIONISTICI DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLI DEGLI APPARTENENTI AGLI ALTRI
CORPI DELLO STATO PREPOSTI ALLA SICUREZZA MEDIANTE RICONOSCIMENTO
DELLO STATUS DI FORZA DI POLIZIA (NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
ISTITUZIONALI – ART.16 COMMA 2 LEGGE 121/81) E CONSEGUENTE INSERIMENTO
A PIENO TITOLO NEL COMPARTO SICUREZZA (D.LGS 195/95)
Gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco soffrono una notevole sperequazione
sia sul piano retributivo, che pensionistico, che di carriera rispetto agli altri Corpi dello Stato e
segnatamente rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento civile, tra cui anche il Corpo
Forestale dello Stato (con il quale si condividono compiti di antincendio boschivo) e la Polizia di
Stato (con cui si condivide il medesimo ministero), e con tutte le quali forze di polizia condivide
funzioni istituzionali di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e soccorso pubblico.
Per evidenti ragioni di equità, pur nel quadro delle attuali ristrettezze economiche, e quindi
anche utilizzando risparmi di gestione dovuti alla spending review, si ritiene necessario ed
urgente attuare provvedimenti per, doverosamente, riequilibrare questa anomala situazione,
ancor più per porre su un piano di parità i Corpi dello Stato, anche a fronte delle previste future
riforme che interessano anche le Forze di polizia.
Si tenga conto che le forze di polizia statali indicate all’art. 16 della legge 121/81, beneficiano di
una norma di perequazione, l’art. 43 della medesima legge che ai commi 16, 17 E 18 recita:
<>
E’quindi chiaro che il quadro normativo vigente prevede l’obbligo di parificazione quantitativa
del trattamento retributivo “fisso e ricorrente” tra tutti i corpi di cui all’art. 16 della legge
121/81, obbligo che si estrinseca nelle voci retributive “stipendio + indennità pensionabile”,
come espressamente stabilito al comma 3 del medesimo art. 43 della legge 121/81, ma anche
nella voce retributiva fissa pensionabile denominata “assegno funzionale“ corrisposta agli
appartenenti alle forze di polizia (e non ai VVF) al compimento dei 17-27 e 32 anni di servizio
secondo le tabelle sotto riportate. Tale “assegno funzionale”, originariamente previsto per la
polizia di stato, è stato esteso agli altri corpi di cui all’art.16 della legge 121/81 sempre in virtù
del medesimo meccanismo di perequazione (art.43 l.121/81), come anche la perequazione dei
trattamenti riguarda anche tutte quelle norme ove genericamente già oggi si fa riferimento alla
locuzione “forze di polizia” o “comparto sicurezza”.
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Non vi è invece, come è ovvio che sia, automatica perequazione delle indennità speciali
accessorie, che seguono la specificità dei singoli Corpi, salvo i casi laddove normative speciali le
estendono a tutti i corpi di polizia (si veda ad esempio il trattamento di missione).
Si ritiene quindi che in tale contesto di perequazione retributiva debbano rientrare, a pieno
titolo, anche i vigili del fuoco per le ragioni esplicitate di seguito.
I vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di
“agenti di pubblica sicurezza”.
Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall’ art. 35 comma 1 lettera d) del Decreto
Legislativo 08/03/2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n.229).
L’art. 34 del R.D. 31 agosto 1907 n. 690 stabilisce che «Gli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità e alla tutela delle
persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e
procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei delinquenti;
curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello stato, delle provincie e
dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di
pubblici e privati infortuni.»
L’ art. 6 del D.Lgs 139/06 stabilisce che “Nell’esercizio delle attività istituzionali, il personale di
cui al comma 1 svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile
del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente
agli altri ruoli dell’area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria……..”
Il Consiglio di Stato, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che “il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall’istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito
dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica
sicurezza così come definita dall’articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio
1961 n. 469 che, all’art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i
compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela
dell’incolumità delle persone nell’ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza”.
Sempre il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che:
“spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della
L. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ……. omissis ………. restando
soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto, ai sensi dell’art. 13, primo
comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della
forza pubblica”.
Le particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica sono quelle
espressamente previste all’art. 329 del codice penale, cui i VVF sono sottoposti al pari delle
altre forze di polizia di cui all’art. 16 della legge 121/81, sotto la comune dizione di “agenti
della forza pubblica”.
L’ art. 329 del codice penale rubricato “Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare
o da un agente della forza pubblica” recita quanto segue: <>
La Cassazione penale (sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986) ha stabilito che:
“Secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare soggetti attivi del
reato di cui all’art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall’altro lato, gli agenti della forza pubblica,
comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di
finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonchè tutti
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quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di
coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica.”
Sempre la Cassazione penale (sez. VI, 05/12/1986, Da Scola), ha affermato che: “L’art. 329 c.p.,
annovera distintamente tra i destinatari del precetto penale i militari (delle forze armate) e gli
agenti della forza pubblica. In quest’ultima categoria sono da ricomprendere tutti quegli
organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione
diretta su persone e cose ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” …… ed
ancora sempre la medesima Cassazione penale “ … il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all’art. 329
c.p., ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest’ultima,
che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perchè la qualità di agente
della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su
persone o cose ai fini di tutela dell’ordine o della sicurezza pubblica).”
La dottrina infatti definisce “forza pubblica” l’organismo a disposizione delle autorità per
l’attuazione dell’ordine giuridico e per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica,
ovvero l’ insieme delle persone a cui lo Stato affida il compito di far rispettare la legge anche
coattivamente, nozione che coincide con la pubblica sicurezza e con le forze di polizia.
Già nel 1979 il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979 portato a
conoscenza di tutti i prefetti con circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 09/08/1979 e ribadito con
circolare del Dipartimento VVF prot. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011), ha affermato che
“l’attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela
della incolumità delle persone, rientrano nell’ambito della cosiddetta «attività di pubblica
sicurezza», di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae. Ciò in
quanto (continua sempre il consiglio di stato – ndr), come si evince dalla lettura dell’ art. 1 del
R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito
naturale ed indefettibile dell’autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e
privata incolumità, il curare l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare
soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. ”.
Continua infatti il Consiglio di Stato nel medesimo parere (I sez. parere n. 1571/78 del 12
gennaio 1979) …. “L’osservazione in parola (prevenzione ed estinzione incendi e tutela della
pubblica e privata incolumità sono attività di pubblica sicurezza – ndR), per ora solo
accennata, non è di poco conto, se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi
più ampiamente esposto, che da essa deve farsi discendere il principio per cui, tutte le volte
che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l’intero
l’area dei possibili accadimenti, devesi allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle
norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza”.
Ed ancora il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) afferma, riferito ai
vigili del fuoco, ed ai connessi poteri ed obblighi di intervento, che “… in difetto di specifiche
norme ad “hoc”, devono ritenersi applicabili in materia le disposizioni generali sulla polizia
amministrativa che affidano in via normale agli organi competenti la cura della sicurezza dei
cittadini e l’ osservanza delle leggi e dei regolamenti. E poiché non può ammettersi che
l’esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto
al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise
e fondamentali dell’ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna
delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l’applicazione al caso delle norme appartenenti
allo stesso più ampio settore amministrativo considerato; nella specie a quello di Pubblica
Sicurezza (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).”
E quindi chiaro e palese, ed il Consiglio di Stato a più riprese lo ha evidenziato
inequivocabilmente, che tutti i compiti istituzionali dei vigili del fuoco (prevenzione ed
estinzione incendi – soccorso pubblico – difesa civile), rientrano nella più ampia sfera della
“pubblica sicurezza”, sono quindi chiare attività “specifiche” o “specialistiche”, che dir si voglia,
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di “polizia di sicurezza”, che fanno capo alle “autorità di pubblica sicurezza”, cui i vigili del
fuoco hanno peraltro obbligo di assoggettarsi e riferire, in virtù della loro qualifica di “agenti di
pubblica sicurezza” nell’esercizio delle funzioni istituzionali per il combinato disposto dell’art. 8
comma 1 della legge 1570/41 e dell’art. 34 del R.D. 690/07 (Testo unico della legge sugli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza).
Peraltro anche il T.A.R. Bari (sez. I, 21/11/2006, n. 4069)ha chiarito che «Fra i compiti della
polizia di sicurezza, peraltro, così come individuati dall’art.24 della legge n.121/1981, rientra
quello di “prestare soccorso in caso di calamità ed infortuni”» che poi è il compito primario dei
vigili del fuoco, ovvero il Soccorso Pubblico, quale species della Pubblica Sicurezza.
Invero l’art. 16, comma 3 della legge 01/04/1981, n. 121, prevede che «Le forze di polizia
possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso » che è poi la specialità dei
Vigili del Fuoco.
Inoltre si noti ad esempio l’obbligo da parte dei vigili del fuoco, di riferire al Prefetto-autorità
provinciale della pubblica sicurezza, sulle inadempienze in materia di attività soggette alla
prevenzione incendi, nonché il conseguente provvedimento (di polizia di sicurezza) da parte del
Prefetto, di sospensione della licenza di attività, ai sensi del Testo unico sulle leggi di pubblica
sicurezza e successive norme di polizia amministrativa.
Tanto è vero che per questi motivi il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo
1999) ha affermato che “i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da
parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata
alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui
all’articolo 16 della legge n. 121 del 1981.
Va inoltre chiarito che la Corte Costituzionale, con Ordinanza 24 luglio 2000, n. 342, chiamata a
pronunciarsi sull’illegittimità costituzionale del mancato inserimento del Corpo Nazionale Vigili
del Fuoco tra le Forze di Polizia indicate nell’art. 16 della L. 121/81 (per asserita violazione del
principio costituzionale di uguaglianza), aveva ritenuto ostativa la allora diversità degli
ordinamenti e segnatamente il fatto che l’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, ed il relativo regime retributivo fosse (a quel tempo) ricondotto nell’ambito del nuovo
sistema del pubblico impiego “privatizzato” ed il corpo dei vigili del fuoco inserito nel
comparto di contrattazione “aziende autonome dello stato”. Inoltre, ben 6 anni dopo, l’art.
35 del D.Lgs 139/06 ha chiarito la piena vigenza della qualifica di “agenti di pubblica
sicurezza” in capo ai vigili del fuoco, in precedenza negata dal ministero dell’interno anche in
sede giudiziaria.
A dimostrazione di ciò è sufficiente leggere le conclusioni del T.A.R. Lazio (sez. I, 12/03/1996, n.
363), a seguito del ricorso proposto dal sottoscritto (e altri colleghi), il quale all’epoca rigettò la
nostra pretesa di equiparazione retributiva sentenziando che «La norma di cui all’art. 8, l. 27
dicembre 1941 n. 1570 si deve ritenere abrogata dall’art. 16, l.13 maggio 1961 n. 469, in
quanto norma non compatibile, non avendo il legislatore ritenuto di ripetere l’attribuzione ai
dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, limitandosi alla sola attribuzione di quella più limitata di polizia giudiziaria, con
conseguente non applicabilità ai suddetti dipendenti della previsione di cui all’art. 43 comma
3, l. 1 aprile 1981 n. 121 ».
In ogni caso, Corte Costituzionale a parte, ben diverso e più ampio deve essere l’intervento del
legislatore, specialmente oggi che, alla luce della legge 252/04 e delle ultime normative, che
riconducono il rapporto di lavoro del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nel regime
pubblicistico, come le altre forze di polizia ad indirizzo civile, nonché alla luce del fatto che i
vigili del fuoco rivestono chiaramente la qualifica di “agenti di pubblica sicurezza” ai sensi
dell’art.8 comma 1 della legge 1570/41, (come confermato dall’art.35 comma 1 lett.d del D.lgs
139/06) si ritene superato il predetto elemento ostativo alla piena equiparazione del Ns. Corpo
alle altre Forze di Polizia, non esitando a definire i Vigili del Fuoco una forza di polizia
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finalizzata alla sicurezza pubblica di specifica competenza (prevenzione ed estinzione degli
incendi, soccorso pubblico, tutela della pubblica e privata incolumità, difesa civile, che a
norma dell’art. 1 del TULPS afferiscono alla responsabilità esclusiva dell’autorità di pubblica
sicurezza), con un apporto al sistema sicurezza pubblica (propriamente inteso) che va ben oltre
quello erogato, ad esempio, dal Corpo Forestale.
L’art. 1 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce infatti che “Il Ministro dell’interno è
responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di
pubblica sicurezza…….” non è quindi un caso se i vigili del fuoco sono inseriti nel Ministero
dell’Interno e ogni diversa collocazione risulta incompatibile con l’attuale quadro normativo.
L’art. 13 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce che “Il prefetto è autorità provinciale di
pubblica sicurezza………. assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti……… il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste
a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”, non è quindi un caso se i
vigili del fuoco sono posti sotto il coordinamento dei prefetti, i quali, sempre a norma
dell’art.3, comma 2 lettera a) della legge 1 aprile 1981 esercitano le funzioni della
“amministrazione della pubblica sicurezza”.
L’art. 14 della legge 1 aprile 1981, n.121 chiarisce che “Il questore è autorità provinciale di
pubblica sicurezza. Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello
tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’impiego a tal fine della
forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione.”, non è quindi un
caso se in taluni casi, ad esempio durante i servizi di vigilanza antincendio allo stadio, ma anche
in particolari operazioni di ordine e sicurezza pubblica (seppur limitate ai compiti istituzionali), i
vigili del fuoco siano alle dipendenze “operative” del questore.
E’ in questa ottica, ed in questo quadro normativo, che si chiede un provvedimento
legislativo per inserire i vigili del fuoco nell’art. 16 comma 2 della legge 121/81, comma che
già prevede di far salve <> e
quindi riconoscere ai VVF lo status (peraltro già esistente di fatto) di forza di polizia nei limiti
dell’ordinamento vigente per il corpo nazionale vigili del fuoco, ovvero limitatamente
all’esercizio delle funzioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma con ciò
anche applicando il meccanismo di estensione (perequazione) del trattamento retributivo fisso
di cui all’art. 43 (comma 16 e 17) della legge 121/81, senza snaturare in alcun modo compiti e
funzioni dei vigili del fuoco (e delle altre forze di polizia).
Questa soluzione normativa, darebbe pieno riconoscimento alle funzioni di polizia di sicurezza
espletate dal corpo nazionale dei vigili del fuoco e migliorerebbe comunque l’efficienza dei
servizi ispettivi di specifica competenza dei VVF, evitando peraltro effetti emulativi, poiché,
oltre ai Vigili del Fuoco ed alle (altre) forze di polizia di cui all’art.16 della legge 121/81, non
esistono in Italia altri corpi/amministrazioni, i cui appartenenti rivestano contemporaneamente
sia le funzioni di pubblica sicurezza che di polizia giudiziaria, in via generale e continuativa ed
estese su tutto il territorio nazionale.
Si pensi ad esempio alla Polizia Municipale, le cui funzioni di “pubblica sicurezza” non sono
proprie degli appartenenti, ma attribuite “ad singulatium” da parte dei prefetti, e limitate al
territorio del comune di competenza, oppure alla Capitaneria di Porto cui sono riconosciute
solo le funzioni di Polizia Giudiziaria limitate al territorio delle sole aree costiere, senza
attribuzioni di pubblica sicurezza come i vigili del fuoco.
Come anche si pensi alle varie polizie locali, alle guardie campestri, guardie boschive e agli altri
agenti destinati all’esecuzione e all’osservanza di leggi speciali e regolamenti a norma dell’art.5
del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311. Anche per tutte queste categorie è necessario, affinché
venga attribuita la qualifica di P.S. un riconoscimento (attribuzione) “ad singulatium” da parte
del Prefetto.
CONAPO – INCONTRO CON MINISTRO DELL’INTERNO ON. MARCO MINNITI 16.12.2016 >> Pag. 7/10
Inoltre l’inserimento del CNVVF nell’art. 16 – comma 2 della Legge 121/81 è anche coerente
con le funzioni di “difesa delle istituzioni democratiche” demandate al Corpo Nazionale Vigili
del Fuoco attraverso i compiti istituzionali di “Sicurezza Pubblica” e con la missione “Difesa
Civile” nonché con i gli identici requisiti di “qualità morali e di condotta” richiesti agli
appartenenti alle (altre) Forze di Polizia.
Tanto è vero che l’art. 41 del Decreto legislativo 03/02/1993, n. 29 aveva previsto che « Ai fini
delle assunzioni di personale … presso … le amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il
disposto di cui all’art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53», ove tale articolo prevede che
«Per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate
dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e
di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ».
Tale requisito è sempre stato applicato anche per le assunzioni nei vigili del fuoco, tanto che la
piena applicabilità di tale stringente requisito è stata più volte oggetto di pronuncia del giudice
amministrativo, adito da chi, non avendo i requisiti di moralità e condotta, è stato escluso dalle
procedure di assunzione, evidentemente reputando i vigili del fuoco un Corpo NON di polizia.
Il T.A.R. Lecce (sez. I, 04/05/1998, n. 403) ha infatti sentenziato che «Ai fini delle assunzioni di
cui all’art. 41 comma 2, d. lg. 3 febbraio 1993 n. 29, il corpo nazionale dei vigili del fuoco è
ricompreso fra “le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa
e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia”; di conseguenza, l’accesso del personale a dette
amministrazioni è consentito solo a chi risulti “di moralità e condotta incensurabili”».
Il T.A.R. Bari (sez. I, 21/11/2006, n. 4069) ha sentenziato che «Il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco va ricompreso nel novero delle “amministrazioni che esercitano competenze istituzionali
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia” (art. 41 comma 2, d.lg. 3
febbraio 1993 n. 29)» ed ancora « La suesposta lettura interpretativa del quadro legislativo di
riferimento risulta altresì confermata ex post dalla più recente normativa di cui alla legge
30.9.2004 n.252, in base alla quale il Corpo dei Vigili del Fuoco, attesa la peculiarità delle
funzioni attribuite, è stato posto nel comparto pubblicistico, essendosi aggiunto all’art. 3 del
citato D.Lgs. n.165/2001, il comma 1 bis, in forza del quale “in deroga all’art. 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo dei Vigili del Fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. in data 2.11.2000 e il
personale di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali”».
Il T.A.R. Roma (sez. I, 09/02/2009, n. 1301) ha sentenziato che «Il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco va ricompreso nel novero delle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia (art. 41 comma e, d.lg. 3
febbraio 1993 n. 29). L’accesso del personale al Corpo dei Vigili del Fuoco è consentito soltanto
a chi risulti “di moralità e condotta incensurabili”».
E cosi anche T.A.R. Roma (Sez. I ter, 04/12/2013, n. 10469) e molte altre.
Tale previsione è stata ripetuta poi dall’art. 5 del Decreto legislativo 13/10/2005, n. 217,
laddove per la partecipazione ai concorsi da vigile del fuoco conferma l’obbligo di «qualità
morali e di condotta previste dalle disposizioni dell’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
53» che sono poi le medesime delle (altre) forze di polizia di cui all’art. 16 della Legge
01/04/1981, n.121.
Peraltro, anche l’art. 19 della Legge 04/11/2010 n. 183, rubricato “Specificità delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, ha previsto che «Ai fini
della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato
giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli
CONAPO – INCONTRO CON MINISTRO DELL’INTERNO ON. MARCO MINNITI 16.12.2016 >> Pag. 8/10
obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela
delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna,
nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività
usuranti».
Quanto poi al concorso ai “servizi di ordine pubblico” previsto nell’art. 16 comma 2 della legge
121/81, la norma stessa e specifica la chiave di lettura con la locuzione «fatte salve le
rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti» ovvero nei limiti dei compiti
istituzionali, come peraltro già oggi avviene per i VVF, tanto che, già dal 1998, il Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Servizio di ordine pubblico, ha ritenuto di
dover disciplinare l’impiego dei vigili del fuoco in operazioni di ordine pubblico attraverso la
direttiva telex a tutti i prefetti e questori, prot. n.559/44289/2 del 27/01/1998, che ne
disciplina la partecipazione che è prevista in posizione arretrata rispetto alle altre forze di
polizia prioritariamente destinatarie di tale compito. In proposito vedasi anche la nota prot. n.
15049/110(1)/Sett.2° del 13/02/1998 del Capo di gabinetto del Ministro dell’Interno, avente ad
oggetto: <>.
Non hanno pregio neppure le superficiali affermazioni di alcuni sindacati poco informati
relative al fatto che i vigili del fuoco svolgerebbero attività di “safety” mentre le forze di polizia
svolgerebbero attività di “security”, poiché per gli anglosassoni il termine “safety” implica la
salvaguardia o la protezione da eventi o circostanze generalmente indipendenti da precise
volontà (eventi quindi accidentali), mentre “security” implica la salvaguardia o la protezione
da attacchi, aggressioni, danni contro la persona o i beni, perpetrati volontariamente da
individui o gruppi di persone con intenzione di nuocere, a causa di contrapposizioni (belliche,
razziali, ecc.) o a causa di attività criminali e terroristiche. Ebbene, in coerenza di TULPS, i vigili
del fuoco italiani operano sia in “safety” che in “security” posto che una persona sarà soccorsa
indipendentemente se a provocare il fatto siano stati eventi accidentali, sia se criminosamente
provocati dall’ uomo, in quest’ultimo caso anche con funzioni di polizia giudiziaria
potenzialmente di competenza dei vigili del fuoco. Si pensi ad esempio ad un ordigno
terroristico non convenzionale (security) in cui i vigili del fuoco intervengono giocoforza per
soccorso pubblico e difesa civile.
Occorre infatti prendere atto che in Italia i termini “safety” e “security” non esistono in
nessuna norma, esiste solamente il termine “pubblica sicurezza” (TULPS), e si noterà che la
“safety” e la “security” fanno entrambe capo al ministero dell’interno e all’autorità di pubblica
sicurezza cosi come previsto dall’art. 1 del TULPS, è infatti attività di polizia di sicurezza non
solo quella della polizia di stato, ma anche (cosi come il consiglio di stato nel 1979 ha chiarito),
la prevenzione ed estinzione degli incendi ed il soccorso tecnico urgente a tutela della pubblica
e privata incolumità.
In conclusione la modifica legislativa di inserimento dei Vigili del fuoco nell’art. 16, comma 2,
della legge 121/81, oltre ad essere coerente con le norme ordinamentali, creerebbe il giusto
(ed unico) presupposto per l’inserimento “a pieno titolo” dei VVF nel cosiddetto Comparto
Sicurezza (D.Lgs 195/95), cosi da inserire in posizione paritetica gli stessi nello stesso
procedimento negoziale previsto per le Forze di Polizia e garantire uniformità di trattamenti e
perequazione delle retribuzioni .
Pertanto, salvo il migliore inquadramento normativo, retributivo, contrattuale e funzionale
che ne deriverebbe, nulla muterebbe dal punto di vista dei compiti e funzioni dei vigili del
fuoco, rimanendo questi disciplinati dallo specifico ordinamento dei vigili del fuoco, come
peraltro avviene per tutti i corpi di cui al comma 2 dell’ art. 16 della legge 121/81, per
espressa previsione della medesima legge.
Si evidenzia che questa soluzione determinerebbe obbligo e certezze di immediata e totale
equiparazione tra vigili del fuoco e altre forze di polizia, posto che l’inserimento dei VVF
CONAPO – INCONTRO CON MINISTRO DELL’INTERNO ON. MARCO MINNITI 16.12.2016 >> Pag. 9/10
nell’art.16 comma 2 della legge 121/81, introduce per i vigili del fuoco immediati diritti
soggettivi retributivi e pensionistici (assai onerosi) che (come ha dichiarato la 5^ Commissione
Bilancio del Senato Repubblica nella seduta del 25/04/2004) non possono essere realizzati in
modo graduale con coperture finanziarie parziali. Difatti, oltre all’obbligo di equiparazione dei
principali trattamenti retributivi fissi, sorgerebbe l’obbligo di equiparazione anche degli altri
istituti retributivi e pensionistici, segnatamente quelli nelle cui normative già oggi compare la
locuzione “forze di polizia” o “comparto sicurezza”, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non
esaustivo l’ “assegno funzionale” , l’aumento di 1/5 dei servizi operativi ai fini pensionistici, ed i
6 scatti di anzianità all’atto del pensionamento, oggi riservati a forze armate e di polizia ma non
ai vigili del fuoco.
Va infine osservato che il principio di perequazione retributiva tra il Corpo dei Vigili del Fuoco e
le (altre) forze di polizia era già in passato previsto dall’art. 75 della legge 13.05.1961, n.469
laddove prevedeva che, per i VVF, «…gli aumenti periodici costanti di stipendio o paga sono
determinati in base alle stesse disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza di grado corrispondente».
Si soggiunge che, qualora gli intendimenti politici non siano predisposti all’inserimento dei
VVF nell’art.16, comma 2 della legge 121/81, occorre, in subordine, istituire almeno una o più
norme di perequazione del trattamento retributivo e dei riconoscimenti previdenziali e di
carriera, per attuare comunque parità di trattamento dei vigili del fuoco con gli altri corpi
dello stato. A chiarimento occorre dire che, mentre con l’inserimento dei VVF nell’art. 16,
comma 2, l’equiparazione (e le occorrenti risorse finanziarie) sarebbero conseguenza
obbligatoria certa ed immediata per tutti gli istituti comuni alle forze di polizia, nella ipotesi
di singoli provvedimenti di equiparazione, seppur migliorativi per i VVF, si attuerebbe un
continuo “rincorrere” (e probabilmente mai raggiungere) i numerosi istituti concessi agli altri
corpi e non ai vigili del fuoco (che di seguito evidenziamo in dettaglio).
Per dare un idea della sperequazione esistente si chiarisce che, a titolo di esempio, il Capo
Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco percepisce € 6307,98 lordi all’anno (ovvero € 485,22 al
mese) in meno rispetto al suo pari qualifica Sovrintendente Capo delle Forze di Polizia per
quanto riguarda il trattamento fisso e continuativo (ovvero pensionabile), disparità che
aumentano ancor di più se si considera che il Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco, nella
realtà dovrebbe essere paragonato ai ruoli marescialli e ispettori delle forze di polizia,
provenendo tale qualifica, dal disciolto grado dei “marescialli di 1^ e di 2^ classe dei vigili del
fuoco” ante 1970.
———————-
(RICHIESTA SUBORDINATA AL NON ACCOGLIMENTO DELLA PRECEDENTE)
PROVVEDERE AD EMANARE LE NORME DI EQUIPARAZIONE RETRIBUTIVA E
PENSIONISTICA (COME DA ALLEGATI N. 1-2-3-4-5) CHE IL CONAPO RITIENE SIANO
LA SOGLIA MINIMA PER POTER DARE AI VIGILI DEL FUOCO PARI DIGNITA’
LAVORATIVA RISPETTO AGLI ALTRI CORPI DELLO STATO
In subordine alla richiesta precedente si chiede al governo di voler almeno dimostrare volontà
di equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con gli altri corpi dello stato
emanando uno o piu’ provvedimenti legislativi che contengano quanto segue:
1) istituire per il personale VF (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza) lo
scatto dell’assegno funzionale ai 17,27 e 32 anni di servizio, già dal 1987 in godimento agli
appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile (art. 6 del D.L. 387/1987 convertito
con modificazioni in Legge 472/1987 e “almeno” negli identici importi già corrisposti alle
forze di polizia con l’ art. 8 del DPR 51/2009);
CONAPO – INCONTRO CON MINISTRO DELL’INTERNO ON. MARCO MINNITI 16.12.2016 >> Pag. 10/10
2) perequare tutti gli importi della indennita’ di rischio del personale in uniforme VF agli
importi della indennita’ pensionabile attualmente corrisposta alle analoghe qualifiche degli
appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile come da importi determinati dall’art.
4 del DPR 184/2010;
3) istituire per il personale VF (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza) i 6
scatti aggiuntivi (15%) utili sull’importo della pensione nella misura già corrisposta (sin dal
1987) agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell’art. 6-bis del
D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987;
4) istituire per il personale VF (destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza)
l’aumento di servizio ai fini pensionistici di un anno ogni cinque (ogni 5 anni di servizio se
ne computano 6 utili al raggiungimento della pensione) così come già corrisposto (sin dal
1977) agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 3, comma
5 della legge 284/1977;
5) istituire per il personale in uniforme VF direttivo e dirigente (destinatario della qualifica di
agente di pubblica sicurezza) gli aumenti retributivi ai 13 e 23 e ai 15 e 25 anni di servizio,
come attualmente già corrisposti (sin dal 1981) alle medesime qualifiche direttive e
dirigenziali degli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell’art. 43,
commi 22 e 23 e art. 43-ter della legge 121/81;
Si rimanda agli allegati n. 1-2-3-4-5-6 per i dettagli normativi e gli importi della sperequazione oggi
esistente qualifica per qualifica.
IN CONCLUSIONE
il CONAPO chiede all’ On.le Ministro dell’ Interno, di prendere atto che tutto quanto sopra
riguarda sia esigenze di parità di trattamento rispetto agli altri corpi dello stato (equiparazione
retribuzioni e pensioni), sia esigenze di miglioramento dell’efficienza e della sicurezza dei
cittadini (potenziamento organici + adeguata formazione + scelta dirigenti in base a capacità +
riforma volontariato).
Si noti che non sono presenti richieste di privilegi ma esclusivamente di parità di trattamento
rispetto agli altri Corpi (che peraltro non sono state menzionate tutte le sperequazioni).
Proposta di reperimento risorse finanziarie:
1) Poiché il 50% dei risparmi derivanti dalla soppressione del CFS è gia’ destinato al fondo per il
riordino delle carriere delle forze di polizia, si chiede di destinare il restante 50% dei risparmi
(quantificati in oltre 50 milioni di euro all’anno) a misure di perequazione dei trattamenti
retributivi e pensionistici dei vigili del fuoco con gli altri corpi dello stato, per non penalizzare i
Vigili del Fuoco ma anche coloro che transiteranno nei dal CFS ai VVF.
2) Utilizzare e stabilizzare per la retribuzione fissa le risorse finanziarie derivanti dalle addizionali
sui trasporti aerei già destinate ai vigili del fuoco.
3) Effettuare misure di spending review sulle costose spese del ministero dell’interno allo scopo
valutando anche l’accorpamento dei dipartimenti di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco
(lasciando inalterati compiti e funzioni della polizia di stato e dei vigili del fuoco).
4) Affidare al Corpo nazionale vigili del fuoco (di concerto con le amministrazioni interessate) i
servizi di elisoccorso (tecnico e sanitario) in Italia e destinare i risparmi per il 50% alle regioni
(per finalità di sanità pubblica) e per il 50% allo stato (per finalità di sicurezza pubblica) allo
scopo utilizzandone parte per la perequazione di retribuzioni e pensioni dei vigili del fuoco.
5) Tagliare i veri sprechi e le poltrone inutili e destinare fondi a chi rischia la vita
quotidianamente.
Distinti saluti.
Roma, 16 Dicembre 2016
Allegati: nn. 1-2-3-4-5 (richieste di equiparazione)
n. 6 (raffronto retribuzioni VVF-FFPP MEF)
n. 7 (lamentele CFS per penalizzazioni nei VVF)
Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
ALLEGATO N. 1 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL’INTERNO MINNITI
RICHIESTA ESTENSIONE AI VIGILI DEL FUOCO DELL’ ASSEGNO FUNZIONALE
(istituito per le forze di polizia dall’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472)
QUALIFICHE
VIGILI DEL FUOCO
attuali importi
annuali assegno
funzionale
vigili del fuoco
CORRISPONDENTI QUALIFICHE
FORZE DI POLIZIA
attuali importi annuali assegno funzionale forze
di polizia (fonte D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51)
e corrispondente danno annuale vigili del fuoco
17 anni di
servizio
27 anni di
servizio
32 anni di
servizio
euro/anno euro/anno euro/anno euro/anno
DIRETTORE VICEDIRIGENTE 0 (zero) VICE QUESTORE AGGIUNTO 3.122,70 5.144,10 5.915,67
DIRETTORE 0 (zero) COMMISSARIO CAPO 2.153,50 3.231,70 3.716,51
VICE DIRETTORE 0 (zero) COMMISSARIO 2.153,50 3.231,70 3.716,51
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI
CAPO ESPERTO
0 (zero) ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO 1.829,40 3.070,50 3.531,03
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI
CAPO
0 (zero) ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS 1.829,40 3.070,50 3.531,03
SOSTITUTO DIRETTORE
ANTINCENDI
0 (zero) ISPETTORE SUPERIORE 1.829,40 3.070,50 3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI
ESPERTO
0 (zero) ISPETTORE CAPO 1.829,40 3.070,50 3.531,03
ISPETTORE ANTINCENDI 0 (zero) ISPETTORE 1.829,40 3.070,50 3.531,03
VICE ISPETTORE 0 (zero) VICE ISPETTORE 1.829,40 3.070,50 3.531,03
CAPO REPARTO ESPERTO 0 (zero) SOVRINTENDENTE CAPO 1.800,20 3.018,20 3.470,98
CAPO REPARTO 0 (zero) SOVRINTENDENTE CAPO 1.800,20 3.018,20 3.470,98
CAPO SQUADRA ESPERTO 0 (zero) SOVRINTENDENTE 1.800,20 3.018,20 3.470,98
CAPO SQUADRA 0 (zero) VICE SOVRINTENDENTE 1.800,20 3.018,20 3.470,98
VIGILE DEL FUOCO
COORDINATORE
0 (zero) ASSISTENTE CAPO 1448,40 2.949,83 3.392,30
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO 0 (zero) ASSISTENTE 1448,40 2.949,83 3.392,30
VIGILE DEL FUOCO
QUALIFICATO
0 (zero) AGENTE SCELTO 1448,40 2.949,83 3.392,30
VIGILE DEL FUOCO 0 (zero) AGENTE 1448,40 2.949,83 3.392,30
ALLEGATO N. 2 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL’INTERNO MINNITI
RICHIESTA PEREQUAZIONE
INDENNITA’ DI RISCHIO VIGILI DEL FUOCO E INDENNITA’ PENSIONABILE FORZE DI POLIZIA
ATTUALE INDENNITA’ DI RISCHIO MENSILE
VIGILI DEL FUOCO
(fonte DD.PP.R. 19 novembre 2010, nn. 250 e 251)
ATTUALE INDENNITÀ PENSIONABILE MENSILE
FORZE DI POLIZIA
(fonte D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184)
DANNO
MENSILE AI
VIGILI DEL
FUOCO
DANNO
ANNUALE AI
VIGILI DEL
FUOCO
euro euro euro
DIRETTORE VICEDIRIGENTE 692,05 VICE QUESTORE AGGIUNTO 830,60 138,55 1801,15
DIRETTORE 634,03 COMMISSARIO CAPO 815,10 181,07 2353,91
VICE DIRETTORE 587,41 COMMISSARIO 807,70 220,29 2863,77
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO ESP. 634,03 ISPETTORE SUPERIORE SOST. COMMISSARIO 789,10 155,07 2015,91
SOSTITUTO DIR.ANTINCENDI CAPO 634,03 ISPETTORE SUPERIORE SOST. UPS 789,10 155,07 2015,91
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI 587,41 ISPETTORE SUPERIORE 789,10 201,69 2621,97
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO 531,78 ISPETTORE CAPO 753,50 221,72 2882,36
ISPETTORE ANTINCENDI 531,78 ISPETTORE 730,10 198,32 2578,16
VICE ISPETTORE 531,78 VICE ISPETTORE 707,20 175,42 2280,46
CAPO REPARTO ESPERTO 531,78 SOVRINTENDENTE CAPO 726,70 194,92 2533,96
CAPO REPARTO 531,78 SOVRINTENDENTE CAPO 726,70 194,92 2533,96
CAPO SQUADRA ESPERTO 502,67 SOVRINTENDENTE 683,90 181,23 2355,99
CAPO SQUADRA 502,67 VICE SOVRINTENDENTE 680,50 177,83 2311,79
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE 423,52 ASSISTENTE CAPO 615,10 191,58 2490,54
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO 423,52 ASSISTENTE 562,40 138,88 1805,44
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO 423,52 AGENTE SCELTO 519,30 95,80 1245,40
VIGILE DEL FUOCO 423,52 AGENTE 487,80 64,28 835,64
__________
ALLEGATO N. 3 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL’INTERNO MINNITI
RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VVF
MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE SEI SCATTI DI ANZIANITA’
( OVVERO AUMENTO DEL 15% DELLA BASE PENSIONABILE )
PERSONALE FORZE DI POLIZIA
Decreto Legge 21/09/1987 n. 387 – Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione
dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
Art. 6-bis.
1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai
corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale
delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè
deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i
benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del
presente decreto .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i
55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno
dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di
servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.
PERSONALE MILITARE
Decreto Legge 16/09/1987 n. 379 – Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle
pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.
Art. 1
15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo
capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed
appuntati, che cessano dal servizio per età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono attribuiti,
ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione
individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali
provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio
effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell’indennità di ausiliaria di cui all’art. 46 della legge 10 maggio
1983, n. 212 .
ALLEGATO N. 4 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL’INTERNO MINNITI
RICONOSCIMENTI PREVIDENZIALI ALTRI CORPI CHE IL CONAPO CHIEDE DI ESTENDERE ANCHE AI VIGILI DEL FUOCO
SUPERVALUTAZIONE – AUMENTO DI UN QUINTO DEL SERVIZIO OPERATIVO AI FINI PENSIONISTICI (1 ANNO OGNI 5)
PERSONALE MILITARE
Legge 05/05/1976 n. 187
Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.
Art. 17 comma 2
Effetti pensionistici.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica il servizio
prestato nelle condizioni di impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con
l’aumento di un quinto.
PERSONALE FORZE DI POLIZIA
Legge 27/05/1977 n. 284
Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia
ed al personale civile degli istituti penitenziari.
Art. 3 comma 3
Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di
istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un
quinto.
ALLEGATO N. 5 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL’INTERNO MINNITI
RICHIESTA ESTENSIONE AL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DEI MECCANISMI DI AUMENTO RETRIBUTIVO DI CUI ALL’ART. 43, COMMI 22 E 23 E ALL’ART. 43-TER DELLA LEGGE 121/81
Legge 1 aprile 1981, n. 121 – Art. 43
Trattamento economico
commi 22 e 23
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15
anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente .
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore .
Legge 1 aprile 1981, n. 121 – Art. 43-ter.
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai
funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è
attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza
demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento
dell’acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce
presupposto per la determinazione della progressione economica.
2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti,
destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell’articolo 43, lo stipendio è determinato, se più
favorevole sulla base dell’articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell’articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse
modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall’articolo 16 .
ALLEGATO N. 6 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL’INTERNO MINNITI
ANCHE I DATI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE CONFERMANO
L’ANALISI DEL SINDACATO CONAPO
VALORI ANNUI DELLE RETRIBUZIONI MEDIE PRO-CAPITE PERSONALE NON DIRIGENTE FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO
( fonte dati Ragioneria Generale dello Stato – MEF )
retribuzioni medie annue lorde – valori assoluti in euro
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VIGILI DEL FUOCO 28.024 30.190 32.043 31.739 32.124 31.421 31.620 31.703
CORPI DI POLIZIA 35.153 35.931 37.049 37.336 38.493 38.202 38.094 37.930
DANNO ANNUALE
VIGILI DEL FUOCO 7.129 5.741 5.006 5.597 6.369 6.781 6.474 6.227
ALLEGATO N. 7 – RICHIESTE CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO A MINISTRO DELL’INTERNO MINNITI
ANCHE I SINDACATI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CONFERMANO LA SPEREQUAZIONE ESISTENTE
CORPO FORESTALE, SCIPIO (UGL): PENALIZZAZIONI ENORMI ED ILLEGITTIME PER CHI TRANSITERÀ NEI VIGILI
DELFUOCO
(AGENPARL) – Roma, 16 feb 2016 – “La struttura del trattamento economico del personale dei Vigili del Fuoco è
talmente differente da quella del comparto sicurezza che il personale del Corpo Forestale dello Stato, se sarà
costretto a transitarvi, subirà danni economici enormi dal punto di vista pensionistico”.
A dichiararlo il Segretario Generale dell’Unione Generale Lavoratori Corpo Forestale dello Stato Danilo Scipio.
“La differenza di trattamento economico tra un appartenente alle forze di polizia ed un Vigile del Fuoco è già di
per se significativa, ma con le indennità legate alle mansioni di personale aeronavigante, è proprio il caso di dirlo,
spicca il volo”.
“La differenza stipendiale, come prevede la Legge Madia, verrà compensata da un assegno ad personam
riassorbibile – spiega Scipio – ma quell’importo, che per chi proviene dal reparto volo del CFS sarà molto rilevante,
non sarà pensionabile e cagionerà conseguenze irreparabili al trattamento di quiescenza di chi sarà costretto a
subire infelici ed irrazionali scelte governative”.
“Il passaggio dei Forestali nei Vigili del Fuoco dovrebbe quindi avvenire solo su base volontaria, viste le nefaste
ripercussioni economiche generate dalla fuoriuscita dal comparto sicurezza – conclude il Segretario – ed alla lunga si
rivelerà un ulteriore gravissimo errore politico, che si andrà ad aggiungere a quello del transito del restante
personale nei Carabinieri, perché saranno costretti a lavorare o volare fianco a fianco dipendenti con trattamenti
economici nettamente differenti, creando ripercussioni negative sul servizio facilmente immaginabili”.
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