DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97
Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche’ al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8,
comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103)
(GU n.144 del 2362017)
Vigente al: 8‐7‐2017
Capo I
Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l’articolo
8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o piu’
decreti legislativi per l’ottimizzazione dell’efficacia delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche
al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle
funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del
medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e
delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi
ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative
dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di
spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’attuazione della
presente delega;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla commissione
speciale della sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017;
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Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dell’interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al Capo I del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di
seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «per mezzo della quale il Ministero
dell’interno», sono inserite le seguenti: «, ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» e dopo le parole: «estinzione
degli incendi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli incendi
boschivi,»;
b) al comma 2, dopo la parola «servizio», e’ inserita la seguente:
«nazionale».
2. All’articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «si articolano nei seguenti uffici» sono sostituite
dalle seguenti: «sono di seguito indicate»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «direzioni regionali» sono
inserite le seguenti: «o interregionali»;
c) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) comandi dei
vigili del fuoco, di seguito denominati: “comandi”, di livello
dirigenziale non generale, istituiti per l’espletamento delle
funzioni di cui all’articolo 1 in ambito territoriale
sub‐regionale;»;
d) alla lettera c), la parola: «provinciali» e’ sostituita dalle
seguenti: «di cui alla lettera b)».
3. all’articolo 3, comma 1, del decreto e’ aggiunta, in fine, la
seguente lettera: «e‐bis) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
5, comma 3‐ter, del decreto‐legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
e’ componente effettivo e permanente del Comitato operativo della
protezione civile, di cui all’articolo 10 della legge 24 febbraio
1992, n. 225.».
4. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento
delle attivita’ di cui all’articolo 1, il Ministero dell’interno,
nell’ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, puo’ promuovere
la costituzione di distaccamenti volontari, cui e’ assegnato il
personale reclutato ai sensi dell’articolo 8, da impiegare per le
attivita’ di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico
integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi
accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l’assegnazione in
uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. In ogni caso, le
regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al
potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.».
Art. 2
Modifiche al Capo II del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139
1. All’articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14,
commi 2, 3 e 4, e’ sostituito dal seguente:
«1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di
ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del
personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto
d’impiego del personale di ruolo e’ disciplinato in regime di diritto
pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi
emanati ai sensi dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.
252. Il personale volontario e’ iscritto in appositi elenchi,
distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessita’ dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita’ delle
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto
previsto nel regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, ed e’
chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II
del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell’elenco
istituito per le necessita’ delle strutture centrali e periferiche
puo’ essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con
conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di
impiego con l’amministrazione. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81.»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:
«, che espleta compiti operativi,»;
2) le parole: «appartenente al ruolo» sono sostituite dalle
seguenti: «che riveste le qualifiche»;
3) le parole: «dell’area» sono sostituite dalle seguenti: «e
qualifiche della componente».
2. All’articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: «puo’
essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «, previa valutazione
delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo
criteri di rotazione,».
3. All’articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «progressione del personale
volontario» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le condotte che
danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari
applicabili»;
b) al comma 3, la parola: «permanente» e’ sostituita dalle
seguenti: «di ruolo».
4. All’articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali dei
vigili del fuoco» sono soppresse.
5. All’articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e’
sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
6. All’articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «permanente» e’ sostituita dalle
seguenti: «di ruolo»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 2,
secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono
individuate le condotte che danno luogo all’applicazione delle
sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative
modalita’ di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i
criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo
nazionale. Fino all’emanazione di tale regolamento continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.».
7. All’articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e’
sostituita dalle seguenti: «di ruolo».
Art. 3
Modifiche al Capo III del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: «al
rischio di incendio e» sono inserite le seguenti: «di esplosione
nonche’,».
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2. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), le parole: «del certificato di prevenzione
incendi» sono sostituite dalle seguenti: «di certificati di
prevenzione incendi, di pareri, di verbali,» e dopo la parola:
«prodotti,» e’ inserita la seguente: «materiali,»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «le prove su» e’ inserita la
seguente: «prodotti,»;
3) dopo la lettera d), e’ inserita la seguente: «d‐bis) lo studio,
la ricerca e l’analisi per la valutazione delle cause di incendio;»;
4) alla lettera f), dopo la parola: «organizzazioni» sono inserite
le seguenti: «nazionali ed»;
5) alla lettera g), dopo le parole: «di addestramento» sono
inserite le seguenti: «, di aggiornamento»;
6) la lettera l) e’ sostituita dalla seguente: «l) la vigilanza
ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi.»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «prodotti,» e’
inserita la seguente: «materiali,».
3. All’articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica le parole: «e procedurali» sono soppresse;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli incendi» sono inserite
le seguenti: «e delle esplosioni»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «le conseguenze dell’incendio»
sono inserite le seguenti: «e delle esplosioni».
4. L’articolo 16 del decreto e’ sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). ‐ 1. Le procedure di
prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per
territorio su iniziativa dei titolari delle attivita’ individuate ai
sensi del comma 2. I comandi provvedono all’esame dei progetti di
nuovi impianti o costruzioni nonche’ dei progetti di modifiche da
apportare a quelli esistenti; all’acquisizione delle segnalazioni
certificate di inizio attivita’; all’effettuazione di controlli
attraverso visite tecniche; all’istruttoria dei progetti in deroga
all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione
incendi; all’acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della
conformita’ antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da
uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente della Repubblica, da
emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il
Comitato centrale tecnico‐scientifico per la prevenzione incendi,
sono individuati i locali, le attivita’, i depositi, gli impianti e
le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all’impiego
di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in
caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei
beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche’ le
disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi
e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita’.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita’ di tipo
complesso, il comando puo’ acquisire le valutazioni del Comitato
tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le
visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita’
di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la
conformita’ delle attivita’ alla normativa di prevenzione incendi,
rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi
elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni
e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
5. Qualora l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei
requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il
comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in
sicurezza dando comunicazione dell’esito degli accertamenti
effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle
altre autorita’ competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni
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da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni
assunte dal comando sono atti definitivi.
6. I titolari delle attivita’ di cui al comma 2 hanno l’obbligo di
attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando
vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova
destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e
ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di
sicurezza precedentemente accertate.».
5. L’articolo 17 del decreto e’ abrogato.
6. All’articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Oltre che nei casi di
cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili,
possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali,
impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e
simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime,
stazioni metropolitane ovvero durante l’attivita’ di trasporto e di
carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti,
nonche’ per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e
allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con
collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi
compatibilmente con la disponibilita’ di personale e mezzi del Corpo
nazionale.»;
b) al comma 5 le parole: «, nonche’ dei compiti ispettivi affidati
al Corpo nazionale» sono soppresse.
7. All’articolo 19 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «Vigilanza» e’ aggiunta la
seguente: «ispettiva»;
b) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e’ inserita la
seguente: «ispettiva» e dopo le parole: «prodotti ad essa
assoggettati» sono inserite le seguenti: «nonche’ nei luoghi di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
2) al secondo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e’ inserita la
seguente: «ispettiva»;
3) al terzo periodo, dopo la parola: «vigilanza» e’ inserita la
seguente: «ispettiva»;
c) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» e’ inserita la seguente:
«ispettiva»; le parole: «i provvedimenti» sono sostituite dalle
seguenti: «le misure urgenti, anche ripristinatorie, di» e le parole:
«delle opere» sono soppresse;
d) dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3‐bis. Con decreto
del Ministro dell’interno, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ disciplinata
l’attivita’ di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.».
8. L’articolo 20 del decreto e’ sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attivita’). ‐ 1.
Chiunque, in qualita’ di titolare di una delle attivita’ soggette ai
controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la
segnalazione certificata di inizio attivita’ o la richiesta di
rinnovo periodico della conformita’ antincendio e’ punito con
l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando
si tratta di attivita’ che comportano la detenzione e l’impiego di
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in
caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei
beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica
previsto dall’articolo 16, comma 2.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini
della presentazione della segnalazione certificata di inizio
attivita’ o della richiesta di rinnovo periodico della conformita’
antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e’ punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro.
La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni
e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni
vigenti, il prefetto puo’ disporre la sospensione dell’attivita’
nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare
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la segnalazione certificata di inizio attivita’ o la richiesta di
rinnovo periodico della conformita’ antincendio; richiedere i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e
nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i
quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e’ disposta
fino all’adempimento dell’obbligo.».
9. All’articolo 21 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «agli organi» sono sostituite
dalle seguenti: «alle competenti direzioni centrali»;
b) al comma 2, le parole: «Presidente della Repubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’interno»; le parole:
«dell’articolo 17, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’articolo 17, comma 3»; le parole: «su proposta del Ministro
dell’interno,» sono soppresse.
10. All’articolo 22 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «Direzione regionale» sono inserite le seguenti:
«o interregionale»;
2) alla lettera a), le parole «provinciali dei vigili del fuoco»
sono soppresse e le parole: «dei procedimenti di rilascio del
certificato» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure»;
3) dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b‐bis) esprime il
parere di cui all’articolo 29, comma 2.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Con decreto del
Ministro dell’interno sono dettate le disposizioni relative alla
composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente
articolo.».
11. Dopo l’articolo 22 del decreto e’ inserito il seguente:
«Art. 22‐bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di
incidenti rilevanti). ‐ 1. Presso ciascuna direzione regionale o
interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile opera, altresi’, il Comitato tecnico regionale
istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».
12. L’articolo 23 del decreto e’ sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Oneri per l’attivita’ di prevenzione incendi). ‐ 1. I
servizi relativi alle attivita’ di cui all’articolo 14, comma 2, sono
effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto
disposto nel comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le attivita’
di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i
corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal
Corpo nazionale. L’aggiornamento delle tariffe e’ annualmente
rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre
dell’anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l’onere finanziario per
i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria,
in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e
delle attrezzature necessarie.».
Art. 4
Modifiche al Capo IV del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139
1. L’articolo 24 del decreto e’ sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). ‐ 1. Il Corpo
nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumita’ delle persone e
l’integrita’ dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita’
degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi
tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della
prestazione, per i quali siano richieste professionalita’ tecniche
anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.
Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attivita’
congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche
internazionali.
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2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di
incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo
strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma
restando l’attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di
protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o
di ogni altra pubblica calamita’ in caso di eventi di protezione
civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l’opera tecnica di
ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l’utilizzo di mezzi aerei;
c) l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego
dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche,
chimiche e radiologiche, anche con l’impiego della rete nazionale di
rilevamento della radioattivita’ del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresi’, il concorso alle
operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale,
di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere
strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva
necessita’.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del
Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso
pubblico ed attivita’ esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del
decreto‐legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
7. Il Corpo nazionale puo’ collaborare alla redazione dei piani di
emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti
locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell’articolo 17
della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che
prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per
l’impiego delle risorse umane e l’utilizzo di quelle logistiche e
strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale,
mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti
da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con
l’uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita’ antincendi per le Forze
armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali
di difesa civile;
d) provvede all’approntamento dei servizi relativi
all’addestramento e all’impiego delle unita’ preposte alla protezione
della popolazione civile, ivi compresa l’attivita’ esercitativa, in
caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali
competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi
boschivi, di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli
interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla
salvaguardia dell’incolumita’ delle persone e dell’integrita’ dei
beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia
di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi
accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a
disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi
di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi
abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le
risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a
disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle
regioni.
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10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche’ le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo
nazionale, in contesti di particolare difficolta’ operativa e di
pericolo per l’incolumita’ delle persone, puo’ realizzare interventi
di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome
utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare
lo svolgimento di tale attivita’ sono stipulati tra il Dipartimento e
le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I
relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle
province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi
di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 744, primo comma, e 748 del codice
della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e
dalla disciplina dell’Unione europea, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito
l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le
modalita’ di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a
pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di
reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al
comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di
esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche’ di reti di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il
rilevamento della radioattivita’ e di ogni altra risorsa tecnologica
ed organizzativa idonea all’assolvimento dei compiti di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell’ambito delle
risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla
manutenzione degli idranti antincendio stradali.».
2. All’articolo 25, comma 1, del decreto dopo le parole: «Alla
determinazione e all’aggiornamento delle tariffe» sono inserite le
seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai
costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature
necessarie,».
3. L’articolo 26 del decreto e’ sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e
soccorso portuale). ‐ 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al
trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione
di Autorita’ competente per gli aspetti di certificazione e
sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo
con l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell’allegata tabella A, che
costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme
restando le previsioni dell’articolo 1, comma 1328, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell’articolo 2
della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il
servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni
internazionali, comunitarie e nazionali nonche’ degli appositi
accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime
disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme
dell’aviazione civile, il servizio e’ fornito dal gestore o da altro
soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le
modificazioni all’elencazione degli aeroporti individuati ai sensi
del comma 2, sentito l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito
dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale
provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio,
con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli
equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonche’ alla
disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneita’ del
personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della
navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali
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propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi
nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti,
imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente,
dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto
salvo il potere di coordinamento e le responsabilita’ degli altri
servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno
capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla
classificazione dei porti ai fini dell’espletamento del servizio e se
ne disciplinano le modalita’.
6. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad
applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni
della legge 13 maggio 1940, n. 690.».
Art. 5
Introduzione del Capo IV‐bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139
1. Dopo il Capo IV e’ inserito il seguente:
«Capo IV‐bis (Formazione) ‐ Art. 26‐bis (Formazione). ‐ 1. Le
politiche di formazione riguardano le materie di cui all’articolo 1 e
comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle
medesime materie. Lo svolgimento delle attivita’ formative, promosso
anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione,
collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e
universitarie, anche internazionali, e la comunita’ scientifica,
avviene attraverso il Corpo nazionale.
2. Le attivita’ formative comprendono, altresi’, l’addestramento,
l’aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e
abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.
3. In relazione alle esigenze connesse all’espletamento delle
attivita’ in materia di prevenzione incendi, di cui all’articolo 14,
da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di
ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso
apposite convenzioni, i contenuti e le modalita’ per lo svolgimento,
a pagamento, dell’attivita’ formativa ed addestrativa in materia.
4. Il Corpo nazionale assicura le attivita’ formative anche in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei
riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione di cui all’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), e dei
lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi di cui all’articolo 116, comma 4, del medesimo decreto
legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad
indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all’articolo
43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo
nazionale o da enti pubblici e privati, e’ rilasciato, previo
superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita’. Con decreto
del Ministro dell’interno sono determinate le modalita’ della
separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di
idoneita’.
6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con
oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita’ nelle materie di
specifica competenza:
a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei
volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle
relative attestazioni;
b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei
volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle
relative attestazioni;
c) formazione di alta specializzazione.
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Art. 26‐ter (Oneri per l’attivita’ di formazione). ‐ 1. I servizi
relativi alle attivita’ di formazione di cui all’articolo 26‐bis sono
effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i
corrispettivi per le attivita’ di formazione, addestramento,
aggiornamento e verifiche di idoneita’ previsti all’articolo 26‐bis
che potranno essere differenziati per le attivita’ rese a favore
delle amministrazioni dello Stato. L’aggiornamento delle tariffe e’
annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al
31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l’onere finanziario per
i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria,
in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e
delle attrezzature necessarie.».
Art. 6
Modifiche al Capo V del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139
1. L’articolo 27 del decreto e’ sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni
e dalla attivita’ di vigilanza). ‐ 1. Gli introiti derivanti dai
servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono
versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello
stato di previsione dell’entrata, per essere riassegnati al
pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell’interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in
relazione alle attivita’ di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle
attivita’ di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle
relative attestazioni e verifiche di idoneita’ svolte dal Corpo
nazionale, ai sensi dell’articolo 26‐bis, sono destinati ad
incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta
fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 15 novembre 1973,
n. 734, e dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le risorse derivanti dall’espletamento delle funzioni di
controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal
Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro, in applicazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il
miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro.».
2. All’articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: «soccorso
tecnico urgente.» sono inserite le seguenti: «Con il medesimo
regolamento e’ disciplinata l’organizzazione su base regionale dei
servizi amministrativo‐contabili a cura delle direzioni regionali e
interregionali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).».
Art. 7
Modifiche al Capo VI del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139
1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: «Disposizioni
finali e abrogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni
in materia di risorse logistiche e strumentali».
2. L’articolo 29 del decreto e’ sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e
servizi tecnici e logistici). ‐ 1. Il Ministero dell’interno ‐
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile provvede alle necessita’ tecnico‐logistiche del Corpo
nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e
interregionali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a). E’ fatto
salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al
Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti
di permuta, di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, purche’ non siano di pregiudizio per le esigenze di
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istituto.
2. Il Ministero dell’interno ‐ Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresi’, per
il tramite della competente struttura del Corpo nazionale,
all’elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi
alla costruzione, all’adattamento, alla manutenzione e alla
riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze
logistiche; ad essi e’ riconosciuto, ai fini della loro esecuzione,
carattere di urgenza ed indifferibilita’, fatte salve le procedure
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della
scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato
tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 72, in caso di
comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui
progetti e’ rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per
territorio di cui all’articolo 22, sentito il Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche.
3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio
antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le
attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di
logistica e di mobilio, sono di proprieta’ del Ministero
dell’interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di
comodato.
4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei
materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le
verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate
direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l’abilitazione
del personale del Corpo nazionale all’utilizzo dei mezzi, dei
materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
5. Il Corpo nazionale provvede all’immatricolazione degli
autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unita’ navali e degli
aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell’articolo
138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell’articolo
748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresi’, agli
accertamenti tecnici, all’immatricolazione, al rilascio dei documenti
di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in
dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.».
3. All’articolo 31 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «del ruolo operativo» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «del Corpo nazionale che espleta compiti operativi»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Con uno o piu’
decreti del Ministro dell’interno, sono determinate le
caratteristiche e le modalita’ di uso delle uniformi e degli
equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2,
nonche’ delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli
altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all’adozione di tali
provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».
4. Dopo l’articolo 31 del decreto e’ aggiunto il seguente Capo:
«Capo VI‐bis (Disposizioni finali e abrogazioni)».
5. Dopo l’articolo 34 del decreto, e’ inserito il seguente:
«Art. 34‐bis (Clausola di invarianza della spesa). ‐ 1.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all’attuazione del presente decreto
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.».
6. All’articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) la lettera gg) e’ sostituita dalla seguente: «gg) legge 23
dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell’articolo 2, commi 1 e 5;
dell’articolo 7, comma 2; dell’articolo 32 per la parte relativa al
trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;»;
b) dopo la lettera tt) e’ aggiunta la seguente: «tt‐bis) articolo
4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384».
7. Dopo l’articolo 36 del decreto e’ aggiunta la seguente tabella
A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:
Tabella A
(Articolo 26, comma 2)
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Milano Malpensa |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Roma Fiumicino |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Torino |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Venezia |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Ancona |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Bari |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Brescia Montichiari |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Catania |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Genova |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Milano ‐ Linate |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Olbia (Sassari) |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Palermo ‐ Punta Raisi |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Roma Ciampino |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Cagliari |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Verona |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Alghero |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Bologna |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Brindisi |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Lamezia Terme |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Napoli |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Bergamo (Orio al Serio)|
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Parma |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Pescara |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Pisa |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Reggio Calabria |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Rimini |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Lampedusa |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Pantelleria |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
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|Gorizia (Ronchi dei |
|Legionari) |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Comiso (Ragusa) |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Perugia |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Trapani Birgi |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Cuneo |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Firenze |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Crotone S. Anna |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Grottaglie |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Savona |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
|Treviso |
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+
Capo II
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Art. 8
Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217
1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e’ sostituito dal seguente: «2. La riserva di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto‐legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e’
elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all’articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all’articolo
703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati
ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri
aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».
2. L’articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi
reparto). ‐ 1. L’accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica
di vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e’ ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione
pecuniaria.
3. Per l’ammissione al corso di formazione professionale, a parita’
di punteggio, prevalgono, nell’ordine, l’anzianita’ di qualifica,
l’anzianita’ di servizio e la maggiore eta’ anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso,
abbiano superato l’esame finale conseguono la nomina a capo squadra
nell’ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
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concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sono stabiliti le modalita’ di svolgimento del
concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la
composizione della commissione esaminatrice, le modalita’ di
svolgimento del corso di formazione professionale, dell’esame finale
nonche’ i criteri per la formazione della graduatoria finale.».
3. L’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Promozione a capo reparto). ‐ 1. L’accesso alla qualifica
di capo reparto avviene, nel limite dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e
superamento di un successivo corso di formazione professionale, della
durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla
predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica di capo squadra esperto.
2. Non e’ ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, una sanzione disciplinare piu’ grave della sanzione
pecuniaria.
3. Per l’ammissione al corso di formazione professionale, a parita’
di punteggio, prevalgono, nell’ordine, l’anzianita’ di qualifica,
l’anzianita’ di servizio e la maggiore eta’ anagrafica.
4. I capo squadra esperti che, al termine del corso, abbiano
superato l’esame finale conseguono la nomina a capo reparto
nell’ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sono stabiliti le modalita’ di svolgimento del
concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la
composizione della commissione esaminatrice, le modalita’ di
svolgimento del corso di formazione professionale, dell’esame finale
nonche’ i criteri per la formazione della graduatoria finale.
6. Per le dimissioni e l’espulsione dal corso di formazione di cui
al presente articolo, si applicano le disposizioni dell’articolo
13.».
4. All’articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6‐bis. Nella procedura di
cui al comma 1, lettera a), e’ prevista una riserva di posti, pari a
un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni
e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di
vice ispettore antincendi.».
Art. 9
Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217
1. All’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «Nella
procedura e’ altresi’ prevista una riserva di posti, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso
alla qualifica di vice direttore.».
2. All’articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre
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2005, n. 217, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Nella
procedura e’ altresi’ prevista una riserva di posti, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso
alla qualifica di vice direttore medico.».
3. All’articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Nella
procedura e’ altresi’ prevista una riserva di posti, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso
alla qualifica di vice direttore ginnico‐sportivo.».
Art. 10
Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217
1. All’articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2‐bis. La selezione avviene
con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta,
diramato a cura dei competenti centri per l’impiego, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno
di centoventi giorni di servizio.».
2. All’articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6‐bis. Nella procedura di
cui al comma 1, lettera a), e’ prevista una riserva di posti, pari al
10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni
e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di
vice collaboratore amministrativo‐contabile.».
3. All’articolo 108 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente: «6‐bis. Nella procedura
di cui al comma 1, lettera a), e’ prevista una riserva di posti, pari
al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni
e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di
vice collaboratore tecnico‐informatico.».
4. All’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Nella
procedura e’ altresi’ prevista una riserva di posti, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso
alla qualifica di funzionario amministrativo‐contabile vice
direttore.».
5. All’articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Nella
procedura e’ altresi’ prevista una riserva di posti, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del
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termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno
sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso
alla qualifica di funzionario tecnico‐informatico vice direttore.».
Art. 11
Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217
1. All’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente: «b‐bis)
mobilita’ dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, nei
limiti stabiliti dall’articolo 132‐bis.».
2. Dopo l’articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e’ inserito il seguente:
«Art. 132‐bis (Mobilita’ degli appartenenti ai Corpi permanenti dei
vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e
della regione Valle d’Aosta). ‐ 1. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli
interessati, anche mediante mobilita’ degli appartenenti ai Corpi
permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e
di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai
ruoli operativi di cui al Titolo I.
2. La mobilita’ di cui al comma 1 e’ subordinata alla verifica del
possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del
presente decreto e all’accertamento della compatibilita’ dei percorsi
formativi gia’ espletati dal richiedente la mobilita’.
3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti
ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta possono essere
chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio
operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
3. All’articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «favorevoli vigenti per il
personale», sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
b) al comma 2, dopo le parole: «servizio attivo del personale»,
sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il personale di ruolo
di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti
nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio
operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni
dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei
ruoli del personale che espleta funzioni tecniche,
amministrativo‐contabili o tecnico‐informatiche, previo svolgimento
di un adeguato percorso formativo. Tale personale e’ collocato in
altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche
in soprannumero, nella sede dove presta servizio.».
4. All’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Agli
stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico
nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita
dell’anzianita’.».
Art. 12
Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217
1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e’ sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e’ sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
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Capo III
Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento Inquadramento
Art. 13
Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del
Corpo nazionale, istituiti ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di
seguito:
a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di
vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato AIB, vigile del
fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;
b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle
qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB, capo
reparto AIB e capo reparto esperto AIB;
c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB,
distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore
antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore
antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB;
d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice
direttore AIB, direttore AIB e direttore‐vicedirigente AIB;
e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo
dirigente AIB e dirigente superiore AIB.
2. Il personale gia’ inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo
le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto
legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell’inquadramento nei ruoli e
nelle qualifiche istituite con il presente articolo, mantiene la
stessa anzianita’ di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al
predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il
corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato
giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.
3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei
ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 177.
4. Al fine di assicurare la funzionalita’ del servizio AIB,
eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento
AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale
dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della
progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.
Capo IV
Norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario
Art. 14
Norma transitoria per passaggi di qualifica
e disposizioni per il personale di ruolo e volontario
1. I passaggi di qualifica, conseguenti all’attribuzione giuridica
delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme
ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri
e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 143, comma
3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato
dal presente decreto.
2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 8,
comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono
istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i
due elenchi di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo,
rispettivamente per le necessita’ dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale e per le necessita’ delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a
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domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco gia’ iscritti nell’unico elenco attualmente in
vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il
quale e’ contestualmente soppresso.
3. L’elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio
ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e’ ad esaurimento e vi possono
confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti
presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. L’impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2
e’ disposto nei limiti dell’autorizzazione annuale di spesa indicata
all’articolo 6‐bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto‐legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
5. In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e
dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale puo’ prevedere
l’assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e
specialistici.
Capo V
Disposizioni economicofinanziarie e finali
Art. 15
Fondo per l’operativita’ del soccorso pubblico
1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego
professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente
provvedimento e’ istituito, a decorrere dall’anno 2017, nello stato
di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito del programma
di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per
il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.
2. Il fondo di cui al comma 1 e’ alimentato con le risorse previste
ai sensi dell’articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo
periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito
indicato:
a) per euro 39,7 milioni per l’anno 2017 e per euro 81,730 milioni
dall’anno 2018, per le finalita’ previste dal comma 4, con decorrenza
dal 1° ottobre 2017;
b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, per le finalita’ previste dal comma 4, con decorrenza dal 1°
gennaio 2017.
3. Il contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo
personale in servizio al 1° ottobre 2017 e’ corrisposto una tantum un
assegno di euro 350.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei
principi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della legge
8 agosto 2015, n. 124, le modalita’ di utilizzazione, con le
decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse
disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l’eventuale
quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di
riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. Il predetto decreto puo’ prevedere:
a) l’incremento del valore delle componenti retributive, diverse
dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli
dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi
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degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa
del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti
negoziali non ancora definiti;
b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento
economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un
reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per
una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 e’ trasmesso alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri delle commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali il decreto puo’ essere comunque adottato.
6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3, pari a 56
milioni di euro per l’anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5,
definiti ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla
ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle
somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni
medesime.
Art. 16
Clausola di salvaguardia retributiva
1. Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il pagamento
dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attivita’ svolte nel
primo semestre di ciascun anno, e’ autorizzato entro i limiti massimi
stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all’anno precedente.
Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto, con esclusione
dell’articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate
provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale
da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del
servizio.
Art. 18
Disposizioni finali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con
le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.
2. All’articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521,
le parole: «Ministro dell’interno» sono sostituite dalle seguenti:
«capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
3. L’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e’
sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l’orario di lavoro e
il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo‐contabili e
tecnico‐informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni
concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui
24/6/2017 *** ATTO COMPLETO ***
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all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.».
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui
ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n.
217, continuano ad applicarsi fino all’adozione dei corrispondenti
provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite,
modificate o integrate dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze
Minniti, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Tabella A
(articolo 12)
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
(articolo 12)
Parte di provvedimento in formato grafico
— 13 —
23-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 144
Tabella A
(articolo 12)
Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
Tabella A
(articoli 1, comma 4, 39, comma 5,
50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)
Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnicooperative
Dotazione
organica
Ruolo dei vigili del fuoco 20.066
Qualifiche
vigile del fuoco
20.066 vigile qualificato
vigile esperto
vigile coordinatore
Ruolo dei capi squadra e capi reparto 11.162
Qualifiche
capo squadra 8.460 capo squadra esperto
capo reparto 2.702 capo reparto esperto
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori 1.482
Qualifiche
vice ispettore antincendi
ispettore antincendi 1.117
ispettore antincendi esperto
sostituto direttore antincendi 365 sostituto direttore antincendi capo
Personale direttivo e dirigente Dotazione
organica
Ruolo dei direttivi 617
Qualifiche
vice direttore
direttore 617
direttore vicedirigente
Ruolo dei dirigenti 197
Qualifiche
primo dirigente 126
dirigente superiore 48
dirigente generale 23
Ruolo dei direttivi medici 25
Qualifiche
vice direttore medico
direttore medico 25
direttore medico – vicedirigente
Ruolo dei dirigenti medici 4
Qualifiche primo dirigente medico 2
dirigente superiore medico 2
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi 11
Qualifiche
vice direttore ginnico-sportivo
direttore ginnico-sportivo 11
direttore ginnico-sportivo-vicedirigente
— 14 —
23-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 144
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi 2
Qualifiche primo dirigente ginnico-sportivo 1
dirigente superiore ginnico-sportivo 1
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche
Dotazione
organica
Ruolo degli operatori 1.214
Qualifiche
operatore
1.214 operatore tecnico
operatore professionale
operatore esperto
Ruolo degli assistenti 500
Qualifiche assistente 500 assistente capo
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili 1.381
Qualifiche
vice collaboratore amministrativo-contabile
collaboratore amministrativo-contabile 1.216
collaboratore amministrativo-contabile esperto
sostituto direttore amministrativo-contabile
165 sostituto direttore amministrativo-contabile capo
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici 517
Qualifiche
vice collaboratore tecnico-informatico
467 collaboratore tecnico-informatico
collaboratore tecnico-informatico esperto
sostituto direttore tecnico-informatico
50 sostituto direttore tecnico-informatico capo
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche
Dotazione
organica
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili 241
Qualifiche
funzionario amministrativo-contabile vice direttore
211 funzionario amministrativo-contabile direttore
funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente 30
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici 62
Qualifiche
funzionario tecnico-informatico vice direttore
60 funzionario tecnico-informatico direttore
funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente 2
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA 37.481
— 15 —
23-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 144
Tabella B
(articolo 12)
Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
Tabella B
(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6,
52, comma 2, 61, comma 2)
Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi
conferibili
Dirigenti con funzioni operative
Qualifica Dotazione
organica Incarichi di funzione
Dirigente generale
23
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare,
nell’ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione
centrale preposta all’esercizio di compiti e funzioni
assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale e
interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore 48
Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di
regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente
referente del soccorso pubblico e della colonna mobile
regionale presso le direzioni regionali dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di
particolare rilevanza; dirigente dell’ufficio del capo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di
direttore centrale; vicario del direttore dell’ufficio
ispettivo; comandante dell’istituto superiore
antincendio; dirigente dell’ufficio di coordinamento e
sedi di servizio – vice direttore centrale; dirigente
dell’ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco – vice direttore centrale; dirigente
dell’ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo
delle aree professionali – vice direttore centrale;
dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio
antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio
preposto all’esercizio di compiti e funzioni assegnati
dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
— 16 —
23-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 144
Primo dirigente 126
Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei
comandi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino,
Venezia; dirigente referente presso le direzioni
regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di
scuola di formazione; dirigente servizio antincendio
boschivo presso direzioni regionali e interregionali
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto
all’esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla
normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Dirigenti medici
Qualifica Dotazione
organica Incarichi di funzione
Dirigente superiore medico 2
Dirigente, nell’ambito del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dell’area di medicina legale e di coordinamento e
dirigente dell’area medicina del lavoro e formazione
sanitaria.
Primo dirigente medico 2
Dirigente, nell’ambito del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dell’area medica per le specialità del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e dirigente dell’area operativa
sanitaria con funzioni ispettive degli uffici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Dirigenti ginnico-sportivi
Qualifica Dotazione
organica Incarichi di funzione
Dirigente superiore
ginnico-sportivo 1
Direttore, nell’ambito del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dell’ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnicosportivo
1
Dirigente, nell’ambito del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
della formazione motoria e professionale.