Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli. Competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Sempre più frequentemente pervengono segnalazioni, da parte dei Comandi provinciali VV.F., sullo stato di disagio dei funzionari del Corpo chiamati ad operare in seno alle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
Tale disagio è conseguente alla doppia funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, sia come componenti delle Commissioni in parola, sia quali titolari di atti che attestano la rispondenza delle attività in questione alla normativa antincendi.
Come innanzi enunciato, infatti, la vigente legislazione, per quanto concerne l’agibilità dei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, nonché dei luoghi aperti al pubblico ove si svolgono manifestazioni di qualsiasi genere, anche a carattere temporaneo, richiede, oltre al parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza previsto dall’art. 80 del T.U.L.P.S., anche il possesso, ai sensi dell’art. 15 punto 5 del D.P.R. 577/82 e del Decreto interministeriale 16.2.1982 emanato ai sensi dell’art. 4 della legge 26.7.1965, n. 966, del certificato di prevenzione incendi o, nella attuale fase transitoria di cui alla legge 7.12.1984, n. 818 e successive modificazioni, dei nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.
Per tali finalità è necessario che i Comandi provinciali VV.F. siano posti in grado di esaminare preventivamente la documentazione tecnico-illustrativa nonché le eventuali certificazioni previste dall’art. 18 del citato D.P.R. 577, e richiamate dagli art. 1 e 2 della legge 1984/818.
Detto esame, come è intuibile, richiede, oltre all’acquisizione dei predetti atti, anche la disponibilità di un congruo margine di tempo per consentire una obiettiva valutazione tecnica della documentazione.
Effettuato il preliminare esame della documentazione esibita dall’interessato, occorrerà poi che il Comando disponga il sopralluogo dì un proprio funzionario; sopralluogo che, come già precisato nelle circolari del Servizio Tecnico Centrale n. 46 e 52, rispettivamente in data 7 ottobre e 20 novembre 1982, potrà avvenire contestualmente a quello della Commissione provinciale di vigilanza.
In definitiva, quindi, deve essere garantito ai rappresentanti del Comando la possibilità di disporre con un congruo anticipo della necessaria documentazione: gli stessi, infatti dovranno intervenire alle riunioni ed ai sopralluoghi, e, parimenti, rilasciare il certificato di prevenzione incendi (od il nulla osta provvisorio) soltanto quando, in piena coscienza, potranno avere la certezza di esprimere una valutazione assolutamente rigorosa e pacata.
In relazione a quanto sopra si ritiene di dover richiamare l’attenzione delle SS.LL., quali Presidenti delle Commissioni provinciali di vigilanza, perché, al fine di assicurare tale fondamentale esigenza, curino un costante e rapido raccordo tra la Segreteria della Commissione ed i comandi VVF, disponendo, altresì, al fine di garantire i tempi necessari, che la documentazione, per la parte relativa al settore antincendi, sia presentata anche al Comando provinciale.
A tal fine si conferma che gli elaborati grafici che i Comandi devono acquisire possono, ove non siano intervenute modifiche, essere gli stessi già in possesso della segreteria della Commissione (c.f.r. citata circolare n. 52).
A conferma delle considerazioni innanzi svolte, si ritiene di dover rammentare che la rilevanza e la delicatezza della prestazione dei funzionari del Corpo è stata espressamente evidenziata dalla magistratura di Torino, che nel giudicare recentemente in ordine ai fatti del cinema “Statuto” l’ha indicata quale momento scriminante, allorché nell’assolvere il rappresentante della Questura, ha sancito invece la colpevolezza del rappresentante del Comando Provinciale VF, attribuendo a quest’ultimo una partecipazione tecnicamente determinante ai fini delle valutazioni complessive della Commissione.
Pertanto, un adeguato approfondimento del settore antincendi da parte dei rappresentanti del Corpo, varrà, in definitiva, a costituire una ulteriore garanzia delle posizioni degli altri componenti della Commissione.