Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
È noto che al n. 97 del Decreto Interministeriale del 27 settembre 1965 n. 1973, emanato ai sensi dell’art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, è previsto che i «depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vano; supermercati»[2], siano sottoposti ai controlli di prevenzione incendi.
In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questo Ministero, circa le principali caratteristiche costruttive e di ubicazione che debbono richiedersi ai locali per tali attività, si è reso necessario, allo scopo di dare uniformità d’indirizzo ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, d’indicare i seguenti essenziali criteri di sicurezza che vanno applicati in occasione dell’esame di nuovi progetti dei grandi magazzini di vendita e dei grandi empori sia su richiesta diretta della Società, sia in sede di esame delle Commissioni edilizie Comunali.
1) I grandi empori di vendita, in linea di massima, devono essere ubicati in edifici esclusivamente a ciò destinati. Possono essere ubicati anche in edifici di diverse destinazioni, purché queste non siano alberghi, cliniche, scuole o locali di pubblico spettacolo e l’altezza dell’edificio sia inferiore a 31 metri in gronda.
In tal caso però i locali dell’emporio, oltre ad avere accessi, scale ed ascensori indipendenti, devono essere separati con strutture resistenti al fuoco sia nel senso verticale che nel senso orizzontale da locali di diversa destinazione.
2) I locali di vendita e gli uffici dei grandi empori debbono avere uscite di sicurezza in numero e ampiezza tali da permettere una rapida evacuazione degli occupanti in caso di emergenza.
Il tipo, il numero, l’ubicazione e la larghezza delle uscite sono da determinarsi tenendo conto del massimo numero possibile di persone presenti, delle caratteristiche costruttive dell’edificio, del numero e superficie dei piani dell’emporio, del quantitativo e distribuzione della merce.
Per la determinazione del numero delle persone presenti in ogni piano, bisogna riferirsi alle condizioni di massimo affollamento ipotizzabile e che comunque non dovrà essere inferiore:
- ad una persona ogni 2,5 mq della superficie lorda dei piani interrati e del piano terra;
- di una persona ogni 5 mq per i piani superiori;
- di una persona ogni 10 mq per le aree adibite ad uffici, magazzini e spedizioni.
Le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall’esterno, dai quali si possa accedere alle scale che devono condurre all’esterno.
Per quanto riguarda l’ubicazione può seguirsi il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri.
Per la determinazione della larghezza delle uscite (porte e larghezza di scale) possono applicarsi, in analogia, le disposizioni contenute nelle norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo (circolare n. 16 del 15 febbraio 1951), con l’avvertenza che una scala può servire anche vari piani purché la stessa sia dimensionata opportunamente in modo da accogliere il flusso crescente delle persone verso l’esterno in fase di sfollamento. Almeno la metà delle scale deve essere a prova di fumo.
Le uscite di sicurezza predette devono risultare chiaramente segnalate anche in caso di spegnimento occasionale dell’impianto di illuminazione dell’emporio e devono essere mantenute sempre sgombere da materiali o da altri impedimenti che possono ostacolarne l’utilizzazione.
3) I depositi di riserva dei grandi magazzini non devono essere ubicati in locali facenti parte dello stesso edificio, compresi quelli cantinati sottostanti gli edifici stessi.
Se a tal uso vengono adibiti locali posti in adiacenza al fabbricato del grande magazzino, essi devono risultare separati mediante strutture murarie del tipo tagliafuoco, con esclusione di qualsiasi apertura e devono avere accesso indipendente da ampie aree a cielo scoperto e sempreché la destinazione del fabbricato consenta l’ubicazione, di tali depositi.
Per la scorta di merci, necessaria al normale fabbisogno dei reparti di vendita, è consentita l’utilizzazione dei locali ubicati nei piani interrati del fabbricato nel quale ha sede il grande emporio.
In tal caso detti locali devono possedere i seguenti requisiti:
- essere dotati di accesso diretto dall’esterno;
- essere separati orizzontalmente dai piani sovrastanti mediante strutture aventi la resistenza al fuoco di 180 minuti primi;
- essere compartimentati mediante divisori resistenti al fuoco in relazione anche alle caratteristiche della merce immagazzinata; le eventuali porte di comunicazione devono possedere gli stessi requisiti dei divisori;
- per le comunicazioni tra il magazzino ed i piani sovrastanti a mezzo di scale e montacarichi, è ammessa la creazione di appositi vani, circoscritti da strutture resistenti al fuoco, con passaggio attraverso disimpegno in diretta comunicazione con aree esterne scoperte;
- essere aerati a mezzo di finestre realizzate anche su muri prospicienti intercapedini.
4) Gli impianti termici o di condizionamento dovranno risultare isolati, con strutture resistenti al fuoco, rispetto ai locali di vendita ed a quelli eventuali adibiti a magazzini di riserva e dovranno essere muniti di accesso indipendente. Per quanto attiene alle altre prescrizioni relative all’installazione degli impianti termici, si applicano quelle attualmente in vigore (circolare n. 103 del 27 ottobre 1964).
Oltre ai predetti criteri di carattere costruttivo i Comandi cureranno altresì l’attuazione delle prescrizioni relative agli impianti elettrici, di segnalazione d’incendio e di spegnimento ed alle risorse idriche tenuto conto della quantità e della natura delle sostanze immagazzinate e del grado di compartimentazione dei locali.
Per meglio uniformare le misure di sicurezza riguardanti le attività di cui trattasi, si dispone che i Comandi Provinciali inviino a questo Ministero i progetti in loro esame, corredati di un’esauriente relazione illustrativa delle caratteristiche dei locali, della merce immagazzinata e degli impianti previsti con motivato parere di approvazione o meno del progetto e le eventuali condizioni proposte.
Infine, in occasione delle periodiche visite di prevenzione incendi, i comandi cureranno di applicare, anche agli attuali grandi magazzini e grandi empori i criteri innanzi specificati suggerendo le possibili modifiche onde assicurare le necessarie condizioni di sicurezza.
Note
[1] La circolare n. 75 del 03-07-1967, successivamente modificata dalla lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17-02-1975, è stata superata dal D.M. 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq” (NdR).
[2] In seguito, le attività di esposizione e/o vendita soggette ai controlli di prevenzione incendi sono state ricomprese prima al punto 87 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e attualmente al punto 69 dell’allegato al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (NdR).