Introduzione
Il regolamento di prevenzione incendi rappresenta un testo coordinato che include il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il D.M. 7 agosto 2012 e altri provvedimenti normativi, fornendo chiarimenti e commenti sulla disciplina della prevenzione incendi, le modalità di presentazione delle istanze e gli indirizzi applicativi.
Entrata in Vigore e Contesto Normativo
Il regolamento è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La sua emanazione ha tenuto conto di diverse esigenze:
- Semplificazione amministrativa
- Introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- Normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (D.P.R. 160/2010)
- Disposizioni dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs. 139/2006
Il Nuovo Elenco delle Attività Soggette
Il D.P.R. 151/2011 ha introdotto nell’Allegato I un elenco di 80 attività considerate a maggior rischio in caso d’incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Queste attività sono comunemente denominate:
- “Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco”
- “Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”
- “Attività soggette”
Normative Abrogate
Il nuovo regolamento ha abrogato:
- D.M. 16 febbraio 1982 – conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi
- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 – riportava nelle tabelle A e B le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco
Procedure di Revisione
L’elenco delle attività soggette può essere modificato in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. La revisione avviene tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Modifiche Recenti
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (attuazione della direttiva 2013/59/Euratom) ha modificato i valori per l’assoggettamento ai controlli delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I, aggiornando i parametri per le autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti.
Il Principio di Proporzionalità
Una delle principali innovazioni del regolamento è l’introduzione del principio di proporzionalità, che prevede la suddivisione delle attività soggette in tre categorie (A, B, C) in base a rischio, dimensione e complessità.
Suddivisione in Categorie
Categoria A
- Caratteristiche: Attività dotate di regola tecnica con limitato livello di complessità
- Procedure: Non richiede esame progetto
- Controlli: Sopralluoghi dei Vigili del fuoco effettuati a campione
Categoria B
- Caratteristiche:
- Attività presenti in categoria A ma con maggiore complessità
- Attività sprovviste di regola tecnica ma con complessità inferiore alla categoria C
- Procedure: Richiede esame progetto
- Controlli: Sopralluoghi dei Vigili del fuoco effettuati a campione
Categoria C
- Caratteristiche: Attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di regola tecnica
- Procedure: Richiede esame progetto
- Controlli: Sopralluoghi dei Vigili del fuoco effettuati obbligatoriamente
Proroghe per Emergenza COVID-19
Normativa di Riferimento
La legge 27 novembre 2020, n. 159 (conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125) ha introdotto l’art. 3-bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza”, modificando l’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Estensione della Validità
L’art. 103, comma 2 stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica conservano validità per 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Il comma 2-sexies ha esteso la validità anche ai certificati scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 che non erano stati rinnovati.
Atti Interessati
Come indicato nelle note DCPREV prot. n. 16655 del 09-12-2020 e n. 4629 del 23-03-2020, sono interessati:
- Attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio (art. 5 D.P.R. 151/2011)
- Procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015
- Omologazioni dei prodotti antincendio
- Termini per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi (art. 7 D.M. 5 agosto 2011 e art. 16 D.Lgs. 139/2006)
Norme di riferimento – regolamento di prevenzione incendi
- DPR 1° agosto 2011, n. 151. «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»
- Allegato I. «Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi»
- Allegato II. «Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi»
- Circolare DCPREV n. 4865 del 5 ottobre 2011 «Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151».
- Lettera circolare DCPREV n. 13061 del 6 ottobre 2011 «Nuovo regolamento di prevenzione incendi – d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Primi indirizzi applicativi».
- Circolare DCPREV n. 5555 del 18 aprile 2012 «DPR 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi».
- D.M. 7 agosto 2012 recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del dPR 1° agosto 2011, n. 151».
- D.M. 11 ottobre 2024 recante «Modifica del decreto 2 marzo 2012, recante: Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- D.M. 2 marzo 2012 «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Lettera circolare n. 14724 del 26-11-2012 «Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l’asseverazione».
- Circolare n. 5238/4122/32Q1 del 24-10-2011 «D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro».
- DLgs 8 marzo 2006, n. 139 «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F., a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (stralcio articoli 16, 19 e 20).