(Sostituisce l’Art. 0 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il decentramento di alcune funzioni alle strutture periferiche del C.N.VV.F., le recenti
modifiche apportate al “Nuovo Codice della Strada” (emanato con il D. Lgs. n. 285 del
30 Aprile 1992 e modificato con la Legge n. 214 del 1 Agosto 2003), l’emanazione del
D.M. n. 40T del 30 Settembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
l’istituzione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile (con D.P.R. n. 398 del 7 settembre 2001), la pubblicazione del nuovo
“Ordinamento del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma
dell’articolo 2 della legge 30 Settembre 2004, n. 252” (con il D.Lgs. n. 217 del 13
Ottobre 2005) e la pubblicazione del nuovo Regolamento del personale Volontario (con il
D.P.R. n. 76 del 6 Febbraio 2004) rendono necessari l’adeguamento, il riordino e la
raccolta della normativa che disciplina i vari procedimenti legati alle Patenti di guida VF
del C.N.VV.F., anche in funzione del nuovo software di gestione delle patenti VF CARD
TERRESTRI e NAUTICHE.
Allo scopo di conferire carattere uniforme a tutta la materia, è stato predisposto il
presente Testo Unico, che riporta, in modo organico e dettagliato, le procedure ed i
termini relativi all’accertamento dei requisiti psico-fisici necessari per la guida, per lo
svolgimento degli esami di idoneità e per il rilascio delle abilitazioni alle mansioni di
insegnante di teoria e di Istruttore di Scuola Guida, nonché le modalità di gestione
dell’attestato di guida.
Si precisa, inoltre, che il presente Testo Unico abroga e sostituisce, laddove in contrasto,
le precedenti disposizioni interne emanate fino ad oggi in materia di Patenti Terrestri VF.
Si evidenziano le seguenti principali innovazioni introdotte:
a) Introduzione dei nuovi modelli di Patente VF Terrestre e Nautica (VF CARD
TERRESTRE e VF CARD NAUTICA).
b) Inserimento, per mezzo del nuovo Programma informatico per la gestione delle Patenti,
che opera con tecnologia web sui computers collegati alla rete intranet dipartimentale, dei
dati relativi ai procedimenti riguardanti le Patenti VF, ivi comprese le richieste di
Rilascio, le Conversioni, i Rinnovi, i Passaggi di Categoria, le Estensioni, le Distruzioni e
i Duplicati, da parte dei Comandi Provinciali e delle Direzioni Regionali, con
l’acquisizione mediante scanner dei documenti cartacei direttamente al Comando
Provinciale o alla Direzione Regionale dove si trovano, senza la necessità di inviarli
fisicamente agli Uffici Centrali dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione di
Roma.
c) Possibilità di certificare il possesso dei requisiti fisici e psichici, nelle richieste di
Rilascio e di Rinnovo delle Patenti VF Terrestri di 1^ Categoria ottenute per conversione,
con una Patente Civile di Categoria B – C – D in corso di validità, in alternativa al
certificato medico.
1 Competenze
(Sostituisce l’Art. 1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede direttamente, nei riguardi dei
conducenti dei propri veicoli, secondo quanto indicato nell’art. 138 del D. Lgs. n. 285 del
30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, all’individuazione e
all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’approvazione dei programmi,
all’esame di idoneità, al Rilascio, alla Sospensione ed alla Revoca della Patente di guida
VF CARD TERRESTRE, nonché all’adozione di provvedimenti previsti nei punti
successivi.
2 Patente di guida modello VF CARD TERRESTRE e relative categorie ed estensioni
(Sostituisce l’Art. 2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Patente di guida modello VF CARD TERRESTRE, conforme all’Allegato n. 1, viene
rilasciata dall’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale
per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile ed è articolata nelle seguenti quattro Categorie:
a) PRIMA CATEGORIA:
Autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t ed il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero (peso non superiore a 0,75 t) ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a
vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico
per i due veicoli superiore a 3,5 t; non abilita alla condotta di veicoli in Servizio di
Soccorso, intendendo come tale la marcia dei veicoli con dispositivi supplementari
acustici ed ottici inseriti.
b) SECONDA CATEGORIA:
Autoveicoli della 1^ Categoria in Servizio di Soccorso; autoveicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a
1,5 t, Macchine Operatrici non in Soccorso.
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6
c) TERZA CATEGORIA:
Autoveicoli della 1^ e 2^ Categoria in Servizio di Soccorso; motocicli, autobus ed altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio di peso non superiore a
1,5 t; condotta su strada di Mezzi Anfibi.
d) QUARTA CATEGORIA:
Autoveicoli della 1^, 2^, 3^ e 4^ Categoria in Servizio di Soccorso; autoveicoli per la cui
guida è richiesta la Patente 1^ 2^ e 3^ Categoria, quando trainano un rimorchio che non
rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti Categorie; autoarticolati destinati al
trasporto di persone e autosnodati; altri autoarticolati.
2.1 Macchine Operatrici
Le “Macchine Operatrici”, individuate nell’art. 58 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e
successive modifiche ed integrazioni ed in uso nel C.N.VV.F., possono essere condotte,
non in Servizio di Soccorso, da personale VVF in possesso di Patente VF di 2^ Categoria
(qualora le caratteristiche del mezzo e del suo eventuale rimorchio non richiedano una
Categoria superiore) e della relativa estensione, ottenuta dopo aver seguito un apposito
corso teorico-pratico con superamento dei relativi esami finali.
Le “Macchine Operatrici” possono essere condotte, in Servizio di Soccorso, da personale
VVF in possesso della Patente VF almeno della 3^ Categoria (qualora le caratteristiche
della Macchina Operatrice e del suo eventuale rimorchio non richiedano una Categoria
superiore) e della relativa Estensione.
Al personale che avrà superato gli esami, il Comando Provinciale o la Direzione
Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare di patente VF, inserirà i dati relativi
all’abilitazione conseguita. La Direzione Regionale competente stamperà sulla Patente
VF CARD TERRESTRE, nell’apposito spazio riservato alle estensioni, l’annotazione
“Estensione alla conduzione di Macchine Operatrici (Movimento terra)”.
2.2 Automezzi per il Soccorso Aeroportuale
Gli Automezzi per il Soccorso Aeroportuale in uso nel C.N.VV.F. possono essere
condotti su strada da personale VVF in possesso della Patente della Categoria
corrispondente alla tipologia e alla massa del mezzo e della relativa abilitazione, ottenuta
dopo aver seguito un apposito corso teorico-pratico con superamento degli esami finali.
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7
Al personale che avrà superato gli esami, il Comando Provinciale o la Direzione
Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare di patente VF, inserirà i dati relativi
all’abilitazione conseguita. La Direzione Regionale competente stamperà sulla Patente
VF CARD TERRESTRE, nell’apposito spazio riservato alle estensioni, l’annotazione
“Estensione per la conduzione di Automezzi per il Soccorso Aeroportuale”.
2.3 Veicoli che trasportano Merci Pericolose (ADR)
I veicoli per il trasporto di Merci Pericolose in uso nel C.N.VV.F. possono essere
condotti da personale VV.F. in possesso della Patente delle Categoria corrispondente e
della relativa estensione, ottenuta dopo aver seguito un apposito corso teorico-pratico con
superamento degli esami finali.
Al personale che avrà superato gli esami, il Comando Provinciale o la Direzione
Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare di patente VF, inserirà i dati relativi
all’abilitazione conseguita. La Direzione Regionale competente stamperà sulla Patente
VF CARD TERRESTRE, nell’apposito spazio riservato alle estensioni, l’annotazione
“Estensione alla Conduzione di veicoli che trasportano Merci Pericolose (ADR)”.
II personale Permanente VVF adibito alla guida di autocisterne trasportanti sostanze
pericolose è esente dall’obbligo di possedere il certificato di formazione professionale di
cui all’art. 116 del D. Lgs. 285/92.
2.4 Mezzi Anfibi
I Mezzi Anfibi in uso nel C.N.VV.F. possono essere condotti su strada, non in Servizio di
Soccorso, da personale VV.F. in possesso della Patente VF almeno della 3^ Categoria
(qualora le caratteristiche del Mezzo Anfibio e del suo eventuale rimorchio non
richiedano la 4^ Categoria) e della relativa estensione, ottenuta dopo aver seguito un
apposito corso teorico-pratico con superamento degli esami finali.
I Mezzi Anfibi in uso nel C.N.VV.F. possono essere condotti su strada, in Servizio di
Soccorso, da personale VVF in possesso della Patente VF della 4^ Categoria e della
relativa estensione.
Al personale che avrà superato gli esami, il Comando Provinciale o la Direzione
Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare di patente VF, inserirà i dati relativi
all’abilitazione conseguita. La Direzione Regionale competente stamperà sulla Patente
VF CARD TERRESTRE, nell’apposito spazio riservato alle estensioni, l’annotazione
“Estensione alla Conduzione di Mezzi Anfibi”.
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3 Introduzione al nuovo Software di gestione e alle varie procedure relative alle
Patenti VF
3.1 Collegamento al nuovo Programma Patenti
Per il ricorso alla nuova procedura di lavorazione delle Patenti VF, i Comandi Provinciali
e le Direzioni Regionali dovranno utilizzare il nuovo Programma Patenti, funzionante
all’interno della rete Intranet dipartimentale attraverso interfaccia web e utilizzabile
tramite normale browser come Internet Explorer o Firefox per la navigazione di pagine
HTML con il supporto della tecnologia Java.
Per i dettagli operativi del nuovo programma, si dovrà fare riferimento al manuale
operativo d’uso aggiornato, disponibile una volta connessi come operatori con il proprio
nome utente e password.
3.2 Tipologia di Utenti abilitati
I vari utenti dei Comandi Provinciali, delle Direzioni Regionali e dell’Area Pianificazione
e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione sono abilitati ad
effettuare diverse operazioni sui dati e sulla stampa delle Patenti.
Per semplificare l’esposizione, il testo fa riferimento ai due Diagrammi di Flusso
dell’Allegato n. 2, il primo è relativo al Primo Rilascio della Patente VF CARD
TERRESTRE, mentre il secondo è relativo ai Rinnovi, alle Prescrizioni, ai Passaggi di
Categoria, alle Revoche, alle Distruzioni e alle richieste di Duplicati.
Su questi Diagrammi di Flusso sono indicati i tre tipi di sedi a cui possono appartenere gli
utenti abilitati: Comandi Provinciali, Direzioni Regionali, e l’Area Pianificazione e
Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.
Le Utenze sono quelle di seguito riportate:
a) quelle adibite alla gestione delle Utenze per la propria area con creazione di nuovi
utenti, cancellazione utenti, ecc. (Amministratori);
b) quelle abilitate alla gestione delle Patenti VF CARD (Operatori);
c) quelle abilitate alla sola consultazione;
d) quelle abilitate alle validazioni (Direttori regionali e Dirigente Area III).
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9
Ogni Operatore, abilitato alla gestione delle Patenti VF CARD, vedrà solo i Dipendenti di
sua competenza, come di seguito riportato:
1. l’Operatore di un Comando Provinciale è abilitato a fare richieste di operazioni ed
immettere i dati relativi solo dei Dipendenti del Comando stesso;
2. l’Operatore di una Direzione Regionale è abilitato ad effettuare le stesse operazioni di
un Operatore di un Comando Provinciale ed inoltre può stampare i Passaggi di
Categoria e i Rinnovi esclusivamente dei Dipendenti della Direzione Regionale e dei
Comandi Provinciali gestiti dalla Direzione Regionale stessa, previo il consenso,
mediante il Programma Patenti, del Direttore Regionale competente;
3. l’Operatore dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione
Centrale per la Formazione è abilitato ad effettuare le stesse operazioni di un
Operatore di una Direzione Regionale e, inoltre, è abilitato alla verifica e alla stampa
delle nuove Patenti e dei Duplicati di tutti i Comandi Provinciali e di tutte le Direzioni
Regionali, previo consenso, mediante il Programma Patenti, del Dirigente dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione.
3.3 Modalità di connessione di un Operatore (Utente Abilitato)
Ogni Operatore sarà abilitato dal proprio Amministratore degli Utenti ad accedere al
Programma Patenti con un proprio Nome Utente e una propria Password.
Lo stesso sarà inoltre responsabile dei dati che inserirà con il proprio Nome Utente e
Password, pertanto si ricorda che la Password è strettamente personale e non dovrà essere
comunicata ad altre persone.
La Password dovrà essere cambiata ad intervalli regolari di tempo. Inoltre, la stessa dovrà
essere altresì cambiata qualora sorgano dei dubbi sulla sua segretezza.
3.4 Inserimento dati del Dipendente
Il primo rilascio della Patente dovrà essere effettuato dall’Operatore tramite una ricerca
anagrafica del Dipendente cui si dovrà emettere la patente VF all’interno del database
relativo all’Utente Comune.
Il database di cui sopra contiene i dati relativi a tutti i Dipendenti ed è comune a vari
programmi, compreso quello per la gestione contabile degli stessi Dipendenti.
L’Operatore dovrà pertanto verificare l’esattezza dei seguenti dati già presenti
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nell’archivio: Cognome, Nome, Codice Fiscale, Gruppo Sanguigno, Sesso, Comune di
Nascita, con relativa Provincia, Data di Nascita, Tipo di Personale (se Operativo o
Amministrativo), Qualifica e Sede di Appartenenza.
Qualora si riscontri l’erroneità o la mancanza di uno o più dati, l’Operatore, o il
Dipendente interessato, si dovrà rivolgere all’Ufficio del Personale della propria sede, che
provvederà ad apportare le modifiche o le integrazioni necessarie.
3.5 Gruppo Sanguigno
La mancanza dei dati relativi al Gruppo Sanguigno non pregiudica l’emissione della
Patente VF CARD TERRESTRE.
Qualora si voglia inserire il Gruppo Sanguigno del Dipendente cui rilasciare la patente
VF, il personale dell’Ufficio competente, abilitato a modificare l’Utente Comune dei
Dipendenti della propria sede, aggiungerà il Gruppo Sanguigno o lo modificherà ove
questo sia errato.
In mancanza di atti che attestino con certezza il Gruppo Sanguigno, il Dipendente
interessato dovrà certificarlo con una dichiarazione scritta ai sensi del DPR n. 403 del 20
Ottobre 1998 e successive modifiche ed integrazioni o produrre un documento valido.
L’autocertificazione o il documento prodotti dovranno restare agli atti della sede di
appartenenza del Dipendente e inseriti nel fascicolo personale dello stesso.
Qualora il Dipendente di che trattasi non sia in grado di fornire quanto sopra, lo stesso
dovrà accertare il proprio Gruppo Sanguigno di appartenenza mediante analisi del
sangue, per evitare, in caso di incidente e di utilizzo dei dati presenti sulla Patente VF da
parte di Personale Sanitario, rischi mortali legati ad una eventuale trasfusione tra gruppi
sanguigni incompatibili.
Il Dipendente al quale verrà consegnata la nuova Patente VF avrà l’obbligo di verificare
la correttezza del Gruppo Sanguigno riportato sulla stessa.
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3.6 Foto del Dipendente
(Sostituisce la Circolare PEC prot. n. 5260/4507 del 2/5/2003)
La Patente VF CARD TERRESTRE non potrà essere stampata priva della foto del
Dipendente titolare, acquisita tramite il Programma Patenti.
3.6.1 Tipologia dell’immagine acquisita
La foto del Dipendente al quale si dovrà rilasciare la patente VF dovrà essere acquisita o
tramite webcam o tramite foto in formato jpg o gif.
Le dimensioni della foto in formato jpg o gif dovranno essere di 200 x 240 pixel
(larghezza x altezza) o, in alternativa, avere lo stesso rapporto larghezza / altezza (da 1 a
1,2) ed una risoluzione superiore. In ogni caso, la memoria occupata dalla foto non dovrà
superare i 500 Kb.
Inoltre, la fotografia dovrà essere effettuata su sfondo chiaro, onde poter meglio mettere
in evidenza quanto sopra riportato.
3.6.2 Foto del Personale Operativo
Per il Personale Operativo (Permanente, Volontario che presta servizio presso i
Distaccamenti Volontari e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali),
sulla foto acquisita da collocare sulla patente VF, il Dipendente titolare dovrà essere in
divisa, a capo scoperto e mostrare un aspetto decoroso. Tale foto dovrà essere effettuata
indossando giacca e pantaloni da intervento invernali o estivi, prestando attenzione a che
risultino evidenti i fregi di appartenenza del C.N.VV.F., il Cognome ed il Comando di
appartenenza del Dipendente fotografato (come la foto di esempio dell’Allegato n. 3).
Non saranno accettate foto in maglietta, camicia o altri indumenti diversi da quelli sopra
richiamati.
3.6.3 Foto del personale Amministrativo e del Servizio Civile
Per il personale del Amministrativo e del Servizio Civile, la foto dovrà essere effettuata a
capo scoperto e mostrare un abbigliamento ed un aspetto decorosi.
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3.7 Inserimento dei dati
Gli Operatori abilitati delle varie sedi periferiche effettueranno le richieste per le varie
operazioni sulle Patenti VF CARD TERRESTRI, inserendo i dati relativi alle
documentazioni necessarie per ciascun tipo di operazione e acquisendo tramite scanner
tutti i documenti richiesti.
3.8 Stampa delle nuove Patenti VF e loro spedizione
In seguito alle richieste di Rilascio e di Duplicato di nuove Patenti VF CARD
TERRESTRE, al personale già in possesso della vecchia Patente VF1 o VF1 MEC, la
nuova Patente verrà emessa esclusivamente dall’Area Pianificazione e Controllo della
Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.
L’Operatore dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione verificherà la
correttezza dei dati e dei documenti inseriti dagli uffici periferici.
Il consenso alla stampa della nuova Patente VF verrà dato dal Dirigente dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione,
previa connessione con la propria utenza al Programma Patenti.
La successiva stampa della nuova Patente VF o del Duplicato verrà effettuata
dall’Operatore dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione su una nuova card,
emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dotata di proprio numero progressivo.
I numeri presenti sulla Patente VF saranno due:
• il NUMERO PATENTE: numero progressivo relativo alla Patente (riportato in basso
al centro della card ed identificato con il punto 9), stampato dall’Area Pianificazione e
Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione durante
l’emissione di una nuova Patente;
• il NUMERO CARD: numero progressivo relativo alla tessera dell’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (riportato in basso a sinistra sul retro della CARD).
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione provvederà all’invio delle nuove
Patenti stampate ai Comandi Provinciali e alle Direzioni Regionali interessate.
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3.9 Consegna della Patente al Dipendente
Al momento della consegna della nuova Patente VF CARD TERRESTRE emessa, la
correttezza di tutti i dati e della foto presenti sulla stessa dovranno essere verificati dal
Dipendente titolare della stessa e dall’Operatore del Comando Provinciale o della
Direzione Regionale che ha in carico il Dipendente.
Nell’apposito spazio, il Dipendente titolare dovrà apporre con un pennarello indelebile la
propria firma sulla Patente VF CARD TERRESTE e, successivamente, firmare, una volta
compilata, l’Attestazione dell’avvenuta consegna della Patente VF CARD TERRESTRE.
Tale Attestazione è stampabile direttamente dal programma.
L’Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente titolare della nuova Patente VF, dovrà inserire nel Programma Patenti il
NUMERO CARD (progressivo del Poligrafico) della Patente consegnata, al fine di dare
conferma della avvenuta ricezione della Patente VF CARD TERRESTRE, dell’avvenuta
verifica dei dati presenti su di essa, dell’avvenuta apposizione della firma da parte del
Dipendente titolare sulla nuova Patente, della avvenuta compilazione e dell’Attestazione
dell’avvenuta consegna da parte del Dipendente titolare della Patente VF CARD
TERRESTRE, terminando così le operazioni di emissione della nuova Patente.
In caso di dati errati stampati sulla nuova Patente pervenuta, il Comando Provinciale o la
Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà provvedere alla sua
distruzione, alla correzione dei dati inseriti e alla richiesta del Duplicato della Patente
all’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione, che provvederà a ristampare una nuova Patente con i dati corretti e
aggiornati.
3.10 Rinnovi, Prescrizioni, Passaggi di Categoria e Nuove abilitazioni
La Direzione Regionale, nel caso di Rinnovi, di Prescrizioni aggiuntive, di Passaggi di
Categoria o di ulteriori Abilitazioni, in base ai dati inseriti dai Comandi Provinciali,
provvederà direttamente a stampare i nuovi dati sulla Patente VF CARD TERRESTE da
aggiornare.
L’Operatore della Direzione Regionale stamperà gli aggiornamenti sulla Patente VF
CARD TERRESTRE solo dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti e ottenuto,
tramite il Programma Patenti, il consenso all’operazione del Direttore Regionale.
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3.11 Duplicati
I Duplicati verranno emessi esclusivamente dall’Area Pianificazione e Controllo della
Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, previa richiesta da parte dei
Comandi Provinciali e delle Direzioni Regionali.
3.12 Distruzioni
Della Distruzione delle Patenti VF CARD TERRESTRI, effettuata dai Comandi
Provinciali, dalle Direzioni Regionali o dall’Area Pianificazione e Controllo della
Direzione Centrale per la Formazione, dovrà essere redatto il relativo Verbale di
Distruzione, registrandone i dati relativi nell’archivio informatizzato.
In caso di riscontro di errori nei dati di una Patente o in occasione dell’aggiornamento dei
dati del titolare stampati sulla Patente stessa (riguardanti una variazione del Ruolo
(Gruppo di Qualifica), la sostituzione della foto, l’eliminazione delle prescrizioni presenti
precedentemente) o nel caso non ci siano più spazi sulla tessera della Patente per
l’annotazione dei Rinnovi o delle Prescrizioni, verrà distrutta la Patente in questione ed
emessa una nuova Patente dall’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della
Direzione Centrale per la Formazione.
3.13 Declassamento
In occasione del Declassamento (passaggio ad una Categoria inferiore) di una Patente VF
CARD TERRESTRE, dovrà essere distrutta la Patente VF di che trattasi ed emessa,
dall’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione, una nuova Patente VF declassata, riportante la nuova categoria risultante
dalle certificazioni inviate dai Comandi Provinciali e dalle Direzioni Regionali.
Solo dopo aver preso atto delle motivazioni del Declassamento, l’Area Pianificazione e
Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione provvederà ad
emettere la nuova Patente declassata.
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4 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE al personale del C.N.VV.F.
La Patente VF CARD TERRESTRE può essere rilasciata, secondo le modalità descritte
nei successivi punti del presente paragrafo, per sostituzione al personale già in possesso
di una vecchia Patente cartacea VF1 o VF1 MEC, per conversione al personale già in
possesso di una patente di guida civile ed “ex novo” al personale non già in possesso di
patenti di guida civile o ministeriale ma che presenti i requisiti previsti nella presente
circolare.
4.1 Rilascio della Patente VF CARD al personale già in possesso di Patente cartacea
VF1 o VF1 MEC
A partire dalla data di emanazione della presente circolare, non saranno più effettuate
operazioni sulle vecchie Patenti cartacee VF1 (copertina di colore marrone) e VF1 MEC
(copertina di colore bianco), anche se le stesse continueranno a rimanere in vigore fino
alla scadenza della loro validità.
Tra le operazioni che porteranno all’emissione del nuovo tipo di Patente VF CARD
TERRESTRE da parte dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della
Direzione Centrale per la Formazione sono inclusi i Rinnovi, i Duplicati per Furto,
Smarrimento o Deterioramento, i Passaggi di Categoria, le Sospensioni, le nuove
Estensioni, l’Aggiornamento dei Dati, ecc.
Presso la sede del Comando Provinciale o della Direzione Regionale che ha in carico il
Dipendente a cui dovrà essere rilasciata la Patente VF CARD TERRESTRE, prima di
giungere all’emissione e alla consegna della nuova Patente VF al Dipendente stesso,
verrà attuato il procedimento costituito dalle fasi di seguito descritte.
4.1.1 Verifica documentale
La documentazione presente nel fascicolo personale del Dipendente, presso la sede del
Comando Provinciale o della Direzione Regionale di appartenenza dello stesso, dovrà
essere esaminata con cura, ponendo particolare attenzione ai documenti che ne attestano
l’ultima categoria di Patente conseguita, le eventuali prescrizioni impartite e le
abilitazioni conseguite.
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4.1.2 Compilazione dell’ Attestazione di possesso della vecchia Patente Terrestre VF1 o
VF1 MEC
Il Dirigente della Sede o dell’Ufficio di appartenenza del Dipendente per il quale si dovrà
richiedere la nuova Patente VF CARD TERRESTRE dovrà attestarne il possesso della
Patente VF1 o VF1 MEC attraverso il modello di cui all’Allegato n. 4.
Su tale modello dovranno essere indicati: la Sede, la Data di compilazione
dell’Attestazione e il Luogo di compilazione dell’Attestazione; la Qualifica, il Cognome,
il Nome, il Luogo di Nascita, la Data di Nascita ed il Codice Fiscale del Dipendente
titolare della Patente VF; l’indicazione se la vecchia Patente è del tipo VF1 o VF1 MEC
ed il Numero della vecchia Patente VF; l’ultima Categoria conseguita, nonché le date e i
numeri dei Verbali di Esame di tutte le Categorie conseguite; eventuali Prescrizioni e
tutte le Estensioni conseguite, con i relativi numeri di Verbale e date di Esame.
4.1.3 Acquisizione di un Certificato Medico aggiornato (o della Patente di guida civile)
La documentazione per la richiesta di Rilascio della nuova Patente VF CARD
TERRESTRE dovrà essere corredata di un Certificato Medico aggiornato e valido per
l’ultima Categoria conseguita dal Dipendente titolare, ottenuto facendo sottoporre il
Dipendente stesso ad una nuova Visita Medica secondo quanto previsto dal successivo
punto 7.
Qualora la Patente VF1 o VF1 MEC già posseduta dal titolare sia di 1^ Categoria e
ottenuta dalla Conversione di una Patente Civile di Categoria B – C – D in corso di
validità, può essere utilizzata, nella documentazione per la richiesta di Rilascio della
nuova Patente VF, la Patente Civile al posto del Certificato Medico, vincolando la
validità della nuova Patente VF CARD TERRESTRE alla data di scadenza prevista per la
Patente Civile e, in ogni caso, a non essere superiore a 5 anni.
4.1.4 Distruzione della vecchia Patente cartacea VF1 o VF1 MEC
Una copia dei due lati della vecchia Patente VF dovrà essere prodotta, preferibilmente su
un singolo foglio, e conservata presso la Sede o l’Ufficio di appartenenza del Dipendente
titolare. Successivamente, si dovrà effettuare la Distruzione della vecchia Patente VF e
compilare il relativo Verbale di Distruzione.
Una copia del Verbale di Distruzione dovrà essere inviata all’Area Pianificazione e
Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, al fine di
registrare la Distruzione della vecchia Patente cartacea VF1 o VF1 MEC nell’apposito
pagina
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archivio informatizzato.
4.1.5 Adempimenti da espletare in caso di Smarrimento o Furto della vecchia Patente VF
In caso di Smarrimento o Furto della vecchia Patente VF, dovrà essere acquisita la
relativa Denuncia e, dopo aver reperito i dati necessari, consultando la documentazione e
gli archivi presenti presso il Comando Provinciale o la Direzione Regionale di
appartenenza del titolare, dovrà essere compilata l’Attestazione di possesso della vecchia
Patente Terrestre VF1 o VF1 MEC di cui all’Allegato n. 4.
Una copia della Denuncia di Smarrimento o Furto della vecchia Patente cartacea VF1 o
VF1 MEC dovrà essere inviata all’Area Pianificazione e Controllo della Formazione
della Direzione Centrale per la Formazione, al fine di aggiornare i dati nell’apposito
archivio informatizzato.
4.1.6 Effettuazione della richiesta di Rilascio della nuova Patente VF CARD
TERRESTRE
Al fine di ottenere l’emissione della nuova Patente VF CARD TERRESTRE da parte
dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione, l’Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale che ha in
carico il Dipendente titolare dovrà acquisire, tramite scanner:
• il nuovo Certificato Medico, valido per l’ultima Categoria conseguita, o la Patente
Civile in corso di validità, nel caso la vecchia Patente VF sia di 1^ Categoria e ottenuta
per conversione di una Patente Civile di Categoria B – C – D;
• l’Attestazione di possesso della vecchia Patente Terrestre VF1 o VF1 MEC, a firma
del Dirigente della Sede o dell’Ufficio di appartenenza del titolare, di cui all’Allegato
n. 4 della presente Circolare, compilato in tutte le sue parti;
• la Denuncia di Smarrimento o di Furto, qualora l’emissione del nuovo tipo di Patente
VF sia dovuto ad uno di questi due accadimenti;
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 5 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti, qualora l’emissione del nuovo tipo di Patente VF sia dovuta ad un
passaggio di Categoria, da non annotare più sulla vecchia Patente cartacea VF1 o VF1
MEC.
Terminate le operazioni di acquisizione dei documenti sopra elencati, tutti gli originali,
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18
nonché la fotocopia della vecchia Patente VF, dovranno essere archiviati nel fascicolo
personale del Dipendente titolare presso la Sede o l’Ufficio di appartenenza dello stesso.
4.1.7 Emissione della nuova Patente VF CARD TERRESTRE da parte dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione provvederà a rilasciare, sul nuovo tipo di supporto, la Patente VF CARD
TERRESTRE.
Prima dell’emissione, però, l’Operatore dell’Area Pianificazione e Controllo della
Formazione verificherà la correttezza dei dati inseriti presso la Sede o l’Ufficio di
appartenenza del titolare della Patente da emettere.
Esclusivamente il Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della
Direzione Centrale per la Formazione darà il proprio consenso alla stampa della nuova
Patente VF, connettendosi con la propria utenza al Programma Patenti.
A questo punto, l’Operatore dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione potrà
stampare la nuova Patente, su una nuova card, con un nuovo supporto emesso dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato e dotato di un proprio numero progressivo.
Una volta pervenuta la Patente VF CARD TERRESTRE presso la Sede o l’Ufficio che ha
in carico il Dipendente titolare, questa gli sarà consegnata secondo le procedure previste
al successivo punto 4.1.8.
4.1.8 Consegna della nuova Patente VF al Dipendente titolare
Al momento della consegna della nuova Patente VF CARD TERRESTRE emessa, la
correttezza di tutti i dati e della foto presenti sulla stessa dovranno essere verificati dal
Dipendente titolare della stessa e dall’Operatore del Comando Provinciale o della
Direzione Regionale che ha in carico il Dipendente.
Nell’apposito spazio, il Dipendente titolare dovrà apporre la propria firma sulla Patente
VF CARD TERRESTE con un pennarello indelebile e, successivamente, firmare altresì,
una volta compilata, l’Attestazione dell’avvenuta consegna della Patente VF CARD
TERRESTRE (Allegato n. 6), stampabile direttamente dal programma.
L’Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente titolare della nuova Patente VF, dovrà inserire nel Programma Patenti il
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NUMERO CARD della Patente consegnata, al fine di dare conferma della avvenuta
ricezione della Patente VF CARD TERRESTRE, dell’avvenuta verifica dei dati presenti
su di essa, dell’avvenuta apposizione della firma da parte del Dipendente titolare sulla
nuova Patente, della avvenuta compilazione e dell’Attestazione di consegna di cui
all’Allegato n. 6 da parte del Dipendente titolare della Patente VF CARD TERRESTRE,
terminando così le operazioni di emissione della nuova Patente.
In caso di dati errati stampati sulla nuova Patente pervenuta, il Comando Provinciale o la
Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà provvedere alla sua
distruzione (redigendone il relativo Verbale di Distruzione e registrandolo sul Programma
Patenti), alla correzione dei dati inseriti e alla richiesta del Duplicato della Patente
all’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione, che provvederà a ristampare una nuova Patente con i dati corretti e
aggiornati.
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4.2 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE tramite Conversione al personale già
in possesso di Patente di guida Civile
4.2.1 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE di 1^ Categoria per conversione
diretta della Patente di guida Civile al personale Permanente, Volontario che presta
servizio presso i Distaccamenti Volontari e Volontario che presta servizio presso i
Comandi Provinciali
(Sostituisce l’Art. 3.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994, il Punto b1 della Circolare IFP
prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995, l’Art. 3.1 della Circolare IFP prot. n. 7191/29200/C/1 del 9/7/1996 e la
Nota IFP prot. n. 12033/48033 del 22/12/1999)
Al Personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari
e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso di Patente
Civile di Categoria B, C o D da almeno 6 mesi, può essere rilasciata per Conversione
diretta, da parte dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione
Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la Patente VF CARD
TERRESTRE di 1^ Categoria.
Il Dirigente della Sede o dell’Ufficio che ha in carico il Dipendente dovrà firmare il
relativo Verbale di Conversione.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Conversione di cui all’Allegato n. 7 della presente Circolare, compilato
in tutte le sue parti, a firma del Dirigente della sede o dell’Ufficio di appartenenza del
Dipendente titolare;
• la Patente Civile di Categoria B, C o D in corso di validità;
• qualora sia stata effettuata una visita medica, secondo quanto previsto al successivo
punto 7, il relativo il Certificato Medico, valido per la 1^ Categoria.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, nonché la fotocopia
della Patente Civile, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione provvederà a rilasciare la Patente VF CARD TERRESTRE secondo la
procedura descritta al punto 4.1.7.
La consegna della Patente VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità
descritte al punto 4.1.8.
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4.2.2 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE di 2^ Categoria per conversione
della Patente di guida Civile C o D, tramite la frequenza ad un Corso Speciale, al
personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti
Volontari e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali
(Sostituisce il Punto b3 della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995, la Nota IFP prot. n.
11810/4507 del 23/12/1998 e la Nota IFP prot. n. 12033/48033 del 22/12/1999)
Al personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari
e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso dì Patente
Civile di Categoria C o D da almeno 6 mesi, può essere rilasciata, da parte dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tramite la frequenza ad un Corso Speciale ed il
relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD
TERRESTRE di 2^ Categoria.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Conversione e di Esame, di cui all’Allegato n. 8 della presente Circolare,
compilato in tutte le sue parti;
• il Certificato Medico, valido per la 2^ Categoria, come previsto dal punto 7;
• la Patente Civile di Categoria C o D in corso di validità.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, nonché la fotocopia
della Patente Civile, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente
titolare.
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione provvederà a rilasciare la Patente VF CARD TERRESTRE secondo la
procedura descritta al punto 4.1.7.
La consegna della Patente VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità
descritte al punto 4.1.8.
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4.2.3 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE di 3^ Categoria per conversione
della Patente di guida Civile di categoria D congiuntamente alla C, tramite la
frequenza ad un Corso Speciale, al personale Permanente, Volontario che presta
servizio presso i Distaccamenti Volontari e Volontario che presta servizio presso i
Comandi Provinciali
(Sostituisce il Punto b3 della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995, la Nota IFP prot. n.
11810/4507 del 23/12/1998 e la Nota IFP prot. n. 12033/48033 del 22/12/1999)
Al personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari
e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso dì Patente
Civile di Categoria D congiuntamente alla C da almeno 6 mesi, può essere rilasciata, da
parte dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per
la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tramite la frequenza ad un Corso
Speciale ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF
CARD TERRESTRE di 3^ Categoria.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Conversione e di Esame di cui all’Allegato n. 8 della presente Circolare,
compilato in tutte le sue parti;
• il Certificato Medico, valido per la 3^ Categoria, come previsto dal punto 7;
• la Patente Civile di Categoria D congiuntamente alla C in corso di validità.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, nonché la fotocopia
della Patente Civile, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente
titolare.
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione provvederà a rilasciare la Patente VF CARD TERRESTRE secondo la
procedura descritta al punto 4.1.7.
La consegna della Patente VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità
descritte al punto 4.1.8.
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4.2.4 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE di 1^ Categoria per conversione
diretta della Patente di guida Civile al personale del Supporto Tecnico,
Amministrativo Contabile, Informatico e del Servizio Civile
(Sostituisce l’Art. 3.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994 e l’Art. 3.1 della Circolare IFP
19 MI.SA. (96) 19 prot. n. 7191/29200/C/1 del 9/7/1996 e la Nota IFP prot. n. 12033/4803 del 22/12/1999)
Al personale del Supporto Tecnico, Amministrativo Contabile, Informatico e del
Servizio Civile già in possesso di Patente Civile di Categoria B, C o D da almeno 6 mesi,
può essere rilasciata per conversione diretta, da parte dell’Area Pianificazione e Controllo
della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, la Patente VF CARD di 1^ Categoria.
Il Dirigente della Sede o dell’Ufficio che ha in carico il Dipendente dovrà firmare il
relativo Verbale di Conversione.
La Conversione della Patente di guida Civile del Personale del Supporto Tecnico,
Amministrativo Contabile, Informatico e del Servizio Civile, potrà essere effettuata
dall’Area Pianificazione e Controllo della Formazione del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, a condizione che ne sia motivata la richiesta da parte del Dirigente dell’Ufficio di
appartenenza del Dipendente.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Processo Verbale di Conversione di cui all’Allegato n. 7 della presente Circolare,
compilato in tutte le sue parti, a firma del Dirigente della sede o dell’Ufficio di
appartenenza del Dipendente titolare;
• la Patente Civile di Categoria B, C o D in corso di validità;
• la lettera del Dirigente della Sede o dell’ Ufficio di appartenenza del Dipendente
titolare che motiva la richiesta di rilascio della Patente VF CARD Terrestre di 1^
Categoria;
• qualora sia stata effettuata la visita medica, secondo quanto previsto dal punto 7, il
relativo il Certificato Medico, valido per la 1^ Categoria.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, nonché la fotocopia
della Patente Civile, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente
titolare.
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
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24
Formazione provvederà a rilasciare la Patente VF CARD TERRESTRE secondo la
procedura descritta al punto 4.1.7.
La consegna della Patente VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità
descritte al punto 4.1.8.
4.2.5 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE di 2^ Categoria Limitata per
conversione della Patente di guida Civile C o D, tramite la frequenza ad un Corso
Speciale, al personale del Supporto Tecnico
(Sostituisce gli Art. 3.2 e 3.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994, il Punto b3 della
Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995, la Nota IFP prot. n. 11810/4507 del 23/12/1998 e la Nota
IFP prot. n. 12033/48033 del 22/12/1999)
Al personale del Supporto Tecnico (addetti ai magazzini e ai laboratori, meccanici,
carrozzieri, elettricisti, etc.), già in possesso dì Patente Civile di Categoria C o D da
almeno 6 mesi, può essere rilasciata, da parte dell’Area Pianificazione e Controllo della
Formazione della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, tramite la frequenza ad un Corso Speciale ed il relativo superamento con esito
positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di 2^ Categoria Limitata
“L”, con esclusione cioè della condotta di automezzi in Servizio di Soccorso.
La Conversione della Patente di guida Civile del Personale del Supporto Tecnico potrà
essere effettuata dall’Area Pianificazione e Controllo della Formazione del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, a condizione che ne sia motivata la richiesta da parte del Dirigente
dell’Ufficio di appartenenza del Dipendente.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Conversione e di Esame di cui all’Allegato n. 8 della presente Circolare,
compilato in tutte le sue parti;
• il Certificato Medico, valido per la 2^ Categoria Limitata, come previsto dal punto 7;
• la Patente Civile di Categoria C o D in corso di validità.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, nonché la fotocopia
della Patente Civile, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente
titolare.
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
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Formazione provvederà a rilasciare la Patente VF CARD TERRESTRE secondo la
procedura descritta al punto 4.1.7.
La consegna della Patente VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità
descritte al punto 4.1.8.
4.2.6 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE di 3^ Categoria Limitata per
conversione della Patente di guida Civile di categoria D congiuntamente alla C,
tramite la frequenza ad un Corso Speciale, al personale del Supporto Tecnico
(Sostituisce gli Art. 3.2 e 3.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994 e il Punto b3 della
Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995, la Nota IFP prot. n. 11810/4507 del 23/12/1998 e la Nota
IFP prot. n. 12033/48033 del 22/12/1999)
Al personale del Supporto Tecnico (addetti ai magazzini e ai laboratori, meccanici,
carrozzieri, elettricisti, etc.), già in possesso dì Patente Civile di Categoria D
congiuntamente alla C da almeno 6 mesi, può essere rilasciata, da parte dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tramite la frequenza ad un Corso Speciale ed il
relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD
TERRESTRE di 3^ Categoria Limitata “L”, con esclusione cioè della condotta di
automezzi in Servizio di Soccorso.
La Conversione della Patente di guida Civile del Personale del Supporto Tecnico potrà
essere effettuata dall’Area Pianificazione e Controllo della Formazione del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, a condizione che ne sia motivata la richiesta da parte del Dirigente
dell’Ufficio di appartenenza del Dipendente.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Conversione e di Esame, di cui all’Allegato n. 8 della presente Circolare,
compilato in tutte le sue parti;
• il Certificato Medico, valido per la 3^ Categoria Limitata, come previsto dal punto 7;
• la Patente Civile di Categoria D congiuntamente alla C in corso di validità.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, nonché la fotocopia
della Patente Civile, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente
titolare.
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L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione provvederà a rilasciare la Patente VF CARD TERRESTRE secondo la
procedura descritta al punto 4.1.7.
La consegna della Patente VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità
descritte al punto 4.1.8.
4.2.7 Limitazione “L” per il personale che transita dall’area operativa a quella del
Supporto Tecnico
La limitazione “L” è automaticamente estesa al personale in possesso di Patente VF
CARD TERRESTRE che transita dall’area operativa a quella del Supporto Tecnico.
In questo caso, dovrà essere distrutta la vecchia Patente VF ed emessa una nuova Patente
VF con sopra indicato il nuovo Ruolo (Gruppo di Qualifica) ed applicata la Limitazione
“L”.
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione provvederà a rilasciare il duplicato della Patente VF CARD TERRESTRE.
4.2.8 Limitazione “L” per i nuovi rilasci
La Limitazione “L” è applicata altresì, in fase di rilascio, sulla Patente VF CARD
TERRESTRE, da parte del Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo della
Formazione della Direzione Centrale per la Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione, al Personale Operativo i cui requisiti psico-fisici ricadano nei valori della
Tabella “C” dell’Allegato n. 9 e a tutto il personale del Supporto Tecnico,
Amministrativo Contabile, Informatico e del Servizio Civile.
4.2.9 Prescrizioni o Limitazioni della Patente VF CARD TERRESTRE
Qualora, in seguito agli accertamenti condotti in sede di Visita Medica, o da quanto
riportato su una Patente Civile oggetto di conversione, risultino un Visus inferiore a
quelli previsti dalla Tabella C dell’Allegato 9 o qualche altra limitazione, così da rendere
necessaria l’annotazione di prescrizioni di Patente Limitata “L” o di “Obbligo di Guida
con Lenti”, le prescrizioni stesse dovranno essere registrate in fase di inserimento dati e
riportate sulla Patente VF CARD TERRESTRE stessa.
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4.3 Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE di 1^ Categoria tramite la
frequenza ad un Corso Normale
4.3.1 Personale Operativo
Al personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari
e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali può essere rilasciata, da
parte dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per
la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tramite la frequenza ad un Corso
Normale ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF di
1^ Categoria.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 10 della presente Circolare, compilato in
tutte le sue parti;
• il Certificato Medico, valido per la 1^ Categoria, come previsto dal punto 7.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione provvederà a rilasciare la Patente VF CARD TERRESTRE secondo la
procedura descritta al punto 4.1.7.
La consegna della Patente VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità
descritte al punto 4.1.8.
4.3.2 Personale del Supporto Tecnico, Amministrativo Contabile, Informatico e del
Servizio Civile
Anche al personale del Supporto Tecnico, Amministrativo Contabile, Informatico e del
Servizio Civile può essere rilasciata, tramite la frequenza ad un Corso Normale ed il
relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD
TERRESTRE di 1^ Categoria.
Tuttavia, il Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE di 1^ Categoria a tale
tipologia di Personale potrà essere effettuato, dall’Area Pianificazione e Controllo della
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Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a condizione che ne sia motivata la
richiesta, a favore di un Dipendente, da parte del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza
del Dipendente stesso.
In tal caso, l’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che hanno
in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 10 della presente Circolare, compilato in
tutte le sue parti;
• il Certificato Medico, valido per la 1^ Categoria Limitata, come previsto dal punto 7;
• la lettera del Dirigente dell’ Ufficio di appartenenza del Dipendente titolare che motiva
la richiesta di rilascio della Patente VF CARD Terrestre di 1^ Categoria.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione provvederà a rilasciare la Patente VF CARD TERRESTRE secondo la
procedura descritta al punto 4.1.7.
La consegna della Patente VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità
descritte al punto 4.1.8.
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5 Passaggi di Categoria della Patente VF CARD TERRESTRE
5.1 Passaggio alla 2^ Categoria della Patente VF CARD TERRESTRE per il personale
Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari e
Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali già in possesso di
Patente di guida VF di 1^ Categoria tramite la frequenza ad un Corso Normale
(Sostituisce gli Art. 3.2 e 3.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994 e il punto b1 della
Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995)
Al personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari
e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso della
Patente VF di 1^ Categoria da almeno 6 mesi, può essere rilasciata, tramite la frequenza
ad un Corso Normale ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la
Patente VF CARD TERRESTRE di 2^ Categoria.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 5 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 2^ Categoria, come previsto dal punto 7.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente titolare.
5.2 Passaggio alla 3^ Categoria della Patente VF CARD TERRESTRE per il personale
Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari e
Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali già in possesso di
Patente di guida VF di 2^ Categoria tramite la frequenza ad un Corso Normale
(Sostituisce gli Art. 3.2 e 3.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994 e il punto b1 della
Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995)
Al personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari
e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso di Patente
VF della 2^ Categoria da almeno 6 mesi, può essere rilasciata, tramite la frequenza ad un
Corso Normale ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente
VF CARD TERRESTRE di 3^ Categoria.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
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• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 5 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• Il Certificato Medico valido per la 3^ Categoria, come previsto dal punto 7.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente titolare.
5.3 Passaggio alla 4^ Categoria della Patente VF CARD TERRESTRE per il personale
Permanente già in possesso di Patente di guida VF di 3^ Categoria tramite la
frequenza ad un Corso Normale
(Sostituisce gli Art. 3.2 e 3.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994 e il punto b1 della
Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995)
Al personale Permanente, già in possesso di Patente VF della 3^ Categoria da almeno 6
mesi, può essere rilasciata tramite la frequenza ad un Corso Normale ed il relativo
superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di
4^ Categoria.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 5 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 4^ Categoria, come previsto dal punto 7.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente titolare.
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5.4 Passaggio alla 2^ Categoria della Patente VF CARD per il personale Permanente,
Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari e Volontario che
presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso della Patente di guida
Civile C o D e della Patente di guida VF di 1^ Categoria, tramite la frequenza ad un
Corso Speciale
(Sostituisce il punto b3 della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995, la Nota IFP prot. n.
11810/4507 del 23/12/1998 e la Nota IFP prot. n. 12033/48033 del 22/12/1999)
Al personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari
e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso di Patente
di guida Civile C o D da almeno 6 mesi e di Patente VF di 1^ Categoria, può essere
rilasciata, tramite la frequenza ad un Corso Speciale ed il relativo superamento con esito
positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di 2^ Categoria.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 8 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 2^ Categoria, come previsto dal punto 7;
• la Patente Civile di Categoria C o D in corso di validità.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.
5.5 Passaggio alla 3^ Categoria della Patente VF CARD per il personale Permanente,
Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari e Volontario che
presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso della Patente di guida
Civile C e D e della Patente di guida VF di 1^ o di 2^ Categoria, tramite la
frequenza ad un Corso Speciale
(Sostituisce il punto b3 della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995, la Nota IFP prot. n.
11810/4507 del 23/12/1998 e la Nota IFP prot. n. 12033/48033 del 22/12/1999)
Al personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari
e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso di Patente
di guida Civile C congiuntamente alla D da almeno 6 mesi e di Patente VF di 1^ o 2^
Categoria, può essere rilasciata, tramite la frequenza ad un Corso Speciale ed il relativo
superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF di 3^ Categoria.
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L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 8 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 3^ Categoria, come previsto dal punto 7;
• la Patente Civile di categoria D congiuntamente alla C in corso di validità.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del dipendente.
5.6 Passaggio alla 2^ Categoria Limitata della Patente VF CARD TERRESTRE per il
personale del Supporto Tecnico, già in possesso di Patente di guida VF di 1^
Categoria, tramite la frequenza ad un Corso Normale
(Sostituisce gli Art. 3.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994, la Nota IFP prot. n.
11810/4507 del 23/12/1998 e la Nota IFP prot. n. 12033/48033 del 22/12/1999)
Al personale del Supporto Tecnico (addetti ai magazzini e ai laboratori, meccanici,
carrozzieri, elettricisti, etc.), già in possesso della Patente VF CARD TERRESTRE di 1^
Categoria da almeno 6 mesi, può essere rilasciata tramite la frequenza ad un Corso
Normale ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF
CARD TERRESTRE di 2^ Categoria Limitata “L”.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 5 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 2^ Categoria Limitata, come previsto dal punto 7.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.
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33
5.7 Passaggio alla 3^ Categoria Limitata della Patente VF CARD TERRESTRE per il
personale del Supporto Tecnico, già in possesso di Patente di guida VF di 2^
Categoria Limitata, tramite la frequenza ad un Corso Normale
Al personale del Supporto Tecnico (addetti ai magazzini e ai laboratori, meccanici,
carrozzieri, elettricisti, etc.), già in possesso, da almeno 6 mesi, della Patente VF CARD
TERRESTRE di 2^ Categoria munita del particolare codice di Limitazione “L”, può
essere rilasciata, tramite la frequenza ad un Corso Normale ed il relativo superamento con
esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di 3^ Categoria
Limitata “L”.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 5 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 3^ Categoria Limitata, come previsto dal punto 7.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.
5.8 Passaggio alla 4^ Categoria Limitata della Patente VF CARD TERRESTRE per il
personale del Supporto Tecnico, già in possesso di Patente di guida VF di 3^
Categoria Limitata, tramite la frequenza ad un Corso Normale
Al personale del Supporto Tecnico (addetti ai magazzini e ai laboratori, meccanici,
carrozzieri, elettricisti, etc.), già in possesso da almeno 6 mesi della Patente VF CARD
TERRESTRE di 3^ Categoria Limitata, munita del particolare codice di Limitazione “L”,
può essere rilasciata, tramite la frequenza ad un Corso Normale ed il relativo
superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di
4^ Categoria Limitata “L”.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 5 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 4^ Categoria Limitata, come previsto dal punto 7.
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Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.
5.9 Passaggio alla 2^ Categoria Limitata della Patente VF CARD per il personale del
Supporto Tecnico in possesso di Patente di guida Civile C o D e di Patente di guida
VF tramite la frequenza ad un Corso Speciale
(Sostituisce il punto a1 della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995)
Al personale del Supporto Tecnico, già in possesso di Patente di guida Civile C o D da
almeno 6 mesi e di Patente VF di 1^ Categoria, può essere rilasciata, tramite la frequenza
ad un Corso Speciale ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la
Patente VF CARD TERRESTRE di 2^ Categoria Limitata “L”.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 8 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 2^ Categoria Limitata, come previsto dal punto 7;
• la Patente Civile di Categoria C o D in corso di validità.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del dipendente.
5.10 Passaggio alla 3^ Categoria Limitata della Patente VF CARD per il personale del
Supporto Tecnico in possesso di Patente di guida Civile C e D-E e di Patente di
guida VF di 1^ e di 2^ Categoria tramite la frequenza ad un Corso Speciale
(Sostituisce il punto a2 della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995)
Al personale del Supporto Tecnico, già in possesso di Patente di guida Civile D-E
congiuntamente alla C da almeno 6 mesi e di Patente VF di 1^ e 2^ Categoria, può essere
rilasciata tramite la frequenza ad un Corso Speciale ed il relativo superamento con esito
positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di 3^ Categoria Limitata
“L”.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
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• il Verbale di Esame di cui all’Allegato n. 8 della presente Circolare, compilato in tutte
le sue parti;
• il Certificato Medico valido per la 3^ Categoria Limitata, come previsto dal punto 7;
• la Patente Civile di categoria D congiuntamente alla C in corso di validità.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del dipendente.
5.11 Scadenza della validità della Patente VF CARD a seguito di Passaggio di Categoria
La validità di una Patente VF CARD TERRESTRE sottoposta a Passaggio di Categoria è
di 5 anni, misurati a partire dalla data riportata sul Certificato Medico relativo alla nuova
Categoria conseguita, a meno di durate inferiori riportate sullo stesso Certificato Medico.
5.12 Registrazione e Stampa dell’avvenuto Passaggio di Categoria sulla Patente VF
CARD TERRESTRE
L’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione
verificherà la correttezza dei dati inseriti dagli Operatori dei Comandi Provinciali.
Esclusivamente il Direttore Regionale competente per territorio o il Dirigente dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o
altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente
allo svolgimento di tale compito, darà il suo consenso al Passaggio di Categoria e alla
stampa sulla Patente VF dei nuovi dati, connettendosi con la propria utenza al
Programma Patenti.
A questo punto, l’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o
dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione stamperà i nuovi dati relativi alla
nuova Categoria conseguita sulla Patente VF CARD TERRESTRE.
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6 Estensioni alla conduzione di automezzi VF con particolari caratteristiche
(Sostituisce l’Art. 17 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
6.1 Estensioni obbligatorie alla conduzione di automezzi con particolari caratteristiche
Gli automezzi con particolari caratteristiche di seguito elencati possono essere condotti
previa acquisizione della relativa Estensione, conseguita con la frequenza dell’apposito
Corso Specifico e il superamento delle relative Prove di Esame teoriche e pratiche:
• Macchine Operatrici (Movimento Terra);
• Automezzi per il Soccorso Aeroportuale;
• Veicoli che trasportano merci pericolose (ADR) (incluso il trasporto carburante);
• Mezzi Anfibi.
L’avvenuto superamento delle prove di esame sarà comprovato dal relativo Verbale di
Esame, rilasciato dal Dirigente della sede di svolgimento del corso.
L’Estensione alla conduzione di automezzi con particolari caratteristiche segue il periodo
di validità della Patente VF CARD TERRESTRE.
Questa Area potrà in futuro introdurre ulteriori Estensioni Obbligatorie per la conduzione
di automezzi con particolari caratteristiche, istituendo i relativi Corsi Specifici e le
relative Prove finali di Esame.
Gli automezzi con particolari caratteristiche, quali Autoscale, Autogrù, Quadricicli
QUAD, ecc., possono essere condotti soltanto dopo un apposito addestramento specifico
(Sostituisce l’Art. 17 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994).
6.2 Inserimento dei dati relativi alla Estensione conseguita
Per l’inserimento dei dati relativi alla Estensione conseguita nel nuovo sistema di
gestione delle Patenti VF CARD, l’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione
Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Verbale di Esame dell’Estensione conseguita, di cui all’Allegato n. 11 della presente
Circolare, compilato in tutte le sue parti.
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Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere
archiviati nel fascicolo personale del Dipendente titolare.
6.3 Registrazione e Stampa della Estensione conseguita
L’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione
verificherà la correttezza dei dati inseriti dagli Operatori dei Comandi Provinciali.
Esclusivamente il Direttore Regionale competente per territorio o il Dirigente dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o
altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente
allo svolgimento di tale compito, darà il suo consenso alla nuova Estensione conseguita e
alla stampa sulla Patente VF dei nuovi dati, connettendosi con la propria utenza al
Programma Patenti.
A questo punto, l’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o
dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione stamperà i dati relativi alla nuova
Estensione conseguita sulla Patente VF CARD TERRESTRE.
6.4 Descrizione delle Estensioni
6.4.1 Estensione alla conduzione di Macchine Operatrici (Movimento Terra) in dotazione
al C.N.VV.F.
Il personale in possesso di Patente di guida per autoveicoli con targa VF di 2^, 3^ e 4^
Categoria può conseguire l’Estensione alla conduzione di Macchine Operatrici
(Movimento Terra), previa la frequenza del relativo corso di formazione svolto presso le
sedi centrali o periferiche e il superamento dei relativi esami teorici e pratici finali.
Sulla Patente VF CARD TERRESTRE in possesso al personale che avrà superato gli
esami finali appena richiamati, saranno riportati il codice corrispondente all’Estensione
“Macchine Operatrici” e la data di conseguimento della stessa Estensione.
Le Categorie VF necessarie per condurre le “Macchine Operatici” (Movimento terra)
variano a seconda che le stesse vengano condotte o meno in Servizio di Soccorso.
Le “Macchine Operatrici” non in Servizio di Soccorso, individuate negli articoli 58 e 124
del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, in uso nel
C.N.VV.F., possono essere condotte nonché utilizzate da personale VV.F. in possesso
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38
almeno della Patente di 2^ Categoria e della relativa Estensione.
Le “Macchine Operatrici” in Servizio di Soccorso, individuate negli articoli 58 e 124 del
D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni, in uso nel
C.N.VV.F., possono essere condotte nonché utilizzate da personale VV.F. in possesso
almeno della Patente di 3^ Categoria e della relativa Estensione.
6.4.2 Estensione alla conduzione di Automezzi per il Soccorso Aeroportuale con targa VF
Il personale in possesso di Patente di guida per autoveicoli con targa VF può conseguire
l’Estensione alla conduzione e all’utilizzo di Automezzi per il Soccorso Aeroportuale,
previa la frequenza di apposito corso di formazione svolto presso le sedi centrali o
periferiche ed il superamento dei relativi esami teorici e pratici finali.
Sulla Patente VF CARD TERRESTRE, in possesso al personale che avrà superato gli
esami finali appena richiamati, saranno riportati il codice corrispondente all’Estensione
“Automezzi per il Soccorso Aeroportuale”e la data di conseguimento della stessa
Estensione.
6.4.3 Estensione alla conduzione di Veicoli con targa VF che trasportano Merci
Pericolose (ADR) (incluso il Trasporto Carburante e Sostanze Radioattive)
(Sostituisce la Circolare IFP prot. n. 9355/29200/C/01 del 30/9/1996)
Il personale in possesso di Patente di guida per autoveicoli con targa VF può conseguire
l’Estensione alla conduzione di Veicoli con targa VF che trasportano Merci Pericolose
(ADR) (incluso il Trasporto Carburante e Sostanze Radioattive), previa la frequenza del
relativo corso di formazione svolto presso le sedi centrali o periferiche e il superamento
dei relativi esami teorici e pratici finali.
Sulla Patente VF CARD TERRESTRE, in possesso al personale che avrà superato gli
esami finali appena richiamati, saranno riportati il codice corrispondente all’Estensione
“Trasporto Merci Pericolose (ADR)” e la data di conseguimento della stessa Estensione.
II personale permanente VV.F., adibito alla guida di autocisterne trasportanti sostanze
pericolose, è esente dal possesso del certificato di Formazione Professionale di cui
all’Articolo 11 della legge n. 142 del 19 Febbraio 1992 (Sostituisce l’Art. 2.3 della
Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/6/1994).
Il personale in possesso della Patente di guida per autoveicoli con targa VF che trasporta
su strada sostanze pericolose (inclusi i carburanti e le sostanze radioattive) e della relativa
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Estensione dovrà essere abilitato a tali mansioni, sulla base di quanto stabilito dall’art.
168 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
6.4.4 Estensione alla conduzione di Mezzi Anfibi
Il personale in possesso di Patente di guida per autoveicoli con targa VF di 3^ e di 4^
Categoria e della Patente Nautica VF può conseguire l’Estensione alla conduzione di
Mezzi Anfibi con targa VF, previa la frequenza del relativo corso di formazione svolto
presso le sedi centrali o periferiche e il superamento dei relativi esami teorici e pratici
finali.
Sulla Patente VF CARD TERRESTRE, in possesso al personale che avrà superato gli
esami di cui al precedente punto, saranno riportati il codice corrispondente all’Estensione
“Mezzi Anfibi” e la data di conseguimento della stessa Estensione.
Le Categorie VF necessarie per condurre i “Mezzi Anfibi” variano a seconda che gli
stessi vengano condotti o meno in Servizio di Soccorso.
I Mezzi Anfibi non in Servizio di Soccorso, in uso nel C.N.VV.F., possono essere
condotti nonché utilizzati da personale VV.F. in possesso almeno della Patente di 3^
Categoria e della relativa Estensione.
I Mezzi Anfibi in Servizio di Soccorso, in uso nel C.N.VV.F., possono essere condotti
nonché utilizzati da personale VV.F. in possesso almeno della Patente di 4^ Categoria e
della relativa Estensione.
6.5 Corsi Specifici Facoltativi per la conduzione e l’uso di automezzi con particolari
caratteristiche
Oltre all’apposito Addestramento Specifico, possono essere svolti dei Corsi Specifici
Facoltativi per migliorare le conoscenze teoriche e pratiche relative alla condotta e all’uso
dei seguenti automezzi:
• Autogrù;
• Autoscale;
• Quadricicli QUAD;
• Motocicli;
• Condotta di automezzi fuoristrada e tecniche di recupero con l’uso del verricello.
Potranno in futuro essere introdotti degli ulteriori nuovi Corsi Specifici per le nuove
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tipologie di mezzi che entreranno in uso nel C.N.VV.F.
Al termine della frequenza del Corso Specifico, saranno svolte le relative Prove di Esame
Teoriche e Pratiche.
L’avvenuto superamento delle Prove di Esame sarà comprovato dal relativo Verbale di
Esame, rilasciato dal Dirigente della sede di svolgimento del corso.
Per automezzi particolari o di diffusione limitata, quali “Gatto delle Nevi”, Mezzi per
Intervento nelle Metropolitane, ecc., verranno effettuati dei percorsi formativi in sede
centrale o periferica, avvalendosi eventualmente del contributo delle case costruttrici o
distributrici.
7 Accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici (Certificato Medico)
7.1 Tabelle per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici
(Sostituisce l’Art. 4.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
L’accertamento dei valori dei requisiti psico-fisici deve rispondere a quelli previsti
nell’Allegato n. 9 suddiviso in:
• Tabella A – Requisiti per il Rilascio della Patente VF CARD TERRESTRE;
• Tabella B – Requisiti per il Rinnovo della Patente VF CARD TERRESTRE;
• Tabella C – Requisiti per il Rilascio e Rinnovo della Patente VF CARD
TERRESTRE Limitata di tipo “L”.
7.2 Enti abilitati al rilascio del Certificato Medico
(Sostituisce gli Art. 4.2 e 4.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il Certificato Medico dell’accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici viene
rilasciato dall’Ufficio Sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o dai medici del
Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato S.p.A., con il quale esiste apposita
convenzione stipulata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile.
Gli uffici di appartenenza del personale autista VV.F dovranno effettuare, con cadenza
trimestrale, la rilevazione delle Patenti VF prossime alla scadenza, per richiedere
tempestivamente alle strutture sopramenzionate le Visite Mediche necessarie al Rinnovo
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ed ai Passaggi di Categoria delle stesse.
Non sono ritenuti validi Certificati Medici rilasciati da altre strutture sanitarie, siano esse
pubbliche o private, ad eccezione di quanto previsto per il personale Volontario al
successivo punto 7.5.
L’Ufficio Sanitario del C.N.VV.F. potrà altresì indicare altre strutture Sanitarie pubbliche
con le quali attivare ulteriori apposite convenzioni.
7.3 Proposte di modifiche dell’Ufficio Sanitario del C.N.VV.F.
(Sostituisce l’Art. 4.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
L’Ufficio Sanitario del C.N.VV.F., considerata la particolare specifica idoneità che deve
essere posseduta da coloro che sono preposti alla guida di automezzi VV.F in operazioni
di soccorso, provvede altresì a proporre modifiche tese a rendere più funzionali i criteri di
idoneità previsti dalle tabelle dell’Allegato n. 9, in armonia con il D. Lgs. n. 285 del 30
aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
7.4 Accertamenti fisici e psichici
(Sostituisce l’Art. 4.5 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
I medici di cui al punto 7.2, anche su proposta del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza
del Dipendente titolare, valutano, qualora si palesi opportuno, la necessità che
l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifico giudizio psicodiagnostico.
7.5 Personale Volontario ed altri Enti abilitati al rilascio del Certificato Medico
(Sostituisce la Circolare dell’Ispettorato Organizzazione Centrale e Periferica prot. n. 1882/5601 del
12/10/1995)
Il solo Personale Volontario, ai fini del Rilascio o del Rinnovo della Patente di guida VF
CARD TERRESTRE, si può rivolgere ad uno dei soggetti di cui all’art. 119 comma 2 del
D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 adibiti a tale scopo e non obbligatoriamente all’Ufficio
Sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o ai medici del Servizio Sanitario
delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
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7.6 Durata della validità del Certificato Medico utilizzato nelle richieste dei vari
procedimenti legati alle Patenti VF
(Sostituisce l’Art. 4.6 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il Certificato Medico di cui al punto 7.2, utilizzato per effettuare le richieste di Rilascio,
di Rinnovo o di Passaggio di Categoria, ha una validità di mesi tre.
8 Corsi relativi alle Patenti VF CARD TERRESTRI – Istruttori e docenti
8.1 Modalità di conseguimento della Patente VF CARD TERRESTRE, delle Categorie
superiori e delle Estensioni
(Sostituisce l’Art. 5.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Patente di guida VF CARD TERRESTRE, le Categorie VF e le Estensioni VF
vengono rilasciate solo a seguito della frequenza di appositi corsi e del sostenimento dei
relativi esami finali con esito positivo, cui si accede con le modalità di cui ai punti 4.2,
4.3, 5 e 6.
8.2 Corsi di insegnamento per il conseguimento, i Passaggi di Categoria e le Estensioni
della Patente VF CARD
(Sostituisce il Punto C della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995)
Sono previste due tipologie di corsi: i Corsi Normali ed i Corsi Speciali.
8.2.1 Corsi Normali
(Sostituisce il Punto c1 della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995)
I Corsi Normali sono svolti:
a) per la preparazione del personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i
Distaccamenti Volontari e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali
al conseguimento delle Patenti di guida VF di 1^, 2^, 3^ e 4^ Categoria;
e) per la preparazione del personale del Supporto Tecnico, Amministrativo Contabile,
Informatico e del Servizio Civile al conseguimento delle Patenti di guida VF di 1^
Categoria;
f) per la preparazione del personale del Supporto Tecnico al conseguimento delle Patenti
di guida VF di 2^, 3^ e 4^ Categoria di tipo “L”.
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8.2.2 Corsi Speciali
(Sostituisce il Punto c2 della Circolare IFP prot. n. 7303/4803 del 21/9/1995)
I Corsi Speciali sono svolti:
a) per la preparazione del personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i
Distaccamenti Volontari e Volontario che presta servizio presso i Comandi
Provinciali, già in possesso della Patente di guida Civile di tipo C o di tipo D
congiuntamente alla C da almeno 6 mesi, al conseguimento della Patente di guida VF
rispettivamente di 2^ e 3^ Categoria;
b) per la preparazione del personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i
Distaccamenti Volontari e Volontario che presta servizio presso i Comandi
Provinciali, già in possesso della Patente di guida Civile di tipo C o D congiuntamente
alla C da almeno 6 mesi e della Patente VF di 1^ o di 2^ Categoria al conseguimento
della Patente di guida VF rispettivamente di 2^ e 3^ Categoria;
c) per la preparazione del personale del Supporto Tecnico, già in possesso di Patente di
guida Civile C o D da almeno 6 mesi e di Patente VF di 1^ Categoria, al
conseguimento della Patente di guida VF rispettivamente di 2^ Categoria di tipo “L”;
d) per la preparazione del personale del Supporto Tecnico, già in possesso di Patente di
guida Civile D-E congiuntamente alla C da almeno 6 mesi e di Patente VF di 1^ e 2^
Categoria, al conseguimento della Patente di guida VF di 3^ Categoria di tipo “L”.
8.3 Corsi per le Patenti VF CARD TERRESTRE
(Sostituisce l’Art. 5.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
L’insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti argomento di uno specifico
Corso riguardante le Patenti VF, il cui programma viene stabilito dall’Area
Coordinamento e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione,
a completamento e in armonia di quelli adottati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile, devono essere tenuti
rispettivamente da Insegnanti e da Istruttori VV.F. che abbiano conseguito l’abilitazione
alla mansione e che risultino iscritti negli specifici Albi.
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8.4 Istruttori di Guida VF Patenti Terrestri
(Sostituisce l’Art. 5.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il titolo di Istruttore viene rilasciato al personale VV.F. con Qualifica non inferiore a
Capo Squadra, in possesso, da almeno cinque anni, di Patente VF non inferiore alla 3^
Categoria, ovvero della 4^ Categoria per il rilascio della Patente equivalente, e che abbia
seguito apposito corso teorico-pratico con superamento degli esami finali.
Gli Istruttori saranno nominati con apposito attestato, a firma del Dirigente dell’Area
Coordinamento e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.
L’istruttore deve a tutti gli effetti vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
8.5 Docenti delle Materie Teoriche
(Sostituisce l’Art. 5.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Le docenze nelle materie teoriche dei corsi di cui al punto 8.3 saranno effettuate da
Dirigenti, Funzionari e Formatori di provata esperienza professionale nella materia,
ovvero, ove si renda necessario, da esperti esterni di provata capacità negli specifici
argomenti.
8.6 Personale Volontario: insegnamento teorico ed esercitazioni di guida
(Sostituisce la Nota IFP prot. n. 5163/4507 del 23/6/1995)
Per le difficoltà di apertura di Distaccamenti Volontari, legate alla mancanza di personale
munito di Patente di guida VF di Categoria adeguata, anche allo scopo di favorire la
diffusione sul territorio nazionale di tali presidi, al personale Volontario di cui trattasi,
l’insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti programma di specifico corso
per il conseguimento delle Patenti di 2^ e 3^ Categoria, possono essere impartiti
direttamente da personale appartenente al Distaccamento stesso o ad altro Distaccamento
Volontario, purché abbia Qualifica minima di Capo Squadra e sia in possesso di Patente
di guida VF non inferiore alla 3^ Categoria da almeno cinque anni.
La frequenza dei partecipanti ai corsi di cui sopra dovrà essere attestata da dichiarazione
sottoscritta dal Capodistaccamento Volontario e dall’autista Istruttore.
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8.7 Autorizzazione dei Corsi per le Patenti VF Terrestri
(Sostituisce l’Art. 5.5 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
I corsi per le Patenti VF Terrestri organizzati dagli Uffici Periferici del C.N.VV.F.
(Comandi Provinciali e Direzioni Regionali), previo parere favorevole delle Direzioni
Regionali competenti, nonchè quelli organizzati dagli Uffici Centrali del C.N.VV.F. sono
autorizzati, secondo quanto indicato dall’Area Pianificazione e Controllo della
Formazione, analogamente ai corsi di qualificazione, con le procedure di cui alla lettera
Circolare n. 11314 del 6 Luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni.
8.8 Invio Richiesta e Documentazione Consultiva per i corsi di Patenti VF Terrestri
(Sostituisce il Punto 11 delle Linee Guida di Pianificazione Didattica 2003)
I corsi per il rilascio delle Patenti terrestri del C.N.VV.F. organizzati dai Comandi
Provinciali, facenti parte dell’elenco “A” indicato nelle linee guida della pianificazione
didattica per l’anno 2002-03, sono autorizzati dal Direttore Regionale competente per
territorio, analogamente a quanto stabilito per tutti i corsi di qualificazione con le
procedure di cui alla lettera Circolare n. 11314 del 6 Luglio 1991 e successive modifiche
ed integrazioni.
A conclusione degli stessi, dovrà essere inviata comunque all’Area Pianificazione e
Controllo della Formazione la nota autorizzativa e, a fine corso, la documentazione
consuntiva.
8.9 Contrassegni SCUOLA GUIDA sui veicoli per le esercitazioni
(Sostituisce l’Art. 5.6 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
I veicoli impegnati nelle esercitazioni di guida debbono essere muniti dei contrassegni
“SCUOLA GUIDA” di cui all’Art. 122 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 del Nuovo
Codice della Strada, nonché all’Art. 191 del DPR n. 610 del 16 settembre 1996 (che ha
sostituito il comma 2 dell’Art. 334 del DPR n. 495 del 16 Dicembre 1992) e successive
modifiche ed integrazioni.
Il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati,
recante la scritta “SCUOLA GUIDA”, di colore nero su fondo bianco retroriflettente,
applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo
da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida
e da quello occupato da colui che funge da Istruttore.
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46
8.10 Istruttore per l’assistenza dell’allievo alla guida
(Sostituisce l’Art. 5.7 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
L’allievo alla guida di automezzi del C.N.VV.F., durante le esercitazioni, deve avere al
suo fianco un Istruttore avente i requisiti di cui ai punti 8.3 e 8.4.
9 Documenti di circolazione nelle esercitazioni di guida
9.1 Documenti di circolazione necessari per le esercitazioni di guida
(Sostituisce l’Art. 6.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Per poter circolare con veicoli a motore durante le esercitazioni di guida, il conducente
deve avere con sé i seguenti documenti:
a) copia autenticata del Certificato di Idoneità Tecnica alla Circolazione del Veicolo;
b) per il personale istruttore, la Patente di guida VF CARD TERRESTRE valida per la
corrispondente categoria del veicolo nonché l’attestato di cui al punto 8.4;
c) per il personale allievo, l’Autorizzazione all’Esercitazione alla guida per la
corrispondente Categoria del veicolo rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio di
appartenenza, come da modello Allegato n. 9, nonché documento di riconoscimento o
tessera Mod. AT in corso di validità;
d) gli estremi della Polizza Assicurativa R.C.A. del veicolo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco utilizzato per l’esercitazione di guida.
10 Esami
10.1 Ammissione agli Esami
(Sostituisce l’Art. 7.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Agli esami per il conseguimento della Patente di guida VF CARD TERRESTRE di 1^, 2^
e 3^ Categoria, agli esami per i Passaggi alla 2^, 3^ e 4^ Categoria, nonché agli esami per
il conseguimento delle Estensioni per la conduzione e la manovra di automezzi con
particolari caratteristiche in dotazione al C.N.VV.F. di cui al punto 6 è ammesso il
personale che ha frequentato gli appositi corsi, secondo quanto stabilito dal punto 8.
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10.2 Prove di Esame
(Sostituisce l’Art. 7.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
L’esame comprende le seguenti prove:
a) una prova teorica, con riferimento agli argomenti affrontati nel corso;
b) una prova pratica di Guida su uno o più veicoli rappresentativi della Categoria di
Patente o dell’Estensione da conseguire (tali autoveicoli, su cui vengono effettuate le
esercitazioni di guida e la prova pratica d’esame, potranno non essere provvisti del
doppio Comando);
c) una prova pratica di manutenzione ordinaria dei veicoli della Categoria di Patente o
dell’Estensione da conseguire;
d) una prova pratica sull’uso delle attrezzature speciali di cui sono dotati i veicoli
predetti.
10.3 Punteggi delle prove ed idoneità
(Sostituisce l’Art. 7.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
I voti riportati nelle prove a), b), c), e d), di cui al punto 10.2, espressi in trentesimi, fanno
media e danno luogo alla idoneità allorquando non si sia riportata in nessuna delle quattro
prove una votazione inferiore a diciotto trentesimi.
10.4 Verbale di Esame
(Sostituisce l’Art. 9.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Per ciascun candidato che abbia preso parte ai corsi menzionati nei punti 4.2, 4.3, 5, 6 e
dichiarato idoneo all’Esame, deve essere redatto il Verbale di Esame, come dai modelli
riportati negli Allegati n. 8 (Conversione e Esame per la 2^ e 3^ Categoria), n. 10 (Esame
per il conseguimento della 1^ Categoria), n. 5 (Esame per i Passaggio di Categoria) e n.
11 (Esame per le Estensioni) della presente Circolare, in duplice copia, con i nominativi e
le firme dei membri della Commissione in originale.
10.5 Archiviazione del Verbale di Esame e del Verbale di Conversione
(Sostituisce l’Art. 9.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Una copia del Verbale di Conversione di cui al punto 4.2 o del processo Verbale di
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Esame di cui agli punti 4.2, 4.3, 5, 6 deve essere conservata presso il Comando
Provinciale dove si svolge il corso, mentre una seconda copia, corredata del Certificato
Medico di cui al punto 7, dovrà essere acquisita tramite scanner nel Programma Patenti e
inserita nel fascicolo personale del Dipendente.
11 Commissione Esaminatrice
11.1 Presidente e Componenti della Commissione Esaminatrice
(Sostituisce l’Art. 8.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Commissione esaminatrice per il conseguimento della Patente di guida VF CARD
TERRESTRE di cui ai punti 4.2 e 4.3, per i Passaggi di Categoria alla 2^, 3^ e 4^
Categoria di cui al punto 5, nonché per il conseguimento delle Estensioni per la
conduzione e la manovra di automezzi con particolari caratteristiche in dotazione al
C.N.VV.F., di cui al punto 6, è presieduta dal Direttore Regionale competente per
territorio o dal Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo della Direzione Centrale
per la Formazione o da altro Dirigente da essi delegato.
E’, inoltre, composta da un Funzionario del ruolo tecnico del C.N.VV.F. nonché, per la
prova pratica, da un Istruttore iscritto negli specifici albi di Scuola Guida.
11.2 Nomina e convocazione della Commissione
(Sostituisce l’Art. 8.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
II Presidente della Commissione provvede alla nomina ed alla convocazione della
Commissione stessa.
12 Compiti e responsabilità dei conducenti
12.1 Affidatario del veicolo
(Sostituisce l’Art. 10.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
II personale in possesso della Patente di guida VF CARD TERRESTRE, qualora
comandato alla guida di un veicolo VF, è anche affidatario dello stesso.
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12.2 Controllo e mantenimento in efficienza del mezzo
(Sostituisce l’Art. 10.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Tra le responsabilità di un autista VV.F., sono comprese quelle del controllo e del
mantenimento dell’efficienza del mezzo. Pertanto, il personale autista VV.F. ha l’obbligo
di provvedere agli interventi ordinari di manutenzione del veicolo.
13 Validità della Patente di guida VF CARD TERRESTRE – Rinnovi
13.1 Validità della Patente VF CARD TERRESTRE
(Sostituisce l’Art. 11.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Patente di guida VF CARD TERRESTRE è valida per cinque anni dalla data del
rilascio, a meno di durate inferiori riportate sul Certificato Medico.
Nel caso di una Patente VF CARD TERRESTRE di 1^ Categoria, rilasciata o rinnovata
con la necessaria Patente Civile di durata residua inferiore a cinque anni, la
corrispondente data di scadenza coincide con quella di scadenza della validità della stessa
Patente Civile.
Per maggiore chiarezza sulle modalità di attribuzione della data scadenza della validità di
una patente VF, si può fare riferimento al Diagramma di flusso riportato nell’Allegato n.
13.
13.2 Rinnovo
(Sostituisce l’Art. 11.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Per il Rinnovo di tutte le Categorie della Patente VF CARD TERRESTRE, è necessario il
Certificato Medico valido per la Categoria in esame di cui al punto 7.
Qualora, però, la Patente VF sia di 1^ Categoria e ottenuta dalla conversione di una
Patente Civile di Categoria B – C – D in corso di validità, può essere utilizzata, in
sostituzione del Certifica Medico, la Patente di guida Civile, vincolando la validità della
Patente VF CARD TERRESTRE alla data di scadenza prevista per la Patente Civile e, in
ogni caso, non superiore a 5 anni.
Per il Rinnovo della Patente VF CARD, l’Operatore del Comando Provinciale o della
Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
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• Il nuovo Certificato Medico, valido per l’ultima Categoria conseguita, o la Patente
Civile di categoria B – C – D in corso di validità, nel caso la Patente VF CARD
TERRESTRE da rinnovare sia di 1^ Categoria.
13.3 Registrazione e Stampa dei dati relativi al Rinnovo sulla Patente VF CARD
TERRESTRE
(Sostituisce l’Art. 11.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
L’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione
verificherà la correttezza dei dati inseriti dagli Operatori dei Comandi Provinciali, sulla
base degli esiti del Certificato Medico o della Patente Civile, se la Patente VF CARD
TERRESTRE in esame è di 1^ Categoria.
Esclusivamente il Direttore Regionale competente per territorio o il Dirigente dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o
altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente
allo svolgimento di tale compito, darà il suo consenso al Rinnovo della Patente e alla
stampa sulla Patente VF dei nuovi dati, connettendosi con la propria utenza al
Programma Patenti.
A questo punto, l’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o
dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione stamperà i nuovi dati relativi al
Rinnovo sulla Patente VF CARD TERRESTRE.
13.4 Patenti VF con Limitazione “L” o “Obbligo di Guida con Lenti”
(Sostituisce l’Art. 11.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Qualora il Personale in possesso di Patente di guida VF CARD TERRESTRE, sottoposto
a Visita Medica, non abbia più i requisiti psico-fisici richiesti per la Patente di guida della
Categoria posseduta, l’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione
Centrale per la Formazione o la Direzione Regionale, che ha in Carico il Dipendente,
dovrà apporre sulla Patente VF la limitazione “L” o la prescrizione di “Obbligo di Guida
con Lenti”.
Le prescrizioni di Patente Limitata “L” o di “Obbligo di Guida con Lenti” dovranno
essere registrate in fase di inserimento dati e riportate sulla Patente stessa.
L’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione
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verificherà la correttezza dei dati inseriti dall’Operatore del Comando Provinciale, che ha
in carico il Dipendente, sulla base degli esiti del Certificato Medico o della Patente
Civile, se la Patente VF CARD TERRESTRE in esame è di 1^ Categoria.
Esclusivamente il Direttore Regionale competente per territorio o il Dirigente dell’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o
altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente
allo svolgimento di tale compito, darà il suo consenso all’apposizione della Limitazione
“L” o di “Obbligo di Guida con Lenti” della Patente e alla stampa sulla Patente VF della
Limitazione, connettendosi con la propria utenza al Programma Patenti.
A questo punto, l’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o
dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione stamperà la Limitazione sulla
Patente VF CARD TERRESTRE.
Nel caso di eliminazione della prescrizione di Patente Limitata “L” o dell’“Obbligo di
Guida con Lenti”, dovrà essere accertata, con una nuova Visita Medica, in riferimento ai
requisiti riportati nella Tabella B dell’Allegato 9, l’idoneità Psico-Fisica alla guida del
Dipendente titolare. Successivamente si procederà alla distruzione della vecchia Patente
riportante la Limitazione, all’acquisizione del nuovo Certificato Medico e alla richiesta di
Duplicato della nuova Patente VF CARD senza Limitazione o senza la prescrizione
“Obbligo di Guida con Lenti”.
13.5 Declassamento a seguito di Visita Medica
Qualora, a seguito di Visita Medica effettuata presso le strutture di cui al punto 7.2, si
dovesse presentare la necessità di un Declassamento di Categoria di una Patente di guida
VF CARD TERRESTRE, il Comando Provinciale, la Direzione Regionale o l’Ufficio
Centrale, che ha in carico il Dipendente titolare, dovrà ritirare la patente VF da declassare
al titolare e trasmetterne una copia, unitamente al certificato Medico di cui al punto 7,
all’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione.
Solo dopo aver preso atto delle motivazioni del Declassamento, l’Area Pianificazione e
Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione autorizzerà
ufficialmente il Comando Provinciale o la Direzione Regionale o l’Ufficio Centrale, che
ha in carico il Dipendente, a procedere alla Distruzione della vecchia Patente VF e a
richiedere la nuova Patente VF declassata alla nuova Categoria certificata, secondo le
procedure indicate nella presente circolare.
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13.6 Accertamenti dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione
(Sostituisce l’Art. 11.5 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile può disporre in ogni tempo accertamenti fisici e psichici qualora ciò si palesi
opportuno.
14 Aggiornamento dei dati e Autorizzazioni Provvisorie di guida
14.1 Registri dei Verbali e delle Patenti VF
(Sostituisce l’Art. 12.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Gli uffici preposti dovranno istituire e tenere aggiornato un registro relativo ai Verbali di
Esame, ai Verbali di Distruzione, ai Verbali di Attestazione dei Dati delle Patenti VF1 e
VF1 MEC, agli Smarrimenti, ai Furti, alle Patenti Distrutte per Deterioramento, alle
Patenti consegnate al Personale Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti
Volontari, alle Patenti consegnate al Personale Volontario che presta servizio presso i
Comandi Provinciali e alle Patenti trattenute in giacenza presso gli uffici di un Comando
Provinciale o di una Direzione Regionale, riconsegnate dal Personale Volontario al
termine di un periodo di richiamo.
14.2 Variazione di Ruolo
(Sostituisce l’Art. 12.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
In caso di variazioni di Ruolo (Gruppo Qualifica), dovranno essere inseriti i relativi dati
da parte degli uffici competenti, si dovrà procedere alla distruzione della vecchia Patente
VF e dovrà essere rilasciata la nuova Patente VF con sopra riportato il nuovo Ruolo
(Gruppo di Qualifica).
14.3 Personale Permanente che transita nel ruolo Volontario
(Sostituisce la Nota PEC prot. n. 4543/4507 del 28/7/2008)
Per il Personale Permanente posto in quiescenza, che richieda di rientrare nel C.N.VV.F.
come Personale Volontario, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del D.P.R. n. 76 del 6
Febbraio 2004, anche al fine di non lasciare valido un documento da cui risulti la vecchia
appartenenza al personale Permanente del C.N.VV.F., si dovrà procedere come di seguito
indicato.
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Al momento della quiescenza (pensionamento) del Dipendente titolare, la Patente di
guida VF Terrestre andrà ritirata dal Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale di
appartenenza. Qualora la Patente VF ritirata sia del vecchio tipo VF1 o VF1 MEC, dovrà
essere prima compilato il Verbale di Attestazione di possesso della vecchia Patente VF e
poi distrutta la stessa Patente VF, redigendone successivamente il relativo Verbale di
Distruzione.
Se, entro i sei mesi previsti dalla normativa vigente, il Dipendente titolare di Patente VF
fa il suo ingresso nel personale Volontario del C.N.VV.F., il Comando Provinciale o la
Direzione Regionale, che ha in carico lo stesso Dipendente, una volta aggiornata
l’appartenenza al personale Volontario dello stesso con la relativa Qualifica, potrà
richiedere un Duplicato della Patente di guida VF Terrestre posseduta da Permanente, da
cui risultino, tra le altre cose, la stessa Categoria della vecchia Patente VF, l’appartenenza
al personale Volontario e la nuova Qualifica da Volontario.
Per la richiesta del Duplicato, l’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione
Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:
– la foto aggiornata in divisa da Vigile Volontario;
– il Verbale di Distruzione della vecchia Patente VF Terrestre, con l’indicazione della
Categoria e di eventuali Prescrizioni ed Estensioni, di cui all’Allegato n. 14 della
presente Circolare, compilato in tutte le sue parti;
– il Certificato Medico aggiornato, valido per la Categoria della Patente VF Terrestre
precedentemente posseduta.
Se la vecchia Patente VF posseduta dal Dipendente titolare, quando ancora faceva parte
del personale Permanente del C.N.VV.F., è di tipo VF1 o VF1 MEC, si dovrà fare
riferimento anche a quanto previsto dal punto 4.1 per l’emissione del nuovo tipo di
Patente VF CARD TERRESTRE e per i relativi documenti da acquisire.
Qualora il Dipendente, che passa dal personale Permanente a quello Volontario, avesse
conseguito in precedenza la Patente di guida VF CARD TERRESTRE della 4^ Categoria,
sul nuovo Duplicato sarà ancora valida la 4^ Categoria.
Nel caso in cui, invece, il Dipendente titolare di Patente VF, una volta in quiescenza, non
faccia domanda di entrare nel personale Volontario del C.N.VV.F. e la Patente VF
posseduta è di tipo cartaceo modello VF1 o VF1 MEC, dovrà essere inviata all’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione
una copia del Verbale di Distruzione per registrare la cancellazione della Patente VF
negli archivi.
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14.4 Personale Operativo che transita nel Personale Non Operativo del Supporto
Tecnico, Amministrativo Contabile, Informatico e del Servizio Civile
Per il Personale Operativo che transiti nel Personale Non Operativo del Supporto
Tecnico, Amministrativo Contabile, Informatico e del Servizio Civile, al fine di apporre
sulla Patente VF la Limitazione “L” e per non lasciare valido un documento dove risulti
la vecchia appartenenza al Personale Operativo, il Comando Provinciale o la Direzione
Regionale di appartenenza del Dipendente titolare, dovrà avviare il procedimento di
richiesta del Duplicato di Patente VF su cui apporre la Limitazione “L” e la nuova
Qualifica.
A tal fine, la Patente di guida VF Terrestre dovrà essere ritirata al Dipendente titolare dal
Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale di appartenenza dello stesso. Inoltre,
qualora la Patente VF ritirata sia del vecchio tipo VF1 o VF1 MEC, per essa si dovrà
compilare il Verbale di Attestazione di possesso di cui all’Allegato n. 4 e si dovrà
procedere alla Distruzione, redigendone il relativo Verbale di Distruzione.
A questo punto, una volta aggiornatala l’appartenenza al Personale Non Operativo e la
relativa Qualifica, sempre il Comando Provinciale o la Direzione Regionale di
appartenenza del Dipendente titolare potrà richiedere il Duplicato della Patente di guida
VF Terrestre precedentemente ottenuta, con la relativa Categoria, ove compatibile,
verificando sul Programma Patenti risultino correttamente inseriti l’appartenenza del
Dipendente titolare al personale Non Operativo, la nuova Qualifica e la Prescrizione di
Patente Limitata “L”.
Per la richiesta del Duplicato, l’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione
Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
– la foto aggiornata;
– il Verbale di Distruzione della vecchia Patente VF Terrestre, con l’indicazione della
Categoria e di eventuali Prescrizioni ed Estensioni, di cui all’Allegato n. 14 della
presente Circolare, compilato in tutte le sue parti;
– il Certificato Medico aggiornato, valido per la Categoria della Patente VF Terrestre
precedentemente posseduta, ove questa sia compatibile con la nuova tipologia di
Personale di appartenenza.
Se la vecchia Patente VF, posseduta dal Dipendente titolare quando ancora faceva parte
del personale Operativo del C.N.VV.F., è di tipo VF1 o VF1 MEC, si dovrà fare
riferimento anche a quanto previsto dal punto 4.1 per l’emissione del nuovo tipo di
Patente VF CARD TERRESTRE e per i relativi documenti da acquisire.
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14.5 Autorizzazione Provvisoria di guida in attesa del primo rilascio della Patente VF
CARD TERRESTRE di 1^, 2^ e 3^ Categoria
(Sostituisce l’Art. 12.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
II Dirigente del Comando Provinciale o della Direzione Regionale o dell’Ufficio
Centrale, che ha in carico il Dipendente in possesso di Patente Civile di categoria B, C, D
o superiore da almeno sei mesi e che aspetta di ricevere la Patente VF, dopo aver
osservato quanto indicato al punto 4.2, in attesa del Rilascio definitivo della Patente di
guida VF CARD TERRESTRE di 1^, 2^ o 3^ Categoria per conversione, può rilasciare
allo stesso Dipendente l’Autorizzazione Provvisoria di guida di cui all’Allegato n. 15.
Il modulo di tale Autorizzazione può essere stampato direttamente dal programma.
14.6 Autorizzazione Provvisoria di guida in attesa del Passaggio di Categoria, di Rinnovo
o di Duplicato della Patente VF
(Sostituisce l’Art. 12.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Qualora il titolare non dovesse trovarsi in possesso della Patente di guida VF CARD
TERRESTRE, perché trasmessa agli uffici della Direzione Regionale o all’Area
Pianificazione e Controllo della Direzione Centrale per la Formazione per l’annotazione
di un Passaggio di Categoria o per l’applicazione di una nuova Estensione o per il
Rinnovo di cui rispettivamente ai punti 5, 6 e 13, o perché sia stata fatta richiesta di
Duplicato della Patente VF CARD o richiesta di Rilascio della Patente VF CARD al
personale già in possesso una Patente cartacea VF1 o VF1 MEC, il Dirigente del
Comando Provinciale o della Direzione Regionale o dell’Ufficio Centrale, che ha in
carico il Dipendente titolare, potrà rilasciare, all’ intestatario della stessa, l’Autorizzazione
Provvisoria di Guida di cui all’Allegato n. 16.
Il modulo di tale Autorizzazione può essere stampato direttamente dal programma.
15 Sospensione della Patente di guida VF
15.1 Segnalazioni e Sospensione della Patente VF
(Sostituisce l’Art. 13.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Sospensione della Patente di guida VF CARD TERRESTRE o della vecchia Patente
cartacea VF1 e VF1 MEC è disposta dal Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo
della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o dal Direttore Regionale
competente per territorio o da altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano
impossibilitati temporaneamente allo svolgimento di tale compito, a seguito degli
accertamenti di competenza, su segnalazione del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza
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del personale autista, quando ricorra una qualsiasi delle motivazioni specificate nei punti
da 15.2 a 15.6 che seguono.
15.2 Sospensione per violazione delle norme di comportamento
(Sostituisce gli Art. 13.1 e 13.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Patente VF CARD TERRESTRE, così come la vecchia Patente VF1 o VF1 MEC, è
sospesa quando il personale autista VF, nell’impiego dei veicoli VF, abbia cagionato
danni a persone o cose per imperizia, negligenza, grave inosservanza delle norme di
gestione o di impiego degli automezzi dell’Amministrazione.
Inoltre, la patente VF viene sospesa al titolare quando lo stesso, fuori dal servizio in
emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o
richiamate nel titolo V del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, nel D.P.R. n. 495 del 16
Dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo di tempo da
ciascuna di tali norme indicato.
15.3 Sospensione su Segnalazione di altri Enti dello Stato
(Sostituisce l’Art. 13.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Patente di guida VF CARD TERRESTRE, così come la vecchia Patente VF1 o VF1
MEC, viene altresì sospesa a seguito di segnalazione da parte della Prefettura o di altri
Enti dello Stato per il periodo da Questi stabilito.
15.4 Sospensione della Patente VF a seguito della Sospensione della Patente Civile
(Sostituisce la Circolare PEC n. 238 del 29/2/2008)
Il titolare della Patente di guida VF CARD TERRESTRE, così come della vecchia
Patente VF1 o VF1 MEC, a cui sia stata sospesa la validità della Patente di guida Civile,
è tenuto a darne immediata comunicazione al Dirigente del proprio Ufficio di
appartenenza, il quale provvederà a ritirare la Patente di guida VF all’interessato e a
darne tempestivamente comunicazione alla Direzione Regionale competente o all’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.
La durata di tale sospensione sarà pari a quella della sospensione della validità della
Patente Civile.
Se la Patente Civile è stata sospesa a seguito della violazione di articoli diversi dal 186,
187 e 222 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, caso previsto nel successivo punto 15.5,
al termine del periodo di sospensione della Patente di guida Civile, la Patente di guida VF
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potrà essere riconsegnata all’interessato senza l’obbligo di una nuova Visita Medica.
15.5 Sospensione della Patente VF a seguito della violazione degli Articoli 186, 187 e 222
del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
(Sostituisce la Circolare PEC n. 238 del 29/2/2008)
La Patente di guida VF CARD TERRESTRE, così come la vecchia Patente VF1 o VF1
MEC, è altresì sospesa dal Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo della
Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o dal Direttore Regionale
competente per territorio, a seguito degli accertamenti di competenza, su segnalazione del
Dirigente dell’Ufficio di appartenenza del Dipendente, quando lo stesso sia incorso nella
violazione degli articoli 186, 187 e 222 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, sia con la
Patente di guida VF che con la Patente di guida Civile.
Nel caso di violazione degli articoli 186, 187 e 222 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
durante la guida con la Patente di guida Civile, la durata della sospensione della Patente
di guida VF sarà pari a quella della Patente di guida Civile.
Al termine di detto periodo di sospensione, la Patente VF verrà eventualmente
riconsegnata al titolare, previa una nuova valutazione dei requisiti psico-fisici effettuati
da un sanitario del CNVVF o degli Enti convenzionati previsti dal punto 7.
L’accertamento dei requisiti menzionati dovrà prevedere accertamenti tossicologici e
neuropsicodiagnostici.
15.6 Requisiti fisici e psichici e Sospensione cautelativa della Patente VF
(Sostituisce l’Art. 13.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Patente VF può essere inoltre sospesa cautelativamente qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nel titolare della stessa dei requisiti fisici e psichici prescritti dalle Tabelle di
cui all’Allegato n. 9.
In tale caso, dovrà essere tempestivamente disposto l’accertamento di cui al punto 7.
15.7 Registrazione della Sospensione della Patente VF
(Sostituisce l’Art. 12.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Sospensione della Patente di guida VF deve essere registrata sul Programma di gestione
delle Patenti presso la Sede o presso l’Ufficio di appartenenza del Dipendente titolare. In
particolare, dovranno essere inserite la data di inizio e di fine sospensione nonchè la causale
della sospensione e dovrà essere acquisito tramite scanner il verbale di sospensione della stessa
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patente.
15.8 Ricorso avverso il provvedimento di Sospensione
(Sostituisce l’Art. 13.5 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Avverso il provvedimento di Sospensione della Patente VF, è ammessa opposizione al
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco decide nei sessanta giorni successivi.
Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la Patente viene restituita al
titolare.
16 Revoca della Patente di guida VF
16.1 Segnalazioni e Revoca della Patente VF
(Sostituisce l’Art. 14.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Revoca della Patente VF CARD TERRESTRE, così come della vecchia Patente
cartacea VF1 o VF1 MEC, può avvenire su segnalazione dell’Ufficio Sanitario o del
Direttore Regionale competente per territorio o del Dirigente dell’Ufficio Centrale del
Dipartimento presso cui il Dipendente presta servizio (per le Aree che dipendono
direttamente dalle Direzioni Centrali) o da altro Dirigente da essi delegato, qualora gli
stessi siano impossibilitati temporaneamente allo svolgimento di tale compito, quando
ricorra una qualsiasi delle motivazioni specificate nei punti 16.2 e 16.3 che seguono.
Il provvedimento di Revoca della Patente di guida VF di cui sopra viene disposto dal
Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale
per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile.
16.2 Principali motivazioni di Revoca della Patente VF
(Sostituisce l’Art. 14.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Patente VF CARD TERRESTRE, così come la vecchia Patente VF1 o VF1 MEC,
viene revocata quando il titolare non abbia più il possesso dei prescritti requisiti psicofisici,
oppure cessi dal rapporto di lavoro con l’Amministrazione.
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Inoltre, la patente VF viene revocata al titolare quando, a seguito di inchiesta
amministrativa, emerga che lo stesso abbia commesso colpa grave o dolo durante la guida
di un automezzo VF.
16.3 Revoca su Segnalazione di altri Enti dello Stato
(Sostituisce l’Art. 14.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
La Patente di guida VF viene altresì revocata, sempre a seguito di un’inchiesta
amministrativa interna, su segnalazione della Prefettura o di altri Enti dello Stato.
16.4 Ricorso avverso il provvedimento di Revoca
(Sostituisce l’Art. 14.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Avverso il provvedimento di Revoca, è ammesso il ricorso al Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco entro venti giorni dalla comunicazione della Revoca.
Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco decide nei sessanta giorni successivi.
Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la Patente è restituita
all’interessato.
16.5 Distruzione di una Patente VF revocata
La Patente di guida VF potrà essere distrutta, secondo quanto previsto dal punto 18, solo
dopo aver accertato che non sia stato presentato un ricorso al Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco nei tempi e nei modi previsti al punto 16.4.
In caso di ricorso, si dovrà prima accertare l’esito dello stesso.
16.6 Registrazione della Revoca della Patente VF
La Revoca della Patente di guida VF deve essere registrata sul Programma di gestione
delle Patenti presso la Sede o presso l’Ufficio di appartenenza del Dipendente titolare. In
particolare, dovranno essere inserite la data di inizio della revoca e la causale della revoca
e dovrà essere acquisito tramite scanner il verbale di revoca della stessa patente.
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17 Conversione della Patente di guida VF in Patente di guida Civile
17.1 Conversione della Patente VF nella corrispondente Patente Civile
(Sostituisce l’Art. 15.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Tenendo conto delle innovazioni introdotte in materia di patenti civili dal D.M. n. 40T del
30 Settembre 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, i titolari della Patente
di guida VF TERRESTRE possono ottenere, con le modalità di cui all’articolo 138 del D.
Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, la corrispondente Patente Civile ad uso privato, come
appresso indicato:
Patente VF TERRESTRE posseduta Patente Civile che si può ottenere
• Categoria 1^ Categoria B;
• Categoria 2^ Categoria C;
• Categoria 3^ Categoria A, C congiuntamente a D;
• Categoria 4^ Categorie A, (C+E) congiuntamente a D.
18 Distruzioni e Duplicati delle Patenti di guida VF CARD TERRESTRI
18.1 Distruzioni delle Patenti VF
(Sostituisce l’Art. 16.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Per motivi di deterioramento, aggiornamento dei dati, passaggio ad altra
amministrazione, Revoca, fine del rapporto di lavoro, fine del servizio di leva (per le
Patenti VF rilasciate al vecchio personale Ausiliario), nonchè in occasione del Passaggio
di Categoria o del Rinnovo di una vecchia Patente VF1 o VF1 MEC, la Patente di guida
VF CARD TERRESTRE o la vecchia Patente cartacea VF1 o VF1 MEC sarà distrutta dal
Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale che ha in carico il Dipendente, avendo
cura di inviare, per le vecchie Patenti VF cartacee, VF1 e VF1 MEC, una copia del
Verbale di Distruzione all’Area Pianificazione e Controllo della Formazione del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
18.2 Verbale di Distruzione delle Patenti VF
Il Verbale di Distruzione delle Patenti VF CARD TERRESTRE, nonchè delle vecchie
Patenti cartacee VF1 e VF1 MEC, dovrà essere redatto da una commissione composta da
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tre membri, presieduta da un Presidente, con Qualifica almeno pari a quella di
Funzionario Operativo.
Sul Verbale di Distruzione dovranno essere indicati:
• la sede (Comando Provinciale, Direzione Regionale o Area);
• il giorno, il mese e l’anno di compilazione del Verbale di Distruzione;
• i nominativi del Presidente e degli altri due membri della Commissione;
• la motivazione della Distruzione;
• la Qualifica del Titolare della Patente di guida VF;
• il nome ed il cognome del Titolare della Patente di guida VF;
• il tipo di Patente (VF CARD TERRESTRE, VF1, VF1 MEC);
• il numero della Patente da distruggere;
• la categoria della Patente da distruggere;
• Eventuali note.
18.3 Registrazione dell’annullamento di una Patente VF CARD TERRESTRE in caso di
Distruzione, Smarrimento o Furto
In caso di Distruzione, Smarrimento o Furto, è necessario registrare l’annullamento della
Patente VF CARD TERRESTRE, acquisendo il relativo il Verbale di Distruzione o la
denuncia di Smarrimento o di Furto alle Autorità Competenti.
L’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il
Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• Il Verbale di Distruzione di cui all’Allegato n. 14 della presente Circolare, compilato
in tutte le sue parti, o la Denuncia di Smarrimento o di Furto.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, incluso il Verbale di
Distruzione o la Denuncia di Smarrimento o di Furto, dovranno essere archiviati nel
fascicolo personale del Dipendente.
18.4 Trasmissione della documentazione relativa alla Distruzione, allo Smarrimento o al
Furto di una Patente Terrestre VF1 o VF1 MEC
Qualora la Patente VF Terrestre distrutta fosse del vecchio modello cartaceo VF1 o VF1
MEC, dovrà essere trasmessa all’Area Pianificazione e Controllo della Formazione una
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copia del relativo Verbale di Distruzione o della denuncia di smarrimento o di furto per
l’aggiornamento dei dati nei vecchi archivi cartacei o informatizzati.
18.5 Duplicato in caso di Distruzione, Smarrimento o Furto
(Sostituisce l’Art. 16.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Per il Duplicato di una Patente VF CARD TERRESTRE in caso di Distruzione,
Smarrimento o Furto, è necessario registrare l’annullamento della vecchia Patente VF
CARD TERRESTRE sul Programma Patenti.
In caso di scadenza della Patente precedentemente posseduta, o nel caso questa fosse del
tipo VF1 o VF1 MEC, l’Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale,
che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:
• il Certificato Medico, secondo quanto previsto al punto 7, oppure, nel caso si tratti di
una Patente VF di 1^ Categoria, la corrispondente Patente Civile in corso di validità;
• esclusivamente per il Duplicato di una Patente VF1 o VF1 MEC, gli altri documenti
previsti al punto 4.1.
Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, incluso il Verbale di
Distruzione o la Denuncia di Smarrimento o di Furto, dovranno essere archiviati nel
fascicolo personale del Dipendente.
18.6 Validità dei Duplicati delle Patenti VF CARD
La validità dei Duplicati delle Patenti VF CARD TERRESTRI sarà pari a quella delle
Patenti originarie. Qualora, però, le Patenti originarie siano già scadute o prossime alla
scadenza, dovrà essere prodotto ed acquisito un nuovo Certificato Medico per
l’ottenimento del Duplicato.
Per i Duplicati delle vecchie Patenti cartacee VF1 e VF1 MEC, dovrà essere
obbligatoriamente prodotto ed acquisito un nuovo Certificato Medico o, nel caso della 1^
Categoria VF, la corrispondente Patente Civile in corso di validità.
18.7 Emissione e consegna del Duplicato della Patente VF CARD TERRESTRE
L’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la
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Formazione provvederà a rilasciare il Duplicato della Patente VF CARD TERRESTRE
secondo la procedura descritta al punto 4.1.7. La consegna dello stesso Duplicato al
Dipendente titolare dovrà avvenire secondo le modalità descritte al punto 4.1.8.
18.8 Riconsegna della Patente VF all’atto della cessazione definitiva dal servizio
(Sostituisce la Nota IFP prot. n. 12901/4803 del 5/12/2001)
Il personale dipendente Permanente, Volontario, del Servizio Civile e Amministrativo, in
possesso di Patente di guida VF, all’atto della cessazione definitiva dal servizio, deve
riconsegnare la Patente ministeriale all’Ufficio di appartenenza, il quale avrà cura di
distruggerla alla data della sua scadenza, registrando sul Programma Patenti l’avvenuta
Distruzione.
Qualora la Patente VF fosse del vecchio modello cartaceo VF1 o VF1 MEC, dovrà essere
trasmessa all’Area Pianificazione e Controllo della Formazione copia del relativo Verbale
di Distruzione.
19 Varie
19.1 Uso delle cinture di sicurezza
(Sostituisce l’Art. 18.1 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Sui mezzi dell’Amministrazione in Servizio di Istituto non di Soccorso, il personale
autista è tenuto all’osservanza dell’art. 172 del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e
successive modifiche ed integrazioni (uso delle cinture di sicurezza).
19.2 Uso delle cinture di sicurezza e Istruttori di Guida
(Sostituisce l’Art. 18.2 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza gli Istruttori di Guida
quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 9 della presente Circolare.
19.3 Obbligo di Lenti
(Sostituisce l’Art. 18.3 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il titolare di Patente di guida VF, al quale, in sede di Rilascio o di Rinnovo della Patente
stessa, sia stato prescritto l’uso delle lenti, ha l’obbligo di usarle.
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19.4 Rispetto delle norme del Codice della Strada
(Sostituisce l’Art. 18.4 della Circolare IFP prot. n. 6847/4507 del 25/7/1994)
Il personale autista è tenuto, durante l’impiego dei veicoli dell’Amministrazione in
Servizio di Istituto, non di Soccorso, all’osservanza delle norme comportamentali di cui al
titolo V del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e DPR 495 del 16 Dicembre 1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
19.5 Personale Volontario Corsista
Il Personale Volontario Corsista non potrà condurre automezzi dell’Amministrazione con
targa VF in Servizio di Istituto, né, a maggior ragione, in Servizio di Soccorso, prima del
superamento con esito positivo dell’esame finale del Corso di Formazione iniziale di 120
ore previsto dal DPR n. 76 del 6 Febbraio 2004, a prescindere da eventuali abilitazioni
alla guida conseguite per i mezzi VF.
19.6 Ritiro della Patente al personale Volontario, che presta servizio presso i Comandi
Provinciali
(Sostituisce la Nota IFP prot. n. 12901/4803 del 5/12/2001)
Al personale Volontario, che presta servizio presso i Comandi Provinciali, la Patente VF
CARD TERRESTRE deve essere ritirata al momento del periodo di richiamo e
conservata a cura del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico
il Dipendente, fino alla data della sua scadenza.
La Patente VF CARD TERRESTRE sarà restituita al titolare limitatamente ai soli periodi
di richiamo in servizio da Vigile Volontario presso i Comandi Provinciali. Il titolare avrà
cura di riconsegnarla al Comando Provinciale o alla Direzione Regionale di appartenenza
al termine di ciascun periodo.
19.7 Rinnovi, Passaggi di Categoria e Conversioni delle Patenti di guida VF al personale
appartenente alle sedi del Ministero di Roma (via Cavour, Viminale, altre sedi
Romane)
(Sostituisce la Nota PEC prot. n. 7083/4507 del 18/11/2008)
Per quanto attiene ai Dirigenti, ai Funzionari, al Personale Operativo e a quello
Amministrativo, che prestano servizio e che amministrativamente dipendono direttamente
dagli uffici delle sedi del Ministero di Roma di via Cavour, del Viminale, delle altre sedi
presso Roma Capannelle (SFB, Formazione Motoria Professionale e le Aree della
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica dell’ex CSE), dell’ISA e della SFO,
le richieste per i Rinnovi, i Passaggi di Categoria e le Conversioni della Patente di guida
Civile per l’ottenimento della Patente di guida VF di 1^ Categoria, dovranno pervenire
direttamente, dagli uffici che hanno in carico il Dipendente interessato, all’Area
Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione,
allegando la relativa documentazione prevista.
Dovranno essere allegate copie conformi dei Certificati Medici e dei Verbali di Esame e
di Conversione al fine della loro acquisizione tramite scanner.
Gli originali della documentazione inviata dovranno essere inseriti nei fascicoli personali
dei Dipendenti presenti presso i rispettivi uffici di appartenenza.
Si ricorda che, per il personale del Supporto Tecnico, Amministrativo Contabile,
Informatico e del Servizio Civile, la richiesta di Conversione dovrà essere motivata da
parte del Dirigente dell’ufficio di appartenenza, come previsto dai punti 4.2.4 e 4.3.2.
19.8 Rinnovi, Passaggi di Categoria e Conversioni delle Patenti di guida VF al personale
Volontario e del Servizio Civile che presta servizio presso le sedi di Roma di via
Cavour, del Viminale e delle altre sedi Romane
(Sostituisce la Nota PEC prot. n. 7083/4507 del 18/11/2008)
Per quanto attiene al Personale Volontario e del Servizio Civile, che presta servizio
presso gli uffici delle sedi del Ministero di Roma di via Cavour, del Viminale e delle altre
sedi Romane presso Capannelle (SFB, Formazione Motoria Professionale e le Aree della
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica dell’ex CSE), dell’ISA e della SFO,
ma che dipende amministrativamente dal Comando Provinciale di Roma, tutte le
domande di Conversione della Patente di guida Civile per l’ottenimento della Patente di
guida VF di 1^ Categoria, firmate dal Dirigente del Comando Provinciale di Roma,
dovranno essere inserite e acquisite dagli operatori dell’Ufficio Patenti del Comando
Provinciale di Roma.
La documentazione relativa ai Rinnovi e ai Passaggi di Categoria delle Patenti di detto
personale Volontario e del Servizio Civile dovrà essere inserita e acquisita dagli operatori
del Comando di Roma e, conseguentemente, la Direzione Regionale Lazio, competente
per i Rinnovi e i Passaggi di Categoria del personale dei Comandi Provinciali del Lazio,
effettuerà la Registrazione e la Stampa.
Questo anche al fine di mantenere un registro delle Patenti di guida VF Terrestri rilasciate
al personale Volontario e del Servizio Civile distaccato a Roma presso gli uffici di via
Cavour, del Viminale e delle altre sedi Romane precedentemente richiamate, dei relativi
Verbali di Conversione e di provvedere al ritiro delle Patenti al termine del periodo di
richiamo come previsto al punto 19.6.
20 Disposizioni Transitorie
20.1 Disposizioni riguardanti le richieste relative alle vecchie Patenti VF1 e VF1 MEC
A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di lavorazione delle patenti VF
CARD terrestri, da individuarsi con specifico e successivo atto, non saranno più
effettuate operazioni sulle vecchie Patenti cartacee VF1 (copertina di colore marrone) e
VF1 MEC (copertina di colore bianco), anche se le stesse continueranno a rimanere in
vigore fino alla scadenza della loro validità.
La sostituzione delle vecchie Patenti cartacee VF1 e VF1 MEC ancora in corso di validità
con il nuovo modello di Patente VF CARD TERRESTRE non è dunque necessaria e
obbligatoria sin dall’introduzione del nuovo modello. Le vecchie Patenti VF1 e VF1
MEC, infatti, con l’entrata in circolazione dei nuovi modelli di Patente VF CARD,
continuano a rimanere valide.
Tuttavia, in occasione di Rinnovi, Duplicati, Passaggi di Categoria, Sospensioni,
annotazioni di nuove abilitazioni, aggiornamento dei dati ed altre operazioni riguardanti
le vecchie Patenti VF1o VF1 MEC, verrà emesso il nuovo tipo di Patente VF CARD,
mentre quelle vecchie dovranno essere distrutte secondo le procedure indicate nella
presente Circolare.
Tutto questo per portare ad un graduale ma definitivo passaggio al nuovo tipo di Patente
VF CARD TERRESTRE.
Le pratiche in giacenza e già pervenute in precedenza all’Area Pianificazione e Controllo
della Formazione, a partire dalla data di emanazione della presente circolare, non saranno
più evase e verranno restituite agli Uffici di provenienza (Comandi Provinciali o
Direzioni Regionali). Tali Uffici, infatti, provvederanno a rinnovare le richieste relative
alle vecchie Patenti VF1 e VF1 MEC, seguendo le procedure indicate nella presente
circolare, utilizzando una documentazione più aggiornata ed inserendo i dati nel Nuovo
Programma di Gestione delle Patenti, per l’ottenimento della nuova Patente VF CARD
TERRESTRE.
Files allegati:Allegati Terrestri ( 1.5 M)