Il Ministro dell’interno
VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il “riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229”;
VISTO in particolare l’articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, al comma 5, prevede
l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’interno recante la disciplina organica dei
servizi di vigilanza antincendio nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
VISTI il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 1996, n. 261, recante norme sui servizi di
vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso nell’adunanza generale del ………………;
VISTA la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. …… in data …..;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Generalità
1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un
servizio di interesse pubblico volto al conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle
persone, nonché di salvaguardia dei beni e della tutela dell’ambiente, secondo criteri applicativi omogenei
sul territorio nazionale.
2. Il servizio di cui al comma 1 è finalizzato a ridurre situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato
intervento con persone e mezzi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel caso si verifichi
l’evento dannoso.
3. I servizi di vigilanza antincendio sono espletati a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Art. 2.
Definizioni
a) Vigilanza Antincendio: ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è il
servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
con proprio personale e mezzi tecnici da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze
di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non
preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione, finalizzato al
completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell’attività’ di prevenzione incendi, a prevenire
situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento nel caso si verifichi l’evento dannoso.
b) Capienza: numero massimo di spettatori consentito in un locale di pubblico spettacolo e di
trattenimento dato dalla somma dei posti a sedere e di quelli in piedi, come definito dalla commissione di
vigilanza di cui agli articoli 141 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito
denominata commissione di vigilanza. Nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico, tale
numero è ricavato sulla base di una previsione progettuale ovvero sulla base di rilevazioni effettuate
direttamente dal titolare dell’attività e debitamente documentate da parte di un tecnico abilitato.
c) Presenza: numero di persone effettivamente presenti in un locale di pubblico spettacolo e di
trattenimento nonché nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico. Non concorrono alla
determinazione della presenza il numero delle persone di servizio ed addette allo svolgimento
dell’attività, nonché il numero dei posti in ambienti interdetti al pubblico con modalità approvate dalla
commissione di vigilanza laddove previsto.
d) Responsabile del servizio di vigilanza antincendio: responsabile della squadra dei vigili del fuoco
sotto la cui direzione è svolto il servizio di vigilanza antincendio.
Art. 3.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendi affidati al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. I servizi di vigilanza antincendio sono obbligatori nei locali in cui si svolgono attività di pubblico
spettacolo e di trattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico come
individuati nell’allegato 1 che è parte integrante del presente decreto.
3. I servizi di vigilanza antincendio, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati anche
in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini, stazioni ferroviarie, metropolitane,
aereostazioni, porti e attività similari diversi da quelli indicati al comma 2; in tal caso i servizi sono resi
compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla
base della valutazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Art. 4
Servizi di vigilanza antincendio
1. I soggetti responsabili delle attività di pubblico spettacolo e di trattenimento di cui all’allegato 1 al
presente decreto presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la
richiesta dei servizi di vigilanza antincendio in esecuzione delle apposite deliberazioni delle Commissioni
provinciali e comunali di vigilanza previste dalla legislazione vigente.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto, il servizio di vigilanza antincendio può essere
prescritto dalle Commissioni di vigilanza, su proposta del Comando provinciale dei vigili del fuoco,
anche per attività di pubblico spettacolo e trattenimento svolte in ambienti di capienza inferiore a quella
indicata nell’allegato 1, quando l’ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri rilevanti fattori di rischio
lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.
3. I soggetti responsabili delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico presentano al
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la richiesta dei servizi di vigilanza
antincendio nei casi di cui all’allegato 1 al presente regolamento.
4. Il servizio di vigilanza viene svolto secondo le modalità di cui all’articolo 6 ed al termine dello
spettacolo deve essere redatto dal responsabile del servizio di vigilanza antincendio un rapporto sui
controlli effettuati.
5. Su richiesta dell’interessato, la Commissione di vigilanza può esentare dall’obbligo di richiedere il
servizio di vigilanza di cui al presente articolo i soggetti responsabili delle attività di pubblico spettacolo
e di trattenimento che riducono la presenza al di sotto dei valori riportati nell’allegato 1, attraverso la
interdizione al pubblico di posti e spazi non utilizzati con modalità approvate dalla stessa Commissione di
vigilanza. In tali casi i responsabili delle attività presentano alla Commissione di vigilanza, per la relativa
approvazione, le configurazioni derivanti dalla riduzione delle presenze.
Sono esentati, altresì, dal richiedere il servizio di vigilanza i responsabili delle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico che limitino la superficie lorda a disposizione al di sotto dei valori riportati
nell’allegato 1.
6. Nei casi di cui al comma 5 il responsabile dell’attività garantisce la presenza per l’intera durata della
manifestazione e per tutto il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, di un servizio di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, con addetti in possesso di attestato di idoneità
tecnica ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
7. La riduzione della presenza rispetto alla capienza è attestata dal soggetto responsabile dell’attività
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che è trasmessa alla Prefettura, qualora la
manifestazione ricada nell’ambito delle competenze della Commissione provinciale di vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo, ovvero al Comune, e al Comando provinciale dei vigili del fuoco, almeno cinque
giorni prima dell’evento. La predetta dichiarazione contiene la tipologia di configurazione che si intende
adottare, il numero di persone ammesse all’attività e la composizione della squadra interna di addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
8. Qualora la presenza sia ridotta rispetto alla capienza ma superi comunque i valori riportati nell’allegato
1, l’entità del servizio di vigilanza antincendio viene commisurata alla presenza dichiarata.
9.I servizi di vigilanza antincendio richiesti in occasione di manifestazioni organizzate esclusivamente a
scopo benefico possono essere resi a titolo gratuito a condizione che il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco si renda volontariamente disponibile a prestare il suddetto servizio gratuitamente al di
fuori dell’orario ordinario e straordinario di lavoro e fatto salvo l’importo dovuto per l’eventuale impiego
di mezzi di servizio.
Art. 5.
Entità del servizio di vigilanza
1. L’entità minima dei servizi di vigilanza non può essere inferiore a quella riportata nell’allegato 1 al
presente decreto.
2. Per i locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, la Commissione provinciale o comunale di
vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 4 delibera l’entità del servizio di vigilanza, su proposta
del Comando provinciale dei vigili del fuoco in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli
locali, sulle peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, sui livello di rischio ipotizzabile, sui sistemi di
protezione attiva e passiva.
Art. 6.
Modalità di svolgimento del servizio di vigilanza
1. Prima dell’inizio dello spettacolo il responsabile del servizio di vigilanza antincendio prende visione
del verbale della Commissione di vigilanza. La squadra di vigilanza, coadiuvata da personale incaricato
dal responsabile dell’attività, della manutenzione e gestione degli impianti, ispeziona il locale e controlla
l’efficienza degli impianti e dei mezzi di protezione antincendio, anche mediante prove o sulla base della
documentazione prodotta, nonché la fruibilità delle vie di esodo.
2. Nel caso in cui vengano riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari o a quelle di esercizio
imposte dalla Commissione di vigilanza che non risultano eliminabili prima dell’inizio dell’attività, il
responsabile del servizio di vigilanza ne dà comunicazione immediata al Comando provinciale dei vigili
del fuoco e alle autorità competenti per l’eventuale adozione di provvedimenti.
3. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio vigilano
sull’osservanza delle prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.
4. Al termine dell’evento, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell’attività per il
tempo necessario allo sfollamento del pubblico. Al termine del servizio di vigilanza, il responsabile dello
stesso redige un rapporto relativo alle operazioni effettuate che è acquisito agli atti del Comando
provinciale dei vigili del fuoco e reso disponibile per gli eventuali controlli dell’autorità.
5. Nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3, il responsabile del servizio di vigilanza viene informato dal
soggetto responsabile, o da altro soggetto incaricato dallo stesso, dei rischi connessi all’attività e delle
connesse misure di sicurezza nonché del piano di emergenza. In tali casi il Comando provinciale valuterà
l’opportunità di redigere un’apposita procedura per disciplinare le modalità di svolgimento del servizio.
Art. 7
Adempimenti di enti e privati
1. La richiesta del servizio di vigilanza antincendio, corredata dalla attestazione del pagamento effettuato
a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, deve pervenire al Comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’evento. Nei casi in cui non sia
possibile rispettare tale termine per causa di forza maggiore non imputabile al responsabile dell’attività,
la domanda con l’attestazione del pagamento deve in ogni caso pervenire al Comando provinciale dei
vigili del fuoco prima dell’inizio dell’evento. In mancanza di tale adempimento il servizio non può essere
svolto e la circostanza è segnalata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti
per l’adozione dei relativi provvedimenti.
2. Il richiedente deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali
prescrizioni impartite dalla Commissione di vigilanza .
3. Il richiedente e’ tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza il verbale
contenente le prescrizioni della Commissione di vigilanza, il piano di emergenza, la planimetria generale
dell’attività’ in cui sia riportata l’ubicazione di:
a) mezzi antincendio fissi e mobili;
b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all’esterno;
c) illuminazione di sicurezza;
d) quadro elettrico generale;
e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d’uso.
4. Il richiedente comunica al responsabile del servizio di vigilanza il nominativo della persona incaricata
della manutenzione e gestione degli impianti
Art. 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore ………….
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’interno del 22 febbraio 1996, n. 261.
Allegato 1
ENTITÀ MINIMA DEI SERVIZI DI VIGILANZA IN FUNZIONE DELLA CAPIENZA/PRESENZA(*)
Locali di pubblico spettacolo e intrattenimento
a) Circhi – teatri/tenda con capienza superiore a 500 posti:
2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
Teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti, teatri all’aperto con capienza superiore
a 3.000 posti:
area platea:
– 1 unità fino a 1.000 da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
area scena:
– 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq;
– 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti ed attrezzature a
tecnologia complessa;
galleria:
– 1 unità per ogni galleria;
palchi:
1 unità ogni 3 ordini di palchi.
b) Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è
prevista la presenza di pubblico:
2 unità fino a 1.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
c) Sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a
1.000 posti:
2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;
d) Impianti per attività sportive all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli
stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:
4 unità fino a 15.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;
e) Impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi
vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive:
4 unità fino a 5.000 posti da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;
f) Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone per locali al
chiuso e 3.000 persone all’aperto:
al chiuso 2 unità fino ad una capienza di 2.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000
persone o frazione; all’aperto 2 unità fino a 4.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000
persone o frazione
g) Luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o
trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone:
4 unità fino a 15.000 persone da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone;
ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone
Nel caso in cui la commissione provinciale di vigilanza ritenga necessario disporre l’impiego di
automezzi antincendio, il servizio è potenziato con una unità di personale, con mansioni
di autista, per ogni automezzo.
Strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico
h) Luoghi o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie,
esposizioni, con superficie lorda superiore a 3.000 mq:
2 unità fino a 4.000 mq da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;
i) Fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq e 10.000 mq se all’aperto:
4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all’aperto, da
incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;
Regolamento recante la disciplina dei servizi di vigilanza antincendio svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco

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