Legislatura 18a – 1a Commissione permanente – Resoconto sommario n. 26 del 27/09/2018
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 36)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi
dell’articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e
conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 36
La Commissione, esaminato, lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
– con la legge delega n. 124 del 2015 il Governo incaricato dal Parlamento ha
riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con il decreto
legislativo n. 97 del 2017 il Governo è andato così a novellare il decreto legislativo n.
139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l’ordinamento del personale;
– con l’atto del Governo in titolo si intendono apportare correttivi ed integrazioni ai
decreti legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto
legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n.
124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura
previsti per l’esercizio della delega;
– lo schema in titolo è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l’articolo 1, compreso
nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7,
compresi nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli
articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano
modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017,
rilevato che:
– il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a
compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con
l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi
l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l’attuazione
delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle
procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e
la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità
normativa e dell’efficienza delle procedure,
considerato che:
– lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni
del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del
personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. In particolare,
sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del
ruolo degli ispettori), l’attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione
del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli), talora la
rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla
promozione. Per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il
diploma secondario di secondo grado. Lo schema di decreto prevede, inoltre:
l’istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti
funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un
percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con
funzioni operative; l’istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non
dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori
logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);
l’istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta
funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l’incremento al 25 per cento della
riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell’accesso al ruolo dei
ruoli direttivi; l’istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli
atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti
(costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l’istituzione del ruolo
dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del
personale di alcuni ruoli,
valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere
completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le
audizioni informali svoltesi presso la Commissione,
considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sul presente schema di decreto il 6
settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,
esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
– valuti il Governo l’opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale
operativo in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente, in modo
da ridurre il numero degli istituendi Dirigenti Superiori e aumentando il numero del
personale appartenente alla qualifica di Capo Squadra;
– attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei
capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco
di alcune aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni
straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico,
valuti il Governo l’opportunità di prevedere specifiche procedure concorsuali
straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di
capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;
– non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo
squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma
tecnico, poiché tale disposizione finisce di fatto per annullare di colpo l’anzianità
operativa acquisita. Appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel
comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di
tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico.
Sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso
interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi,
a prescindere dall’indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne
già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;
– si rileva l’opportunità di raggiungere un’adeguata equiparazione nelle opportunità di
carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale ed il personale del ruolo tecnico
operativo;
– si invita il Governo a valutare la possibilità di partecipazione ai concorsi interni per
l’accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del
percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di lauree
diverse da quelle oggi previste quali, ad esempio, quelle giuridiche, scientifiche e
umanistiche. Nei casi appena richiamati appare opportuna l’eliminazione dei limiti di
età;
– si segnala l’opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie
qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori
antincendi;
– valuti il Governo di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali
legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo
transitato ex articolo 18 e ex articolo 134, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per
cause attinenti al servizio;
– appare necessaria l’istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto
non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI nonché la
garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;
– in riferimento all’istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale,
si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio
all’indennità mensile in luogo dell’indennità di rischio a legislazione vigente) e una
incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento,
del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale. Appare,
quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari
degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;
– si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo
stesso trattamento retributivo, ed il regime previdenziale e assicurativo, nonché la
disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e
per i loro familiari previsto per il personale delle Forze di Polizia;
– appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco al fine di raggiungere un’effettiva equiordinazione
con il personale delle Forze di Polizia;
– appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle
telecomunicazioni e radioriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche
agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e
nautici;
– si ritiene opportuna una rimodulazione del ruoli medici, per essi prevedendo i soli ruoli
dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici ai fini della migliore funzionalità del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
– al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di
dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la
possibilità di istituire un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato
agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri quali qualifiche
corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell’accesso alla dirigenza e di
ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari, riconoscimento
delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni
vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali),
equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna,
se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza,
applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed
economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal
procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;
– in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la
necessità di una revisione degli articoli 160, 260 e 212 del decreto legislativo n. 217 del
2005, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell’anzianità
di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l’anzianità nel ruolo) e degli scatti di
servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l’acclarata
identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;
– si propone di sopprimere l’istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I,
del Capo V, del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall’articolo 3 dello
schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di
ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere
espresso dal Consiglio di Stato, fonte “di complicazioni e complicanze patologiche
giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano
sconsigliare di procedere su questa strada”;
– si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in
distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta
disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli
decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei
cittadini;
– è opportuno prevedere l’estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi
Regionali e Provinciali della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del
transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l’anzianità di
servizio;
– risulta altresì necessario riformulare l’inquadramento del personale AIB (Antincendio
boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato esplicitando
l’appartenenza ai ruoli operativi, la qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni
specifiche nel settore di competenza.
Giovedì 27 settembre 2018
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della
Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36);
premesso che:
in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015 il Governo ha riorganizzato le
norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; in particolare, con il decreto legislativo
n. 97 del 2017 il Governo ha novellato il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le
funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217
del 2005, riguardante l’ordinamento del personale;
con lo schema di decreto in esame si intendono apportare correttivi e integrazioni ai decreti
legislativi n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97
del 2017 che li novella, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale
prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti per l’esercizio della delega;
lo schema di decreto è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l’articolo 1, compreso nel
Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi
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nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9,
10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto
legislativo n. 97 del 2017 e disposizioni finali,
rilevato che:
il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a
compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l’ottimizzazione
dell’impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l’attuazione delle politiche di
semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle
modalità di progressione in carriera del personale, la crescita e la valorizzazione delle
competenze professionali, nonché il miglioramento della qualità normativa e dell’efficienza
delle procedure;
considerato che:
lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e
di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e
non dirigente che svolga funzioni operative; in particolare, sono previste la soppressione per
ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l’attribuzione di scatti
convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica,
necessario per conseguirli) e talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo
richiesto per accedere alla promozione; per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di
studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; lo schema di decreto prevede,
inoltre: l’istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti
funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso
di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative;
l’istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni
tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori
informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l’istituzione di appositi ruoli del
personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale
ed atleti); l’incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i
dovuti requisiti, nell’accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l’istituzione, per il personale con
funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre
qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico- sportivi); l’istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;
la valutazione del personale di alcuni ruoli;
valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente
alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali
svoltesi presso la Commissione;
considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sullo schema di decreto il 6 settembre
2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) valuti il Governo l’opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale
operativo, in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente;
2) appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco, al fine di raggiungere un’effettiva equiordinazione con il
personale delle Forze di Polizia;
3) si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo
stesso trattamento retributivo, e il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in
materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro
familiari, previsto per il personale delle Forze di Polizia;
4) attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi
reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune
aree del Paese e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per
assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo
l’opportunità di prevedere specifiche procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche
in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le
ordinarie procedure;
5) non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e
da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale
disposizione finisce, di fatto, per annullare di colpo l’anzianità operativa acquisita; appare al
contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che
tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di
diploma, e non di solo un indirizzo specifico; sarebbe inoltre auspicabile estendere tale
previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a
capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall’indirizzo, debbono valere gli stessi
punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze
rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;
6) si rileva l’opportunità di raggiungere un’adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera
tra il personale del ruolo tecnico professionale e il personale del ruolo tecnico operativo;
7) si invita il Governo a valutare l’opportunità di consentire la partecipazione ai concorsi
interni per l’accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del
percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di titoli di laurea
diversi da quelle oggi previste, quali, ad esempio, quelli in ambito giuridico, scientifico e
umanistico: nei casi appena richiamati appare opportuna l’eliminazione dei limiti di età;
8) si segnala l’opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie
qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori
antincendi;
9) valuti il Governo l’opportunità di assicurare le giuste tutele normative, economiche e
previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale
operativo transitato ai sensi del vigente articolo 134 del decreto legislativo n. 217 del 2005, o
che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;
10) appare necessaria l’istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non
più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI, nonché la garanzia del
trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;
11) in riferimento all’istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si
rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio
all’indennità mensile in luogo dell’indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente
considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di
studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale: appare, quindi, necessario
inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri
Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;