Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi.
Esso infatti è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.
Il nuovo codice di prevenzione incendi 2019 è entrato in vigore il 28 novembre dell’anno scorso, e va a modificare il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi. In questo articolo, vedremo cosa comporta tutto ciò per le aziende, chi deve adeguarsi al nuovo codice di prevenzione incendi 2019 e le principali novità che vi sono previste.
Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle seguenti disposizioni normative:
● DM 8/6/2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici”.
● DM 9/8/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.
● DM 21/2/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa”
● DM 7/8/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche”.
● DM 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali”.
● DM 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8.
● DM 14/02/2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8.
● DM 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2.
● DM 15/05/2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19/11/2020).
● DM 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21/08/2020).
● DM 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 9/05/2021).
● DM 14/10/2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 25/11/2021).
● DM 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1/01/2022).
● DM 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore dal 7/7/2022).
● DM 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 “Edifici di civile abitazione” (in vigore dal 29/6/2022).
● DM 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27/10/2022).
Dove si applica il nuovo Codice di Prevenzione Incendi?
In tutte le attività ricomprese nell’Art. 2 del DM stesso. Questo elenco di attività viene e verrà costantemente ampliato dalle Regole Tecniche Verticali.
Come si inserisce nel quadro normativo nazionale?
Il Codice è alternativo, ma se scelto, deve essere utilizzato e seguito nella sua interezza.
Quali sono le innovazioni che porta?
E’ uno strumento evoluto per l’ottenimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio semplice, unico ed allineato con gli standard europei. Le strategie antincendio sono interconnesse e livelli di prestazione modulabili e garantiscono sempre gli obiettivi di sicurezza, esso infatti permette n-soluzioni progettuali, grazie alla “combinazione” ed alla “sinergia” delle misure antincendio.
Quali ipotesi fondamentali introduce?
- In condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da un solo punto di innesco. Escluso l’incendio doloso o eventi estremi (es. catastrofi, azioni terroristiche, …)
- Il rischio di incendio di un’attività non può essere ridotto a zero. Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.
Come si caratterizza la nuova metodologia di progettazione?
Il Codice utilizza la nuova metodologia consistente nell’individuazione di livelli prestazionali (I, II, II, IV, …), introdotta per la prima volta in Italia nel campo della resistenza al fuoco con il DM 9/3/2007, estendendola a tutte le altre “misure antincendio” (Reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell’incendio, …). Esso in taluni casi può prevedere notevoli “vantaggi”, esempi:
- Resistenza al fuoco: per il livello I è possibile prescindere dalle verifiche in caso di costruzioni isolate e occupate da personale addetto per brevi periodi. È sufficiente evitare conseguenze all’esterno per col- lasso strutturale mediante distanza di separazione.
- Esodo: può prevedere un numero di vie d’esodo molto inferiore rispetto a quanto richiesto con le attuali regole tecniche.
- Controllo dell’incendio: per il livello II è sufficiente per determinate attività (non affollate, carico d’incendio moderato, compartimenti ≤ 4000 m2, sostanze non pericolose, …) la protezione solo con estintori, evitando la rete idrica antincendio, di norma richiesta per attività soggette se- condo gli attuali criteri di sicurezza antincendio.
Di quali fasi si compone la progettazione?
- Valutazione del rischio (stabilire i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente)
- Attribuzione livelli di prestazione (I, II, III, IV, …)
- Per ogni misura antincendio sono specificati i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione.
- Scelta soluzioni progettuali (Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e soluzioni alternative.
Cosa dobbiamo aspettarci dall’utilizzo del nuovo Codice?
Soluzione di ogni problema- Standardizzazione del linguaggio e delle misure di prevenzione incendi;
- Maggiore comprensione del problema: l’applicazione delle Regole Tecniche presuppone la conoscenza del Codice;
- Una ragionevole flessibilità: Approccio semi-prestazionale.
- Soluzioni a più gradi di libertà.
Sezione G.1 – Termini, definizioni e simboli grafici
Sono qui contenute le definizioni generali antincendio relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del Codice di Prevenzione Incendi. Le soluzioni progettuali che soddisfano le prestazioni richieste da dette definizioni sono descritte nelle strategie antincendio e sono tradotte in soluzioni conformi o soluzioni alternative o soluzioni in deroga. Oltre le definizioni generali antincendio, sono poi aggiunte le definizioni specifiche antincendio date dalle singole regole tecniche verticali. Per le definizioni non ricomprese nel presente capitolo si può fare riferimento alla norma UNI CEI EN ISO 13943 ed in generale alle norme UNI, EN, ISO di riferimento.
Sezione G.2 – Progettazione per la sicurezza antincendio
I contenuti tecnici del presente documento sono basati sulle seguenti ipotesi fondamentali:
- in condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da un solo punto di innesco.
- il rischio di incendio di un’attività non può essere ridotto a zero.
Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali previste nel Codice di Prevenzione Incendi sono pertanto selezionate al fine di minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.
Valutazione del rischio di incendio per l’attività
Il progettista valuta il rischio di incendio per l’attività e le attribuisce tre tipologie di profili di rischio:
- Rvita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
- Rbeni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
- Rambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio.
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Effettuata la valutazione del rischio di incendio per l’attività e stabiliti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente, dei compartimenti e dell’intera attività nel complesso, il progettista antincendio attribuisce alle misure antincendio i relativi livelli di prestazione.
Ciascun capitolo della sezione Strategia antincendio fornisce al progettista antincendio i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio.
Per ogni misura antincendio, il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti nel presente documento. Ciò può avvenire solo nelle attività con valutazione del progetto ed in tal caso il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei medesimi obiettivi di sicurezza antincendio.
Individuazione delle soluzioni progettuali
Per ogni livello di prestazione di ciascuna misura antincendio sono previste diverse soluzioni progettuali. L’applicazione di una delle soluzioni progettuali deve garantire il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.
Soluzioni conformi:
Il progettista antincendio, quando fa ricorso alle soluzioni conformi non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione. Le soluzioni conformi sono solo quelle proposte nei rispetti paragrafi delle varie sezioni delle strategie antincendio.
Soluzioni alternative:
Il progettista che fa ricorso alle soluzioni alternative è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio seguenti, affinchè sia dimostrato il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio.
Applicazione di norme o documenti tecnici
Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.
Tale applicazione, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente l’idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell’attività.
Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo
L’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica ma sprovvisti di apposita specifica tecnica, è consentito in tutti i casi in cui l’idoneità all’ impiego possa essere attestata dal progettista, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all’impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a:
• norme o specifiche di prova nazionali;
• norme o specifiche di prova internazionali;
• specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.
Ingegneria della sicurezza antincendio
Il progettista applica i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati più avanti in particolare nei capitoli M.1
Soluzioni in deroga:
Se non possono essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative, il progettista può ricorrere al procedimento di deroga.
Il progettista antincendio che sceglie le soluzioni in deroga è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio seguenti:
Ingegneria della sicurezza antincendio
Il progettista applica i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio impiegando ipotesi e limiti previsti dalla regola dell’arte nazionale ed internazionale,
secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Prove sperimentali
Il progettista esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni chimico-fisici e termodinamici che caratterizzano la problematica oggetto di studio o valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione
incendi.
Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su richiesta del responsabile dell’attività.
Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti di utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Analisi e progettazione secondo giudizio esperto
L’analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio.
Progettazione antincendio delle attività non normate
Per le attività non normate deve essere effettuata la valutazione del rischio di incendio seguendo la seguente metodologia:
- individuazione dei pericoli di incendio attraverso l’indicazione di elementi che permettono di determinare i pericoli stessi presenti nell’attività;descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti;
- identificazione e descrizione del rischio di incendio caratteristico della specifica attività tramite attribuzione dei profili di rischio.
Terminata la valutazione del rischio di incendio, la progettazione della sicurezza antincendio prosegue secondo la seguente metodologia:
- adozione di tutte le misure antincendio che compongono la strategia antincendio per contrastare tale rischio di incendio;
- attribuzione dei livelli di prestazione per ciascuna misura antincendio;
- selezione delle soluzioni progettuali più adatte alla natura ed alla tipologia d’attività.
Progettazione antincendio delle attività normate
Per le attività normate, secondo le indicazioni della regola tecnica orizzontale e della specifica regola tecnica verticale, la valutazione del rischio di incendio è
implicitamente effettuata dal normatore, attraverso la definizione, nella regola tecnica verticale, dei profili di rischio e dei livelli di prestazione caratteristici
dell’attività. Pertanto, la valutazione del rischio di incendio da parte del progettista è limitata ai restanti aspetti peculiari e specifici dell’attività oggetto di regola tecnica verticale.
I livelli di prestazione da garantire per ciascuna misura antincendio sono determinati, nella regola tecnica verticale, in funzione di parametri oggettivi (es. numero
degli occupanti, quota dei piani, quantità di sostanze e miscele pericolose, …).
Nelle regole tecniche verticali possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive di quelle conformi dettagliate nella sezione
Strategia antincendio, oppure semplici prescrizioni aggiuntive, specifiche per la tipologia di attività.
Sezione G.3 – Determinazione dei profili di rischio delle attività
Definizione dei profili di rischio
Al fine di identificare e descrivere il rischio di incendio dell’attività si definiscono le 3 tipologie di profilo di rischio (già descritte sopra):
- Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
- Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
- Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente.
I profili di rischio Rbeni e Rambiente sono attribuiti per l’intera attività
Profilo di rischio Rvita
Il profilo di rischio Rvita è attribuito per compartimento in relazione ai seguenti fattori:
- δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;
- δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio riferita al tempo tα ,in secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di
1000 kW.
Le seguenti tabelle fornite dal Codice di Prevenzione Incendi, guidano il progettista antincendio nella selezione dei fattori δocc e δα.
Il valore di Rvita è determinato come combinazione di δocc e δα.
Esempi di attività soggette e definizione del profilo di rischio Rvita
Profilo di rischio Rbeni
L’attribuzione del profilo di rischio Rbeni è effettuata per l’intera attività in funzione del carattere strategico dell’opera da costruzione e dell’eventuale valore
storico, culturale, architettonico o artistico della stessa e dei beni in essa contenuti.
- Un’opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge;
- Un’opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell’attività.
Profilo di rischio Rambiente
Per le attività individuate con il presente decreto rientranti nel campo di applicazione della Direttiva “SEVESO”, si applica la specifica normativa di riferimento.
Il rischio ambientale, se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, può ritenersi mitigato dall’applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni.
Campo di applicazione
- attività 9: Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
- attività 14: Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
- attività 27: Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
- attività 28: Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
- attività 29: Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
- attività 30: Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
- attività 31: Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
- attività 32: Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
- attività 33: Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
- attività 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
- attività 35: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
- attività 36: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
- attività 37: Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
- attività 38: Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- attività 39: Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
- attività 40: Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
- attività 42: Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
- attività 43: Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
- attività 44: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
- attività 45: Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
- attività 46: Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
- attività 47: Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
- attività 50: Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
- attività 51: Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
- attività 52: Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
- attività 53: Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a m2;
- attività 54: Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.
- attività 56: Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
- attività 57: Cementifici con oltre 25 addetti
- attività 63: Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.
- attività 64: Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
- attività 66: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto.
- attività 70: Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
- attività 71: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (incluse aree riconducibili all’ufficio stesso come: pubblici esercizi, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici…)
- attività 75: Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2 e autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
- attività 76: Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.
Allegato 1
Norme tecniche di prevenzione incendi – Struttura del documento
Sezione G Generalita’ – Scarica la sezione in formato .pdf
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita’
Sezione S Strategia antincendio – Scarica la sezione in formato .pdf
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operativita’ antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali – Scarica la sezione in formato .pdf
Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Capitolo V.3 Vani degli ascensori
Capitolo V.4 Uffici
Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
Capitolo V.6 Autorimesse
Capitolo V.7 Attività scolastiche
Capitolo V.8 Attività commerciali
Capitolo V.9 Asili nido
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Capitolo V.11 Strutture sanitarie
Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione
Sezione M Metodi – Scarica la sezione in formato .pdf
M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale