Oramai i vigili del fuoco sono sempre più coinvolti in compiti di polizia giudiziaria, sarebbe utile immaginare anche per questa materia cosi complessa dei nuovi percorsi di formazione che oltre ai corsi base prevedano dei retraining , un po’ come avviene per le tecniche di primo soccorso sanitario TPSS, in modo tale da avere sempre personale, qualificato e non, capace di rispondere alle esigenze tecniche e professionali che il nostro lavoro ci richiede quotidianamente.
L’attività di polizia giudiziaria, svolta dai Vigili del Fuoco nell’investigazione delle cause d’incendio e di esplosione in particolare, è un’attività estremamente complessa dal punto di vista tecnico ed operativo, in ragione della natura distruttiva dell’evento che determina
una profonda alterazione dello stato dei luoghi. Pertanto, il personale impiegato in tale settore, deve necessariamente essere organizzato, equipaggiato e adeguatamente formato per lo svolgimento delle fasi attraverso cui il processo investigativo si articola.
Il REGOLAMENTO DI SERVIZIO E LA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 29 – Obblighi del personale al termine del servizio
1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell’intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l’intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero l’interessamento di altri enti o autorità, deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.
…
Art. 56 – Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso
…
2. Gli interventi di soccorso pubblico …, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessità. Le attività di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all’intervento effettuato, ….
3. Il personale del Corpo nazionale, … nell’effettuazione del servizio di soccorso: …
m) per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all’interno di proprietà private, anche
in assenza dei legittimi titolari, …;
n) identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di
soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento,
il personale intervenuto si rivolge alle forze dell’ordine per assumere le indicazioni di competenza;
o) effettua, secondo quanto previsto dal c.p.p, le attività di polizia giudiziaria …;
p) redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento ed ogni altro atto …;
Art. 63 – Servizio di guardia
1. L’unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla,
su disposizione del comandante provinciale, l’attività di soccorso e le altre attività espletate durante
il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare:
a) informa il comandante provinciale sull’attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente
delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni;
b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora
necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta;
c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni
contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate;
d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento;
e) richiede l’adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di
soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione;
f) redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato sulla base
dell’attività di polizia giudiziaria effettuata.
4 D.P.R. 28/2/2012, n. 64 “Regolamento di servizio del C.N.VV.F., ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 13/102005, n. 217”.
Art. 77 – Attività di soccorso delle squadre
…
5. Il capo partenza:
…
e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti;
…
Art. 80 – Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento
…
4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attività di
polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.
Capo III – ALTRI SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI
Art. 81 – Altri servizi tecnici ed operativi in genere
1. Il Corpo nazionale, oltre ai servizi di soccorso pubblico, espleta i servizi tecnici ed operativi di
seguito indicati:
a) servizi di polizia giudiziaria;
b) servizi tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da enti o istituzioni;
c) servizi tecnici o operativi resi a pagamento ovvero a seguito di convenzioni o accordi di programma.
Art. 82 – Servizi di polizia giudiziaria
1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l’ordinamento vigente.
2. Nell’espletamento dell’attività di polizia giudiziaria è obbligatorio l’uso dell’uniforme di servizio,
salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.
3. Il personale tenuto a svolgere attività di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla
autorità giudiziaria per fatti inerenti l’attività istituzionale prestata, è considerato in servizio a tutti
gli effetti, anche se al di fuori dell’orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dal procedimento negoziale.
Art. 83 – Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni
1. L’utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all’autorità giudiziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469,(5) nell’osservanza delle direttive del Dipartimento.
Il D.LGS 217/2005 E LA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 2 – Funzioni di polizia giudiziaria
1. Il personale …, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
Art. 40 – Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
1. …. I funzionari direttivi e i primi dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono l’incarico di
comandante provinciale dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
I REATI DI COMPETENZA VV.F. PREVISTI DAL CODICE PENALE
Il personale VV.F. può essere chiamato a svolgere le funzioni di PG alcuni reati previsti dal Codice
penale.
Quelli di maggiore interesse per l’attività dei VV.F. sono costituiti da:
Delitti contro la pubblica incolumità (Titolo VI c.p.) che consistono in fatti che pongono in
pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute di un numero indeterminato di persone,
Delitti contro il patrimonio (Titolo XIII c.p.) comprendente reati che offendono gli interessi
patrimoniali delle persone fisiche e/o giuridiche. Per patrimonio si intende il complesso dei
rapporti giuridici ed economicamente valutabili che possono essere riferiti a una persona (fisica e/o giuridica).
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Il reato previsto dall’art. 650 c.p. è concretizzato dall’inosservanza delle prescrizioni. La prescrizione, affinché l’inosservanza sia reato (contravvenzione) punito dall’art. 650 c.p. deve essere:
– Emanata dall’organo specificamente competente ad impartirlo (dal Comando Provinciale VVF);
– Emessa nell’esercizio ed entro la sfera del potere conferito dalla legge (c.d. legalità sostanziale);
– Diretta a chi è obbligato ad osservarlo e notificata.
La condotta consiste nel non osservare un provvedimento legittimo, cioè un provvedimento emesso dall’Autorità competente (amministrativa o giudiziaria) e dato legalmente, ossia nei casi e con le forme previsti dalla legge, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene.
Il fatto è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Il tentativo non è ammissibile, trattandosi di contravvenzione. È previsto l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda. Si procede di ufficio; non sono consentiti né l’arresto né il fermo né, per i minorenni, l’accompagnamento.
Incendio doloso e colposo
(Art. 423 incendio; Art. 423 bis incendio boschivo doloso/colposo; Art. 424 danneggiamento seguito da incendio; Art. 449 incendio colposo/danneggiamento colposo seguito da incendio; ecc.)
L’incendio non è un qualsiasi abbruciamento di cose, ma un fuoco di vaste proporzioni, che tende a diffondersi e non può essere spento facilmente. L’oggetto materiale è costituito da qualsiasi cosa anche se appartiene al colpevole.
Nel caso di incendio di cosa altrui la sussistenza del pericolo per l’incolumità pubblica è presunta, di modo che è superflua ogni indagine circa la ravvisabilità di un pericolo effettivo.
Nel caso di incendio di cosa propria (della quale l’autore è proprietario e non semplicemente, ad es. locatario) è necessaria la prova che dal fatto è derivato un concreto pericolo per l’incolumità pubblica.
Relativamente all’elemento oggettivo, la condotta può essere di qualunque tipo e consistere sia in
una azione (es., appiccare il fuoco ad un bosco) che in una omissione (es. non dotare un deposito di materiale infiammabile dei prescritti dispositivi di protezione) dalla quale derivi (rapporto di causalità) l’incendio. L’elemento soggettivo può consistere sia nel dolo, sia nella colpa.
C’è dolo quando il soggetto ha commesso l’azione o l’omissione prevedendo e volendo provocare
l’incendio. I motivi per cui il soggetto ha voluto l’incendio sono irrilevanti ai fini della sussistenza
del delitto, ma se il motivo fu di uccidere una o più persone il fatto costituisce il delitto di strage.
C’è colpa quando l’autore non ha voluto l’incendio, ma questo si è verificato a causa di una sua
condotta contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline (es. inosservanza delle norme o delle
prescrizioni in tema di prevenzione incendi) o caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia.
Il tentativo è possibile nel delitto doloso. La Pena per l’incendio doloso è prevista con la reclusione da 3 a 7 anni; per l’incendio colposo, la reclusione da 1 a 5 anni.
Sono previste circostanze aggravanti speciali (es., incendio commesso su edifici pubblici destinati
ad uso pubblico, anche se di proprietà privata; su edifici abitati o destinati ad uso di abitazione; su boschi; su scali ferroviari o aeroscali; ecc.).
Si procede di ufficio; la competenza è del tribunale; per l’incendio doloso l’arresto in flagranza è
obbligatorio e il fermo consentito; se l’autore è minorenne non sono consentiti l’arresto in flagranza ed il fermo, ma solo l’accompagnamento; per l’incendio colposo l’arresto in flagranza è facoltativo ed il fermo non è consentito; se l’autore è minorenne nessuna misura è consentita.
I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), all’art. 13 attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza. Tale attività è volta a verificare l’attuazione del complesso di norme che si prefiggono di:
Tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
Prevenire l’insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;
Prevenire la formazione e l’innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;
Assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione.
Il D.Lgs 19/12/1994 n. 758, (riforma del sistema sanzionatorio in materia
di lavoro), contiene una serie di norme dirette ad un triplice obiettivo:
Depenalizzare alcune condotte, trasformando i reati in illeciti amministrativi;
Prevedere nuove sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
Istituire una nuova procedura volta all’estinzione anticipata di alcune contravvenzioni in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro.
La procedura prevista dal decreto è relativa a contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e comporta la estinzione anticipata delle stesse. Essa è limitata alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme contenute nell’Allegato I.
Il Capo II del D.Lgs n. 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, in base alle norme indicate nell’allegato I del decreto medesimo. L’estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell’oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l’estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.
Esaminiamo nel dettaglio i vari passaggi:
L’organo di vigilanza (I Vigili del fuoco in relazione all’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio) nel momento in cui accerta una violazione costituente reato contravvenzionale impartisce al contravventore un’apposita prescrizione e fissa un termine per la regolarizzazione.
La Prescrizione viene notificata al contravventore, e contiene una serie di obblighi ai quali il
contravventore deve adempiere con le modalità ed i tempi ivi indicati, al fine di eliminare la contravvenzione già accertata; può essere corredata dall’imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il termine non può superare il periodo di tempo strettamente necessario per porre in essere
l’adempimento prescritto; può essere prorogato a richiesta del contravventore quando l’adempimento sia particolarmente complesso o oggettivamente difficile, sino ad un periodo non superiore a 6 mesi; in tal caso, il provvedimento motivato di proroga è immediatamente comunicato al PM.
Ove, per cause obiettive non imputabili al contravventore, quest’ultimo non abbia potuto provvedere alla puntuale regolarizzazione nei 6 mesi, detto termine è prorogabile una sola volta per ulteriori 6 mesi con provvedimento motivato.
L’organo di vigilanza invia al PM la comunicazione della relativa notizia di reato.
Il PM iscrive la notizia di reato nell’apposito registro ma il procedimento è sospeso di diritto sino alla comunicazione conseguente alla verifica da parte dell’organo di vigilanza.
La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l’archiviazione, di disporre o compiere gli atti investigativi urgenti, di chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all’incidente probatorio.
L’organo di vigilanza verifica entro 60 giorni dalla scadenza del termine prescritto l’eventuale
adempimento della prescrizione impartita. Si possono avere 3 casi:
– Puntuale adempimento: il contravventore è ammesso a pagare una somma pari ad ¼ del
massimo dell’ammenda prevista dalla norma violata. L’organo di vigilanza comunica al PM
l’avvenuto adempimento e pagamento con conseguente estinzione della contravvenzione; il PM
richiede al GIP l’archiviazione;
– Adempimento in un termine superiore ma congruo o adempimento eseguito con modalità
diverse da quelle prescritte ma comunque efficaci, il giudice potrà ammettere il contravventore
alla procedura di oblazione (altra causa di estinzione del reato), ma la somma da versare sarà
pari ad ¼ del massimo dell’ammenda;
– Mancato adempimento, l’organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore
entro 90 giorni dal termine fissato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.
L’organo di vigilanza, nell’impartire una prescrizione finalizzata alla regolarizzazione, deve anche
individuare eventuali specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori allo scopo di eliminare i pericoli gravi e immediati.
Tale provvedimento prescrittivo implica un’elevata professionalità tecnico-giuridica che il personale ispettivo deve possedere.
Da ciò deriva la necessità di delineare la competenza esclusiva dell’organo di vigilanza a cui devono riferirsi anche gli altri organismi di PG (PM, CC, P.S., G.d.F. ecc.), al fine di determinare correttamente la prescrizione necessaria per eliminare la contravvenzione.
Con l’istituto della prescrizione il legislatore si è posto il problema dell’adozione di tutte le cautele e accorgimenti necessari in presenza di pericolo (da valutarsi con scrupolosa discrezione dell’ispettore), nell’immediatezza e tra il momento dell’accertamento della contravvenzione ed il termine assegnato per la regolarizzazione.
L’utilizzo di tale potere discrezionale esalta le finalità prevenzionistiche ed evita che l’organo di vigilanza debba ricorrere a provvedimenti di natura penale ben più restrittivi e farraginosi quali il sequestro che ritarderebbero proceduralmente i tempi di intervento affinché la situazione di irregolarità e di pericolo sia regolarizzata.
I rapporti con gli altri organi di PG
Potrebbe accadere che altri organi di PG contestino reati riconducibili ad aspetti di prevenzione incendi, indipendentemente dal fatto che l’attività sia o meno soggetta a controllo VVF.
Gli organi di PG a competenza generale possono contestare reati anche in materia di prevenzione
incendi, e trasmettere eventualmente al Comando VV.F. la documentazione per i provvedimenti di
competenza.
A volte è la stessa autorità giudiziaria che delega i controlli in materia di sicurezza del lavoro per la parte di competenza ai Vigili del fuoco, a seguito della ricezione di un esposto/denuncia o di una comunicazione di reato da altro organo PG (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.).
La distinzione fra attività soggette o non soggette è irrilevante ai fini dell’attività repressiva dei
reati connessi con la prevenzione incendi.
Il personale delle ASL o di altri organi di PG a competenza generale possono esercitare attività di PG anche per quanto attiene argomenti di prevenzione incendi, anche su attività soggette.
Il limite operativo degli organi di PG diversi dai VV.F. è rinvenibile unicamente nella capacità
professionale di conoscere approfonditamente la complessa materia della prevenzione incendi, da sempre competenza dei VV.F., sancita dall’art. 13(7) del D.Lgs. 81/2008.
È comunque auspicabile raggiungere intese con altri organi di PG, in primo luogo con la ASL, in
modo da evitare inutili duplicazioni.
I PRINCIPALI REATI DI COMPETENZA VV.F. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, relativo alle principali ipotesi di reato previste
dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e succ. mod. (D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106), relativamente alle violazioni delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che rientrano tra le competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
7 La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità
sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal C.N.VV.F
– Violazione dell’Art. 37, comma 9: Mancato adempimento agli obblighi di formazione e aggiornamento periodico in relazione all’omessa formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di gestione dell’emergenza.
(punito dall’Art. 55 co. 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 €)
– Violazione dell’Art. 46, comma 2: Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e
per tutelare l’incolumità dei lavoratori (es. per mancata effettuazione dei lavori di cui al progetto
approvato o per mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica di prevenzione
incendi, ecc.).
(punito dall’Art. 55 co. 5 lett. c con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.315 a 5.699 €)
– Violazione dell’Art. 163, comma 1: Omessa predisposizione di segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da Allegato XXIV a Allegato XXXII.
(punito dall’Art. 165 co. 1 lett. a con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 €)
– Violazione dell’Art. 64, comma 1: Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all’articolo
63, comma 1 per la mancanza dei seguenti requisiti indicati nell’Allegato IV:
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza non risultano sgombre.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza non hanno altezza minima di m 2,0 e/o larghezza minima
conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.6. Le uscite di emergenza sono dotate di porte non apribili nel verso dell’esodo.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza risultavano chiuse a chiave in presenza di lavoratori in
azienda in assenza di specifica autorizzazione degli organi di vigilanza.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza non sono dotate di un’illuminazione di sicurezza.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano
pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, non sono provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.
Le porte e portoni non risultano conformi al punto 1.6.
4.1.3. Non sono stati predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei.
4.1.3. I mezzi ed impianti di estinzione non sono mantenuti in efficienza e controllati almeno una
volta ogni sei mesi da personale esperto.
(punito dall’Art.68 co.1 lett.b con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.096 a 5.261 €)
– Violazione dell’Art. 29, comma 1: Omessa valutazione dei rischi e omessa elaborazione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)
(punito dall’Art. 55 co. 1 lett. a con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 €)
– Omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b).
(punito dall’Art. 55 co. 1 lett. b con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 €)
– Violazione dell’Art. 18, comma 1 lett. d): Omessa fornitura ai lavoratori di necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale.
(punito dall’Art. 55 co. 5 lett. d con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 €)
ALTRI REATI CONNESSI CON I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
Mancata presentazione della scia
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, secondo un’interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6
ottobre 2011:
“Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’art. 20
del D.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di
mancata presentazione di SCIA.” (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6/10/2011).
Secondo tale interpretazione la mancata presentazione della SCIA è equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.
Inoltre, le sanzioni penali si applicherebbero a tutte le “attività soggette” del DPR n. 151/2011
(cat. A/B/C).
Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 1: Chiunque, in
qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi,
ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad
un anno o con l’ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la
detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso
di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall’art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).
Attestazione di fatti non rispondenti al vero nelle certificazioni e dichiarazioni ai fini del
rilascio o rinnovo del C.P.I.
Le pene previste in tal caso dall’articolo 20 comma 2 del d.lgs. 139/06, sono rappresentate dalla
reclusione e multa. Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravvenzionali
(puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 2: Chiunque, nelle
certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione
incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e
con la multa da 103 € a 516 €. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e
dichiarazioni medesime.
MODULISTICA
Al fine anche di garantire i necessari requisiti di uniformità, è stata disposta l’adozione della seguente
modulistica aggiornata di competenza dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria, in sostituzione dei modelli
precedenti, allegata anche in files e disponibile nella rete intranet del Comando Provinciale di Ascoli
Piceno.
− Informativa di notizia di reato ai sensi dell’art. 347 C.P.P. (NDR).
− Fascicolo rilievi fotografici.
− Annotazione di PG
− Verbale di identificazione e di dichiarazione di persona informata sui fatti.
− Verbale di identificazione e elezione di domicilio e informazione sul diritto di difesa.
− Verbale di altre sommarie informazioni.
− Verbale di sequestro.
− Verbale di dissequestro e contestuale restituzione.
− Mod. 2 PG – informativa di reato di cui al D.Lgs n. 81/2008.
− Mod. 1PG – verbale di accertamento di reato.
− Mod. 3PG – prescrizione.
− Mod. 4PG – accoglimento-diniego richiesta di proroga.
− Mod. 5PG – verbale di verifica delle prescrizioni impartite.
− Mod. 6PG – comunicazione di ammissione al pagamento dell’ammenda.
− Mod. 7PG – comunicazione di avvenuto/non avvenuto pagamento.
− Mod. 8PG – comunicazione di non adempimento alle prescrizioni.