Testo coordinato del D.M. 15 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) sui requisiti di reazione al fuoco, insieme al D.M. 10 marzo 2005 e s.m.i. riguardante le classi di reazione al fuoco.
È inoltre incluso il testo del D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i., primo provvedimento normativo che ha introdotto criteri, procedure e regolamenti per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali, in continuità con quanto disposto dalla circolare n. 12 del 17 maggio 1980. Completano il quadro ulteriori provvedimenti correlati alla reazione al fuoco, accompagnati da chiarimenti esplicativi e commenti tecnici.
Chiarimenti e indirizzi applicativi
Attraverso la circolare n. 9 – MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18 aprile 2005, relativa al D.M. 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività soggette a specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi secondo il sistema di classificazione europeo», e la circolare n. 10 – prot. n. DCPST/A2/3163 del 21 aprile 2005, concernente il D.M. 10 marzo 2005 «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione destinati ad opere in cui è richiesto il requisito della sicurezza in caso d’incendio», sono stati forniti chiarimenti interpretativi e primi orientamenti applicativi in merito ai due provvedimenti normativi, che hanno significativamente rinnovato la disciplina della reazione al fuoco.
Modifiche introdotte dal D.M. 14 ottobre 2022
Il D.M. 14 ottobre 2022, entrato in vigore il 27 ottobre 2022, introduce modifiche significative al D.M. 26 giugno 1984 (sulla classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei materiali), al D.M. 10 marzo 2005 (relativo alle classi di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione destinati ad opere con requisiti antincendio) e al D.M. 3 agosto 2015 (contenente le norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139).
Con questo aggiornamento normativo, viene adottata una metodologia di classificazione unica su base europea per i prodotti da costruzione, semplificando e armonizzando la normativa esistente.
In linea con quanto espresso nel preambolo, il decreto consente l’applicazione dei metodi di prova e di classificazione anche ai prodotti per i quali non siano previste procedure ai fini della marcatura CE, sia in assenza di specificazioni tecniche sia in via volontaria durante il periodo di coesistenza delle normative.
Inoltre, vengono considerate le prestazioni dei materiali costruttivi, incluse quelle relative ai pericoli derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio. Il decreto provvede infine a rivedere e aggiornare le categorie e le tipologie di materiali soggetti alle norme italiane in materia di reazione al fuoco, in conformità all’Allegato A.2.1 del D.M. 26 giugno 1984, tenendo conto delle moderne tecniche di produzione e dell’uso di materiali innovativi.
Altri approfondimenti sulla reazione al fuoco
Ulteriori approfondimenti sulla tematica della reazione al fuoco sono disponibili nel documento “Quesiti reazione al fuoco”, che raccoglie lettere circolari, disposizioni normative e note ministeriali in risposta a quesiti specifici di prevenzione incendi. Sebbene tali note non abbiano valore giuridico vincolante, rappresentano un utile strumento interpretativo per l’analisi di casi analoghi.
La disciplina della reazione al fuoco è trattata nel Capitolo S.1 del Codice di prevenzione incendi, di cui al D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche. Per le attività soggette alle norme tecniche contenute in questo Codice, non si applicano le disposizioni dei D.M. 15 marzo 2005 e D.M. 31 marzo 2003.
Il Codice è stato ulteriormente aggiornato dal D.M. 14 ottobre 2022, che ha modificato le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della Sezione S.1 dell’Allegato 1. Tale intervento ha sancito l’abbandono delle classi italiane di reazione al fuoco, introducendo l’obbligo di classificazione esclusiva secondo le classi europee previste dalla norma UNI EN 13501-1.
Campo di applicazione dei decreti
Il D.M. 15 marzo 2005 e il D.M. 10 marzo 2005 si applicano ai prodotti da costruzione come definiti dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 305/2011, che stabilisce condizioni armonizzate per la loro commercializzazione, abrogando la precedente Direttiva 89/106/CEE.
Con l’entrata in vigore, il 7 gennaio 2025, del Regolamento (UE) 2024/3110 — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 dicembre 2024 — il Regolamento 305/2011 è stato abrogato, introducendo nuove norme armonizzate per i prodotti da costruzione.
Per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi articolo o kit fabbricato e immesso sul mercato con lo scopo di essere incorporato in modo permanente in opere edili. Sono esclusi da questa definizione materiali non assimilabili, come tendaggi, imbottiti, guanciali e materassi, ai quali continua ad applicarsi il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i.
Di conseguenza:
- La verifica dei requisiti di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione deve essere condotta secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2005, basandosi sul sistema di classificazione europeo.
- Per gli altri materiali non rientranti tra i prodotti da costruzione, come tessili e imbottiti, si continua a fare riferimento al D.M. 26 giugno 1984.
In presenza di norme armonizzate, devono essere utilizzati materiali conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che ha avuto piena efficacia dal 1° luglio 2013, e che ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE. Ai sensi dell’articolo 4 del nuovo Regolamento 2024/3110, l’immissione sul mercato di prodotti da costruzione soggetti a norme armonizzate o dotati di valutazione tecnica europea deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Prestazione (DoP), attestante le caratteristiche essenziali del prodotto.
Definizioni sulla reazione al fuoco
La reazione al fuoco, secondo la definizione riportata al punto 1.10 del D.M. 30 novembre 1983, rappresenta il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In base a tale partecipazione, i materiali vengono classificati nelle classi 0, 1, 2, 3, 4 e 5, con una progressiva intensità di coinvolgimento nella combustione; i materiali di classe 0 sono considerati non combustibili.
Nel Codice di prevenzione incendi, allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, al punto G.1.13, la reazione al fuoco è indicata come una delle misure antincendio di protezione finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza in caso di incendio, in particolare nella sua fase iniziale (pre-flashover). Essa descrive il comportamento di un materiale che, durante la decomposizione, contribuisce allo sviluppo dell’incendio secondo condizioni di prova definite.
In linea con quanto riportato al paragrafo S.1.1 dello stesso Codice, la reazione al fuoco costituisce una misura di protezione passiva, efficace soprattutto nelle fasi precoci dell’incendio. Il suo scopo principale è limitare l’innesco dei materiali e contenere la propagazione del fuoco. Tale proprietà viene valutata in relazione al comportamento dei materiali nelle reali condizioni d’uso, attraverso prove standardizzate che ne determinano il livello di partecipazione alla combustione.
Provvedimenti di riferimento
- D.M. 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo» (G.U. n. 73 del 30-03-2005).
- D.M. 10 marzo 2005 «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (G.U. n. 73 del 30-03-2005), con le modifiche apportate da:
- D.M. 25 ottobre 2007 «Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (G.U. n. 257 del 05-11-2007)
- D.M. 14 ottobre 2022 «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (G.U. n. 251 del 26-10-2022).
- D.M. 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione» (G.U. n. 86 del 12-04-2003).
- D.M. 6 marzo 1992 «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi» (G.U. n. 66 del 19-03-1992).
- D.M. 14 gennaio 1985 «Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall’allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (G.U. n. 16 del 19-01-1985).
- D.M. 26 giugno 1984 «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (S.O. alla G.U. n. 234 del 25-08-1984), con le modifiche apportate dal D.M. 3 settembre 2001 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 …» (GU n. 242 del 17-10-2001) e dal D.M. 14 ottobre 2022 recante «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (G.U. n. 251 del 26-10-2022).
- Circolare n. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21 aprile 2005 «D.M. 10 marzo 2005 concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi».
- Circolare n. 9 – MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18 aprile 2005 «D.M. 15 marzo 2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi».