Testo coordinato del D.M. 9 marzo 2007, relativo alle prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni, e del D.M. 16 febbraio 2007, concernente la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi impiegati nelle opere da costruzione, corredato da chiarimenti e commenti interpretativi.
Con la circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008 sono stati forniti orientamenti e chiarimenti applicativi riguardo alla corretta attuazione delle nuove disposizioni, che hanno profondamente riformato la normativa sulla resistenza al fuoco delle costruzioni, abrogando quella precedentemente in vigore.
Tra le indicazioni contenute nella nota, viene specificato che, in linea generale, qualora non risulti possibile rispettare integralmente qualche disposizione tecnica del D.M. 9 marzo 2007, è ammesso il ricorso all’istituto della deroga, attualmente disciplinato dall’art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Per ulteriori approfondimenti, è disponibile il documento Quesiti resistenza al fuoco, nel quale sono raccolte lettere circolari, provvedimenti normativi e note ministeriali di risposta a quesiti specifici in materia di prevenzione incendi. Sebbene tali risposte non abbiano valore giuridico vincolante, possono rappresentare un valido strumento di riferimento nell’analisi di situazioni analoghe.
La resistenza al fuoco nel codice di prevenzione incendi
Il Codice di prevenzione incendi, di cui al D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), tratta il tema della resistenza al fuoco nel Capitolo S.2. Per le attività soggette all’applicazione delle norme tecniche contenute nel Codice, non trovano applicazione le disposizioni del D.M. 9 marzo 2007 e del D.M. 16 febbraio 2007.
Relativamente alla resistenza al fuoco nel contesto del Codice, sono stati forniti chiarimenti e indirizzi operativi attraverso alcune circolari, tra cui:
la circolare DCPREV prot. n. 5014 del 5 aprile 2019, inerente gli armadi compattabili resistenti al fuoco, impiegati per la riduzione del carico di incendio specifico di progetto.
la circolare DCPREV prot. n. 9962 del 24 luglio 2020, riguardante l’implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco;
Campo di applicazione dei provvedimenti
Il D.M. 9 marzo 2007 definisce i criteri per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco richieste alle costruzioni nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, con esclusione delle attività per le quali tali prestazioni sono già disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Di conseguenza, il campo di applicazione del decreto si limita alle attività prive di una regola tecnica specifica, esclusivamente per quanto concerne la classe di resistenza al fuoco richiesta alle costruzioni. In questi casi, il requisito viene determinato in via generale, in quanto solitamente è già previsto dalle normative settoriali.
Il D.M. 16 febbraio 2007, invece, è riferito ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, in funzione della sicurezza in caso di incendio nelle opere edilizie in cui vengono impiegati..
Definizione della resistenza al fuoco
In base a quanto definito al punto 1.11 del D.M. 30 novembre 1983, aggiornato dall’allegato al D.M. 9 marzo 2007, punto 1.1, lettera j), la resistenza al fuoco rappresenta una strategia fondamentale di protezione da adottare per assicurare un adeguato livello di sicurezza dell’edificio in caso di incendio. Tale concetto si riferisce alla capacità portante di una struttura, di una sua parte o di un singolo elemento strutturale, nonché alla capacità di compartimentazione rispetto al fuoco, sia per gli elementi di separazione strutturali (ad esempio, muri e solai), sia per quelli non strutturali (come porte e tramezzi).
Una definizione analoga è contenuta al punto 1 del paragrafo G.1.12 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, noto come Codice di prevenzione incendi.
In particolare, il paragrafo S.2.1 del Codice precisa che la finalità della resistenza al fuoco è garantire, in condizioni di incendio, la tenuta strutturale delle opere e la compartimentazione, per un periodo minimo sufficiente a consentire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti dalle misure di prevenzione incendi.
Normativa precedente sulla resistenza al fuoco
Fino al 25 settembre 2007, data di entrata in vigore del D.M. 9 marzo 2007, il quadro normativo in materia di resistenza al fuoco era disciplinato da disposizioni precedenti, in particolare dalla circolare M.I. del 14 settembre 1961, n. 91, recante Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile, e dal D.M. 6 marzo 1986, relativo al Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
L’entrata in vigore congiunta del D.M. 9 marzo 2007 e del D.M. 16 febbraio 2007 ha completamente riformato la disciplina della resistenza al fuoco, abrogando la normativa previgente.
In particolare, tutti i riferimenti al carico di incendio e alla classe dei compartimenti contenuti nelle regole tecniche di prevenzione incendi antecedenti e basati sui criteri di calcolo previsti dalla circolare n. 91 del 1961, devono considerarsi superati a partire dal 25 settembre 2007. Da tale data, si applicano esclusivamente i criteri introdotti dal D.M. 9 marzo 2007.
Testi ufficiali sulla resistenza al fuoco
Il testo ufficiale del D.M. 9 marzo 2007 e del D.M. 16 febbraio 2007 sono entrambi pubblicati sul S.O. n. 87 alla GU n. 74 del 29 marzo 2007.
Riferimenti
- D.M. 9 marzo 2007 recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
- D.M. 16 febbraio 2007 recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».
- Circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28-03-2008 recante «D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi».