Controlli di prevenzione incendi svolti dai Comandi dei Vigili del fuoco ai sensi del DPR 1° agosto 2011, n. 151.
In riferimento all’oggetto, al fine di assicurare un’adeguata uniformità operativa su tutto il territorio nazionale da parte delle strutture territoriali del Corpo, si forniscono di seguito aggiornate indicazioni per il corretto svolgimento delle attività di controllo sulle SCIA presentate ai sensi del DPR 1° agosto 2011, n. 151.
Al riguardo, facendo seguito alle indicazioni generali fornite con circolare prot. n. D.C. PREV. 14809 del 6 novembre 2020, si rammenta come i controlli sulle SCIA di categoria C rivestano un ruolo prioritario, attesa la perentorietà dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/2011 che impegna il Comando ad effettuare i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA stessa, fatte salve le casistiche dall’art. 4, comma 5; i controlli per le SCIA di categoria C sono obbligatori e devono essere svolti sul 100% delle SCIA ricevute.
Per quanto attiene le SCIA in categoria A e B, invece, queste devono essere sottoposte a controllo in misura pari a quanto indicato annualmente dall’Amministrazione che, per l’anno in corso, viene fissata al 5% delle segnalazioni presentate, con priorità per quelle di categoria B.
Si precisa che i controlli delle attività in categoria A e B incluse nelle SCIA in cui l’attività principale è di categoria C, svolti contestualmente al controllo obbligatorio sulla stessa SCIA di categoria C, non concorrono alla determinazione della percentuale sopra indicata.
Sono escluse dal novero ai fini del raggiungimento della suddetta quota del 5% le attività di controllo di SCIA A e B affidate al personale abilitato all’espletamento dell’attività di prevenzione incendi appartenente al ruolo dei capi reparto, dei capi squadra e di quello dei vigili del fuoco.
La soglia del 5% potrà essere superata fino ad arrivare al massimo al 20% delle SCIA relative alle attività di categoria A e B, nel caso in cui tutte le istanze di valutazione progetto ed i controlli obbligatori di categoria C siano conclusi e siano rispettati i termini fissati dal D.P.R. 151/2011.
Si ribadisce, quindi, che gli obiettivi che devono essere perseguiti sono:
- L’espletamento di tutte le valutazioni del progetto nei tempi stabiliti dall’art. 3 del DPR 151/11.
- i controlli per le SCIA di categoria C sul 100% delle SCIA ricevute.
- i controlli per le SCIA di categoria A e B sul 5% delle SCIA ricevute.
Appare evidente che il superamento della percentuale di cui al punto 3. a scapito di quanto previsto al punto 2. si configura come un mancato raggiungimento dell’obiettivo.
I Signori Dirigenti vorranno monitorare il regolare andamento dell’attività in argomento e, a tal fine, si rammenta che l’applicativo «PRINCE» prevede un sistema di «cruscotti» a supporto per la gestione di tale attività.
Con l’occasione, nelle more dell’emanazione della circolare annuale relativa ai Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i., si segnala che il citato applicativo «PRINCE» è stato implementato con nuove funzionalità per poter gestire in maniera informatizzata l’assegnazione ed il caricamento dei dati del controllo ispettivo effettuato, sostituendo, già a partire dal corrente anno, le attuali consuete modalità e garantendo la rilevazione centralizzata dei dati ed un monitoraggio completamente telematico delle attività svolte.
Si precisa che restano valide le indicazioni generali fornite a suo tempo con circolare prot. n. D.C. PREV. 14809 del 6 novembre 2020 richiamata in premessa, che non risultano incompatibili con i contenuti della presente nota.