Ad integrazione di quanto disposto dallo scrivente Ufficio con nota n. 18079 del 16
ottobre u.s., si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti inerenti alla gestione dei cosiddetti
“contatti stretti”, secondo quanto riportato dalla circolare n. 32850 emanata dal Ministero
della Salute in data 12 ottobre 2020.
Per una corretta e puntuale gestione dei casi in cui si sia verificato tra il personale un
contatto stretto, riveste particolare importanza la conduzione dell’indagine epidemiologica,
finalizzata ad identificare con certezza il personale che abbia avuto un comprovato contatto
stretto con un individuo positivo al SARS-CoV-2 e disporre nei confronti dello stesso le
opportune misure di profilassi e prevenzione di diffusione del contagio.
E’ compito dei medici incaricati presenti presso codeste strutture centrali e territoriali
attuare una scrupolosa indagine nei confronti di tale personale.
Tale indagine dovrà appurare le modalità con le quali si è verificato il contatto stretto,
avendo cura di intervistare il personale coinvolto al fine di compilare una scheda d’indagine
atta ad individuare con certezza almeno una delle seguenti condizioni:
‒ vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
‒ ha avuto un contatto fisico diretto non protetto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);
‒ ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
‒ ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia, senza dispositivi di protezione
delle vie respiratorie) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e
di durata maggiore a 15 minuti;
‒ si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunione, automezzo)
con un caso di COVID-19 senza dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
a distanza minore di 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti.
dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO
UFFICIALE.U.0018541.26-10-2020.h.11:35
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE
Fattispecie diverse andranno valutate dal medico incaricato in relazione all’effettivo
livello di esposizione al rischio di contagio del personale, tenuto conto dei dispositivi di
protezione in uso.
In ogni caso, è importante ricordare che, ai sensi della circolare del Ministero della
Salute n. 18584 del 29 maggio scorso, il contatto di un caso COVID-19 deve essere ricercato
tra le persone esposte al caso indice in un lasso di tempo che va da 48 ore prima
dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e
dell’isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che
ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta
del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della
diagnosi e dell’isolamento del caso.
I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e
identificati dal medico incaricato dovranno essere posti in quarantena. Il provvedimento della
quarantena con sorveglianza attiva ha lo scopo di allontanare dalla comunità la persona sana
che possa essere stata esposta all’agente infettivo, per la durata del periodo di incubazione, al
fine di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare immediatamente un nuovo
caso di infezione.
Nella richiamata circolare del Ministero della Salute, sono previsti due provvedimenti
di quarantena alternativi:
un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test
antigenico o molecolare negativo da effettuarsi al decimo giorno.
La prima opzione è attuabile laddove l’effettuazione dei test di controllo richieda
lunghi tempi di attesa poiché consente di evitare l’esecuzione dei test per la ripresa del
servizio. Si raccomanda, tuttavia, di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le
persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di
complicanze.
La seconda opzione consente l’utilizzo del test antigenico rapido, che richiede tempi di
esecuzione più brevi, con un minor tempo di attesa per la risposta. Qualora però questa fosse
positiva si rende necessario un test molecolare (tampone naso-faringeo) per una conferma
certa.
Si ribadiscono, altresì, le specifiche disposizioni impartite con la richiamata nota n.
18079 del 16 ottobre scorso, secondo cui, ai fini della ripresa del servizio, è possibile
effettuare un test molecolare dopo 5 giorni dall’avvenuto contatto al personale operativo VF
che abbia avuto un comprovato contatto stretto con un caso positivo al virus SARS-CoV-2,
qualora il provvedimento della quarantena comprometta il dispositivo di soccorso tecnico
urgente. In caso di esito negativo del citato test, il dipendente asintomatico potrà rientrare in
servizio e verrà monitorato dal medico incaricato della struttura VF nei giorni successivi.
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In sintesi, obiettivo primario dei Sigg. Dirigenti, sentiti i medici incaricati, sarà quello
di applicare la misura che riterranno più opportuna per garantire la tutela della sicurezza dei
lavoratori e la continuità del servizio.
Con l’occasione, si ritiene opportuno affrontare il problema delle idoneità al servizio
d’istituto derivanti dalle visite mediche periodiche che il personale VF effettua presso le
Direzioni di Sanità regionali di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).
Dopo una sospensione temporanea delle visite mediche attuata da RFI a partire dal
mese di marzo 2020, queste sono regolarmente riprese dal mese di settembre, con un numero
ridotto di persone ammesse ad effettuare gli accertamenti sanitari.
La nota dello scrivente Ufficio n. 11694 del 1° luglio 2020, stabiliva che i precedenti
giudizi di idoneità al servizio emessi al momento dell’ultima visita medica, pur se superata la
data di scadenza, erano da ritenersi validi fino a 90 giorni dal termine dello stato di emergenza
dichiarato dal Governo.
Si rinnova quindi tale misura, da attuarsi esclusivamente per coloro i quali sia scaduta
la validità del giudizio di idoneità e sono in attesa di essere inviati a visita medica presso RFI,
dal momento che è possibile effettuare regolarmente gli accertamenti sanitari previsti presso
le sedi territoriali della predetta struttura. Pertanto, nelle more della effettuazione delle visite
mediche, i giudizi di idoneità al servizio sono da intendersi prorogati di 90 giorni a partire dal
termine dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 gennaio 2021 con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
Sarà cura delle Direzioni Regionali e dei Comandi VF procedere comunque ad avviare
il personale a visita medica presso RFI, pianificando le prenotazioni con priorità per chi abbia
superato da tempo la validità del proprio giudizio di idoneità, tralasciando ad un secondo
momento le scadenze più vicine nel tempo.
La predetta disposizione si applica alle certificazioni idoneative rilasciate per il
servizio d’istituto, per le mansioni specifiche, la guida di mezzi e natanti VF e il servizio
antincendi aeroportuale.
IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
Dott. R. APPIANA
Indagine epidemiologica – Gestione dei contatti stretti da SARS-CoV-2
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