DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Attivazione parte II del portale informatico dedicato al D.M. 1° settembre 2021
Il D.M. 13 settembre 2024 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219, del 18 settembre 2024, dispone la proroga al 25 settembre 2025 delle sole disposizioni previste dall’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
L’entrata in vigore del citato decreto renderà necessario che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio debbano essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
Il nuovo sistema introdotto nonché il numero di richieste di qualificazione di tecnici manutentori che perverranno tramite l’apposito portale richiederanno un pronto riscontro da parte di codeste Direzioni che sono incaricate di nominare le Commissioni per gli esami di cui al decreto in parola.
A tal fine, è necessario che le Direzioni Regionali si attivino senza indugio e nei tempi tecnici strettamente necessari per garantire tutte le attività di propria competenza, finalizzate a un rapido avvio delle selezioni e alla loro successiva prosecuzione secondo un calendario definito in base alle richieste pervenute, adottando ogni misura opportuna, incluso un eventuale potenziamento delle risorse umane dedicate, così da assicurare il pieno conseguimento delle finalità del decreto.
Inoltre, si fa presente che sul sito istituzionale è operativa dal 12 marzo u.s. la parte II del portale informatico dedicato al D.M. 1° settembre 2021 al quale è possibile accedere dalla sezione «Servizi Digitali – Richiesta di iscrizione all’elenco dei Soggetti Formatori».
I soggetti formatori abilitati, dunque, avranno a disposizione un’apposita «area personale» sul portale dove potranno gestire in autonomia le anagrafiche dei propri centri di formazione e sedi d’esame, con la possibilità di aggiungerne di nuovi o eliminarli, così come la gestione dei relativi presidi antincendio.
Nei casi in cui il soggetto formatore sia già autorizzato, i suoi dati, inclusi quelli dei centri di formazione e delle sedi d’esame, risultano già registrati nel portale. Pertanto, per operare è sufficiente accedere alla propria area personale utilizzando le credenziali SPID o CIE, associate al codice fiscale personale o aziendale indicato all’atto della richiesta di abilitazione.
Nei casi in cui, invece, si tratti di un nuovo soggetto formatore il portale consente a ciascun ente richiedente di presentare la richiesta di abilitazione alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica. A tal fine, è necessario accedere previa autenticazione digitale tramite SPID o CIE, compilare l’apposito form online ed effettuare il pagamento della marca da bollo tramite il portale PagoPA.
In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, verrà trasmessa la nota di autorizzazione al soggetto formatore e potrà, quindi, oltre che essere abilitato all’erogazione dei corsi di formazione e/o di esami, accedere alle funzionalità sopra descritte.
Si sottolinea che il riconoscimento come soggetto formatore ha validità triennale. Alla scadenza di tale periodo si dovrà procedere all’invio di una nuova istanza ripetendo l’iter sul portale come indicato nei capoversi precedenti. Nel caso in cui il rinnovo non venga effettuato, il soggetto formatore, insieme ai suoi centri di formazione e sedi d’esame, sarà sospeso dall’elenco pubblico.
Si rammenta, infine, che i soggetti formatori sono responsabili del rispetto dei requisiti indicati nella Circolare prot. n. 14804 del 6.10.2021, relativamente ai propri centri di formazione e sedi d’esame e che, come riportato nella stessa Circolare, sono individuabili tra uno dei soggetti di seguito indicati:
- Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al Decreto Controlli direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
- Le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione degli impianti o delle attrezzature antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del Decreto;
- I soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del Decreto;
- Le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.
Con l’implementazione della specifica applicazione informatica, l’iter autorizzativo del soggetto formatore verrà gestito esclusivamente per via telematica.
Alla luce di quanto sin qui esposto sono abrogati il modello «Mod. A e B – soggetti formatori/sedi d’esame» e relativi allegati ad oggi in vigore.