In questa sezione sono raccolte le principali disposizioni normative relative alla prevenzione incendi, comprese le regole tecniche di tipo verticale e orizzontale, insieme ad altri provvedimenti utili per garantire la sicurezza antincendio.
Le regole tecniche, nell’ambito della normativa antincendio, rappresentano prescrizioni regolamentari vincolanti. Solitamente allegate ai decreti del Ministero dell’Interno, diventano obbligatorie a partire dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Regole tecniche verticali e orizzontali
Le regole tecniche di prevenzione incendi si distinguono in due categorie principali:
- Verticali: si riferiscono a disposizioni specifiche applicabili a singole tipologie di attività, chiaramente identificate. Esempi includono edifici ad uso ufficio, strutture scolastiche, alberghi, ospedali, centrali termiche, ecc.
- Orizzontali: riguardano misure generali valide per tutte le attività, indipendentemente dalla loro natura. Tra queste rientrano, ad esempio, le prescrizioni relative alla resistenza al fuoco, alla reazione al fuoco dei materiali, agli impianti di protezione attiva e ad altri aspetti trasversali della sicurezza antincendio.
Applicabilità del Codice di Prevenzione Incendi
Il Codice di prevenzione incendi si applica alle attività soggette ai controlli previsti dall’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, corrispondenti ai seguenti numeri: 9, 14, da 19 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 65 (solo per locali di spettacolo e trattenimento), 66 (escluse le strutture turistico-ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), da 67 a 71, 72, 73, 75, 76, 77 (solo per edifici ad uso civile abitazione).
Norme antincendio per i luoghi di lavoro
Con l’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 (noto come Decreto Minicodice), a partire dal 29 ottobre 2022, è stato definito un quadro normativo completo per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ad eccezione dei cantieri. Le regole tecniche applicabili variano in base alla tipologia di rischio e alla presenza di normative specifiche:
- Regole tecniche verticali: per i luoghi di lavoro già disciplinati da una regola tecnica specifica.
- Minicodice: per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio di incendio, come indicato nell’Allegato I, punto 1, comma 2 del D.M. 3 settembre 2021.
- Codice di prevenzione incendi: per tutte le altre situazioni non rientranti nei casi precedenti.
Regole tecniche verticali
Di seguito è riportato l’elenco delle norme di prevenzione incendi suddivise per tipologia di attività, come previsto dall’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.
Oltre alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, sono incluse anche alcune disposizioni relative ad ambiti non direttamente soggetti a tali controlli, come ad esempio:
- impianti per la produzione di idrogeno tramite elettrolisi
- fuochi artificiali
- manifestazioni pubbliche
- spettacoli viaggianti
Sono inoltre presenti guide tecniche e linee guida che, pur non essendo obbligatorie, rappresentano un valido strumento di supporto per i progettisti nella definizione delle misure di sicurezza antincendio. Tra queste si segnalano:
- autorimesse con superficie inferiore a 300 mq
- mercati su aree pubbliche
- facciate di edifici civili
- attività di frantoio
Attività 1, 3a, 4a: Stabilimenti e depositi di gas compressi
Definizione delle attività
Attività 1: Stabilimenti di produzione e impiego gas
Stabilimenti e impianti per la produzione e/o impiego di:
- Gas infiammabili e/o comburenti
- Soglia: quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h
Attività 3a: Riempimento e depositi gas compressi
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
- Gas compressi
- Soglia: capacità geometrica complessiva ≥ 0,75 m³
Attività 4a: Depositi gas compressi in serbatoi fissi
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
- Gas compressi
- Soglia: capacità geometrica complessiva ≥ 0,75 m³
Normativa di riferimento
Gas naturale e biogas
Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”
Produzione idrogeno mediante elettrolisi
Decreto Ministeriale 7 luglio 2023 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio”
Attività 2: Impianti di compressione e decompressione gas
Definizione dell’attività
Impianti di compressione o decompressione di gas infiammabili e/o comburenti:
- Soglia: potenzialità superiore a 50 Nm³/h
- Esclusioni: sistemi di riduzione del gas naturale nelle reti di distribuzione con pressione ≤ 0,5 MPa
Normativa di riferimento
Distribuzione di gas naturale
Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”
Trasporto di gas naturale
Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”
Attività 3b: Gas disciolti o liquefatti in recipienti mobili
Definizione dell’attività
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
- Gas disciolti o liquefatti
- Soglia: quantitativi in massa complessivi ≥ 75 kg
Normativa di riferimento
Depositi GPL in bombole (fino a 5.000 kg)
Circolare 20 settembre 1956, n. 74 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di depositi di GPL contenuti in recipienti portatili e delle rivendite”
Depositi GPL oltre 5.000 kg
Decreto Ministeriale 13 ottobre 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg”
Attività 4b: Gas disciolti o liquefatti in serbatoi fissi
Definizione dell’attività
Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
- Gas disciolti o liquefatti
- Soglia: capacità geometrica complessiva ≥ 0,3 m³
Normativa di riferimento
Depositi GPL fino a 13 m³
Decreto Ministeriale 14 maggio 2004 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi”
Depositi GPL oltre 13 m³
Decreto Ministeriale 13 ottobre 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg”
Depositi di GNL (Gas Naturale Liquefatto)
Lettera circolare DCPREV n. 12637 del 11 agosto 2021 “Guida tecnica per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi a depositi ed impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall’autotrazione, con capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate”
Attività 5: Gas comburenti
Definizione dell’attività
Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti:
- In serbatoi fissi e/o recipienti mobili
- Soglia: capacità geometrica complessiva ≥ 3 m³
Normativa di riferimento
Ossigeno liquido
Circolare n. 99 del 15 ottobre 1964 “Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale”
Attività 6: Reti di trasporto e distribuzione gas
Definizione dell’attività
Reti di trasporto e distribuzione di gas infiammabili:
- Inclusi quelli di origine petrolifera o chimica
- Esclusioni: reti di distribuzione con pressione di esercizio ≤ 0,5 MPa
Normativa di riferimento
Distribuzione gas naturale
Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”
Trasporto gas naturale
Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”
Attività 7: Produzione idrocarburi e stoccaggio sotterraneo
Definizione dell’attività
Centrali e impianti per:
- Produzione di idrocarburi liquidi e gassosi
- Stoccaggio sotterraneo di gas naturale
- Piattaforme fisse e strutture assimilabili
- Perforazione e/o produzione secondo D.P.R. 886/1979 e D.Lgs. 624/1996
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”
Attività 10, 11, 12: Liquidi infiammabili e combustibili
Definizione delle attività
Attività 10: Stabilimenti con liquidi infiammabili/combustibili
Stabilimenti e impianti per produzione e/o impiego di:
- Liquidi infiammabili/combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125°C
- Soglia: quantitativi globali in ciclo e/o deposito > 1 m³
Attività 11: Stabilimenti oli lubrificanti e diatermici
Stabilimenti e impianti per preparazione di:
- Oli lubrificanti, diatermici e simili con punto di infiammabilità > 125°C
- Soglia: quantitativi globali in ciclo e/o deposito > 5 m³
Attività 12: Depositi e rivendite
Depositi e/o rivendite di:
- Liquidi infiammabili/combustibili e oli di qualsiasi derivazione
- Soglia: capacità geometrica complessiva > 1 m³
Normativa di riferimento
Oli minerali
Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi”
Attività di frantoio
Linee guida di prevenzione incendi “Linee guida per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario – oleificio”
Attività 13: Distribuzione carburanti
Definizione dell’attività
Impianti di distribuzione carburanti per:
- Autotrazione (stradali)
- Nautica (marine)
- Aeronautica (aeroportuali)
Include:
- Impianti fissi di distribuzione
- Contenitori-distributori rimovibili
- Carburanti liquidi e gassosi (impianti misti)
Normativa di riferimento
Carburanti liquidi tradizionali
Circolare 10 febbraio 1969, n. 10 “Distributori stradali di carburanti”
GPL per autotrazione
D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione”
Metano per autotrazione
Decreto Ministeriale 24 maggio 2002 “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”
- Integrato: D.M. 28 giugno 2002 (sostituzione allegato)
GNL per autotrazione (L-GNL, L-GNC, L-GNC/GNL)
Decreto Ministeriale 30 giugno 2021 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto”
- Modificato: D.M. 16 febbraio 2023
Gas naturale uso privato
Decreto Ministeriale 30 aprile 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione”
Idrogeno per autotrazione
Decreto Ministeriale 23 ottobre 2018 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”
Contenitori-distributori rimovibili
Decreto Ministeriale 22 novembre 2017 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori–distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”
Attività 15: Depositi di alcoli
Definizione dell’attività
Depositi e/o rivendite di:
- Alcoli con concentrazione > 60% in volume
- Soglia: capacità geometrica > 1 m³
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 18 maggio 1995 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”
Attività 17
Stabilimenti e impianti di produzione, impiego e detenzione di esplosivi
Comprende tutti gli stabilimenti e impianti destinati alla produzione, all’impiego o alla detenzione di sostanze esplodenti, secondo la classificazione prevista dal regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) e successive modifiche.
Attività 18
Esercizi commerciali e depositi di sostanze esplodenti
Include:
- Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate secondo il regolamento citato
- Depositi di sostanze esplodenti con le medesime caratteristiche
- Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” quando i quantitativi complessivi (comprensivi di imballaggi) in vendita e/o deposito superano i 500 kg
Normativa di riferimento
Normativa principale
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza”
Costituisce il riferimento normativo fondamentale per la classificazione e la gestione delle sostanze esplodenti.
Disposizioni specifiche sui fuochi artificiali
Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001 “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’articolo 57 del TULPS”
Fornisce linee guida operative per:
- La sicurezza durante l’accensione di fuochi artificiali
- La tutela dell’incolumità pubblica
- Le procedure per le Commissioni Tecniche Territoriali
- I sopralluoghi ispettivi presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio
Attività 48: Centrali termoelettriche e macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili
Definizione dell’attività
L’attività 48 comprende:
Centrali termoelettriche
Impianti destinati alla produzione di energia elettrica mediante conversione termica.
Macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili
Apparecchiature elettriche fisse che contengono liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³.
Rientrano in questa categoria:
- Trasformatori elettrici
- Reattori elettrici
- Interruttori in olio
- Altre macchine elettriche che utilizzano liquidi isolanti per il raffreddamento e l’isolamento elettrico
Soglia di applicabilità
La normativa si applica quando la quantità di liquidi isolanti combustibili presenti supera 1 metro cubo (1.000 litri).
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 15 luglio 2014 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³”
Questa regola tecnica disciplina:
- Progettazione degli impianti e delle installazioni
- Installazione delle macchine elettriche secondo criteri di sicurezza antincendio
- Esercizio e manutenzione in condizioni di sicurezza
- Misure di prevenzione e protezione antincendio specifiche per questa tipologia di apparecchiature
Attività 49: Gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione
Definizione dell’attività
L’attività 49 comprende:
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria
Sistemi di alimentazione elettrica di emergenza o di supporto costituiti da:
- Motori endotermici (diesel, benzina, gas naturale, GPL, ecc.)
- Generatori elettrici accoppiati ai motori
- Sistemi ausiliari di controllo e alimentazione carburante
Impianti di cogenerazione
Impianti per la produzione combinata di energia elettrica e termica, che utilizzano motori a combustione interna per massimizzare l’efficienza energetica.
Soglia di applicabilità
La normativa si applica quando la potenza complessiva dell’impianto supera 25 kW.
Tipologie di attività servite
Gli impianti disciplinati da questa attività sono destinati al servizio di:
- Attività civili (edifici residenziali, ospedali, scuole)
- Attività industriali (stabilimenti produttivi, magazzini)
- Attività agricole (aziende agricole, serre)
- Attività artigianali (officine, laboratori)
- Attività commerciali (centri commerciali, negozi)
- Attività di servizi (uffici, banche, centri dati)
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 13 luglio 2011 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”
Questa regola tecnica disciplina:
- Installazione dei motori endotermici e dei sistemi di generazione
- Requisiti di sicurezza antincendio per locali e compartimenti
- Sistemi di alimentazione carburante e loro protezione
- Dispositivi di sicurezza e controllo automatico
- Manutenzione e verifiche periodiche degli impianti
Attività 55: Demolizione di veicoli e depositi correlati
Definizione dell’attività
L’attività 55 comprende le attività di demolizione di veicoli e simili con i relativi depositi, caratterizzate da una superficie operativa superiore alla soglia normativa.
Tipologie di attività incluse
- Demolizione di autoveicoli (automobili, furgoni, autocarri)
- Demolizione di motoveicoli (motocicli, ciclomotori, scooter)
- Demolizione di veicoli industriali (autobus, veicoli commerciali)
- Demolizione di veicoli speciali e altre tipologie similari
- Depositi di veicoli in attesa di demolizione
- Depositi di materiali derivanti dalle operazioni di demolizione
- Aree di stoccaggio di componenti e rottami metallici
Processo di demolizione
Le attività tipiche includono:
- Messa in sicurezza dei veicoli (bonifica da fluidi pericolosi)
- Smontaggio di componenti riutilizzabili
- Frantumazione e triturazione
- Separazione e classificazione dei materiali
- Stoccaggio temporaneo di rottami e componenti
Soglia di applicabilità
La normativa si applica quando la superficie complessiva dell’attività (comprensiva di aree operative, depositi e servizi) supera 3.000 m².
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²”
Questa regola tecnica disciplina:
- Progettazione degli impianti e delle strutture
- Costruzione secondo criteri di sicurezza antincendio
- Esercizio delle attività di demolizione in condizioni di sicurezza
- Compartimentazione delle diverse aree operative
- Sistemi di protezione antincendio attiva e passiva
- Gestione dei rischi legati alla presenza di sostanze infiammabili e materiali combustibili
- Misure di prevenzione per le operazioni di stoccaggio e movimentazione
Attività 58 – 62: Impianti e attività con sostanze radioattive e materiali nucleari
Definizione delle attività
Attività 58: Pratiche soggette ad autorizzazione
Pratiche radioattive autorizzate secondo il D.Lgs. 230/1995
Comprende tutte le pratiche che comportano l’utilizzo di sostanze radioattive soggette a:
- Provvedimenti autorizzativi secondo l’art. 50 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101
- Autorizzazioni secondo l’art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Attività 59: Autorimesse per mezzi di trasporto radioattivo
Strutture di ricovero per veicoli specializzati
Autorimesse specificamente adibite al ricovero di:
- Mezzi per il trasporto di materie fissili speciali
- Mezzi per il trasporto di materie radioattive
Secondo quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Attività 60: Depositi di materie nucleari
Impianti di stoccaggio e deposito
Include:
- Impianti di deposito delle materie nucleari
- Attività soggette agli articoli 59 e 95 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101
- Esclusione: depositi temporanei in corso di spedizione
Attività 61: Impianti con combustibili e residui nucleari
Strutture per la detenzione di materiali nucleari
Impianti che detengono:
- Combustibili nucleari
- Prodotti radioattivi
- Residui radioattivi
Secondo l’art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Attività 62: Impianti nucleari e attività correlate
Impianti per l’impiego pacifico dell’energia nucleare
Comprende impianti e attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti:
Impianti nucleari principali:
- Impianti nucleari di produzione energetica
- Reattori nucleari (esclusi quelli su mezzi di trasporto)
Impianti di trattamento e lavorazione:
- Impianti per la preparazione delle materie nucleari
- Impianti di fabbricazione delle materie nucleari
- Impianti per la separazione degli isotopi
- Impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irraggiati
Attività specifiche:
- Attività secondo l’art. 76 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101
- Attività secondo l’art. 94 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101
Normativa di riferimento
Normativa principale
Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”
Normativa integrativa
Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”
Pubblicato in: Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023
In vigore dal: 18 gennaio 2023
Normativa storica di riferimento
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell’energia nucleare)
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (Radioprotezione – abrogato e sostituito dal D.Lgs. 101/2020)
Attività 65: Locali di spettacolo, intrattenimento e impianti sportivi
Definizione dell’attività
L’attività 65 comprende una vasta gamma di strutture destinate al pubblico per finalità ricreative, sportive e di intrattenimento.
Tipologie di attività incluse
Locali di spettacolo e trattenimento
- Teatri e sale per spettacoli dal vivo
- Cinema e multisala cinematografiche
- Sale da concerto e auditorium
- Discoteche e locali da ballo
- Sale giochi e centri di intrattenimento
- Locali per eventi e ricevimenti
- Club e circoli ricreativi
Impianti e centri sportivi
- Palestre e centri fitness
- Piscine coperte e centri acquatici
- Palazzetti dello sport e impianti polivalenti
- Centri sportivi multidisciplinari
- Campi sportivi coperti (tennis, calcetto, basket, etc.)
- Centri benessere con attività sportive
Caratteristiche dimensionali
- Pubblici (gestiti da enti pubblici)
- Privati (gestiti da soggetti privati)
Soglie di applicabilità
La normativa si applica quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
Criterio di affollamento
Capienza superiore a 100 persone
- Calcolo basato sulla massima capienza autorizzata
- Include tutti gli spazi accessibili al pubblico
Criterio dimensionale
Superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²
- Considera tutti gli spazi chiusi della struttura
- Include aree di servizio, corridoi e spazi accessori
Esclusioni
Non rientrano nell’attività 65:
- Manifestazioni temporanee di qualsiasi genere
- Eventi che si svolgono in locali occasionalmente aperti al pubblico
- Manifestazioni in luoghi aperti (all’aperto) anche se temporanee
Normativa di riferimento
Locali di pubblico spettacolo
Normativa tradizionale
Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
Normativa alternativa (Codice di Prevenzione Incendi)
Decreto Ministeriale 22 novembre 2022 “Capitolo V.15 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”
- In vigore dal: 1° gennaio 2023
- Applicazione alternativa al D.M. 19 agosto 1996
- Approccio prestazionale del Codice di Prevenzione Incendi
Impianti sportivi
Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”
Disciplina specificamente:
- Progettazione e costruzione di impianti sportivi
- Requisiti di sicurezza per l’esercizio
- Misure antincendio specifiche per attività sportive
Manifestazioni pubbliche
Circolare M.I. n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 “Direttiva sui modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche e linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche”
Fornisce indicazioni per:
- Modelli organizzativi per eventi pubblici
- Procedure di sicurezza per manifestazioni
- Valutazione e contenimento dei rischi
- Coordinamento tra enti e autorità
Spettacoli viaggianti
Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”
Disciplina specificamente:
- Circhi e spettacoli itineranti
- Giostre e attrazioni mobili
- Luna park e fiere temporanee
- Requisiti di sicurezza per strutture mobili
Attività 66: Strutture ricettive turistico-alberghiere
Definizione dell’attività
Strutture ricettive al chiuso
Strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto:
- Alberghi e hotel di tutte le categorie
- Pensioni e locande
- Motel e motor hotel
- Villaggi albergo e resort
- Residenze turistico-alberghiere
- Studentati e residenze universitarie
- Villaggi turistici con strutture coperte
- Alloggi agrituristici
- Ostelli per la gioventù
- Rifugi alpini e montani
- Bed & breakfast
- Dormitori e ostelli
- Case per ferie e centri vacanza
Strutture turistico-ricettive all’aria aperta
Strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone:
- Campeggi e camping
- Villaggi turistici all’aperto
- Aree attrezzate per camper e roulotte
Normativa di riferimento
Strutture alberghiere al chiuso
Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”
Alternativa – Codice di Prevenzione Incendi “Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere”
- Introdotto: D.M. 9 agosto 2016 (in vigore dal 22 settembre 2016)
- Sostituito: D.M. 14 febbraio 2020
- Esclusioni: strutture all’aria aperta e rifugi alpini
Strutture all’aria aperta
Decreto Ministeriale 28 febbraio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”
Attività 67: Scuole e asili nido
Definizione dell’attività
Scuole
Istituti di istruzione con oltre 100 persone presenti:
- Scuole di ogni ordine (infanzia, primaria, secondaria)
- Scuole di ogni grado (primo e secondo grado)
- Scuole di ogni tipo (pubbliche, private, paritarie)
- Collegi e convitti
- Accademie e istituti superiori
Asili nido
Strutture per la prima infanzia con oltre 30 persone presenti
Normativa di riferimento
Scuole
Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”
Alternativa – Codice di Prevenzione Incendi “Capitolo V.7 – Attività scolastiche”
- Introdotto: D.M. 7 agosto 2017 (in vigore dal 25 agosto 2017)
- Sostituito: D.M. 14 febbraio 2020
Asili nido
Decreto Ministeriale 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”
Alternativa – Codice di Prevenzione Incendi “Capitolo V.9 – Asili nido”
- Introdotto: D.M. 6 aprile 2020 (in vigore dal 29 aprile 2020)
Attività 68: Strutture sanitarie
Definizione dell’attività
Strutture con ricovero
Con oltre 25 posti letto:
- Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
- Strutture con assistenza residenziale a ciclo continuativo
- Strutture con assistenza diurna
- Case di riposo per anziani
Strutture ambulatoriali
Con superficie complessiva superiore a 500 m²:
- Strutture di assistenza specialistica ambulatoriale
- Strutture riabilitative
- Centri di diagnostica strumentale
- Laboratori di analisi
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”
Alternativa – Codice di Prevenzione Incendi “Capitolo V.11 – Strutture sanitarie”
- Introdotto: D.M. 29 marzo 2021 (in vigore dal 9 maggio 2021)
Attività 69: Attività commerciali e fieristiche
Definizione dell’attività
Locali con superficie lorda superiore a 400 m² (comprensiva di servizi e depositi):
- Esposizione e vendita al dettaglio
- Vendita all’ingrosso
- Fiere e manifestazioni commerciali
- Quartieri fieristici
Esclusioni: manifestazioni temporanee in locali o luoghi aperti al pubblico
Normativa di riferimento
Attività commerciali
Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²”
Alternativa – Codice di Prevenzione Incendi “Capitolo V.8 – Attività commerciali”
- Introdotto: D.M. 23 novembre 2018 (in vigore dal 2 gennaio 2019)
- Sostituito: D.M. 14 febbraio 2020 (in vigore dal 5 aprile 2020)
Mercati su aree pubbliche
Circolare STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”
Attività 71: Uffici
Definizione dell’attività
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”
Alternativa – Codice di Prevenzione Incendi “Capitolo V.4 – Uffici”
- Introdotto: D.M. 8 giugno 2016 (in vigore dal 23 luglio 2016)
- Sostituito: D.M. 14 febbraio 2020
Attività 72: Edifici tutelati aperti al pubblico
Definizione dell’attività
Edifici sottoposti a tutela secondo il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a:
- Biblioteche e archivi
- Musei e pinacoteche
- Gallerie d’arte
- Esposizioni e mostre
- Qualsiasi altra attività dell’Allegato I
Normativa di riferimento
Musei in edifici storici
D.M. 20 maggio 1992, n. 569 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”
Biblioteche in edifici storici
D.M. 30 giugno 1995, n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”
Codice di Prevenzione Incendi
Capitolo V.10 – Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- Introdotto: D.M. 10 luglio 2020 (in vigore dal 21 agosto 2020)
Capitolo V.12 – Altre attività in edifici tutelati
- Introdotto: D.M. 14 ottobre 2021 (in vigore dal 24 novembre 2021)
Attività 74: Impianti termici
Definizione dell’attività
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
Normativa di riferimento
Combustibili liquidi
Decreto Ministeriale 28 aprile 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”
Combustibili gassosi
Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”
Attività 75: Autorimesse
Definizione dell’attività
Superficie complessiva coperta superiore a 300 m²:
- Autorimesse pubbliche e private
- Parcheggi pluriplano
- Parcheggi meccanizzati
Normativa di riferimento
Normativa storica (fino al 18 novembre 2020)
Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”
Normativa attuale (dal 19 novembre 2020)
Codice di Prevenzione Incendi – Capitolo V.6 – Autorimesse
- Introdotto: D.M. 15 maggio 2020 (in vigore dal 19 novembre 2020)
Autorimesse fino a 300 m²
Lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m²”
- Natura: Guida tecnica non cogente
Attività 77: Edifici di civile abitazione
Definizione dell’attività
Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
Normativa di riferimento
Normativa tradizionale
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”
Alternativa – Codice di Prevenzione Incendi
Capitolo V.14 – Edifici di civile abitazione
- Introdotto: D.M. 19 maggio 2022 (in vigore dal 29 giugno 2022)
Disposizioni specifiche per facciate
Lettera circolare prot. n. 5043 del 5 aprile 2013 “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili – Aggiornamento”
Capitolo V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili
- Introdotto: D.M. 30 marzo 2022 (in vigore dal 7 luglio 2022)
- Applicabile: a edifici civili progettati con il Codice
Attività 78: Stazioni di trasporto e metropolitane
Definizione dell’attività
Stazioni di trasporto
Superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²:
- Aerostazioni e aeroporti
- Stazioni ferroviarie
- Stazioni marittime e portuali
Metropolitane
Metropolitane in tutto o in parte sotterranee
Normativa di riferimento
Aerostazioni
Decreto Ministeriale 17 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²”
Metropolitane
Decreto Ministeriale 21 ottobre 2015 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”
Attività 79: Interporti
Definizione dell’attività
Interporti con superficie superiore a 20.000 m²
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 18 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie”
Attività 80: Gallerie stradali e ferroviarie
Definizione dell’attività
Gallerie stradali
Lunghezza superiore a 500 m
Gallerie ferroviarie
Lunghezza superiore a 2.000 m
Normativa di riferimento
Gallerie della rete stradale transeuropea
D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264 “Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”
- Aggiornamento: ultimo atto pubblicato il 14/11/2024
Gallerie stradali non transeuropee
Decreto Ministeriale 20 giugno 2025 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea”
- Pubblicato: G.U. n. 156 del 8 luglio 2025
Gallerie ferroviarie
Decreto Ministeriale 4 marzo 2025 “Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria”
- Pubblicato: G.U. n. 75 del 31 marzo 2025
- Abroga: D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”
Attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi
Stoccaggio e trattamento rifiuti
Definizione
Attività di gestione rifiuti che, pur non rientrando nell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I del D.P.R. 151/2011), sono comunque disciplinate da specifiche norme tecniche antincendio per garantire la sicurezza.
Tipologie di attività incluse
Operazioni di stoccaggio
- Depositi temporanei di rifiuti urbani e speciali
- Centri di raccolta e piattaforme ecologiche
- Stazioni di trasferimento rifiuti
- Aree di stoccaggio presso impianti di trattamento
Operazioni di trattamento
- Selezione e cernita dei rifiuti
- Triturazione e frantumazione
- Pressatura e compattazione
- Trattamento meccanico-biologico (TMB)
- Compostaggio e digestione anaerobica
- Recupero di materia e riciclo
- Operazioni di bonifica e stabilizzazione
Tipologie di rifiuti
- Rifiuti urbani e assimilati
- Rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
- Rifiuti da costruzione e demolizione
- Rifiuti organici e biodegradabili
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Rifiuti sanitari a rischio infettivo
Caratteristiche della normativa
Approccio prestazionale
La normativa adotta un approccio prestazionale basato su:
- Analisi del rischio specifica per ogni tipologia di rifiuto
- Misure di prevenzione proporzionate al rischio
- Sistemi di protezione attiva e passiva dimensionati sui carichi di incendio
- Gestione operativa della sicurezza antincendio
Criteri di progettazione
- Compartimentazione delle aree di stoccaggio e trattamento
- Vie di fuga e accessibilità per i soccorsi
- Sistemi di rivelazione e allarme incendio
- Riserva idrica e sistemi di spegnimento
- Controllo delle emissioni e gestione fumi
Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”
Contenuti principali del decreto
Campo di applicazione
- Stabilimenti nuovi di stoccaggio e trattamento rifiuti
- Modifiche sostanziali di impianti esistenti
- Adeguamenti volontari agli standard più elevati di sicurezza
Metodologia di progettazione
- Classificazione dei rifiuti in base al rischio di incendio
- Calcolo dei carichi di incendio specifici per tipologia
- Dimensionamento delle misure di sicurezza
- Procedure di gestione operativa e di emergenza
Misure di sicurezza specifiche
- Distanze di sicurezza tra cumuli e da confini
- Altezze massime dei depositi
- Sistemi di controllo temperatura e monitoraggio
- Dispositivi di protezione per operatori e ambiente
Vantaggi dell’applicazione volontaria
Anche se non obbligatoria, l’applicazione di questa normativa offre:
- Standard elevati di sicurezza antincendio
- Riduzione del rischio di incidenti e impatti ambientali
- Miglioramento dell’immagine aziendale
- Facilitazione nei rapporti con enti di controllo
- Possibili benefici assicurativi e finanziari
Note applicative
Coordinamento normativo
La norma si coordina con:
- Normativa ambientale sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006)
- Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015)
- Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Direttiva Seveso III per gli impianti con sostanze pericolose
Supporto tecnico
Per l’applicazione della norma sono disponibili:
- Guide tecniche elaborate dai Vigili del Fuoco
- Linee guida delle associazioni di categoria
- Corsi di formazione per progettisti e gestori
- Esempi applicativi e casi studio
Regole tecniche orizzontali e normativa generale di prevenzione incendi
Regole tecniche orizzontali
Definizione
Norme tecniche e regolamentari applicabili a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, compresi gli impianti inseriti nelle attività (protezione attiva, climatizzazione, sollevamento, fotovoltaici, ecc.).
Normativa fondamentale
Regolamento di prevenzione incendi
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”
Disciplina i procedimenti amministrativi di prevenzione incendi (SCIA, valutazione progetto, rilascio CPI).
Codice di prevenzione incendi
Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”
Approccio prestazionale alternativo alle regole tecniche tradizionali per la progettazione della sicurezza antincendio.
Termini e definizioni
Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”
Definisce la terminologia tecnica standard utilizzata nella normativa antincendio.
Elementi costruttivi e materiali
Dispositivi per apertura porte
Decreto Ministeriale 3 novembre 2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie d’esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”
Resistenza al fuoco
Prestazioni di resistenza al fuoco
Decreto Ministeriale 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
Classificazione di resistenza al fuoco
Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”
Reazione al fuoco
Sistema di classificazione europeo
Decreto Ministeriale 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”
Classificazione tradizionale
Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”
Impianti e sistemi di sicurezza
Impianti di protezione attiva
Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”
Disciplina:
- Sistemi di rivelazione incendi
- Sistemi di allarme e comunicazioni
- Impianti di spegnimento automatico (sprinkler, gas, schiuma, nebbia d’acqua)
- Sistemi di controllo fumo e calore
- Impianti idrici antincendio
Impianti di climatizzazione
Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”
Impianti di sollevamento
Decreto Ministeriale 15 settembre 2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”
Disciplina ascensori, montacarichi e altri sistemi di sollevamento.
Impianti energetici e tecnologie innovative
Impianti fotovoltaici
Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici”
Ricarica veicoli elettrici
Circolare n. 2 DCPREV prot. n. 15000 del 5 novembre 2018 “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”
Sistemi di accumulo energetico (BESS)
Circolare DCPREV prot. n. 21021 del 23 dicembre 2024 “Linee guida per la progettazione, realizzazione e l’esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (Battery Energy Storage System – BESS)”
Altre norme di supporto
Decreti attuativi del D.Lgs. 81/2008
Controlli e manutenzione
Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 (“Decreto controlli”) “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Gestione sicurezza antincendio (GSA)
Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 (“Decreto GSA”) “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Criteri generali di progettazione
Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 (“Decreto minicodice”) “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Normativa precedente (abrogata)
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”
- In vigore fino al: 28 ottobre 2022
Normativa generale correlata
Sicurezza industriale
Direttiva Seveso III
Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”
Approccio ingegneristico
Decreto Ministeriale 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Testo Unico Sicurezza
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche
Disciplina sanzionatoria
Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”
Accessibilità e disabilità
Circolare n. 4 del 1° marzo 2002 “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”
Include l’opuscolo “Il soccorso alle persone disabili…”
Organizzazione e funzioni dei Vigili del Fuoco
Servizi di vigilanza
D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”
Funzioni e compiti
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”
Ordinamento del personale
Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”
- Aggiornato con: D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 e D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
Regolamento di servizio
D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”
Normativa trasversale
Protezione civile
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (“Codice della protezione civile”)
- Aggiornato con: D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4 e altri provvedimenti
Installazione impianti
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”
Procedimento amministrativo
Legge sul procedimento
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Accesso ai documenti
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”
Documentazione amministrativa
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
Normativa tecnica per costruzioni
Norme tecniche per le costruzioni
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”
Testo Unico Edilizia
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
- Ultimo aggiornamento: atto pubblicato il 27 dicembre 2024




