La modulistica di prevenzione incendi emanata con decreti del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.M. 7 agosto 2012, da utilizzare obbligatoriamente per le istanze, le segnalazioni e le dichiarazioni, è la seguente:
- PIN 1-2023-ValutazioneProgetto: (⤓ word) Domanda di valutazione del progetto (sostituisce il modello PIN 1-2018 a decorrere dal 1° marzo 2023, che a sua volta aveva sostituito il modello PIN 1-2012);
- PIN 1-2023-ValutazioneProgetto-PNRR: (⤓ word) Domanda di valutazione del progetto per le attività che beneficiano del regime previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES);
- PIN 2-2023-SCIA: (⤓ word) Segnalazione certificata di inizio attività (sostituisce il modello PIN 2-2018 a decorrere dal 1° marzo 2023, che a sua volta aveva sostituito il modello PIN 2-2014);
- PIN 2-2023-SCIA-PNRR: (⤓word) Segnalazione certificata di inizio attività per le attività che beneficiano del regime previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES);
- PIN 2.1-2018-Asseverazione: (⤓ word) Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (sostituisce il modello PIN 2.1-2014);
- PIN 2.2-2023-Cert.Rei: (⤓ word) Certificazione di resistenza al fuoco (sostituisce il modello PIN 2.2-2018 a decorrere dal 1° marzo 2023, che a sua volta aveva sostituito il modello PIN 2.2-2012);
- PIN 2.3-2018-Dich.Prod: (⤓ word) Dichiarazione inerenti i prodotti (sostituisce il modello PIN 2.3-2014);
- PIN 2.4-2018-Dich.Imp: (⤓ word) Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (sostituisce il modello PIN 2.4-2012);
- PIN 2.5-2018-Cert.Imp: (⤓ word) Certificazione di rispondenza e di corretto funziona-mento dell’impianto (sostituisce il modello PIN 2.5-2014);
- PIN 2.6-2018-Dich.NonAggravioRischio: (⤓ word) Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (sostituisce il modello PIN 2.6-2012);
- PIN 2.7-gpl-2012-Dich.Inst: (⤓ word) Dichiarazione di installazione per depositi di gpl;
- PIN 2 gpl-2018-SCIA: (⤓word) Segnalazione certificata di inizio attività per depositi di gas di petrolio liquefatto (sostituisce il modello PIN 2 gpl-2014);
- PIN 2.1 gpl-2018-Attestazione: (⤓ word) Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto (sostituisce il modello PIN 2.1 gpl-2014);
- PIN 3-2023-RinnovoPeriodico: (⤓word) Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (sostituisce il modello PIN 3-2018 a decorrere dal 1° marzo 2023, che a sua volta aveva sostituito il modello PIN 3-2014);
- PIN 3.1-2014-AsseverazionePerRinnovo: (⤓ word) Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (sostituisce il modello PIN 2.1-2012);
- PIN 3-gpl-2018-RinnovoPeriodico: (⤓word) Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (per depositi di gpl) (sostituisce il modello PIN 3-gpl-2014);
- PIN 3.1-gpl-2018 – DichPerRinnovo: (⤓ word) Dichiarazione di avvenuta manutenzione (per depositi di gpl) (sostituisce il modello PIN 3.1-gpl-2012);
- PIN 4-2023-Deroga: (⤓ word) Richiesta di deroga (sostituisce il modello PIN 4-2018 a decorrere dal 1° marzo 2023, che a sua volta aveva sostituito il modello PIN 4-2012);
- PIN 5-2023-RichiestaNOF: (⤓ word) Richiesta di nulla osta di fattibilità (sostituisce il modello PIN 5-2018 a decorrere dal 1° marzo 2023, che a sua volta aveva sostituito il modello PIN 5-2012);
- PIN 6-2018-RichiestaVerificaCorsoD’opera: (⤓ word) Richiesta di verifiche in corso d’opera (sostituisce il modello PIN 6-2012);
- PIN 7-2018-Voltura: (⤓ word) Dichiarazione per voltura (sostituisce il modello PIN 7-2012).
Sottoscrizione dei modelli
| Documento | Descrizione | Firma |
| PIN 1-2023-Valutazione progetto; PIN 2-2023-SCIA; PIN 3-2023-Rinnovo; PIN 4-2023-Deroga; PIN 5-2023-N.O.F.; PIN 6-2018-Verifica in corso d’opera; PIN 7-2018-Voltura | Istanze e segnalazioni, presentate dall’utenza | Responsabile dell’attività (titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore, proprietario, gestore, ecc.) |
| Allegati al mod. PIN 1-2018 | Documentazione tecnico progettuale da allegare alla domanda di valutazione del progetto | Tecnico abilitato |
| Documentazione tecnico progettuale da allegare alla domanda di valutazione del progetto, in caso di utilizzo della metodologia dell’ingegneria della sicurezza antincendio | Professionista antincendio | |
| PIN 2.1-2018-Asseverazione | Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 del D.M. 7.8.2012) | Tecnico abilitato |
| PIN 2.1 gpl-2018-Attestazione | Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto (art. 4 del D.M. 7.8.2012) | Tecnico abilitato |
| PIN 2.2-2023-Cert.Rei | Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) | Professionista antincendio |
| PIN 2.3-2018-Dich.Prod. | Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte | Tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza lavori o, in assenza, da professionista antincendio |
| PIN 2.4-2018-Dich.Imp. | Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) | Installatore |
| PIN 2.5-2018-Cert.Imp. | Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto | Professionista antincendio |
| PIN 2.6-2018-Non aggravio rischio | Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (art. 4 comma 7 del D.M. 7/8/2012) | Tecnico abilitato |
| PIN 2.7-gpl-2012-Dich.Ist. | Dichiarazione di installazione serbatoio per g.p.l., in depositi sino a 5 m3 di capacità complessiva, di cui al DM 22.01.08, n° 37 rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11.02.98, n° 32 (serbatoio non a servizio di attività soggette ai sensi del DPR 151/11) | Responsabile dell’azienda distributrice rifornitrice del GPL o dell’impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008 |
| PIN 3.1-2014-Asseverazione Rinnovo | Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.M. 7.8.2012) | Professionista antincendio |
| PIN 3.1-gpl-2018-Dichiarazione Rinnovo | Dichiarazione di avvenuta manutenzione per depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità non superiore a 5 m3 (art. 5 del D.M. 7.8.2012) | Responsabile tecnico dell’azienda distributrice di GPL o dell’impresa di manutenzione del deposito di GPL o tecnico abilitato |
| Allegati a mod. PIN 4-2018 | Documentazione tecnica da allegare alla domanda di deroga | Professionista antincendio |
| Allegati a mod. PIN 5-2018 | Documentazione tecnica da allegare alla domanda di nulla osta di fattibilità | Tecnico abilitato |
| Allegati a mod. PIN 6-2018 | Documentazione tecnica da allegare alla domanda di verifica in corso d’opera | Tecnico abilitato |
Il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, intitolato «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi», emanato ai sensi dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), è entrato in vigore il 7 ottobre 2011. L’art. 2, comma 7, stabilisce che, per garantire uniformità procedurale, trasparenza e celerità amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione da allegare devono essere definite tramite apposito decreto del Ministro dell’Interno.
A seguito di tale disposizione, è stato emanato il D.M. 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare», in attuazione dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 151/2011. Entrato in vigore il 27 novembre 2012, il decreto ha introdotto, all’art. 11, comma 1, una modulistica unificata, da utilizzare obbligatoriamente per istanze, segnalazioni e dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi, unitamente alla documentazione tecnica prevista. Tale modulistica è stata definita con decreto del Direttore Centrale della Prevenzione e Sicurezza Tecnica.
Tutti gli utenti e i Comandi dei Vigili del Fuoco sono tenuti ad adottare esclusivamente questa modulistica, senza apportare modifiche.
Con la nota DCPREV n. 13552 del 31 ottobre 2012, inviata anche ai Consigli Nazionali delle professioni tecniche (ingegneri, architetti, chimici, agronomi, geometri, periti industriali, agrotecnici, periti agrari), è stato trasmesso il Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012, contenente in allegato la nuova modulistica da adottare obbligatoriamente. Questa modulistica, pur mantenendo l’impostazione delle versioni precedenti, ha recepito le novità introdotte dal D.M. 7 agosto 2012, in particolare riguardo a:
- Nuovi adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011
- Sottoclassificazioni delle attività soggette a controllo, secondo l’Allegato III del D.M. 7 agosto 2012
- Criteri per la determinazione degli adempimenti in base alle attività esistenti
- Documentazione tecnica da allegare
- Riferimenti all’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (D.M. 9 maggio 2007)
Negli anni successivi, ulteriori provvedimenti hanno aggiornato la modulistica:
| Provvedimento | Aggiornamenti principali |
|---|---|
| Circolare DCPREV n. 13552 del 31/10/2012 – DCPST n. 200 | Introduzione modulistica unificata |
| Circolare DCPREV n. 4849 del 11/04/2014 – DCPST n. 252 | Aggiornamento modelli |
| Circolare DCPREV n. 6542 del 16/05/2018 – DCPST n. 72 | Ulteriori revisioni |
| Circolare DCPREV n. 798 del 19/01/2023 – DCPST n. 1 | Aggiornamento modelli PIN 1, 2, 2.2, 3, 4, 5 |
| Circolare DCPREV n. 9663 del 26/06/2023 – DCPST n. 3 | Introduzione modelli PIN 1 e 2 PNRR per attività PNRR, PNC, ZES |
Suddivisione della modulistica
Istanze e segnalazioni (sottoscritte dal responsabile dell’attività):
- PIN 1-2023 – Valutazione progetto
- PIN 2-2023 – SCIA
- PIN 3-2018 – Rinnovo
- PIN 4-2023 – Deroga
- PIN 5-2023 – Nulla osta di fattibilità (N.O.F.)
- PIN 6-2018 – Verifica in corso d’opera
- PIN 7-2018 – Voltura
Dichiarazioni e certificazioni (rese da professionisti e tecnici):
- PIN 2.1-2018 – Asseverazione
- PIN 2.2-2023 – Certificazione REI
- PIN 2.3-2018 – Dichiarazione del produttore
- PIN 2.4-2018 – Dichiarazione dell’installatore
- PIN 2.5-2018 – Certificazione dell’impianto
- PIN 2.6-2018 – Dichiarazione di non aggravio del rischio
Le istanze (i termini “richiesta” o “domanda” possono essere considerati sinonimi) riguardano i seguenti procedimenti:
- Valutazione del progetto (PIN 1)
- Deroga (PIN 4)
- Nulla osta di fattibilità (PIN 5)
- Verifica in corso d’opera (PIN 6)
Le segnalazioni, intese anche come attestazioni o dichiarazioni, si riferiscono a:
- Segnalazione certificata di inizio attività (PIN 2)
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (PIN 3)
- Dichiarazione per voltura (PIN 7)
Struttura della modulistica
La modulistica per la prevenzione incendi è articolata come segue:
- Intestazione della prima pagina:
- A sinistra: spazi riservati al Comando per il numero pratica VV.F. e il protocollo
- A destra: riquadro per l’apposizione della marca da bollo (solo sull’originale), nei modelli relativi alle istanze
- Sezione informativa iniziale:
- Dati identificativi del responsabile dell’attività (richiedente)
- Sezione descrittiva dell’attività:
- Indicazione dell’ubicazione e delle attività soggette, con numero, sottoclasse e categoria (secondo D.M. 7 agosto 2012 e D.P.R. n. 151/2011)
- Sezioni specifiche per ciascun modello, finalizzate a raccogliere ulteriori informazioni, tra cui:
- Indicazione se l’istanza riguarda un nuovo insediamento o modifiche a un’attività esistente (per PIN 1 e PIN 5)
- Riferimenti a progetti approvati o documentazione progettuale presentata (per PIN 2 – SCIA)
- Dichiarazioni del responsabile sull’osservanza delle normative antincendio vigenti (per SCIA, rinnovo e voltura)
Versamenti e approccio progettuale
Nella sezione dedicata alla distinta dei versamenti da effettuare alla Tesoreria provinciale dello Stato (ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139), l’attività è identificata tramite:
- Numero e categoria (A, B o C) secondo l’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011
- Sottoclasse secondo il D.M. 7 agosto 2012
Le versioni 2023 dei modelli PIN 1, 4 e 5 includono una sezione aggiornata per facilitare il calcolo degli importi dovuti. Con l’entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche, gli importi variano in base all’approccio progettuale adottato. In particolare, se si ricorre a soluzioni alternative anche per una sola misura antincendio (da S.1 a S.10), il versamento è maggiorato del 50% rispetto alla progettazione conforme, come previsto dal D.M. 9 maggio 2007 sull’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Presentazione allo sportello
Nella parte finale della modulistica sono presenti riquadri da compilare in caso di presentazione fisica dell’istanza o segnalazione:
- Spazio per eventuali deleghe (generalmente a professionisti) per il ritiro degli atti e chiarimenti tecnici
- Spazio riservato al Comando dei Vigili del Fuoco per l’accertamento dell’identità del richiedente
Infine, apposite avvertenze chiariscono che la firma deve essere apposta alla presenza di un pubblico ufficiale incaricato della ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da terzi o inviata per posta, allegando copia del documento di identità del richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).
Dichiarazioni e certificazioni rese da professionisti e tecnici
Le dichiarazioni e certificazioni redatte da professionisti e tecnici costituiscono parte integrante della modulistica per la prevenzione incendi. Nella maggior parte dei casi, tali documenti devono essere allegati alla SCIA e all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
In conformità a quanto stabilito dal D.M. 7 agosto 2012, per garantire maggiore chiarezza e controllo, la modulistica riporta in modo esplicito la qualifica professionale richiesta per la sottoscrizione dell’atto, distinguendo tra:
- Tecnico abilitato: professionista iscritto a un albo professionale, operante nell’ambito delle proprie competenze.
- Professionista antincendio: professionista iscritto a un albo professionale, operante nell’ambito delle proprie competenze e incluso negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006.
Analogamente a quanto previsto per istanze e segnalazioni, anche le dichiarazioni e certificazioni sono articolate in diverse sezioni:
- Intestazione della prima pagina: contiene esclusivamente lo spazio per il numero di riferimento della pratica VV.F., senza necessità di protocollo o marca da bollo, trattandosi di allegati.
- Sezione informativa iniziale: riporta le generalità del firmatario, il titolo professionale e la qualifica richiesta (tecnico abilitato o professionista antincendio).
- Sezione tecnica: include i riferimenti all’attività oggetto della dichiarazione o certificazione, nonché all’iter di sopralluoghi e verifiche — sia documentali che strumentali — effettuati dal tecnico per la compilazione del modello.
Nel caso specifico del modello PIN 2.3-2018 – Dich.Prod, è previsto uno spazio per l’inserimento del codice di iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 139/2006). Tale campo deve essere compilato dal professionista antincendio solo in assenza del tecnico abilitato incaricato del coordinamento, direzione o sorveglianza dei lavori.
Imposta di bollo e versamenti
Il regime applicabile all’imposta di bollo nei procedimenti di prevenzione incendi è stato chiarito con la circolare DCPREV n. 5307 del 19 aprile 2013. In base a tale chiarimento, tutte le richieste presentate tramite la modulistica ufficiale devono essere corredate da marca da bollo ove previsto, fatta eccezione per le Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e altre organizzazioni esentate in virtù di specifiche disposizioni normative.
L’obbligo di bollo si applica esclusivamente alle istanze finalizzate all’ottenimento di un provvedimento amministrativo, come autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, ecc.
Di conseguenza, non è richiesto il bollo nei seguenti casi:
- Attestazioni di rinnovo e SCIA, in quanto considerate semplici comunicazioni prive di istanza e non soggette a rilascio di provvedimenti
- Verbali di visita tecnica, né sulla richiesta né sul verbale stesso
- Certificato di prevenzione incendi, trattandosi di atto rilasciato d’ufficio e non su istanza
Va inoltre precisato che non sono più previste esenzioni per le Amministrazioni dello Stato, a seguito dell’abrogazione dell’art. 1 della legge 16 luglio 1965, n. 966 da parte dell’art. 35, lettera r), del D.Lgs. n. 139/2006. Tale norma abrogata prevedeva, tra l’altro, che le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato fossero esenti dal pagamento.
Responsabilità di titolari e professionisti
Una delle principali novità introdotte dal nuovo regolamento sulla prevenzione incendi, rispetto alla normativa precedente, è il rafforzamento delle responsabilità attribuite ai cittadini, e in particolare ai professionisti coinvolti.
Il professionista (in qualità di asseveratore o certificatore) e il titolare dell’attività assumono rispettivamente l’onere di:
- attestare la conformità dell’attività alle normative vigenti
- rispettare gli obblighi connessi all’esercizio dell’attività, in fase di presentazione della SCIA e dell’attestazione di rinnovo
I principi ispiratori del regolamento — semplificazione, riduzione dell’ingerenza statale, maggiore autonomia per i cittadini — comportano inevitabilmente un incremento delle responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
Grazie alla semplificazione introdotta dal D.P.R. n. 151/2011, il cittadino, utilizzando la modulistica prevista per la prevenzione incendi, può:
- Avviare l’attività contestualmente alla presentazione della SCIA, mediante asseverazione firmata da un professionista
- Presentare la SCIA anche in caso di modifiche sostanziali, senza necessità di nuovo esame progetto, allegando la dichiarazione di non aggravio del rischio
- Presentare l’attestazione di rinnovo periodico, accompagnata da una dichiarazione e, se necessario, da un’asseverazione redatta da un professionista antincendio
- Presentare documentazione semplificata in fase di rinnovo, senza nuova SCIA, qualora le modifiche apportate siano non sostanziali




