Quadro normativo fondamentale
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
La disciplina degli esplosivi è regolamentata principalmente dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e dal relativo R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione), coordinati con le successive modifiche e integrazioni.
Documentazione specializzata
Il testo normativo include anche le “Disposizioni fuochi artificiali”, che raccolgono le principali disposizioni per:
- Sicurezza nell’accensione di fuochi artificiali
- Tutela dell’incolumità pubblica
- Controlli e ispezioni presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio
Struttura normativa principale
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione
Il regolamento è articolato in diversi allegati tecnici:
Allegato A
Elenco dei prodotti esplodenti e classificazione – Definisce la catalogazione sistematica delle sostanze esplosive
Allegato B
Norme per edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive di:
- 1ª categoria: Polveri
- 2ª categoria: Dinamiti
- 3ª categoria: Detonanti
Allegato C
Disposizioni specifiche per il trasporto e la movimentazione
Allegato D
Protezione contro le scariche elettriche atmosferiche per edifici che:
- Lavorano sostanze facilmente infiammabili
- Manipolano sostanze esplosive
- Conservano materiali a rischio di esplosione
Governance e controllo tecnico
Commissioni specializzate
D.M. 19 novembre 2014 (modificato dal D.M. 17 marzo 2015):
- Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti
- Commissione tecnica territoriale per valutazioni locali
Linee guida operative recenti
Riconoscimento e classificazione
Nota prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20 luglio 2020
“Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi – Edizione 2020”
Funzionamento delle commissioni
Nota prot. n. 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15 febbraio 2022
“Linee guida concernenti il funzionamento della commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti – Edizione 2022”
Attività di fabbricazione
Nota prot. n. 557/PAS/U/014502/XV.A.MASS(5) del 22 dicembre 2023
“Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative di pubblica sicurezza relative all’attività di fabbricazione di esplosivi – Edizione 2023”
Caratteristiche linguistiche della normativa storica
I testi originari, risalenti agli anni Trenta, presentano terminologia arcaica tipica dell’epoca:
- “siavi” → “vi sia”
- “soglionsi” → “si sogliono”
- “concedute” → variante rara di “concesse”
Questi termini riflettono l’uso di verbi composti con particelle locative caratteristico del linguaggio amministrativo dell’epoca.
Evoluzione normativa recente
Armonizzazione europea
Controllo delle armi
- D.lgs 10 agosto 2018, n. 104 – Attuazione direttiva UE 2017/853 sul controllo di armi
- D.lgs 26 ottobre 2010, n. 204 – Attuazione direttiva 2008/51/CE
Esplosivi per uso civile
- D.lgs 19 maggio 2016, n. 81 – Armonizzazione legislazioni UE per esplosivi civili
- D.M. 19 settembre 2002, n. 272 – Recepimento direttiva 93/15/CEE
Articoli pirotecnici
- D.lgs 29 luglio 2015, n. 123 – Armonizzazione per articoli pirotecnici (direttiva 2013/29/UE)
- D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 – Immissione sul mercato prodotti pirotecnici (direttiva 2007/23/CE)
Aggiornamenti tecnici nazionali
Modifiche agli allegati (2011-2016)
- D.M. 16 agosto 2016 – Modifiche al Capitolo VI dell’Allegato B
- D.M. 9 agosto 2011 – Revisione degli allegati A, B e C del regolamento
- D.M. 3 aprile 2012 e D.M. 20 febbraio 2013 – Aggiornamenti specifici
Procedure di trasporto
- D.M. 8 aprile 2010 – Modifiche per rinnovo licenze permanenti di trasporto
Aggiornamenti storici
- D.M. 27 maggio 1987, n. 239 – Modifiche all’Allegato B
- D.M. 13 luglio 1977 – Disposizioni integrative
- D.M. 23 gennaio 1974 e D.M. 2 aprile 1974 – Modifiche agli allegati B e C
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi
Classificazione attuale (D.P.R. 151/2011)
Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi, le attività sono state riorganizzate:
Punto 17 – Stabilimenti di sostanze esplodenti
Evoluzione rispetto al D.M. 16/2/1982:
- Corrispondenza con la precedente attività n. 24
- Eliminazione dei perossidi organici (trasferiti al punto 19 – sostanze instabili)
- Mantenimento delle altre caratteristiche essenziali
Punto 18 – Esercizi di minuta vendita
Innovazioni rispetto al D.M. 16/2/1982:
- Corrispondenza con la precedente attività n. 25
- Aggiunta della dicitura “e/o depositi”
- Inclusione degli artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita”
- Ampliamento dell’ambito di controllo per la vendita al dettaglio
Impatti operativi della nuova classificazione
La riorganizzazione ha comportato:
- Maggiore chiarezza nella distinzione tra produzione e vendita
- Semplificazione per i prodotti pirotecnici di uso comune
- Rafforzamento dei controlli sui depositi commerciali
- Allineamento con le direttive europee di settore
Considerazioni applicative
La normativa sugli esplosivi presenta una stratificazione normativa complessa, con disposizioni che vanno dal 1931 agli aggiornamenti più recenti. È fondamentale verificare:
- Classificazione specifica del prodotto esplosivo
- Categorie di rischio applicabili
- Requisiti costruttivi per impianti e depositi
- Procedure autorizzative presso le autorità competenti
- Conformità alle direttive europee più recenti
Attività n. 17 e 18 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 17 (24) | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. | tutti | ||
| 18 (25) | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. |
Attività n. 17 e 18 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 17.1.C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | |
| 18.1.B | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» |
| 18.2.C | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD 6/5/1940 n. 635 e smi. |




