Raccolta di circolari di chiarimento e quesiti sul codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e smi.
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale per l’attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti di prevenzione incendi.
Alla pagina Codice di prevenzione incendi – testo coordinato è possibile scaricare il testo coordinato e commentato del D.M. 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» e s.m.i.
Nota DCPREV prot. n. 6699 del 16-04-2025
Paragrafo S.3.11 del D.M. 03.08.2015. Determinazione della piastra radiante, per il calcolo della distanza di irraggiamento, in relazione delle caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito.
Con riferimento al quesito posto dal Comando provinciale in indirizzo, concernente quanto in oggetto, si condivide in via generale il parere espresso al riguardo da codesta Direzione regionale nella nota sopra emarginata.
La distanza di separazione da interporre su spazio a cielo libero tra diverse attività va determinata secondo quanto previsto al § S.3.8[**] dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015 e sm.
Note
[*]Il quesito mira a definire il corretto metodo di calcolo della distanza di separazione prevista dal paragrafo S.3.11 (Metodi per la determinazione della distanza di separazione) del DM 3 agosto 2015, con particolare riferimento agli edifici dotati di elementi di facciata con rivestimenti combustibili.
La Direzione regionale, facendo riferimento alla definizione di elemento radiante contenuta nel punto S.3.11.1 (Generalità), comma 2 – che raccomandazione: «Si hanno elementi radianti le aperture ed i rivestimenti della facciata della sorgente attraverso i quali viene emesso verso l’esterno il flusso di energia radiante dell’ incendio (es. finestre, porte-finestre, rivestimenti di facciata combustibili, pannellature metalliche, vetrate, apertura in genere, …)» – e considerando che la finalità della distanza di separazione non rientra tra gli elenchi elencati al paragrafo V.13.1 (Chiusure d’ambito degli edifici civili – Campo di applicazione), condivide l’orientamento espresso dal Comando.
Il Comando, rilevando che le caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito non sono considerate nel calcolo della superficie delle piastre radianti, ritiene che le chiusure con proprietà di reazione al fuoco differenti dalla classe A1 della classificazione europea debbano essere incluse nel computo della superficie delle piastre radianti.
[**] Il punto S.3.8 (Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio)
Nota DCPREV prot. n. 172 del 08-01-2025
Differente definizione di «altezza antincendio» con riferimento sia al «Codice» che al D.M. 30.11.1983, anche in esito all’ascrivibilità dell’attività 77 del D.P.R. 151 del 1° agosto 2011. Quesito.
Si riscontra la nota di codesta Direzione regionale, sopra emarginata, di pari oggetto.
La declaratoria al punto 77 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 stabilisce l’assoggettabilità alle visite e ai controlli di prevenzione incendi per gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri. Alla data di entrata in vigore del succitato regolamento l’individuazione dell’altezza ai fini antincendio degli edifici civili è rinvenibile nell’allegato A al D.M. 30.11.1983, tuttora vigente.
La definizione di altezza antincendio indicata al § G.1.7, punto 4, dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015, è pertanto esplicitamente finalizzata all’applicazione dei contenuti delle norme tecniche di cui all’allegato 1 al D.M. 03.08.2015 e s.m.i. e al D.M. 19.05.2022, limitatamente a quanto previsto dall’art. 2, co. 1, e dell’art. 3, co. 1, dei succitati decreti rispettivamente.
Nota DCPREV prot. n. 7322 del 17-05-2023
Quesiti in materia di prevenzione incendi.
In riscontro alle richieste di chiarimento pervenute con la nota a margine indicata, si formulano di seguito le valutazioni di questa Direzione Centrale:
A) [primo quesito]
Relativamente alla prima questione posta[1], si rappresenta, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19 maggio 2022, la RTV 14 si applica agli edifici destinati a civile abitazione (att. 77 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011), in alternativa al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246. Il concetto di «prevalente» introdotto al par. V.14.1 della RTV è quindi finalizzato a meglio evidenziare come all’interno dell’edificio di civile abitazione può essere ammessa la presenza anche di altre attività con destinazione differente, ma senza alterazione significativa della tipologia prevalente di occupanti.
Del resto, come evidenziato al par. V. 14.3, ciò che rileva è proprio la definizione dei profili di rischio di cui al cap. G.3 della RTO, in particolare dell’Rvita, parametro con cui vengono sintetizzate sia le caratteristiche prevalenti degli occupanti che la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio.
Secondo la filosofia alla base del Codice di prevenzione incendi, è il progettista che attribuisce i profili di rischio alla specifica attività ed effettua la relativa valutazione del rischio di incendio. In tale contesto, quindi, la RTV 14 non ha potuto fissare termini quantitativi che definiscano puntualmente la «destinazione prevalente» di un edificio, rimandando alla specifica valutazione del progettista al quale, come sopra accennato, è richiesto di attribuire i profili di rischio, determinando con ciò anche le caratteristiche prevalenti degli occupanti ossia le caratteristiche degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato in qualsiasi condizione d’esercizio.
Ciò posto, la necessità di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dei futuri lavori di revisione del Codice di prevenzione incendi.
B) [secondo quesito]
Relativamente alla seconda questione posta[2], si rappresenta che la lettera circolare P694 del 19 giugno 2006 ed il chiarimento prot. n. 15958 del 11/11/2010[3] non forniscono criteri divergenti e contrastanti sulla sommabilità delle presenze, bensì indicazioni specifiche su aspetti diversi trattati dal M. 22/2/2006.
Infatti, con la lettera circolare si è voluto chiarire che più uffici (non soggetti al rilascio del CPI ex D.P.R. 37/98) presenti all’interno di un medesimo edificio possono essere considerati attività pertinenti e, pertanto, non sottoposti ai particolari vincoli di separazione/comunicazione fissati dal decreto al punto 4 comma 1 lett. b) e c).
Nel chiarimento del 2010, invece, sono stati affrontati due aspetti differenti della regola tecnica:
il primo relativo alla possibilità di avere, in edifici a destinazione mista, scale ad uso promiscuo limitatamente agli uffici di tipo 1 mentre il secondo affronta la problematica della classificazione dell’attività in riferimento alla sommabilità del numero degli occupanti dei singoli uffici, anche se appartenenti a compartimenti diversi o facenti capo a diverso titolare.
Relativamente, infine, all’individuazione della specifica attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 per un edificio destinato ad Uffici, si ritiene che lo stesso debba essere più correttamente inquadrato al n. 71 qualora, ovviamente, siano presenti oltre 300 occupanti.
C) [terzo quesito]
relativamente al terzo quesito posto, si conferma che il filtro a prova di fumo definito al cap. S.3 dell’allegato I al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. è un ambito dell’attività con particolari modalità realizzative tali da consentire il rapido smaltimento dei fumi che eventualmente vi entrassero in caso di incendio proveniente da altri ambiti; pertanto, sia il camino di smaltimento che la ripresa di aria dall’esterno devono essere progettati per tale scopo e comunque di sezione non inferiore a 0,10 m2.
Note
[1] Sul concetto di «destinazione prevalente» negli edifici di civile abitazione
[2] Sugli edifici adibiti ad uffici con oltre 100 occupanti e con titolarità diverse
[3] La nota DCPREV prot. N. 15958 del 11 novembre 2010 si ritiene che per la classificazione dell’attività e conseguentemente per l’individuazione delle normative di sicurezza applicabili, il computo delle presenze deve considerare la somma totale di quelle relative a tutti i singoli uffici, indipendentemente dalla loro appartenenza a compartimenti diversi o dalla diversità dei soggetti titolari. Tale orientamento si basa sulla considerazione dei singoli uffici come attività pertinenti collocate nel medesimo edificio, in conformità a quanto specificato nella lettera-circolare n. P694/4122 del 19 giugno 2006.
Lettera circolare DCPREV n. 11051 del 02-08-2022
Decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 – Valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Come noto, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti o di nuova realizzazione.
[…]
Vedi qui il testo completo della lettera circolare DCPREV n. 11051 del 02-08-2022.
Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020
Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori.
In riscontro ai quesiti formulati … si forniscono di seguito alcuni indirizzi di carattere generale, rimandando al confronto con le strutture territoriali del C.N.VV.F. per una più ampia ed approfondita disamina delle questioni segnalate attuabile anche sulla base della documentazione tecnica a corredo delle singole concrete progettualità.
Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile [na].
Analogamente, preme sottolineare che i particolari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati «nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi», per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli altri ambienti dell’attività si applica invece la tabella S.1-3.
Infine, relativamente alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si rappresenta come il capitolo V.3 del Codice detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell’opera da costruzione.
Nell’adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della macchina ascensore non garantiscano quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale dell’interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell’opera da costruzione.
Circolare DCPREV n. 9962 del 24-07-2020
Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. – Capitolo S.2 – Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi.
In riscontro a taluni quesiti pervenuti per la corretta implementazione di soluzioni progettuali alternative e per la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 così come modificato dal decreto 18 ottobre 2019, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi per i casi maggiormente significativi.
[…]
Vedi qui il testo completo della circolare DCPREV n. 9962 del 24-07-2020.
Nota DCPREV prot. n. 4096 del 12-03-2020
Quesito documentazione aperture di smaltimento fumo di emergenza.
… In relazione all’oggetto, si rappresenta che la soluzione conforme per il livello di prestazione II della misura S.8 «Controllo di fumi e calore» richiede che siano soddisfatte le previsioni richieste al paragrafo S.8.5 «Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza».
Pertanto, nella documentazione progettuale devono essere specificate le caratteristiche ed il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento, oltre ad indicare l’ubicazione e fornire le informazioni che consentano di inserire nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5) le modalità di conduzione e le eventuali logiche di attivazione per tutte le aperture in caso di incendio.
Inoltre, sempre in fase di progettazione, qualora il tipo di realizzazione delle aperture di smaltimento selezionato dovesse essere fra quelli per i quali fosse richiesta una prestazione di attivazione dell’apertura in caso di incendio (SEb dotate di sistema automatico di apertura asservita ad IRAI, SEc ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata, SEd apertura comandata da posizione non protetta e segnalata) il progettista è tenuto a descrivere la parte di «impianto» o di «meccanismo» necessario al funzionamento in emergenza delle aperture di smaltimento, identificando gli accorgimenti impiantistici atti a garantire la prestazione in caso di emergenza (ad esempio: l’alimentazione di sicurezza per gli azionamenti elettrici di apertura, le forze minime necessarie alla movimentazione dell’infisso dalla posizione di chiuso a quella di aperto, le modalità di verifica e manutenzione delle apparecchiature, meccanismi o dispositivi, …).
Per le aperture SEe (aperture di smaltimento provviste di elementi di chiusura permanenti), come già esplicitato nella Tabella S.8-4, devono essere indicate le modalità di immediata demolizione o dimostrate, sempre a cura del progettista, le modalità di apertura nelle effettive condizioni di incendio.
In fase di SCIA, nel fascicolo antincendio deve essere inserita la documentazione che consenta di valutare la rispondenza delle aperture in argomento al progetto di sicurezza antincendio e alla regola dell’arte, tenendo conto delle reali condizioni di esercizio ed impiego. La predetta documentazione sarà costituita, almeno, da quella di seguito indicata:
- progetto dei sistemi impiantistici (elettrici, meccanici, idraulici, pneumatici, …), ove presenti, necessari al funzionamento di dette specifiche aperture (es. aperture asservite ad IRAI o a sistema di apertura comandata), da ritenersi inclusi tra i sistemi dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;
- manuale d’uso e manutenzione delle aperture provviste di azionamento, sia automatico che manuale, di intervento in caso di emergenza.
Si precisa che il modello «DICH. IMP.» rappresenta un utile riferimento nella predisposizione della documentazione per la fase di SCIA.
In condizioni di esercizio, le aperture di smaltimento devono essere inserite nel registro dei controlli ai fini della loro manutenzione.
In ultimo, si rappresenta che in fase di attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, essendo le aperture di smaltimento incluse fra i sistemi e dispositivi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, il titolare dell’attività è tenuto ad assicurare, nell’attestazione di rinnovo, di aver adempiuto al mantenimento in efficienza di tali presidi di sicurezza.
Circolare DCPREV n. 15406 del 15-10-2019
D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.
Con l’approssimarsi dell’entrata in vigore del decreto del 12 aprile 2019, prevista per il 20 ottobre p.v., si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità …
[…]
Vedi qui il testo completo della circolare DCPREV n. 15406 del 15-10-2019.
Circolare DCPREV n. 9723 del 26-06-2019
Istanze di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Chiarimenti.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 recante: «Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». Tale decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 ponendo fine al periodo transitorio (cd. «doppio binario») di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, ha ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151…
[…]
Vedi qui il testo completo della circolare DCPREV n. 9723 del 26-06-2019.
Nota DCPREV prot. n. 9454 del 20-06-2019
Quesito inerente il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. – criteri di valutazione R ambiente per pavimentazioni contenenti fibre di amianto.
In riscontro al quesito …, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni vigenti in materia di amianto presente all’interno degli edifici, si rappresenta quanto segue.
Con il profilo di rischio Rambiente, il Codice di prevenzione Incendi ha inteso introdurre nel quadro della progettazione antincendio un parametro, seppur qualitativo, per discriminare la possibilità che l’incendio ragionevolmente credibile sviluppabile all’interno di una specifica attività possa comportare effetti dannosi significativi sull’ambiente.
In caso di Rambiente non significativo, l’applicazione delle misure antincendio connesse all’Rvita e all’Rbeni, consente di mitigare anche il rischio ambientale; in caso di Rambiente significativo, invece, si dovranno applicare per tutte le misure antincendio del Codice di P.I. i livelli di prestazione conseguenti ai diversi criteri di attribuzione.
Nel caso prospettato nel quesito in argomento, è lecito desumere che i professionisti citati da codesto Comando si siano limitati ad individuare nelle pavimentazioni viniliche con fibre di amianto una possibile fonte di pericolo senza, tuttavia, procedere ad una più approfondita e specifica valutazione del rischio ambiente, richiesta dal decreto.
Come meglio esplicitato nella proposta di modifica dell’allegato al D.M. 3 agosto 2015, presentata nella seduta del C.C.T.S. del 9 aprile u.s., tale valutazione del profilo di rischio Rambiente deve tenere conto dell’ubicazione dell’attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate.
Nota DCPREV prot. n. 5913 del 23-04-2019
Quesiti inerenti il D.M. 3 agosto 2015 in relazione al carico d’incendio ed agli impianti di protezione attiva.
In riscontro ai quesiti formulati con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue:
- Nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione regionale, si evidenzia infatti che la generica dicitura «elevato carico d’incendio specifico» è stata intenzionalmente utilizzata per meglio evidenziare come la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 derivi prettamente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio, sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente su di un valore prefissato del carico d’incendio.
- Relativamente al secondo quesito posto, si fa osservare che nell’ambito delle soluzioni conformi si deve far ricorso a norme e documenti emanati dall’Ente di normazione nazionale, sia per le reti di idranti che per i sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi. Per entrambe le casistiche, si potrà far ricorso a norme e documenti diversi da quelli emanati dall’Ente di normazione nazionale nell’ambito delle soluzioni alternative di cui al p.to G.2.6 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.
L’implementazione del livello di prestazione IV per la misura di «controllo dell’incendio» prevista dal capitolo S.6 del DM 3 agosto 2015 dipende direttamente dai risultati dell’analisi del rischio condotta.
Il richiamo all’«elevato carico d’incendio specifico qf» costituisce soltanto uno dei parametri di valutazione. In questa prospettiva, non è possibile stabilire valori soglia specifici oltre i quali diventi obbligatori l’adozione delle soluzioni previste per il livello IV, come ad esempio l’installazione di sistemi automatici di controllo o estinzione degli incendi.
Nel contesto di tale valutazione, si ritiene fondamentale considerare anche la velocità di propagazione dell’incendio, parametro che può risultare determinante per valutare l’efficacia del controllo dell’incendio mediante sistemi di intervento manuale..
Circolare DCPREV n. 5014 del 05-04-2019
Armadi compattabili resistenti al fuoco impiegati ai fini della riduzione del carico di incendio specifico di progetto.
Pervengono alla scrivente Direzione Centrale quesiti e segnalazioni in merito all’impiego di particolari contenitori di materiale prevalentemente cartaceo (armadi compattabili) aventi caratteristiche di resistenza al fuoco in grado di preservare dalla partecipazione alla combustione, in presenza di un incendio generalizzato all’esterno dell’armadio, il materiale combustibile in essi contenuto e, quindi, di ridurre il carico di incendio specifico di progetto dei compartimenti ospitanti tali armadi.
Come noto, infatti, sia il d.M. 9/3/2007 (paragrafo 2 dell’allegato) che il d.M. 3/8/2015 (paragrafo S.2.9 dell’allegato) prevedono la possibilità di definizione di un coefficiente ψi pari a 0 in caso di materiali combustibili contenuti in appositi contenitori progettati per resistere al fuoco. La circolare P414/412 sott. 55 del 28/3/2008 fornisce, per tale coefficiente, indicazioni aggiuntive successivamente riprese dal paragrafo S.2.9 del d.M. 3/8/2015, in caso di impiego di alcune comuni tipologie di contenitori non combustibili.
[…]
Vedi qui il testo completo della Circolare DCPREV n. 5014 del 05-04-2019.
Circolare DCPREV prot. n. 3272 del 16-03-2016
Chiarimenti sulle procedure di deroga.
Pervengono a questo Dipartimento alcune discordanti interpretazioni sull’istituto della deroga di cui all’art. 7 del D.P.R.151/11 che si ritiene opportuno chiarire.
L’istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive …
[…]
Vedi qui il testo della circolare DCPREV n. 3272 del 16-03-2016.