ATTIVITÀ 3
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg
N. |
ATTIVITÀ (DPR 151/2011) |
CATEGORIA |
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A |
B |
C |
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3 |
Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: |
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a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3: |
– Rivendite, depositi fino a 10 m3 |
– Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3 |
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b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg: |
– Depositi di GPL fino a 300 kg |
– Rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, – Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg |
– Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg |
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Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82 | ||||
3 |
Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a) compressi: – per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc – per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): – per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg – per quantitativi complessivi superiori a 500 kg |
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Principali differenze fra le attività di equiparazione
La nuova attività include le attività di riempimento e considera, quali contenitori, i recipienti mobili, in generale, invece delle bombole. |
La norma che regola questa attività, per quanto riguarda il gas naturale compresso, è il DM 03/02/2016, in particolare la sezione III per i depositi in recipienti mobili.
Precedentemente la norma era riportata nella sezione 3a della parte seconda del DM 24/11/84.
Due norme precedenti sono la Circolare 09/05/53 n. 35 e la Circolare 14/01/59 n. 5 che si riportano per completezza.
Per il GPL ci si deve riferire alla parte seconda della Circolare 20/09/56 n. 74 valida fino a 5000 kg; per valori superiori, invece, al DM 13/10/94.
Un caso particolare di deposito è quello del GPL pressurizzato nelle bombolette spray, che viene trattato dalla Lettera Circolare 04/04/91 n. 350/4106 e sulla quale esistono due chiarimenti, relativi alla normativa da impiegare, prodotti nel 2001 e nel 2004.
Per le rivendite di GPL, le misure di prevenzione incendi, sono riportate nella parte terza della Circolare 20/09/56 n. 74.
Per i casi diversi da quelli sopra citati non vi sono decreti di riferimento quindi, come sempre in questi casi, le misure di prevenzione incendi devono essere dedotte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012 considerando anche normative che trattino attività analoghe, come quelle riportate, valutando comunque le caratteristiche del gas interessato rispetto al metano o al GPL quale la densità relativa rispetto all’aria, le modalità di stoccaggio, il potere calorifico, la sua stabilità e la sua eventuale incompatibilità con altre sostanze.
In particolare per l’acetilene (gas disciolto) si possono trarre degli spunti da alcuni artt. del DPR 547/55 (articoli 251, 252, 253, 254, ).
Argomenti
Normativa principale
– Aspetti Comuni;
– Att. 3a): Gas infiammabili compressi
– Att. 3b): Gas infiammabili disciolti o liquefatti
– Procedure
– Norme specifiche
– Depositi e/o rivendite di bombole di gpl ubicati presso distributori stradali di carburanti
– Bombolette spray
– DM 24/11/1984 (Sez. 3a della Parte Seconda. Sezione non più applicabile con l’entrata in vigore del DM 03/02/2016.)
– DM 13/10/1994
– Circolare 20/09/1956, n° 74
– Lettera Circolare 04/04/1991, n° 350/4106 (Bombolette spray)
– DM 03/02/2016: Depositi di gas naturale e biogas
ATT. 3a): GAS INFIAMMABILI COMPRESSI
09/04/1953
Circolare 09/04/53, n° 35
Criteri generali di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di depositi di gas metano compresso in bombole.
14/01/1959
Circolare 14/01/59, n° 5
Criteri di sicurezza per la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas metano compresso in bombole.
24/11/1984
DM 24/11/84
Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. (Sez. 3a della Parte Seconda. Sezione non più applicabile con l’entrata in vigore del DM 03/02/2016. N.d.R.).
13/09/2013
CHIARIMENTO 13/09/13, n° 12504
Deposito di gas metano compresso in bombole. Riscontro (Inerente l’applicabilità della sezione 3a della Parte Seconda per i piccoli depositi – capacità di accumulo molto inferiore a 5.000 m3. Vedasi adesso il DM 03/02/2016. N.d.R.)
03/02/2016
DM 03/02/2016
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
13/09/2018
DCDCNVVF 13/09/2018, n° 213
Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1, della sezione VI dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016 (Comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 19/11/2018, n. 269. N.d.R.)
ATT. 3b): GAS INFIAMMABILI DISCIOLTI O LIQUEFATTI
PROCEDURE
21/03/1958
Legge 21/03/58, n° 327
Norme per la concessione e l’esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti.
28/03/1962
Legge 28/03/62, n° 169
Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.
02/02/1973
Legge 02/02/73, n° 7
Norme per l’esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.
13/02/2004
CHIARIMENTO 13/02/04, n° P27/4106 sott. 57
Deposito G.P.L. in Bombole – Capacità totale 25.000 Kg. – Richiesta rilascio D.I.A. (Sulla possibilità di rilascio D.I.A. per attività prevedenti organi collegiali. N.d.R.)
23/08/2004
Legge 23/08/04 n° 239
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (Decreto che conferisce alle regioni il rilascio delle autorizzazioni per i depositi oli minerali che erano delle Prefetture. N.d.R.)
22/02/2006
D. Lgs. 22/02/06, n° 128
Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
02/05/2006
Lettera Circolare 02/05/06, n° P497/4106 sott. 40/A
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2006) (Chiarimenti e tempistica degli adempimenti. N.d.R.)
15/01/2007
DM 15/01/07
Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione, rivolti ai rivenditori e agli installatori di bombole GPL, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
20/04/2007
Lettera Circolare 20/04/07, n° P522/4113 sott. 87
Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie – Chiarimento. (Tratta anche della possibilità di ubicare , presso impianti stradali di distribuzione carburanti di tipo misto, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg., ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie. N.d.R.)
06/06/2013
CHIARIMENTO 06/06/13, n° 7995
Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Riscontro (Inerente la possibilità di ubicazione di depositi e rivendite di gpl in bombole presso distributori di carburanti di tipo “ordinario”. N.d.R.)
NORME SPECIFICHE
20/09/1956
Circolare 20/09/56, n° 74
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 – Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di olii minerali e gas di petrolio liquefatti – Norme di sicurezza.
13/10/1994
DM 13/10/94
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
26/03/1998
CHIARIMENTO 26/03/98, n° P341/4106 sott. 57
Depositi e rivendite di G.P.L. in recipienti portatili
23/04/1998
CHIARIMENTO 23/04/98, n° P401/4101 sott. 106/33
Quesiti vari di prevenzione incendi. (Inerenti a: punto 3) att. 3b, depositi di bombole di gpl, circ. n. 74 del 20/09/56: in merito a se considerare i bar ed i ristoranti come edifici destinati alla collettività, ai fini del calcolo delle distanze di sicurezza dai depositi di bombole di gpl. N.d.R.)
22/12/2000
CHIARIMENTO 22/12/00, n° P1313/4106 sott. 57
Circolare 74 del 20 settembre 1956. – Deposito di Bottiglie di G.P.L. di capacità complessiva fino a 5.000 Kg. – Quesito. –
30/08/2001
CHIARIMENTO 30/08/01, n° P945/4106 sott. 57
Centralina G.P.L. in bombole di capacità non superiore a 75 Kg. (Sull’applicabilità della Circolare n° 74 del 20/09/1956 per una centralina composta da bombole di gpl con quantitativo non superiore a 75 kg. N.d.R.)
20/04/2007
Lettera Circolare 20/04/07, n° P522/4113 sott. 87
Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie – Chiarimento. (Tratta anche della possibilità di ubicare , presso impianti stradali di distribuzione carburanti di tipo misto, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg., ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie. N.d.R.)
06/05/2010
NOTA 06/05/10, n° 7588-006/032101.01.4106.057
Recinzione di protezione deposito di bombole GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Chiarimenti.
14/01/2011
CHIARIMENTO 14/01/11, n° 000362-006/032101 01 4106 057
Depositi di bombole di g.p.l. di cui alla circolare n. 74 del 20 settembre 1956. Riscontro. (Relativo a: 1) possibilità di impiego di box prefabbricati quali depositi di bombole di gpl; 2) specificazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle parti adiacenti ad altri locali con rischio di incendio; 3) possibilità di stoccaggio, nello stesso fabbricato, di bombole sia piene che vuote. N.d.R.)
06/06/2013
CHIARIMENTO 06/06/13, n° 7995
Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Riscontro (Inerente la possibilità di ubicazione di depositi e rivendite di gpl in bombole presso distributori di carburanti di tipo “ordinario”. N.d.R.)
DEPOSITI E/O RIVENDITE DI BOMBOLE DI GPL UBICATI PRESSO DISTRIBUTORI STRADALI DI CARBURANTI
20/04/2007
Lettera Circolare 20/04/07, n° P522/4113 sott. 87
Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie – Chiarimento. (Tratta anche della possibilità di ubicare , presso impianti stradali di distribuzione carburanti di tipo misto, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg., ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m3 destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie. N.d.R.)
06/05/2010
NOTA 06/05/10, n° 7588-006/032101.01.4106.057
Recinzione di protezione deposito di bombole GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Chiarimenti.
06/06/2013
CHIARIMENTO 06/06/13, n° 7995
Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Riscontro (Inerente la possibilità di ubicazione di depositi e rivendite di gpl in bombole presso distributori di carburanti di tipo “ordinario”. N.d.R.)
BOMBOLETTE SPRAY
Per tali tipologie di depositi è stata emanata la lettera circolare 04/04/1991 n 350/4136 che rimanda, per le misure di prevenzione incendi da adottare:
a) al D.M. 31 marzo 1984: per depositi di GPL di capacità tra 0 e 5 mc;
b) alla circolare ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956: per depositi di GPL di capacità tra 5 e 50 mc.
Successivamente sono state pubblicati:
– il chiarimento prot. n. P1274/4106 sott. 57 del 04/12/2001, che precisa che, i depositi di G.P.L. superiori a 5 m3,ricadono nel campo di applicazione del D.M. 13 ottobre 1994 (abrogativo di alcune parti della lettera circolare 74/56) che costituisce, pertanto, la regola tecnica dì prevenzione incendi di riferimento;
– il chiarimento prot. n. P1528/4106 sott. 57 (BIS) del 19/10/2004, che afferma che la norma di riferimento, per attività di solo deposito di bombolette spray con propellente GPL, di capacità complessiva superiore a 500 kg, il riferimento normativo debba essere il DM 13/10/94 limitatamente ai punti applicabili per depositi di recipienti portatili pieni.
Considerando che il valore di 500 kg del chiarimento del 2004 debba, con ogni probabilità, essere inteso come 5000 (essendo il campo di applicazione del DM 13/10/1994: “… depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.”, e che, successivamente a tale ultimo chiarimento, è stato pubblicato il DM 14/05/2004 che ha abrogato il DM 31/03/1984, si può dedurre che le norme da adottare debbano essere:
a) la parte seconda (non abrogata) della circolare n. 74 del 20/09/1956: per depositi di capacità fino a 5000 kg;
b) il DM 13/10/1994: per depositi di capacità duperiore a 5000 kg.
20/09/1956
Circolare 20/09/56, n° 74 Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 – Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di olii minerali e gas di petrolio liquefatti – Norme di sicurezza.
31/03/1984
DM 31/03/84
Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3.
04/04/1991
Lettera Circolare 04/04/91, n° 350/4106
Bombolette spray pressurizzate con GPL.
13/10/1994
DM 13/10/94 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
04/12/2001
CHIARIMENTO 04/12/01, prot. n° P1274/4106 sott. 57
Deposito di bombolette di insetticida contenenti G.P.L. propellente. – Richiesta di chiarimenti –
19/10/2004
CHIARIMENTO 19/10/04, n° P1528/4106 sott. 57 (BIS)
Deposito di bombolette spray con propellente g.p.l..