Il complesso sistema normativo italiano in materia di reazione al fuoco ha subito, nel corso degli anni, una profonda evoluzione, passando da una disciplina prettamente nazionale a un sistema armonizzato a livello europeo. L’obiettivo principale di questa impalcatura regolatoria è garantire la sicurezza in caso di incendio, definendo i criteri per la classificazione dei materiali e la loro idoneità all’impiego in diversi contesti edilizi e produttivi.
Le Origini della Disciplina: Il D.M. 26 giugno 1984
Storicamente, il primo provvedimento organico in materia è stato il D.M. 26 giugno 1984 e successive modifiche, che ha rappresentato una svolta stabilendo per la prima volta norme, criteri e procedure unificate per la classificazione di reazione al fuoco e per l’omologazione dei materiali. Questo decreto fece seguito alla circolare n. 12 del 17 maggio 1980 e ha costituito, per anni, il riferimento principale per i materiali non rientranti nella definizione di “prodotti da costruzione”, quali tendaggi, mobili imbottiti e materassi, che ancora oggi trovano in questo decreto il loro regime classificatorio, con il riconoscimento delle classi italiane (0, 1, 2, 3, 4, 5).
La Svolta Armonizzata: I Decreti del 2005
Un momento cruciale è stato il 2005, con l’emanazione di due decreti gemelli che hanno introdotto il sistema di classificazione europeo:
- Il D.M. 15 marzo 2005 ha stabilito i requisiti minimi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione installati in attività soggette a specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
- Il D.M. 10 marzo 2005 ha definito le classi di reazione al fuoco (europee) per i prodotti da costruzione da impiegare nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio.
Questi due decreti hanno rappresentato il ponte verso il nuovo sistema, ma la loro introduzione ha richiesto una fase di chiarimenti per gli operatori del settore. A tal fine, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 9 del 18 aprile 2005 e la circolare n. 10 del 21 aprile 2005, fornendo i primi indirizzi applicativi e risolvendo le prime criticità interpretative sollevate da un quadro normativo in transizione.
Il Definitivo Allineamento Europeo: Il D.M. 14 ottobre 2022
Il processo di armonizzazione ha raggiunto il suo compimento con il D.M. 14 ottobre 2022, entrato in vigore il 27 ottobre 2022. Questo provvedimento ha operato una revisione sostanziale e profonda della materia, con tre effetti principali:
- Unificazione metodologica: Ha sancito l’adozione di un’unica metodologia di classificazione europea per i prodotti da costruzione, eliminando definitivamente il ricorso alle classi italiane per questa categoria di materiali.
- Ampliamento del campo di applicazione: Ha permesso di applicare i metodi di prova e classificazione europei anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure per la marcatura CE (in assenza di specifiche tecniche armonizzate o in fase di coesistenza), colmando così un vuoto normativo.
- Aggiornamento delle categorie: Ha rimodulato le categorie di materiali assoggettati alle norme italiane (Allegato A.2.1 del D.M. 1984), recependo le moderne tipologie produttive e i materiali innovativi, e ha posto maggiore attenzione ai rischi derivanti dai fumi emessi durante l’incendio.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)
Un ulteriore tassello fondamentale è rappresentato dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) , che al Capitolo S.1 disciplina la reazione al fuoco come misura di protezione passiva. È importante sottolineare che per le attività soggette al Codice, non si applicano più il D.M. 15 marzo 2005 né il D.M. 31 marzo 2003 (relativo alle condotte d’aria), in quanto il Codice stesso costituisce la disciplina organica di riferimento.
Coerentemente con l’evoluzione normativa, il D.M. 14 ottobre 2022 ha modificato anche il Codice, sostituendo le tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 dell’allegato 1. Di conseguenza, per i prodotti da costruzione è oggi prescritto l’utilizzo esclusivo delle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1, eliminando ogni residuo riferimento alle obsolete classi italiane.
Il Campo di Applicazione e la Definizione di “Prodotto da Costruzione”
La corretta applicazione delle norme passa attraverso una distinzione fondamentale: l’ambito di applicazione dei decreti del 2005 e del 2022 è circoscritto ai “prodotti da costruzione”. Questa definizione, che ricalca quella del Regolamento (UE) n. 305/2011 (e, da gennaio 2025, del nuovo Regolamento (UE) 2024/3110), comprende qualsiasi prodotto o kit fabbricato per essere incorporato in modo permanente in un’opera di costruzione.
Questa distinzione è cruciale: mentre per i materiali da costruzione (come pannelli, rivestimenti, isolanti) la verifica dei requisiti minimi di reazione al fuoco deve essere condotta secondo il sistema europeo (D.M. 10 marzo 2005), per tutti gli altri materiali non riconducibili a questa definizione (come tendaggi, arredi imbottiti, guanciali e materassi) rimane in vigore la disciplina del D.M. 26 giugno 1984.
È altrettanto importante ricordare che, in presenza di norme armonizzate, i prodotti da costruzione devono essere accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP) , come previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 305/2011, che attesta le loro prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali, inclusa la reazione al fuoco.
La Reazione al Fuoco: Definizioni e Finalità
La reazione al fuoco, come definita dal D.M. 30 novembre 1983, rappresenta il “grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto”, classificando i materiali in classi (0-5) in base alla loro propensione a partecipare alla combustione (dove la classe 0 indica la non combustibilità).
Questa definizione è stata poi ripresa e affinata dal Codice di Prevenzione Incendi (paragrafo G.1.13), che la descrive come una misura di protezione passiva volta a garantire un adeguato livello di sicurezza, in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Come specificato al paragrafo S.1.1, la reazione al fuoco ha l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio, valutando il comportamento dei materiali nelle loro effettive condizioni d’uso finali. In sostanza, non è solo una proprietà intrinseca del materiale, ma una prestazione che si manifesta in un contesto d’uso specifico e in condizioni di prova standardizzate.
In conclusione, il quadro normativo attuale richiede una profonda consapevolezza delle distinzioni tra sistemi di classificazione (europeo vs. nazionale) e tra tipologie di materiali (prodotti da costruzione vs. altri beni). Il legislatore ha compiuto un deciso passo verso l’armonizzazione, semplificando e razionalizzando la disciplina, ma la corretta applicazione delle norme rimane subordinata a un’attenta interpretazione e a un costante aggiornamento professionale. A tal fine, strumenti come la raccolta di “Quesiti reazione al fuoco” e le note ministeriali, pur non avendo valore vincolante, offrono preziose indicazioni interpretative per l’esame di casi analoghi.
Elenco sintetico dei provvedimenti di riferimento citati:
- D.M. 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo» (G.U. n. 73 del 30-03-2005).
- D.M. 10 marzo 2005 «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (G.U. n. 73 del 30-03-2005), con le modifiche apportate da:
- D.M. 25 ottobre 2007 «Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (G.U. n. 257 del 05-11-2007)
- D.M. 14 ottobre 2022 «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (G.U. n. 251 del 26-10-2022).
- D.M. 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione» (G.U. n. 86 del 12-04-2003).
- D.M. 6 marzo 1992 «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi» (G.U. n. 66 del 19-03-1992).
- D.M. 14 gennaio 1985 «Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall’allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (G.U. n. 16 del 19-01-1985).
- D.M. 26 giugno 1984 «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (S.O. alla G.U. n. 234 del 25-08-1984), con le modifiche apportate dal D.M. 3 settembre 2001 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 …» (GU n. 242 del 17-10-2001) e dal D.M. 14 ottobre 2022 recante «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (G.U. n. 251 del 26-10-2022).




