La sicurezza antincendio negli edifici di interesse storico-artistico rappresenta un settore di particolare complessità, in cui le esigenze di protezione della vita umana devono necessariamente conciliarsi con la salvaguardia del patrimonio culturale. Il quadro normativo di riferimento, che si è sviluppato a partire dagli anni Novanta con regole tecniche specifiche, è stato successivamente integrato e aggiornato con l’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi, che offre oggi un approccio più flessibile e prestazionale, e con un regime di proroghe che riflette le difficoltà di adeguamento di strutture vincolate.
Le Regole Tecniche di Riferimento: I Decreti del 1992 e del 1995
Il quadro normativo per gli edifici storici e artistici si articola su due provvedimenti fondamentali, entrambi emanati negli anni Novanta:
- D.M. n. 569 del 20 maggio 1992: “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1993, ha introdotto le prime disposizioni specifiche per gli edifici tutelati destinati a funzioni espositive.
- D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995: “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1995, questo decreto ha esteso la disciplina alle strutture destinate alla conservazione di documenti e volumi di pregio.
Entrambi i provvedimenti rappresentano un tentativo di bilanciare le esigenze di sicurezza antincendio con i vincoli imposti dalla tutela del patrimonio culturale, introducendo soluzioni progettuali che tengono conto delle specificità degli edifici storici e della necessità di preservarne l’integrità architettonica e artistica.
Attività n. 72 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 72(90) | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,[1] aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.[2] | tutti |
Attività n. 72 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 72.1.C | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. |
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) . Per gli edifici storici e artistici, il Codice offre un’alternativa ai decreti del 1992 e del 1995, attraverso due specifici capitoli:
- Capitolo V.10: “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”, introdotto con il D.M. 10 luglio 2020 (entrato in vigore il 21 agosto 2020). Questo capitolo fornisce una disciplina organica per le attività culturali svolte in edifici sottoposti a tutela.
- Capitolo V.12: “Altre attività in edifici tutelati”, introdotto con il D.M. 14 ottobre 2021. Questo capitolo estende il campo di applicazione del Codice ad altre tipologie di attività che possono svolgersi in edifici storici, ampliando ulteriormente le possibilità progettuali.
Questa duplice possibilità di scelta consente ai progettisti e ai gestori di optare per l’approccio più adatto alle specifiche caratteristiche della struttura, in un’ottica di flessibilità e prestazionalità che caratterizza il Codice rispetto alle regole tecniche tradizionali.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Gli edifici sottoposti a tutela sono oggi ricompresi al punto 72 dell’Allegato I del regolamento.
Rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982, la definizione è stata riformulata e precisata. In particolare, un edificio sottoposto a tutela è assoggettato ai controlli di prevenzione incendi solo se:
- È aperto al pubblico;
- È destinato a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra “attività soggetta” contenuta nell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Rientrano quindi tra le “attività soggette” gli edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi. Questa previsione rappresenta un ampliamento del campo di applicazione rispetto al passato, poiché elimina qualsiasi soglia minima per l’assoggettabilità.
Precedentemente, rientravano tra le “attività soggette” di cui al punto 90 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 anche gli edifici pur non pregevoli per arte o storia, ma destinati a contenere comunque oggetti di interesse culturale in esposizione, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013.
Il Lungo Percorso delle Proroghe per l’Adeguamento
L’adeguamento degli edifici storici e artistici alla normativa antincendio ha incontrato notevoli difficoltà, legate alla complessità degli interventi necessari e alla necessità di rispettare i vincoli di tutela. Per questo motivo, il legislatore è intervenuto con ripetute proroghe.
Il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha fissato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per l’adeguamento, prevedendo che il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri competenti provvedessero alla messa a norma delle criticità rilevate, con modalità e tempi stabiliti da uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Successivamente, il termine è stato oggetto di ulteriori proroghe:
- Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Milleproroghe 2022): ha prorogato il termine al 31 dicembre 2023.
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14, Milleproroghe 2023): ha ulteriormente prorogato il termine al 31 dicembre 2024.
La nota DCPREV prot. n. 11180 del 19 luglio 2021, nel rappresentare il quadro normativo, ha sottolineato che, nelle more del completo adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo, al fine di garantire un livello di sicurezza accettabile anche in attesa del completamento degli interventi strutturali.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
La circolare DCPREV prot. n. 4756 del 9 aprile 2013 ha fornito importanti chiarimenti in merito alle condizioni di assoggettabilità e alle destinazioni d’uso degli edifici sottoposti a tutela, specificando che:
- In presenza di attività aperte al pubblico, l’obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana, sancito dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 139/2006. Le condizioni di assoggettabilità dipendono quindi dalla destinazione d’uso dell’edificio sottoposto a tutela.
- Si applica il punto n. 72 per:
- Biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all’interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
- Una o più attività elencate nell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 se aperte al pubblico e svolte all’interno di edifici sottoposti a tutela.
- Nel caso l’edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l’attività n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l’attività.
- Potrà non configurarsi l’attività del punto n. 72 nel caso in cui all’interno dello stesso siano presenti una o più attività dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti, che siano, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell’edificio.
- In tutti i casi sopra citati, si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell’edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. n. 569 del 20 maggio 1992: Norme di sicurezza antincendio per edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (pubblicato in G.U. n. 52 del 4 marzo 1993).
- D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995: Norme di sicurezza antincendio per edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (pubblicato in G.U. n. 235 del 7 ottobre 1995).
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), D.M. 10 luglio 2020 (Capitolo V.10) e D.M. 14 ottobre 2021 (Capitolo V.12): Disciplina organica per musei, biblioteche, archivi e altre attività in edifici tutelati.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 72 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette.
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 90).
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: Legge di Bilancio 2019 – termine per l’adeguamento al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 567).
- Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Milleproroghe 2022): Proroga al 31 dicembre 2023.
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 14/2023, Milleproroghe 2023): Proroga al 31 dicembre 2024.
- Nota DCPREV prot. n. 11180 del 19 luglio 2021: Chiarimenti sulle misure compensative in attesa dell’adeguamento.
- Circolare DCPREV prot. n. 4756 del 9 aprile 2013: Chiarimenti sulle condizioni di assoggettabilità e destinazioni d’uso degli edifici sottoposti a tutela.
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.




