La gestione dei rischi connessi all’utilizzo di sostanze pericolose in grandi quantità rappresenta una delle sfide più complesse per la sicurezza industriale e la tutela dell’ambiente. Il quadro normativo di riferimento in Italia è oggi rappresentato dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, che ha recepito la direttiva europea 2012/18/UE, nota come “Seveso III”. Questo provvedimento non si limita a recepire la normativa comunitaria, ma la integra con un apparato di disposizioni nazionali che ne fanno un “testo unico” completo e autosufficiente, superando le frammentazioni e le lacune della precedente disciplina.
La Struttura Completa del Decreto: Allegati Numerici e Letterali
Una delle principali innovazioni del D.Lgs. n. 105/2015 risiede nella sua struttura articolata e completa. Il decreto è corredato da ben diciassette allegati, suddivisi in due macro-categorie:
- Sei allegati numerici (dal 1 al 6): derivano direttamente dalla direttiva europea e contengono le disposizioni tecniche e gli elenchi di sostanze pericolose previsti a livello comunitario.
- Undici allegati letterali (dalla A alla M): sono stati introdotti dal legislatore italiano in aggiunta a quelli europei. Questi allegati rappresentano il cuore dell’integrazione nazionale e stabiliscono in modo dettagliato criteri, procedure, linee guida, regolamenti e indirizzi operativi su tutti gli aspetti disciplinati dagli articoli del decreto.
Questa struttura “autosufficiente” rappresenta un notevole passo avanti rispetto al passato. Il precedente D.Lgs. n. 334/1999 (che recepiva la direttiva Seveso II) prevedeva numerosi rinvii a decreti attuativi successivi, molti dei quali non sono mai stati emanati, creando incertezze e vuoti normativi. Con il D.Lgs. n. 105/2015, invece, il legislatore ha scelto di definire ogni aspetto tecnico all’interno del provvedimento stesso, garantendo così un quadro normativo chiaro, organico e immediatamente applicabile.
L’Evoluzione della Normativa: Dal Seveso II al Seveso III
La direttiva 2012/18/UE (Seveso III), emanata il 4 luglio 2012, ha sostituito a partire dal 1° giugno 2015 le precedenti direttive 96/82/CE e 2003/105/CE (c.d. “Seveso II”), che in Italia erano state recepite con il D.Lgs. n. 334/1999 e successive modifiche (D.Lgs. n. 238/2005 e D.Lgs. n. 48/2014).
L’aggiornamento della normativa comunitaria è stato reso necessario da una ragione fondamentale: adeguare la disciplina al cambiamento del sistema di classificazione delle sostanze chimiche. Con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (c.d. “CLP” – Classification, Labelling and Packaging), l’Unione Europea ha adottato il sistema armonizzato a livello internazionale stabilito nell’ambito delle Nazioni Unite (il GHS – Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Questo nuovo sistema, che sostituisce le precedenti direttive sulla classificazione, ha reso necessario un aggiornamento degli elenchi e dei criteri per l’individuazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al fine di garantire coerenza e uniformità nel linguaggio tecnico utilizzato a livello globale.
La Novità del “Testo Unico”: Un Approccio Sistematico
La caratteristica più apprezzata del D.Lgs. n. 105/2015 è la sua completezza. Come anticipato, il decreto definisce ogni aspetto della materia senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi. Gli allegati letterali (da A a M) contengono tutte le norme di carattere tecnico necessarie per l’applicazione della disciplina, coprendo ambiti che vanno dalle procedure di notifica alla gestione dei piani di emergenza, dalla consultazione del personale alla partecipazione della popolazione.
Questo approccio “self-contained” non solo semplifica il lavoro degli operatori e delle autorità competenti, ma garantisce anche una maggiore certezza del diritto, evitando le lungaggini e le incertezze che avevano caratterizzato l’attuazione della precedente normativa.
Gli Aggiornamenti Recenti: Le Modifiche del 2024
Il quadro normativo è in continua evoluzione per rispondere alle esigenze emergenti e alle criticità riscontrate in fase applicativa. Un importante aggiornamento è stato introdotto dall’articolo 14 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, che ha modificato l’articolo 17, comma 3 del D.Lgs. n. 105/2015.
Questa modifica, specificamente rivolta agli impianti di interesse strategico nazionale, ha introdotto un meccanismo più flessibile e graduale per la gestione delle carenze emerse dalla valutazione del rapporto di sicurezza. In particolare, se dalla valutazione emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale può:
- Disporre, in via cautelativa, misure di salvaguardia.
- Assegnare un termine fino a 48 mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza.
Solo decorso tale termine, qualora le misure adottate risultino nettamente insufficienti, l’autorità può disporre la limitazione o il divieto di esercizio dell’impianto o della parte di esso cui è specificamente riferibile la carenza. Questa modifica introduce un principio di proporzionalità e gradualità nell’azione amministrativa, consentendo di evitare interruzioni drastiche dell’attività laddove le criticità possano essere risolte con un piano di adeguamento di medio periodo.
I Decreti Attuativi del MATTM: Il Completamento del Quadro
Il D.Lgs. n. 105/2015, all’articolo 32, ha previsto l’emanazione di alcuni decreti attuativi da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per disciplinare aspetti specifici. Questi decreti, tutti emanati nel 2016, hanno sostituito alcuni degli allegati letterali del decreto, aggiornandoli e integrandoli:
- DM 1° luglio 2016, n. 148: “Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea” (sostituisce l’allegato A).
- DM 6 giugno 2016, n. 138: “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento” (sostituisce l’allegato F).
- DM 29 settembre 2016, n. 200: “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna” (sostituisce l’allegato G).
Questi decreti, lungi dall’essere provvedimenti separati, si integrano perfettamente con il D.Lgs. n. 105/2015, andando a completare il quadro normativo e a dettagliare procedure che il decreto principale aveva solo tratteggiato.
Il Collegamento con la Prevenzione Incendi: La Circolare del 2019
Un aspetto di particolare rilevanza operativa riguarda il rapporto tra la disciplina Seveso e quella della prevenzione incendi. La circolare DCPREV n. 15438 del 15 ottobre 2019 ha fornito chiarimenti applicativi sull’allegato L al D.Lgs. n. 105/2015, che disciplina le “procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore”.
La circolare ha ribadito un principio fondamentale: per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151) che ricadono nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, il procedimento di prevenzione incendi viene incardinato nell’ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza. Questa integrazione procedurale evita duplicazioni e sovrapposizioni, garantendo un approccio coordinato e sinergico tra le diverse autorità competenti e semplificando gli oneri per i gestori degli stabilimenti.
In sintesi, il D.Lgs. n. 105/2015 rappresenta un esempio virtuoso di come una normativa complessa possa essere resa efficace e applicabile attraverso una struttura organica, un approccio sistematico e un costante aggiornamento in risposta alle esigenze del territorio e alle evoluzioni del quadro internazionale.
Elenco sintetico dei riferimenti normativi e documentali citati:
- D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105: Attuazione della direttiva 2012/18/UE (Seveso III).
- Direttiva 2012/18/UE: Seveso III.
- D.L. 15 maggio 2024, n. 63: Modifica all’articolo 17, comma 3, in materia di impianti di interesse strategico nazionale.
- DM 1° luglio 2016, n. 148: Criteri per la valutazione dei pericoli (sostituisce allegato A).
- DM 6 giugno 2016, n. 138: Consultazione del personale sui PEI (sostituisce allegato F).
- DM 29 settembre 2016, n. 200: Consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna (sostituisce allegato G).
- Regolamento CE n. 1272/2008: Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze (CLP).
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
- Circolare DCPREV n. 15438 del 15-10-2019: Chiarimenti applicativi dell’allegato L al D.Lgs. 105/2015.




