Per comprendere appieno la portata del Decreto Minicodice (D.M. 3 settembre 2021), è necessario analizzarlo non come un semplice aggiornamento normativo, ma come il tassello conclusivo di una riforma organica che ha ridisegnato l’intero impianto della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, sostituendo il previgente D.M. 10 marzo 1998.
1. Premessa e Inquadramento Normativo
Il D.M. 3 settembre 2021 è il terzo e ultimo dei decreti interministeriali emanati in attuazione dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Insieme al “Decreto Controlli” (D.M. 1° settembre 2021) e al “Decreto GSA” (D.M. 2 settembre 2021), completa la riforma della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, il provvedimento è entrato in vigore il 29 ottobre 2022, a distanza di un anno dalla pubblicazione.
La denominazione “Minicodice” non è casuale: il decreto costituisce un ponte di collegamento tra la sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro e il più articolato Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), del quale utilizza il linguaggio, i contenuti e l’approccio metodologico.
2. Struttura del Decreto
Il provvedimento si compone di 5 articoli e di un allegato tecnico (l’Allegato I), che costituisce il vero e proprio “Minicodice”.
L’articolo 2 del decreto stabilisce che la valutazione del rischio incendio deve essere parte specifica del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, ed effettuata secondo i criteri dell’articolo 3.
3. Il Cuore del Provvedimento: l’Articolo 3 e i Quattro Casi
Il cardine del decreto è l’articolo 3, che fornisce le indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Esso prevede quattro casi distinti, che si escludono a vicenda:
Questo schema a cascata garantisce che ogni luogo di lavoro abbia un riferimento normativo chiaro e proporzionato al proprio livello di rischio.
4. Il Campo di Applicazione dell’Allegato I (il “Minicodice”)
L’Allegato I si applica esclusivamente ai luoghi di lavoro che soddisfano cumulativamente tutti i seguenti requisiti (punto 1, comma 2 dell’Allegato I):
- Non soggetti ai controlli di prevenzione incendi (cioè non ricompresi nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011).
- Non dotati di specifica regola tecnica verticale.
- Avere tutti i seguenti ulteriori requisiti:
- Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti.
- Superficie lorda complessiva ≤ 1.000 mq.
- Piani situati a quota compresa tra -5 m e +24 m.
- Non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (carico di incendio specifico qf ≤ 900 MJ/m²).
- Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative.
- Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
La definizione è quindi molto stringente e calibrata su attività di dimensioni contenute e con profilo di rischio limitato.
5. Le Novità Concettuali: Inclusione e Occupanti
Il decreto introduce due principi fondamentali:
- Il principio di “inclusione”: le diverse disabilità (fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti devono essere considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio, fin dalle fasi iniziali. Non si tratta più di un “adattamento” successivo, ma di un requisito progettuale ex ante.
- Il riferimento agli “occupanti”: analogamente al Decreto GSA, il Minicodice abbandona il concetto limitato di “lavoratori” per adottare quello più ampio di “occupanti”, includendo chiunque sia presente nei luoghi di lavoro a qualsiasi titolo (visitatori, fornitori, clienti, ecc.).
6. Le Differenze tra Minicodice e Codice di Prevenzione Incendi
Sebbene entrambi i codici condividano gli stessi obiettivi di sicurezza, presentano differenze sostanziali:
Il Minicodice rappresenta quindi una semplificazione formale del Codice, senza però mutarne lo scopo e gli obiettivi di sicurezza.
7. I Chiarimenti dei Vigili del Fuoco
Per garantire una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, l’8 novembre 2021 la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica ha emanato la Circolare DCPREV prot. n. 16700, con la quale sono stati evidenziati gli aspetti salienti del decreto e le novità introdotte rispetto alla precedente normativa.
In particolare, la circolare ha focalizzato l’attenzione sull’art. 3 e sui criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, chiarendo i quattro casi applicativi.
8. L’Abrogazione del D.M. 10 marzo 1998
Con l’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 (29 ottobre 2022), si è proceduto alla completa abrogazione del D.M. 10 marzo 1998.
Questa abrogazione rappresenta il coronamento del percorso di riforma iniziato con i tre decreti del settembre 2021, che hanno sostituito integralmente il vecchio impianto normativo con un sistema più organico, moderno e allineato ai principi del Codice di prevenzione incendi.
Tuttavia, permangono rinvii al D.M. 10 marzo 1998 in molte disposizioni, seppure oggi non più cogenti, creando talvolta incertezze interpretative che richiedono un’attenta analisi caso per caso.
9. La Valutazione del Rischio Incendio con il Minicodice
La nuova valutazione del rischio incendio, obbligatoria dal 29 ottobre 2022, deve includere:
- Individuazione dei pericoli di incendio.
- Analisi del contesto ambientale.
- Stima del numero di persone e beni esposti al rischio.
- Definizione delle misure di sicurezza antincendio.
- Elaborazione della relazione tecnica con grafici e soluzioni operative.
Il Minicodice, a differenza della precedente normativa, non prevede una classificazione dei livelli di rischio (basso, medio, alto) in quanto si applica esclusivamente ai luoghi di lavoro a basso rischio incendio.
10. Considerazioni Conclusive
Il Decreto Minicodice rappresenta un significativo passo avanti nella semplificazione e razionalizzazione della normativa antincendio per i luoghi di lavoro. Esso:
- Allinea il mondo della sicurezza dei luoghi di lavoro a quello della sicurezza antincendio.
- Semplifica la progettazione per le attività a basso rischio.
- Introduce principi innovativi come l’inclusione e il riferimento agli occupanti.
- Completa l’abrogazione del D.M. 10 marzo 1998, chiudendo un capitolo normativo durato oltre vent’anni.
La corretta applicazione del Minicodice richiede comunque attenzione tecnica e aggiornamento normativo costante, soprattutto per orientarsi tra i quattro casi applicativi dell’art. 3 e per gestire i residui rinvii al previgente D.M. 10 marzo 1998.




