La normativa di prevenzione incendi relativa agli oli minerali affonda le sue radici in un provvedimento risalente agli anni Trenta del secolo scorso, il D.M. 31 luglio 1934, che ha rappresentato per decenni il riferimento principale per la sicurezza degli stabilimenti di lavorazione, dei depositi e delle attività di vendita di questi prodotti. Sebbene il testo originale rechi i segni del tempo, con una terminologia talvolta arcaica e desueta, il decreto è stato più volte aggiornato e integrato nel corso degli anni, mantenendo una sua rilevanza operativa anche nel sistema normativo attuale, grazie alla sua capacità di adattarsi alle esigenze di sicurezza di un settore in continua evoluzione.
L’Evoluzione nel Tempo: Aggiornamenti e Integrazioni
Il D.M. 31 luglio 1934 non è rimasto un corpo normativo statico, ma è stato oggetto di numerosi interventi di modifica e integrazione che ne hanno via via adeguato i contenuti alle mutate esigenze tecniche e organizzative. Tra i principali provvedimenti di aggiornamento si segnalano:
- D.M. 12 maggio 1937: prime integrazioni alla disciplina originaria.
- D.M. 1° dicembre 1975: un intervento significativo che ha aggiornato le prescrizioni tecniche alla luce dell’evoluzione del settore.
- D.M. 17 giugno 1987, n. 280: ulteriori modifiche, che hanno riguardato anche gli aspetti procedurali.
- D.M. 24 febbraio 1995: un aggiornamento più recente, che ha tenuto conto delle innovazioni tecnologiche e dell’evoluzione del quadro normativo europeo.
Questi interventi successivi hanno consentito al decreto di mantenere una sua attualità, pur conservando la struttura di base e l’impianto concettuale originario.
Le Circolari di Chiarimento: L’Aspetto della “Security”
In appendice al testo normativo, e comunque a corredo della disciplina, sono state emanate alcune circolari ministeriali di chiarimento, provenienti dalla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – Direzione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione armi ed esplosivi. Queste circolari, pur non avendo natura tecnica in senso stretto, forniscono importanti indirizzi interpretativi e applicativi, con particolare riferimento agli aspetti di “security”, ovvero alla sicurezza pubblica e alla protezione degli impianti da atti dolosi o intrusioni.
I temi trattati in queste circolari riguardano principalmente:
- La custodia degli impianti, con l’obbligo di avvalersi di guardie particolari giurate per la vigilanza.
- L’impianto di illuminazione, per garantire la visibilità e la sicurezza in tutte le aree del deposito.
- Gli impianti di segnalazione e di allarme, per la pronta rilevazione di eventi critici.
- La recinzione delle aree, per delimitare e proteggere fisicamente lo stabilimento.
Questi aspetti, che vanno oltre la mera prevenzione incendi (protezione passiva e attiva), rappresentano un elemento distintivo della disciplina degli oli minerali, finalizzato a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza degli operatori.
Il Campo di Applicazione e la sua Interpretazione Estensiva
Il campo di applicazione del D.M. 31 luglio 1934, come espressamente indicato all’articolo 1, è circoscritto agli “oli minerali”. Di conseguenza, il decreto non risulta prescrittivo per altri liquidi infiammabili, combustibili o lubrificanti di derivazione vegetale o animale (come, ad esempio, gli oli di oliva o di semi).
Tuttavia, nella pratica applicativa, il decreto viene utilizzato come riferimento tecnico anche per le attività che coinvolgono oli di derivazione vegetale o animale, non rientranti nel suo campo di applicazione formale. Questo è particolarmente rilevante ai fini dell’asseverazione per le attività di “categoria A” del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, come ad esempio i depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti di qualsiasi derivazione, individuati al n. 12.1.A del D.M. 7 agosto 2012. In assenza di una disciplina tecnica specifica per questi prodotti, il D.M. 31 luglio 1934 fornisce un utile orientamento progettuale e operativo, purché applicato con le necessarie cautele e adattamenti.
Attività n. 10, 11 e 12 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 10 (12 13 19) | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3. | fino a 50 m3 | oltre 50 m3 | |
| 11 (14) | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3. | fino a 100 m3 | oltre 100 m3 | |
| 12 (15 16 17 20) | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. [1] | liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 | liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella col. A | liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3 |
Attività n. 10, 11 e 12 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 10.1.B | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m3 | Fino a 50 m3 |
| 10.2.C | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità ≤ 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 1 m3 | Oltre 50 m3 |
| 11.1.B | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m3 | Fino a 100 m3 |
| 11.2.C | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità > 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito > 5 m3 | Oltre 100 m3 |
| 12.1.A | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 | Liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C, per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 |
| 12.2.B | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 | Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti in categoria A) |
| 12.3.C | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva > 1 m3 | Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva > 50 m3 |
La Riorganizzazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Gli stabilimenti, gli impianti e i depositi di liquidi infiammabili e combustibili sono oggi ricompresi ai punti 10, 11 e 12 dell’Allegato I del regolamento, in una logica di razionalizzazione e accorpamento rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982.
In particolare:
- Il punto 10 ha accorpato gli stabilimenti e impianti con liquidi infiammabili (precedentemente n. 12) e combustibili (n. 13), elevando la soglia di assoggettabilità da 0,5 m³ a 1 m³. A questo punto è stato equiparato il codice n. 19 del vecchio elenco (stabilimenti con vernici, inchiostri e lacche infiammabili), che non compare più come voce autonoma.
- Il punto 11 ha precisato la soglia di punto di infiammabilità (superiore a 125 °C) e ha introdotto una soglia di assoggettabilità di 5 m³ per i liquidi combustibili.
- Il punto 12 ha accorpato tutti i depositi di liquidi infiammabili, combustibili (n. 15 e n. 16), lubrificanti (n. 17), per qualsiasi uso (industriale, artigianale, agricolo, privato, commerciale), unificando la soglia di assoggettabilità a 1 m³. A questo punto è stato equiparato il codice n. 20 del vecchio elenco (depositi di vernici, inchiostri e lacche infiammabili), anch’esso non più presente come voce autonoma.
Questa riorganizzazione ha semplificato il quadro normativo, riducendo la frammentazione precedente e rendendo più agevole l’individuazione della disciplina applicabile a ciascuna attività.
L’Eccezione per gli Imprenditori Agricoli
Un’importante deroga al regime generale è stata introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91), successivamente integrata dalla legge 28 luglio 2016, n. 154. Questa disposizione ha stabilito che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi (e di olio di oliva) di capienza fino a 6 m³, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011. Si tratta di un’esenzione significativa, che alleggerisce gli oneri amministrativi per le piccole aziende agricole, riconoscendo la peculiarità delle loro esigenze operative e il ridotto livello di rischio associato a depositi di modesta capacità.
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 31 luglio 1934: Norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali.
- D.M. 12 maggio 1937: Integrazioni al D.M. 1934.
- D.M. 1° dicembre 1975: Aggiornamento delle prescrizioni tecniche.
- D.M. 17 giugno 1987, n. 280: Ulteriori modifiche.
- D.M. 24 febbraio 1995: Aggiornamento più recente.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività ai punti 10, 11 e 12 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi, come il 12.1.A).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, ma utile per comprendere l’evoluzione).
- Legge 11 agosto 2014, n. 116 (e L. 28 luglio 2016, n. 154): Esenzione per gli imprenditori agricoli per depositi fino a 6 m³.
- Circolari della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza: Chiarimenti sugli aspetti di “security” (custodia, illuminazione, allarme, recinzione).




