La sicurezza antincendio negli edifici e locali destinati ad uffici rappresenta un settore di crescente rilevanza, data la concentrazione di persone e la complessità gestionale di queste strutture. Il quadro normativo di riferimento, che ha assunto una fisionomia definita solo nel 2006, ha subito un’evoluzione significativa con l’introduzione del nuovo regolamento di prevenzione incendi, che ha notevolmente ampliato il campo di assoggettabilità ai controlli, passando da un parametro basato sugli “addetti” a uno basato sulle “persone presenti”.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 22 febbraio 2006
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 22 febbraio 2006, che ha introdotto la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006, ha costituito la prima norma tecnica di prevenzione incendi specifica per il settore degli uffici, adottata secondo le procedure regolamentate dall’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Precedentemente, infatti, per tali attività si applicavano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, come indicato all’articolo 15, comma 3 del citato decreto legislativo. Il D.M. 2006 ha quindi colmato un vuoto normativo significativo, fornendo indicazioni progettuali e gestionali specifiche per le peculiarità degli edifici adibiti ad uffici.
I Chiarimenti e gli Indirizzi Applicativi
Per favorire una corretta applicazione della nuova regola tecnica, il Ministero dell’Interno ha emanato due importanti circolari chiarificatrici:
- Lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19 giugno 2006: ha fornito i primi chiarimenti e indirizzi applicativi sul D.M. 22 febbraio 2006, risolvendo le principali incertezze interpretative emerse in fase di prima applicazione.
- Lettera circolare n. P571/4122 sott. 66/A dell’8 maggio 2007: ha ulteriormente approfondito alcuni aspetti della disciplina, fornendo chiarimenti aggiuntivi su temi specifici.
Questi documenti rappresentano strumenti fondamentali per i professionisti e per gli uffici tecnici dei Comandi dei Vigili del Fuoco, garantendo un’applicazione uniforme della norma sul territorio nazionale.
Attività n. 71 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 71 (89) | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.[1][2] | fino a 500 persone | oltre 500 e fino a 800 persone | oltre 800 persone |
Attività n. 71 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 71.1.A | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Fino a 500 persone |
| 71.2.B | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Oltre 500 e fino a 800 persone |
| 71.3.C | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. | Oltre 800 persone |
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) . Per gli uffici, il Codice offre un’alternativa al D.M. 22 febbraio 2006, attraverso la regola tecnica verticale contenuta nel Capitolo V.4, inizialmente introdotta con il D.M. 8 giugno 2016 (entrato in vigore il 23 luglio 2016) e successivamente sostituita dal D.M. 14 febbraio 2020 (entrato in vigore il 5 aprile 2020).
Questa duplice possibilità di scelta consente ai progettisti e ai gestori di optare per l’approccio più adatto alle specifiche caratteristiche della struttura, in un’ottica di flessibilità e prestazionalità che caratterizza il Codice rispetto alle regole tecniche tradizionali.
L’Aggiornamento sugli Impianti di Climatizzazione
La regola tecnica del 2006 è stata oggetto di un aggiornamento di portata più ampia, che ha interessato numerose regole tecniche, introdotto dal D.M. 10 marzo 2020, relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione. Questo decreto ha consentito, anche per gli uffici, l’impiego di fluidi refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817, superando il precedente divieto che limitava l’uso a fluidi non infiammabili o non tossici. I chiarimenti applicativi su questa innovazione sono stati forniti con la circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Le aziende e gli uffici sono oggi ricompresi al punto 71 dell’Allegato I del regolamento, con una formulazione che differisce significativamente dal precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove l’attività era al n. 89).
La modifica più rilevante riguarda il parametro di assoggettabilità:
- Precedentemente (D.M. 16 febbraio 1982): l’assoggettabilità era legata al numero di “addetti”, che dovevano essere occupati in numero superiore a 500.
- Attualmente (D.P.R. n. 151/2011): il parametro adottato è quello delle “persone presenti”, in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 febbraio 2006. La soglia di assoggettabilità è stata inoltre ridotta a 300 persone presenti.
Questo cambiamento ha determinato un notevole ampliamento del campo di assoggettabilità delle attività destinate ad uffici, tenuto conto che si è passati da un parametro di “addetti oltre 500” a “persone presenti oltre 300”. Molte attività che prima non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi sono oggi ricomprese nel campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011.
Implicazioni per le Attività Esistenti e per l’Asseverazione
Tenuto conto di quanto sopra, anche ai fini dell’asseverazione degli uffici in categoria A, il Titolo IV del D.M. 22 febbraio 2006, relativo agli “Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi”, non può essere riferito alle attività ora soggette (uffici con oltre 300 persone presenti), poiché è riferito alle attività soggette all’epoca della sua emanazione (uffici nei quali sono occupati oltre 500 addetti). Questa distinzione è fondamentale per evitare applicazioni erronee delle disposizioni transitorie.
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016).
Per quanto concerne le aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 71.1.A: fino a 500 persone
- 71.2.B: oltre 500 e fino a 800 persone
- 71.3.C: oltre 800 persone
I riferimenti al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98, D.M. 4 maggio 1998, D.M. 16 febbraio 1982) devono intendersi aggiornati tenuto conto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011, D.M. 7 agosto 2012). In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Nel corso degli anni, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti su casi particolari, al fine di risolvere incertezze interpretative:
- Uffici organizzati in più edifici: in analogia a quanto chiarito per le attività ricettive, le “aziende ed uffici” organizzati in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno con meno di 300 persone presenti, devono osservare le norme di cui al D.M. 22 febbraio 2006 per ciascun edificio, in relazione alla classificazione di cui all’articolo 2 della regola tecnica. Se l’attività nel suo complesso ha più di 300 persone presenti, la stessa risulta ricompresa nel punto 71 del D.P.R. n. 151/2011 e pertanto è soggetta a controllo dei Vigili del fuoco.
- Complessi edilizi con diverse titolarità: un complesso edilizio a uso ufficio complessivamente con oltre 300 persone presenti, distribuito su più edifici separati e isolati ciascuno con meno di 300 presenti, facente capo a unico titolare, ricade nel punto 71 del D.P.R. n. 151/2011. Qualora invece l’attività fosse costituita da uffici facenti capo a diverse titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al punto 73 del D.P.R. n. 151/2011 secondo le indicazioni fornite con nota n. 4756 del 9 aprile 2013 (Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22 maggio 2013).
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 22 febbraio 2006: Regola tecnica di prevenzione incendi per edifici e/o locali destinati ad uffici (pubblicato in G.U. n. 51 del 2 marzo 2006).
- Lettera circolare n. P694/4122 sott. 66/A del 19 giugno 2006: Chiarimenti e indirizzi applicativi sul D.M. 22 febbraio 2006.
- Lettera circolare n. P571/4122 sott. 66/A dell’8 maggio 2007: Ulteriori chiarimenti sul D.M. 22 febbraio 2006.
- D.M. 10 marzo 2020: Disposizioni per gli impianti di climatizzazione.
- Circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020: Chiarimenti sul D.M. 10 marzo 2020.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), D.M. 8 giugno 2016 e D.M. 14 febbraio 2020 (Capitolo V.4): Disciplina organica per gli uffici.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 71 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 71.1.A, 71.2.B, 71.3.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 89).
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con L. 98/2013) e L. 27 febbraio 2017, n. 19: Modifiche ai termini per la SCIA delle nuove attività.
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.
- Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22 maggio 2013: Chiarimenti su complessi edilizi con diverse titolarità.
- Nota DCPREV prot. n. 4756 del 9 aprile 2013: Chiarimenti sui requisiti di assoggettamento.




