La sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione rappresenta un settore di fondamentale importanza, data la diffusione capillare di queste strutture e la necessità di garantire condizioni di sicurezza per i residenti. Il quadro normativo di riferimento, che ha origini storiche risalenti agli anni Ottanta, è stato recentemente oggetto di significativi aggiornamenti e integrazioni, che hanno introdotto nuove prescrizioni per gli edifici di maggiore altezza e hanno esteso il campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi a questa tipologia edilizia.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246
Il fulcro storico della disciplina è rappresentato dal D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che ha introdotto le “Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987, ha rappresentato per decenni il riferimento principale per la progettazione e l’esercizio degli edifici residenziali.
Il decreto è stato successivamente oggetto di importanti aggiornamenti:
- D.M. 25 gennaio 2019: ha introdotto modifiche e integrazioni significative all’allegato del D.M. 246/1987, con particolare riferimento agli edifici di maggiore altezza, introducendo l’obbligo di impianti di segnalazione manuale di allarme per gli edifici con altezza antincendio superiore a 54 metri e sistemi di allarme vocale EVAC per quelli superiori a 80 metri.
- D.M. 15 settembre 2005: relativo ai vani degli impianti di sollevamento, ha introdotto disposizioni che interessano anche gli edifici civili.
La Sicurezza Antincendio delle Facciate: Dalle Guide Tecniche al Futuro Decreto Ministeriale
Un tema di crescente rilevanza è rappresentato dalla sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili. Questo aspetto è stato affrontato per la prima volta in Italia con la lettera circolare n. 5643 del 31 marzo 2010, che ha introdotto una Guida Tecnica riferita agli edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri. Questa guida è stata successivamente sostituita dalla nuova Guida Tecnica allegata alla lettera circolare prot. n. 5043 del 15 aprile 2013.
È importante sottolineare che, pur raccomandandone l’utilizzo, la circolare avverte che la nuova Guida Tecnica continua a mantenere lo status di “Documento Volontario di Applicazione”. Inoltre, l’applicazione di tale documento non esplica necessariamente gli effetti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
La Guida Tecnica sarà sostituita da un nuovo decreto ministeriale, applicabile a tutti gli edifici civili, relativo ai “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011 non sottoposte alle norme tecniche di cui al D.M. 3 agosto 2015”. Questo decreto, approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi nella riunione dell’11 maggio 2022, diverrà cogente dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) . Con il D.M. 19 maggio 2022, entrato in vigore il 29 giugno 2022, è stato introdotto il capitolo V.14 (“Edifici di civile abitazione”) della sezione V dell’allegato 1 al Codice, estendendo il campo di applicazione del Codice agli edifici di civile abitazione di cui all’attività n. 77 dell’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Il Codice, nell’individuare con maggiore precisione l’attività oggetto di regola tecnica rispetto al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, ha aggiunto la parola “prevalentemente” destinati a civile abitazione, intendendo che all’interno dell’edificio possono essere incluse anche aree destinate a piccole attività di tipo civile (artigianali, commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc.), che peraltro rappresenta una situazione già di prassi considerata da molto tempo.
Parallelamente, il D.M. 30 marzo 2022, entrato in vigore il 7 luglio 2022, ha introdotto il capitolo V.13 (“Chiusure d’ambito degli edifici civili”) della sezione V dell’allegato 1 al Codice, senza tuttavia estendere il campo di applicazione del Codice agli edifici di civile abitazione. L’introduzione di questi ultimi nel campo di applicazione del Codice è stata successivamente effettuata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 19 maggio 2022.
Attività n. 77 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 77 (94) | Edifici[2] destinati ad uso civile[3] con altezza antincendio[4] superiore a 24 m. | fino a 32 m | oltre 32 m e fino a 54 m | oltre 54 m |
Attività n. 77 – allegato III al D.M. 7 agosto 2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 77.1.A | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m. | Fino a 32 m |
| 77.2.B | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m. | Oltre 32 m e fino a 54 m |
| 77.3.C | Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m. | Oltre 54 m |
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Gli edifici destinati ad uso civile sono oggi ricompresi al punto 77 dell’Allegato I del regolamento.
La definizione è stata riformulata rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 94). Le principali modifiche sono:
- Parametro di assoggettabilità: si è passati dal parametro di “altezza in gronda” a quello di “altezza antincendio“, in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 maggio 1987, n. 246. Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011, ai fini dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982, si doveva fare riferimento all’altezza in gronda (“l’altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all’intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile”) come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2 giugno 1982, e non all’altezza antincendi (Lettera circolare prot. n. 6140/4122 del 28 marzo 1987). L’altezza antincendi è generalmente inferiore rispetto all’altezza in gronda, pertanto alcuni edifici di civile abitazione possono risultare non più soggetti ai controlli di prevenzione incendi per effetto del nuovo regolamento.
- Terminologia: il termine “civile abitazione” è stato sostituito con “uso civile“, ingenerando però interpretazioni non chiare e talvolta contraddittorie su quali eventuali altri “edifici ad uso civile” siano da considerare tra le attività soggette oltre agli edifici di civile abitazione di cui al D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (come uffici, alberghi, ospedali, scuole, locali di pubblico spettacolo, edifici sottoposti a tutela, stazioni, ecc.).
In realtà, si ritiene che il termine “edifici destinati ad uso civile” di cui all’attività n. 77 del D.P.R. n. 151/2011 debba riferirsi esclusivamente agli edifici di civile abitazione, regolamentati dal D.M. 16 maggio 1987, n. 246 o dalla RTV di cui al capitolo V.13 del Codice di prevenzione incendi. Pertanto, non deve essere individuata la voce n. 77 per quelle attività (uffici, alberghi, ospedali, scuole, ecc.) pur se esercite in edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri.
Per quanto concerne gli edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 77.1.A: fino a 32 m
- 77.2.B: oltre 32 m e fino a 54 m
- 77.3.C: oltre 54 m
Le Proroghe per gli Adempimenti e gli Adeguamenti
Il settore degli edifici civili è stato interessato da diverse proroghe, legate sia al passaggio al nuovo regolamento di prevenzione incendi sia all’emergenza pandemica da COVID-19.
Proroga per la presentazione della prima attestazione di rinnovo periodico:
Per gli edifici di civile abitazione di cui al numero 77 dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, precedentemente compresi al n. 94 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 e in possesso di certificato di prevenzione incendi “una tantum” rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011), il termine di scadenza per la presentazione della prima attestazione di rinnovo periodico di cui all’articolo 11, comma 6, lett. c) del D.P.R. n. 151/2011, originariamente fissato al 7 ottobre 2021, è stato prorogato al 29 giugno 2022 (90 giorni successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con D.C.M. 31 gennaio 2020 e prorogato più volte fino al 31 marzo 2022).
Adeguamento degli edifici esistenti:
Per quanto concerne l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione, gli edifici esistenti al 6 maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019) devono essere adeguati entro specifici termini:
- Entro il 6 maggio 2021 (due anni dalla data di entrata in vigore del decreto) con l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio per gli edifici con altezza antincendio superiore a 54 metri e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza EVAC per gli edifici con altezza antincendio superiore a 80 metri.
- Per le restanti disposizioni, il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) del D.M. 25 gennaio 2019, era stato prorogato al 30 settembre 2022 (sei mesi dal termine dello stato di emergenza da COVID-19 del 31 marzo 2022).
L’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti per gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, deve essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
- Edifici a uso civile e attività n. 73 (promiscuità strutturale): non rientrano nel punto 73 del D.P.R. n. 151/2011 (Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità) le aree destinate a civile abitazione le quali, anche se parzialmente presenti nell’edificio o complesso di edifici, non concorrono nel computo dei parametri fissati per determinare l’assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione (pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno 1987).
- D.M. 25 gennaio 2019: Modifiche ed integrazioni al D.M. 246/1987 (pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2019).
- D.M. 15 settembre 2005: Regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), D.M. 19 maggio 2022 (Capitolo V.14) e D.M. 30 marzo 2022 (Capitolo V.13): Disciplina organica per gli edifici civili e le chiusure d’ambito.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 77 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 77.1.A, 77.2.B, 77.3.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 94).
- Lettera circolare n. 5643 del 31 marzo 2010 e lettera circolare prot. n. 5043 del 15 aprile 2013: Guide tecniche per la sicurezza antincendio delle facciate.
- D.Lgs. n. 81/2008: Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Lettera circolare prot. n. 6140/4122 del 28 marzo 1987: Chiarimenti sull’altezza in gronda.
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.




