La sicurezza antincendio degli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibili gassosi rappresenta un settore di fondamentale importanza, data la diffusione capillare di questi impianti e i rischi connessi all’utilizzo di gas infiammabili. Il quadro normativo di riferimento ha subito una significativa evoluzione nel corso degli anni, culminata con l’emanazione di una nuova regola tecnica che ha aggiornato e razionalizzato la disciplina, recependo i numerosi chiarimenti intervenuti nel tempo e operando un importante rinvio alle norme tecniche di settore per gli aspetti progettuali e installativi.
La Nuova Regola Tecnica: Il D.M. 8 novembre 2019
Il fulcro della disciplina è oggi rappresentato dal D.M. 8 novembre 2019, che ha introdotto le “Norme di prevenzione incendi sugli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019, ha sostituito integralmente la precedente regola tecnica di cui al D.M. 12 aprile 1996, che a sua volta aveva sostituito le norme della storica circolare ministeriale n. 68 del 25 novembre 1969 (“Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete”).
L’emanazione del nuovo decreto risponde a diverse esigenze:
- Aggiornamento tecnologico: recepire l’evoluzione delle tecnologie e delle pratiche installative intervenute negli ultimi decenni.
- Sistematizzazione dei chiarimenti: la precedente normativa era stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi chiarimenti intervenuti attraverso risposte a quesiti e lettere circolari ministeriali. La nuova regola tecnica ha provveduto a recepire questi chiarimenti in maniera organica, inserendoli direttamente nel testo normativo e garantendo così maggiore certezza interpretativa.
- Razionalizzazione del quadro normativo: operare una chiara distinzione tra gli aspetti di “antincendio” (di competenza della regola tecnica) e gli aspetti progettuali e installativi (rinviati alle norme di settore).
Attività n. 74 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 74 (91) | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. [1] [2] | fino a 350 kW | oltre 350 kW e fino a 700 kW | oltre 700 kW |
Attività n. 74 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 74.1.A | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. | Fino a 350 kW |
| 74.2.B | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. | Oltre 350 kW e fino a 700 kW |
| 74.3.C | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. | Oltre 700 kW |
Il Rinvio alle Norme Tecniche di Settore
Una delle innovazioni più significative introdotte dal D.M. 8 novembre 2019 è rappresentata dal rinvio alle norme tecniche di settore per tutti gli aspetti connessi con la progettazione impiantistica, le installazioni e la posa in opera. Questa scelta, già perseguita con il Codice di Prevenzione Incendi, risponde all’obiettivo di fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino esclusivamente degli aspetti “antincendio”, demandando agli specialisti di settore gli aspetti tecnici e impiantistici.
In particolare, il decreto richiama nell’allegato 2 una serie di norme di settore, tra cui spicca la norma UNI 11528, che fornisce i criteri per la progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas. È importante segnalare che l’edizione 2014 di questa norma è stata sostituita dalla UNI 11528:2022 (“Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio”), entrata in vigore il 13 ottobre 2022, che rappresenta oggi il riferimento aggiornato per i professionisti del settore.
La norma UNI 11528:2022 si applica agli impianti civili extradomestici a gas della 1a, 2a e 3a famiglia, con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW, nonché all’installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. La norma si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o parte di essi, ma non si applica agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723 (ospitalità professionale).
Il Campo di Applicazione del D.M. 8 novembre 2019
Il decreto si applica agli “impianti civili extradomestici” per la produzione di calore, come definiti nella sezione 1 del provvedimento, che presentano le seguenti caratteristiche:
- Portata termica complessiva maggiore di 35 kW.
- Alimentazione a gas della 1a, 2a e 3a famiglia (secondo la classificazione della norma UNI EN 437:2021: 1a famiglia – gas manifatturati o gas di città; 2a famiglia – gas naturale o metano; 3a famiglia – gas di petrolio liquefatto o GPL).
- Pressione inferiore a 0,5 bar.
- Destinazione alla climatizzazione di edifici e ambienti, produzione di acqua calda, surriscaldata e vapore, forni ed altri laboratori artigiani, lavaggio biancheria e sterilizzazione, cucine e lavaggio stoviglie.
Sono espressamente esclusi dal campo di applicazione:
- Gli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale.
- Gli inceneritori.
- Le stufe catalitiche.
- Gli apparecchi di tipo A, ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Il Regime Transitorio e le Norme per gli Impianti Esistenti
Un aspetto di particolare rilevanza pratica riguarda il regime transitorio per gli impianti esistenti. Nessuno dei provvedimenti succedutisi nel tempo (circolare n. 68/1969, D.M. 12 aprile 1996, D.M. 8 novembre 2019) ha previsto norme transitorie per le attività esistenti. Pertanto, agli impianti esistenti già in regola con la previgente normativa non è richiesto alcun adeguamento.
Tuttavia, l’obbligo di adeguamento sussiste in determinate circostanze, che comportano una modifica sostanziale dell’impianto:
- Aumento della portata termica superiore al 20% di quella esistente (se realizzato una sola volta e purché tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW, non è richiesto adeguamento).
- Successivi aumenti della portata termica dopo il primo incremento.
- Aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al 20%.
- Passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW.
In questi casi, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono essere attivati i relativi procedimenti di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato riorganizzato. Gli impianti per la produzione di calore sono oggi ricompresi al punto 74 dell’Allegato I del regolamento.
Rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 91), non vi sono differenze nella definizione, con una perfetta corrispondenza tra le due classificazioni. Pertanto, in questo caso non vi sono nuove attività introdotte dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Per quanto concerne gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 74.1.A: fino a 350 kW
- 74.2.B: oltre 350 kW e fino a 700 kW
- 74.3.C: oltre 700 kW
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Nel corso degli anni, il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti su casi particolari, al fine di risolvere incertezze interpretative:
- Determinazione del versamento per pratiche di prevenzione incendi: in materia di determinazione del versamento da richiedere per l’espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente un’attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, si conferma che ogni locale caldaia (attività 91) e ogni serbatoio o gruppo di serbatoi per GPL posto a distanza superiore a 15 m rispetto ad altro serbatoio o gruppo di serbatoi (attività 4/b), costituiscono attività distinte e per ognuna di esse va richiesto il corrispondente importo di versamento (Nota prot. n. P846/4134 sott. 58 del 17 luglio 2001).
- Determinazione della soglia di assoggettabilità: l’impianto termico è attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora la potenzialità del focolare o camera di combustione, indicata dal fabbricante, sia superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW) in analogia a quanto riportato all’articolo 3 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391. In tal senso, è archiviabile (in quanto non più soggetta) una pratica relativa all’impianto termico in cui è stato tarato il bruciatore a un valore inferiore a 116 kW, tramite la sostituzione dell’ugello del bruciatore (Nota prot. n. P506/4134 sott. 58 del 19 aprile 2001).
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 8 novembre 2019: Norme di prevenzione incendi sugli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi (pubblicato in G.U. n. 273 del 21 novembre 2019).
- D.M. 12 aprile 1996: Precedente regola tecnica (abrogata).
- Circolare ministeriale n. 68 del 25 novembre 1969: Normativa storica (abrogata).
- Norma UNI 11528:2022: Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio (sostituisce l’edizione 2014).
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 74 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 74.1.A, 74.2.B, 74.3.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 91).
- Nota prot. n. P846/4134 sott. 58 del 17 luglio 2001: Chiarimenti sulla determinazione del versamento per pratiche di prevenzione incendi.
- Nota prot. n. P506/4134 sott. 58 del 19 aprile 2001: Chiarimenti sulla determinazione della soglia di assoggettabilità.




