La sicurezza antincendio negli edifici passa attraverso il controllo di tutti i possibili percorsi di propagazione del fuoco e dei fumi. Tra questi, i vani degli ascensori e degli impianti di sollevamento rivestono un ruolo critico, poiché, fungendo da “camini” verticali, possono favorire la rapida diffusione dell’incendio tra i diversi piani di un’attività. Per questo motivo, il legislatore ha dedicato a questi spazi una specifica regola tecnica, che nel tempo è stata integrata e, in parte, sostituita dal più moderno Codice di Prevenzione Incendi.
Il Provvedimento Chiave: Il D.M. 15 settembre 2005
Il riferimento normativo principale per i vani degli impianti di sollevamento è il D.M. 15 settembre 2005. Questo decreto ha rappresentato una svolta, in quanto ha introdotto per la prima volta una disciplina organica e dettagliata per la prevenzione incendi di questi specifici spazi, abrogando e sostituendo tutte le precedenti disposizioni frammentarie in materia.
L’innovazione introdotta dal decreto non si è limitata alla definizione di nuovi criteri costruttivi, ma ha avuto un effetto a cascata sulla normativa di settore. Esso ha infatti modificato i punti relativi agli ascensori (incluse le tipologie antincendio e i montalettighe utilizzabili in caso di incendio) presenti in altre importanti regole tecniche, come il D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (per gli edifici di civile abitazione), il D.M. 9 aprile 1994 (per le attività ricettive turistico-alberghiere) e il D.M. 18 settembre 2002 (per le strutture sanitarie). In questo modo, il legislatore ha garantito un approccio uniforme e coerente alla sicurezza di questi impianti in tutti i contesti produttivi e residenziali.
La Ratio della Norma: Limitare la Propagazione
La filosofia che sottende alla regola tecnica è chiara: i vani degli impianti di sollevamento, per la loro natura di collegamento verticale, rappresentano una via preferenziale di propagazione dell’incendio. La progettazione, pertanto, deve essere orientata a limitare la diffusione dei prodotti della combustione (fumi e gas caldi) verso gli ambiti collegati.
Per raggiungere questo obiettivo, il D.M. 15 settembre 2005 classifica gli impianti in base alle caratteristiche del vano di corsa, distinguendo tre principali tipologie:
- Vano aperto: soluzione tradizionale che non offre particolari barriere alla propagazione.
- Vano protetto: realizzato con pareti in grado di offrire una resistenza al fuoco, limitando la trasmissione del calore.
- Vano a prova di fumo: la soluzione più performante, progettata per contenere la diffusione dei fumi all’interno del vano stesso.
A queste categorie si aggiungono poi requisiti specifici e più severi per gli ascensori antincendio e per gli ascensori di soccorso, che devono garantire funzionalità e sicurezza anche durante un evento incendio per consentire le operazioni di evacuazione e intervento dei Vigili del Fuoco.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio obbligato per la corretta applicazione della normativa è la relazione con il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) . Il Codice, che rappresenta il testo unico per la progettazione antincendio, ha introdotto al Capitolo V.3 una disciplina specifica per i “Vani degli ascensori”.
È fondamentale sottolineare che, per tutte le attività progettate secondo il Codice, il D.M. 15 settembre 2005 non trova più applicazione. Il Codice, infatti, assorbe e aggiorna la materia, proponendo un approccio prestazionale che, pur mantenendo gli stessi obiettivi di sicurezza, offre maggiore flessibilità progettuale e si integra armonicamente con il resto dell’impianto normativo del Codice stesso.
Ambito di Applicazione e Rinvii Tecnici
Il campo di applicazione del D.M. 15 settembre 2005 è circoscritto ai vani degli impianti di sollevamento (intesi come locali macchinario, locali pulegge, vani di corsa e aree di lavoro) installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. La norma si applica sia alle nuove realizzazioni sia, a partire dal 2 febbraio 2006 (data di entrata in vigore), agli impianti esistenti in caso di modifiche sostanziali.
Un aspetto di rilievo è che il decreto, per quanto non espressamente previsto nella sua regola tecnica, rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore. In particolare, gli ascensori devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti dalla Direttiva 2014/33/UE (che ha sostituito la precedente Direttiva 95/16/CE), recepita in Italia con il D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23. Questo significa che la progettazione antincendio del vano (prevenzione incendi) e la progettazione meccanica dell’ascensore (sicurezza funzionale) sono due ambiti distinti ma complementari, governati da norme diverse che concorrono alla sicurezza complessiva dell’impianto.
L’Evoluzione Storica e il Superamento della Normativa Precedente
Prima dell’entrata in vigore del D.M. 15 settembre 2005, non esisteva una regola tecnica di prevenzione incendi specifica e organica per i vani degli impianti di sollevamento. L’unico riferimento normativo era costituito dal D.P.R. 29 maggio 1963, n° 1497, che disciplinava gli ascensori e i montacarichi in servizio privato ma trattava gli aspetti di prevenzione incendi in maniera estremamente generica, senza fornire indicazioni progettuali dettagliate per limitare la propagazione dell’incendio.
La Questione dell’Assoggettabilità e le Procedure Attuali
Un cambiamento significativo è intervenuto con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° aprile 2011, n. 151, che ha introdotto il nuovo regolamento di prevenzione incendi. A partire dal 7 ottobre 2011, i “vani degli impianti di sollevamento” hanno cessato di costituire un’attività soggetta a controllo autonomo, in quanto non sono più ricompresi nell’elenco dell’Allegato I al decreto.
In precedenza, questi vani erano inseriti nel vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 al punto n. 95, con specifici limiti dimensionali (corsa superiore a 20 metri, altezza in gronda superiore a 24 metri, ecc.). Oggi, invece, la loro presenza deve essere considerata all’interno del più ampio progetto antincendio dell’attività principale.
Di conseguenza, il progettista deve sempre tenere conto della presenza di tali installazioni. In particolare:
- In caso di nuova attività o di nuova installazione/modifica sostanziale in un’attività esistente, se dalla valutazione del rischio incendio emerge un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, è necessario richiedere l’esame del progetto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco (per le attività di categoria B e C) e, a lavori ultimati, presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
- Se, invece, non si configura un aggravio delle condizioni di sicurezza, la pratica può essere aggiornata tramite la presentazione di una SCIA, che dovrà essere integrata con la valutazione del rischio incendio.
In ogni caso, il corrispettivo dovuto per le procedure amministrative, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, è quello relativo all’attività principale a servizio della quale è posto l’impianto di sollevamento.
Riferimenti e Chiarimenti Applicativi
Per una corretta interpretazione e applicazione della normativa, è importante consultare gli atti di indirizzo emanati dall’Amministrazione. Tra questi, si segnala la nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013, che fornisce chiarimenti in merito ai richiami, specifici o generici, alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, ancora presenti nel testo del D.M. 15 settembre 2005.
Inoltre, la raccolta di “Quesiti ascensori e montacarichi” rappresenta uno strumento prezioso per i professionisti, selezionando circolari, note di chiarimenti e risposte a quesiti di interesse generale, offrendo un utile orientamento per l’esame di casi analoghi.
Elenco sintetico dei riferimenti normativi e tecnici citati:
- D.M. 15 settembre 2005 – Regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi, Cap. V.3) – Disciplina organica per le attività soggette al Codice.
- D.P.R. 1° aprile 2011, n. 151 – Nuovo regolamento di prevenzione incendi (abrogazione dell’assoggettabilità autonoma).
- D.M. 16 febbraio 1982 – Vecchio elenco delle attività soggette (superato).
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 – Normativa storica sugli ascensori (superata per gli aspetti antincendio).
- Direttiva 2014/33/UE e D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 – Requisiti di sicurezza per gli ascensori.
- Norme UNI EN 81/72 e 81/73 – Norme tecniche di settore per ascensori antincendio e di soccorso.
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013 – Chiarimenti sui richiami normativi.




