La sicurezza antincendio nelle attività commerciali rappresenta un settore di particolare rilevanza, data l’elevata affluenza di pubblico e la necessità di garantire condizioni di esodo e protezione adeguate in caso di emergenza. Il quadro normativo di riferimento, che ha assunto una fisionomia definita solo nel 2010, si è sviluppato a partire da criteri generali per arrivare a una regola tecnica specifica, successivamente integrata con il Codice di Prevenzione Incendi, che offre oggi un’alternativa progettuale più flessibile e prestazionale.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 27 luglio 2010
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 27 luglio 2010, che ha introdotto la “Regola tecnica di prevenzione incendi sulle attività commerciali”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2010, ha costituito la prima norma tecnica di prevenzione incendi specifica per il settore commerciale, adottata secondo quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Precedentemente, infatti, per le attività commerciali erano state emanate la circolare n. 75 del 3 luglio 1967, recante “Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.”, successivamente modificata dalla lettera circolare prot. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975. Queste circolari, sebbene superate dalla nuova disciplina per le nuove realizzazioni, continuano comunque a disciplinare le attività preesistenti al 11 settembre 2010 (data di entrata in vigore del D.M. 27 luglio 2010) alle condizioni ivi indicate, e continuano altresì a disciplinare le fattispecie espressamente richiamate dal decreto.
Attività 69 – allegato I al DPR n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 69 (87) | Locali adibiti ad esposizione[1] e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee,[2][3] di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | fino a 600 m2 | oltre 600 e fino a 1.500 m2 | oltre 1.500 m2 |
Attività n. 69 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 69.1.A | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Fino a 600 m2 |
| 69.2.B | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Oltre 600 e fino a 1500 m2 |
| 69.3.C | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | Oltre 1500 m2 |
Il Campo di Applicazione del D.M. 27 luglio 2010
Le disposizioni contenute nel D.M. 27 luglio 2010 si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 m².
Questa soglia rappresenta il discrimine per l’applicazione della regola tecnica, che si rivolge quindi alle attività commerciali di media e grande dimensione, caratterizzate da un’affluenza di pubblico e da una complessità gestionale tali da richiedere specifiche prescrizioni di sicurezza.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) . Per le attività commerciali, il Codice offre un’alternativa al D.M. 27 luglio 2010, attraverso la regola tecnica verticale contenuta nel Capitolo V.8, inizialmente introdotta con il D.M. 23 novembre 2018 (entrato in vigore il 2 gennaio 2019) e successivamente sostituita dal D.M. 14 febbraio 2020 (entrato in vigore il 5 aprile 2020).
Questa duplice possibilità di scelta consente ai progettisti e ai gestori di optare per l’approccio più adatto alle specifiche caratteristiche della struttura, in un’ottica di flessibilità e prestazionalità che caratterizza il Codice rispetto alle regole tecniche tradizionali.
L’Aggiornamento sugli Impianti di Climatizzazione
La regola tecnica del 2010 è stata oggetto di un aggiornamento di portata più ampia, che ha interessato numerose regole tecniche, introdotto dal D.M. 10 marzo 2020, relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione. Questo decreto ha consentito, anche per le attività commerciali, l’impiego di fluidi refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817, superando il precedente divieto che limitava l’uso a fluidi non infiammabili o non tossici. I chiarimenti applicativi su questa innovazione sono stati forniti con la circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. I locali di esposizione e/o vendita sono oggi ricompresi al punto 69 dell’Allegato I del regolamento, con una formulazione diversa rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 87).
Le principali novità introdotte dal nuovo sistema di classificazione sono:
- Inclusione delle fiere e quartieri fieristici: rientrano ora tra le “attività soggette” (in linea con le precedenti risposte a quesiti o chiarimenti ministeriali), riconoscendo la specificità di queste manifestazioni che, pur essendo temporanee, presentano caratteristiche di affollamento e complessità gestionale simili alle attività commerciali stabili.
- Esclusione delle manifestazioni temporanee: non rientrano tra le “attività soggette” (al contrario delle precedenti risposte a quesiti) le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Questo chiarimento, ribadito dalla Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19 maggio 2015, specifica che non è possibile procedere a una quantificazione in termini temporali, ma in generale per attività temporanee si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
Per quanto concerne i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 400 m², l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 69.1.A: fino a 600 m²
- 69.2.B: oltre 600 e fino a 1.500 m²
- 69.3.C: oltre 1.500 m²
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016).
In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Nel corso degli anni, il Ministero dell’Interno ha fornito numerosi chiarimenti su casi particolari, al fine di risolvere incertezze interpretative:
- Acquari: un acquario all’interno di un edificio ove la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi (punti 69 o 65 del D.P.R. n. 151/2011) né ai controlli della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o spettacolo (Nota DCPREV prot. n. 9518 dell’8 luglio 2011).
- Attività accessorie in manifestazioni temporanee: le attività accessorie quali depositi di GPL in bombole o serbatoi, centrali termiche, cucine, gruppi elettrogeni, ecc., il cui utilizzo è anch’esso temporaneo e legato alla manifestazione, non sono soggette a controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 (Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28 luglio 2015).
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 27 luglio 2010: Regola tecnica di prevenzione incendi sulle attività commerciali (pubblicato in G.U. n. 187 del 12 agosto 2010).
- D.M. 10 marzo 2020: Disposizioni per gli impianti di climatizzazione.
- Circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020: Chiarimenti sul D.M. 10 marzo 2020.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), D.M. 23 novembre 2018 e D.M. 14 febbraio 2020 (Capitolo V.8): Disciplina organica per le attività commerciali.
- Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 e lettera circolare prot. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975: Normativa precedente (ancora applicabile per attività preesistenti al 2010 e per fattispecie specifiche).
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 69 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 69.1.A, 69.2.B, 69.3.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 87).
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.
- Nota DCPREV prot. n. 9518 dell’8 luglio 2011: Chiarimenti sugli acquari.
- Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19 maggio 2015: Chiarimenti sul concetto di temporaneità.
- Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28 luglio 2015: Chiarimenti sulle attività accessorie in manifestazioni temporanee.




