La sicurezza antincendio nei locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici rappresenta un tema di particolare rilevanza, data l’elevata affluenza di pubblico e la necessità di garantire condizioni di esodo e protezione adeguate in caso di emergenza. Il quadro normativo di riferimento si è sviluppato nel corso dei decenni, partendo da disposizioni storiche fino ad arrivare a regole tecniche specifiche e, più recentemente, a misure di semplificazione per gli spettacoli dal vivo, in un percorso che bilancia l’esigenza di sicurezza con quella di favorire l’accesso alla cultura e allo spettacolo.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 19 agosto 1996 e le sue Integrazioni
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 19 agosto 1996, che ha costituito la prima norma tecnica di prevenzione incendi specifica per i locali di pubblico spettacolo, adottata secondo quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Questo provvedimento ha sostituito la precedente circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, che per decenni aveva rappresentato il riferimento principale per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza di teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo.
È importante precisare che il D.M. 19 agosto 1996 ha abrogato le sole disposizioni della circolare n. 16 del 1951 attinenti a problematiche di prevenzione incendi. Come chiarito dalla circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997, tutte le altre disposizioni della circolare del 1951 (relative a norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture, misure antinfortunistiche, ecc.) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve successive modifiche intervenute in altri settori.
La regola tecnica del 1996 è stata successivamente oggetto di aggiornamenti e integrazioni, tra cui:
- D.M. 6 marzo 2001: ha introdotto le prime modifiche alla disciplina.
- D.M. 18 dicembre 2012: ha apportato ulteriori integrazioni, adeguando la norma alle esigenze emerse in fase applicativa.
Attività n. 65 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 65 (83) | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, [1][2][3] impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza [4] superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee [5][6], di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.[7] | fino a 200 persone | oltre 200 persone |
Un aggiornamento significativo, che ha interessato non solo i locali di spettacolo ma numerose altre attività, è stato introdotto dal D.M. 10 marzo 2020, relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione. Questo decreto ha consentito, anche per i locali di spettacolo, l’impiego di fluidi refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817, superando il precedente divieto che limitava l’uso a fluidi non infiammabili o non tossici. I chiarimenti applicativi su questa innovazione sono stati forniti con la circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020.
Inoltre, per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, il riferimento è oggi il D.M. 31 marzo 2003, che ha abrogato le precedenti disposizioni in materia.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) . Con il D.M. 22 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2023, è stato introdotto il capitolo V.15 della sezione V dell’allegato 1 al Codice, dedicato alle “attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.
Questo provvedimento ha esteso il campo di applicazione del Codice ai locali di spettacolo e di trattenimento di cui all’attività n. 65 dell’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Per questi locali, le norme tecniche del Codice si applicano in alternativa alla regola tecnica di cui al D.M. 19 agosto 1996, offrendo ai progettisti e ai gestori la possibilità di scegliere l’approccio progettuale più adatto alle specifiche caratteristiche dell’attività, in un’ottica di flessibilità e prestazionalità.
Le Misure di Semplificazione per gli Spettacoli dal Vivo
Un importante capitolo della disciplina riguarda le misure di semplificazione introdotte per favorire l’organizzazione di spettacoli dal vivo e attività culturali. Questo percorso normativo ha avuto inizio con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che all’articolo 38-bis ha introdotto un regime di semplificazione per gli spettacoli dal vivo.
Questa disciplina è stata successivamente modificata e prorogata nel tempo:
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14): ha esteso il regime di semplificazione anche alle proiezioni cinematografiche, ampliato la fascia oraria consentita (dalle ore 8.00 alle ore 1.00) e prorogato il termine al 31 dicembre 2023.
- D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito con legge 23 febbraio 2024, n. 18): ha ulteriormente prorogato il termine al 31 dicembre 2024 e incrementato il numero massimo di partecipanti da 1.000 a 2.000.
Infine, con il D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 (convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 16), queste misure di semplificazione sono state rese definitive a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il regime definitivo, previsto dall’articolo 7, comma 2 del D.L. 201/2024, stabilisce che, fuori dai casi di competenza delle Commissioni provinciali di vigilanza (previsti dagli articoli 142 e 143 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 635/1940), per la realizzazione di spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche, comprese rassegne e festival) che si svolgono in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00, destinati a un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta è sostituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) , presentata allo sportello unico per le attività produttive, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. I locali di spettacolo e di trattenimento sono oggi ricompresi al punto 65 dell’Allegato I del regolamento.
Rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 83), sono state introdotte alcune modifiche significative:
- È stato introdotto, in alternativa alla capienza superiore a 100 persone, il parametro relativo alla superficie lorda superiore a 200 m² per gli impianti al chiuso, che prima non era presente. Questo ha comportato che alcune attività precedentemente “non soggette” siano diventate “soggette” con il nuovo regolamento.
- Sono state escluse dall’assoggettabilità le manifestazioni temporanee (in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali), intendendo per tali quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
- Sono state invece confermate nell’assoggettabilità le palestre (anche queste in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali).
Per quanto concerne i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, nonché impianti e centri sportivi e palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m², questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività:
- 65.1.B: fino a 200 persone.
- 65.2.C: oltre 200 persone.
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016).
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Nel corso degli anni, il Ministero dell’Interno ha fornito numerosi chiarimenti su casi particolari, al fine di risolvere incertezze interpretative e garantire un’applicazione uniforme della normativa. Tra questi, si segnalano:
- Acquari: un acquario all’interno di un edificio con percorsi obbligati tra vasche di esposizione non è soggetto a controllo VVF (punti 69 o 65 del D.P.R. n. 151/2011) né ai controlli della Commissione di vigilanza, non trattandosi di attività di intrattenimento o spettacolo (Nota DCPREV prot. n. 9518 dell’8 luglio 2011).
- Agenzie di scommesse: sono soggette a controllo VVF (punto 65 del D.P.R. n. 151/2011) in analogia alle attività di sale giochi e sale bingo (Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10 maggio 2013).
- Parchi avventura: non avendo all’interno del loro sedime alcun “locale di trattenimento” così come definito dal Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non rientrano tra le attività di cui al punto 65 del D.P.R. n. 151/2011. Per l’applicazione della regola tecnica, possono essere assimilati ai “parchi divertimenti” di cui alla lettera i) dell’articolo 1 del D.M. 19 agosto 1996 (Nota DCPREV prot. n. 717 del 18 gennaio 2018).
- Capienza: la “capienza” di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito ed è stabilita dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lettera circolare n. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997).
- Temporaneità: non è possibile procedere a una quantificazione in termini temporali. In generale, per attività temporanee si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19 maggio 2015).
- Pubbliche manifestazioni: comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc. non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui alla legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del “pubblico spettacolo” e/o del “trattenimento pubblico” e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS (Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21 giugno 2004).
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 19 agosto 1996: Norme di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento (pubblicato in G.U. n. 214 del 12 settembre 1996 – S.O. n. 149).
- D.M. 6 marzo 2001: Modifiche al D.M. 19 agosto 1996 (pubblicato in G.U. n. 65 del 19 marzo 2001).
- D.M. 18 dicembre 2012: Ulteriori modifiche al D.M. 19 agosto 1996 (pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2012).
- D.M. 10 marzo 2020: Disposizioni per gli impianti di climatizzazione.
- Circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020: Chiarimenti sul D.M. 10 marzo 2020.
- D.M. 31 marzo 2003: Requisiti di reazione al fuoco per le condotte degli impianti di climatizzazione.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e D.M. 22 novembre 2022 (capitolo V.15): Disciplina organica per le attività di intrattenimento e spettacolo.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 65 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 65.1.B e 65.2.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 83).
- Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951: Normativa precedente (abrogata per gli aspetti di prevenzione incendi).
- Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997: Chiarimenti sulla sopravvivenza delle disposizioni non antincendio della circolare del 1951.
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con L. 120/2020): Prime misure di semplificazione per gli spettacoli dal vivo (art. 38-bis).
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 14/2023): Proroga e modifica delle misure di semplificazione.
- D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito con L. 18/2024): Ulteriore proroga e aumento del numero di partecipanti.
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 (convertito con L. 16/2025): Stabilizzazione definitiva delle misure di semplificazione (art. 7, comma 2).
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.
- Nota DCPREV prot. n. 9518 dell’8 luglio 2011: Chiarimenti sugli acquari.
- Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10 maggio 2013: Chiarimenti sulle agenzie di scommesse.
- Nota DCPREV prot. n. 717 del 18 gennaio 2018: Chiarimenti sui parchi avventura.
- Lettera circolare n. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997: Chiarimenti sulla capienza.
- Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19 maggio 2015: Chiarimenti sul concetto di temporaneità.
- Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28 luglio 2015: Chiarimenti sulle attività accessorie nelle manifestazioni temporanee.
- Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21 giugno 2004: Chiarimenti sulle pubbliche manifestazioni.




