La sicurezza antincendio negli impianti sportivi rappresenta un settore di particolare rilevanza, data la frequentazione massiccia di pubblico e la necessità di garantire condizioni di esodo e protezione adeguate in caso di emergenza. Il quadro normativo di riferimento, che si è sviluppato a partire dagli anni Ottanta, ha subito nel corso del tempo un’evoluzione significativa, culminata con l’introduzione di regole tecniche specifiche e con l’integrazione nel sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 18 marzo 1996 e le sue Integrazioni
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 18 marzo 1996, che ha introdotto le “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. Questo provvedimento, che non abroga esplicitamente i provvedimenti precedenti, ha sostituito di fatto la precedente disciplina, rappresentata dal D.M. 25 agosto 1989 e, ancor prima, dal D.M. 10 settembre 1986 (integrato dal D.M. 22 gennaio 1987).
Il decreto del 1996 è stato successivamente oggetto di un importante aggiornamento con il D.M. 6 giugno 2005, che ha introdotto modifiche e integrazioni significative, in particolare per quanto riguarda gli impianti destinati a manifestazioni calcistiche. Per chiarire le novità introdotte e fornire indirizzi applicativi, il Ministero dell’Interno ha emanato due circolari:
- Circolare n. 18 MI.SA. prot. n. P918/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 27 giugno 2005: ha fornito i primi chiarimenti e indirizzi applicativi sulle modifiche al D.M. 18 marzo 1996 introdotte dal D.M. 6 giugno 2005.
- Circolare n. 31 MI.SA. prot. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 20 dicembre 2005: ha ulteriormente chiarito l’ambito di applicazione e i termini di adeguamento, con particolare riferimento agli impianti destinati a manifestazioni calcistiche.
Un ulteriore aggiornamento, di portata più recente, è stato introdotto dall’articolo 23-bis aggiunto dal D.M. 13 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024 ed entrato in vigore il 27 agosto successivo. Questo provvedimento ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, adeguando la disciplina alle esigenze emergenti e alle criticità emerse in fase applicativa.
Le Disposizioni Speciali per gli Impianti Calcistici
Un aspetto di particolare rilievo riguarda le disposizioni che si applicano esclusivamente agli impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori. Come chiarito dalla Circolare MI.SA. n. 31 del 20 dicembre 2005, per questi impianti sono previsti requisiti aggiuntivi e termini di adeguamento specifici, in considerazione del maggiore afflusso di pubblico e dei rischi connessi alla gestione di eventi sportivi di grande richiamo.
A supporto di questi adeguamenti, è stata emanata la lettera circolare prot. n. P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto 2005, che ha fornito le “Linee guida per la redazione del progetto preliminare relativo all’adeguamento degli impianti sportivi destinati alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori”. Questo documento rappresenta uno strumento operativo fondamentale per i progettisti e i gestori, fornendo indicazioni metodologiche per la pianificazione degli interventi di adeguamento.
Il Collegamento con le Misure di Contrasto alla Violenza negli Stadi
La sicurezza degli impianti sportivi non si limita agli aspetti di prevenzione incendi (safety), ma si integra con le misure di contrasto alla violenza in occasione di competizioni sportive (security). In questo contesto, si segnala il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall’articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4 agosto 2007. Questo provvedimento ha introdotto disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, prevedendo misure organizzative e di controllo che si integrano con le prescrizioni tecniche del D.M. 18 marzo 1996.
Il Rapporto con le Altre Discipline sulla Sicurezza delle Manifestazioni
La disciplina degli impianti sportivi si inserisce in un quadro più ampio di norme sulla sicurezza delle manifestazioni pubbliche e dei locali di intrattenimento. In particolare:
- Per le indicazioni in merito alle misure di safety e di security e alle direttive sui modelli organizzativi e procedurali in occasione di manifestazioni pubbliche, si rimanda alle disposizioni aggiornate contenute nel testo “Manifestazioni pubbliche”.
- Per le norme di prevenzione incendi sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, il riferimento è il testo coordinato e commentato del D.M. 19 agosto 1996.
- Altre disposizioni di sicurezza in tema di eventi e manifestazioni varie sono consultabili nei testi del D.M. 18 maggio 2007 (attività di spettacolo viaggiante), della Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) dell’11 gennaio 2001 (tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali) e del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 (disposizioni varie sui servizi di vigilanza antincendio).
Attività n. 65 dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 65 (83) | Locali di spettacolo e di trattenimento[1] in genere,[2][3][4] impianti e centri sportivi,[5] palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza[6] superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee,[7][8] di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.[9] | fino a 200 persone | oltre 200 persone |
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Gli impianti e centri sportivi sono oggi ricompresi al punto 65 dell’Allegato I del regolamento, insieme ai locali di spettacolo e di trattenimento.
Rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 83), sono state introdotte alcune modifiche significative:
- È stato introdotto il parametro relativo alla superficie lorda superiore a 200 m² per gli impianti al chiuso, che prima non era presente. Questo ha comportato che alcune attività precedentemente “non soggette” siano diventate “soggette” con il nuovo regolamento.
- Sono state escluse dall’assoggettabilità le manifestazioni temporanee (in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali), intendendo per tali quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
- Sono state invece confermate nell’assoggettabilità le palestre (anche queste in linea con i precedenti chiarimenti ministeriali).
I locali di spettacolo e di trattenimento in genere, gli impianti e centri sportivi e le palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m², sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività:
- 65.1.B: fino a 200 persone.
- 65.2.C: oltre 200 persone.
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016).
Per quanto concerne i riferimenti a vecchi regolamenti (D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, D.M. 16 febbraio 1982), si deve tenere conto degli aggiornamenti intervenuti con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011, D.M. 7 agosto 2012). In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013.
La Normativa Precedente e la Sopravvivenza delle Disposizioni Non Antincendio
Il D.M. 18 marzo 1996 ha costituito il primo provvedimento organico in materia di sicurezza antincendio per gli impianti sportivi. In precedenza, la normativa di riferimento era costituita dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951, che dettava norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere.
Come precisato dalla circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997, tutte quelle disposizioni della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture, misure antinfortunistiche, ecc.) sono da ritenersi tuttora in vigore, fatte salve successive modifiche intervenute in altri settori.
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 18 marzo 1996: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi (pubblicato in G.U. n. 85 dell’11 aprile 1996 – S.O. n. 61).
- D.M. 6 giugno 2005: Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996 (pubblicato in G.U. n. 150 del 30 giugno 2005).
- D.M. 13 agosto 2024: Ulteriori modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996 (pubblicato in G.U. n. 199 del 26 agosto 2024, in vigore dal 27 agosto 2024).
- Circolare n. 18 MI.SA. prot. n. P918/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 27 giugno 2005: Chiarimenti e primi indirizzi applicativi sulle modifiche al D.M. 18 marzo 1996.
- Circolare n. 31 MI.SA. prot. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 20 dicembre 2005: Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e ai termini di adeguamento.
- Lettera circolare prot. n. P1091/4139 sott. 7/4 del 5 agosto 2005: Linee guida per la redazione del progetto preliminare per l’adeguamento degli impianti calcistici con capienza superiore a 10.000 spettatori.
- D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito con L. 24 aprile 2003, n. 88, modificato dall’art. 11-quater della L. 4 agosto 2007, n. 41): Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
- D.M. 19 agosto 1996: Regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- D.M. 18 maggio 2007: Attività di spettacolo viaggiante.
- Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) dell’11 gennaio 2001: Tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali.
- D.M. 22 febbraio 1996, n. 261: Disposizioni varie sui servizi di vigilanza antincendio.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 65 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 65.1.B e 65.2.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 83).
- Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951: Normativa precedente (abrogata per gli aspetti di prevenzione incendi, ma ancora in vigore per altre disposizioni).
- Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23 gennaio 1997: Chiarimenti sulla sopravvivenza delle disposizioni non antincendio della circolare del 1951.
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.
- Nota DCPREV prot. n. 9518 dell’8 luglio 2011: Chiarimenti sugli acquari.
- Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10 maggio 2013: Chiarimenti sulle agenzie di scommesse.
- Nota DCPREV prot. n. 717 del 18 gennaio 2018: Chiarimenti sui parchi avventura.
- Nota prot. n. P908/4109 sott. 44/c dell’11 agosto 1999: Chiarimenti sui bowling.
- Lettera circolare n. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997: Chiarimenti sulla capienza.
- Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19 maggio 2015: Chiarimenti sul concetto di temporaneità.
- Nota DCPREV prot. n. 9131 del 28 luglio 2015: Chiarimenti sulle attività accessorie nelle manifestazioni temporanee.
- Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21 giugno 2004: Chiarimenti sulle pubbliche manifestazioni.




