Testo coordinato del D.M. 1° settembre 2021 ⬇️ recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 15 settembre 2022, dal D.M. 31 agosto 2023 e dal D.M. 13 settembre 2024, con vari chiarimenti e commenti.[1]
Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021).
Chiarimenti e indicazioni ministeriali
In materia di controllo e manutenzione dei presidi antincendio di cui al DM 1° settembre 2021 e s.m.i. sono stati forniti chiarimenti e indicazioni con le seguenti note o circolari ministeriali:
- Circolare DCPREV prot. n. 14804 del 06-10-2021 «DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. Primi chiarimenti».
- Circolare DCPREV prot. n. 15491 del 07 -11-2022 «decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81».
- Circolare DCPREV prot. n. 3747 del 13-03-2023 «Decreto del Ministero dell’Interno del 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81″ – Ulteriori indicazioni».
- Circolare DCPREV prot. n. 8191 del 17-05-2024 «DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”».
- Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 03-12-2024 «DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024 – Prime istruzioni operative».
- Circolare DCPREV prot. n. 1823 del 03-02-2025 «DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024. Integrazione al punto 2.1 della nota prot. n. DCPREV 19631 del 3/12/2024».
- Circolare DCPREV prot. n. 5536 del 28-03-2025 «DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Attivazione parte II del portale informatico dedicato al D.M. 1° settembre 2021».
Proroga disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori
Il comma 1-bis del D.M. 1° settembre 2021, aggiunto dall’articolo 1, comma 1 del D.M. 15 settembre 2022 relativo alle «Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» ha stabilito che le disposizioni previste all’articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
Tale termine è stato prorogato al 25 settembre 2025 dal D.M. 13 settembre 2024 (G.U. n. 219 del 18 settembre 2024), in vigore dal 19 settembre 2024 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Come indicato nella circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024, l’emanazione del D.M. 13 settembre 2024 si è reso necessario per far fronte alle difficoltà segnalate, anche dalle principali associazioni di categoria, in merito alla predisposizione di idonee sedi di esame provviste di particolari apparecchiature ed impianti dedicati, che al momento non sono uniformemente distribuite sul territorio nazionale.
Le modifiche principali introdotte dal decreto includono: aggiornamenti alle modalità di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, la proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni che regolano la qualifica dei tecnici manutentori al 25 settembre 2025, l’aggiornamento della tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore.
Tutte le altre disposizioni del DM 1° settembre 2021, come i criteri generali di manutenzione e sorveglianza antincendio, sono già in vigore dal 25 settembre 2022.
Precedentemente il termine era stato ulteriormente prorogato al 25 settembre 2024 dall’articolo 1 del D.M. 31 agosto 2023 (G.U. n. 212 del 11-09-2023) recante «Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Si rammenta ancora che la proroga prevista dal D.M. 15 settembre 2022 non riguarda le altre disposizioni del D.M. 1° settembre 2021, in particolare dell’articolo 3 e dell’articolo 5, per le quali è confermata l’entrata in vigore il 25 settembre 2022.
Pertanto a decorrere dal 25 settembre 2022 si deve far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza dei presidi antincendio stabiliti nell’Allegato I al D.M. 1° settembre 2021 e deve essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il registro dei controlli.
Inoltre, come chiarito con nota DCPREV prot. n. 15491 del 7 novembre 2022, possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del paragrafo 4 dell’Allegato II al D.M. 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro il 25 settembre 2022, siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Altre modifiche
Oltre a prorogare le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori, il D.M. 13 settembre 2024 e il D.M. 15 settembre 2022 hanno apportato altre modifiche all’allegato II del D.M. 1° settembre 2021, riportate nel testo coordinato, tra le quali quelle relative ai «contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato».
In particolare, con il D.M. 13 settembre 2024 il Prospetto 3.8 inerente ai corsi di formazione sui «Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)» è stato sostituito dal Prospetto 3.8.1 «Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)» e dal Prospetto 3.8.2 «Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».
Inoltre, viene aggiunto il Prospetto 3.14 sui corsi di formazione per i «Sistemi a polvere».
Le modifiche all’allegato II del D.M. 1° settembre 2021 apportate dal D.M. 13 settembre 2024 riguardano invece la sostituzione del punto 1, comma 5 e del punto 4, comma 4, l’aggiunta del comma 5-bis al punto 5 e la modifica del punto 5 (e non 4 come indicato in Gazzetta ufficiale per un probabile refuso), comma 8.
Decreto controlli
Il D.M. 1° settembre 2021 è un decreto interministeriale, adottato dal ministro dell’interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 (Prevenzione incendi), comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ove è stabilito quanto segue.
«Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: punto 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; punto 2) misure precauzionali di esercizio; punto 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; punto 4) criteri per la gestione delle emergenze; lettera b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione».
Il provvedimento è comunemente denominato «Decreto Controlli», così come indicato anche nella Circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sulla materia, avente per oggetto «DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. Primi chiarimenti».
Il provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, con le modalità stabilite nell’Allegato II al decreto, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività.
Dalla data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2021, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e)[2], l’articolo 4[3] e l’allegato VI[4] del D.M. 10 marzo 1998.[5]
Note
[1] Il testo ufficiale del D.M. 1° settembre 2021 è pubblicato nella G.U. n. 230 del 25 settembre 2021, il testo del D.M. 15 settembre 2022 sulla G.U. n. 224 del 24 settembre 2022, il testo del D.M. 31 agosto 2023 è pubblicato sulla G.U. n. 212 del 11 settembre 2023, mentre il testo del D.M. 13 settembre 2024 è pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2024.
[2] Art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), comma 1, lettera e) del D.M. 10 marzo 1998: «All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI».
[3] Art. 4 (Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio) del D.M. 10 marzo 1998: «Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore».
[4] L’allegato VI (Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio) del D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che tutte le misure di protezione antincendio previste: per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, per l’estinzione degli incendi e per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
[5] Il D.M. 10 marzo 1998 recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro» è completamente abrogato a decorrere dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 (cd. «Decreto Minicodice») recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».




