La sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di carburanti rappresenta un settore di primaria importanza, data la natura infiammabile dei prodotti erogati e la diffusione capillare di questi impianti sul territorio nazionale. Il quadro normativo di riferimento si è sviluppato nel corso di decenni, partendo da disposizioni storiche ancora parzialmente in vigore fino ad arrivare a regole tecniche specifiche per le diverse tipologie di carburante e di impianto, in un percorso di continua specializzazione e aggiornamento.
Il Fondamento Storico: La Circolare n. 10 del 1969 e il D.M. 31 luglio 1934
Il riferimento normativo storico per i distributori stradali di carburanti liquidi è rappresentato dalla Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969, che ha fornito per decenni le principali indicazioni tecniche e procedurali per la progettazione, l’installazione e l’esercizio di questi impianti. Questa circolare, pur non essendo più l’unico riferimento, costituisce ancora un documento di base per comprendere l’evoluzione della disciplina e per interpretare correttamente le prescrizioni ancora in vigore.
A completamento del quadro normativo storico, il D.M. 31 luglio 1934 (approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali) fornisce numerose disposizioni che trovano applicazione anche nei distributori stradali. Tra queste, si segnalano in particolare:
- Dispositivi di sicurezza (Titolo I – punto XVII, artt. 71, 72)
- Classificazione degli oli minerali (art. 1)
- Classi dei depositi (art. 10)
- Modalità costruttive dei fabbricati (art. 20 e seguenti)
- Impianti elettrici (art. 28)
- Parafulmini (art. 30)
- Zone di protezione e distanze da osservare (art. 41)
- Norme di esercizio (art. 78)
- Profondità di interramento dei serbatoi (art. 64)
- Mezzi di distribuzione (art. 82)
Questo decreto, sebbene risalente a quasi un secolo fa, contiene ancora disposizioni tecniche di base che integrano le norme più recenti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti costruttivi e gli impianti di sicurezza.
I Provvedimenti di Aggiornamento e Specializzazione
Nel corso degli anni, la disciplina dei distributori stradali è stata oggetto di numerosi interventi di aggiornamento e specializzazione, che hanno via via introdotto requisiti tecnici più specifici e adeguati all’evoluzione tecnologica del settore. Tra i principali provvedimenti si segnalano:
- D.M. 29 novembre 2002: definisce i “Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione”. Questo decreto ha introdotto prescrizioni dettagliate per la progettazione e la gestione dei serbatoi interrati, che rappresentano uno degli elementi critici per la sicurezza degli impianti.
- Lettera circolare prot. n. 7203 del 1° luglio 2009: fornisce chiarimenti applicativi sul D.M. 29 novembre 2002, con particolare riferimento alle caratteristiche delle tubazioni interrate negli impianti di distribuzione carburanti.
- D.M. 27 dicembre 2017: stabilisce i “Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori”, introducendo prescrizioni per gli impianti dotati di sistemi di recupero dei vapori di benzina, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e i rischi di incendio.
- D.M. 5 febbraio 1988, n. 53: disciplina le “Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento”, fornendo requisiti specifici per gli impianti self-service, che presentano particolari caratteristiche gestionali e di sicurezza.
Le Altre Tipologie di Distributori e le Loro Regole Tecniche
Oltre ai tradizionali distributori di carburanti liquidi, il quadro normativo si articola in regole tecniche specifiche per le diverse tipologie di carburante e di impianto:
- Contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 m³ con punto d’infiammabilità superiore a 65 °C (categoria C): sono disciplinati dal D.M. 22 novembre 2017, che ha introdotto una regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di questi contenitori, ad uso privato.
- Distributori stradali di GPL per autotrazione: sono regolamentati dal D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, che ha introdotto una disciplina organica per la sicurezza degli impianti di distribuzione di GPL.
- Distributori stradali di metano per autotrazione: sono disciplinati dal D.M. 24 maggio 2002 (con allegato sostituito dal D.M. 28 giugno 2002), che ha stabilito le “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”.
- Distributori stradali di idrogeno per autotrazione: sono regolamentati dal D.M. 23 ottobre 2018, che ha introdotto una regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di questi impianti, in considerazione delle specifiche caratteristiche di pericolosità dell’idrogeno.
- Apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione: sono disciplinati dal D.M. 30 aprile 2012, che ha introdotto una regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di questi apparecchi.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Gli impianti di distribuzione carburanti sono oggi ricompresi al punto 13 dell’Allegato I del regolamento, in una logica di accorpamento e razionalizzazione rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982.
In particolare, al punto 13 sono stati accorpati:
- I distributori di carburanti liquidi (precedentemente n. 18).
- I distributori di carburanti gassosi (precedentemente n. 7).
La nuova classificazione comprende gli impianti di distribuzione per ogni tipologia di utenza (autotrazione, nautica, aeronautica) e ha esteso l’assoggettabilità ai distributori rimovibili per tutte le modalità d’uso, superando le precedenti incertezze interpretative.
Attività n. 13 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 13 (7 18) | Impianti fissi di distribuzione carburanti[1],[2],[3] per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: | |||
| a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto d’infiammabilità superiore a 65 °C[4] | Solo liquidi combustibili | tutti gli altri | |
| b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) | tutti | |||
Attività n. 13 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: | ||
| 13.1.A | a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto d’infiammabilità superiore a 65 °C |
| 13.2.B | a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | Solo liquidi combustibili |
Le Modifiche Sostanziali agli Impianti: Chiarimenti Procedurali
Un aspetto di rilevante interesse pratico riguarda l’individuazione delle modifiche che, in un impianto di distribuzione carburanti, devono essere considerate “sostanziali” e che, pertanto, comportano l’obbligo di avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi (esame progetto e richiesta di nuovo certificato di prevenzione incendi).
Con la nota prot. n. P1362/4113 sott. 149 dell’11 dicembre 2001, sono state chiarite le seguenti ipotesi di modifica sostanziale:
- Incremento dello stoccaggio di carburanti.
- Sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A (aumento del livello di pericolosità).
- Installazione di nuovi erogatori.
- Realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell’impianto.
Per i casi non ricadenti in queste ipotesi (come l’installazione di attrezzature per la gestione delle transazioni, le inversioni di prodotto, la sostituzione di erogatori, l’installazione di dispositivi di recupero vapori, o le sostituzioni di comandi manuali con erogatori automatici), è invece sufficiente inviare una comunicazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, corredata da idonea documentazione tecnica, senza oneri a carico dell’interessato.
Con la lettera-circolare prot. n. P1517/4113 sott. 87 del 26 novembre 2002, è stato ulteriormente chiarito che la sostituzione di carburanti di categoria A con analoghi quantitativi di categoria C (riduzione del livello di pericolosità) non costituisce modifica sostanziale.
L’Eccezione per gli Imprenditori Agricoli
Un’importante deroga al regime generale è stata introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91), successivamente integrata dalla legge 28 luglio 2016, n. 154. Questa disposizione ha stabilito che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi (e di olio di oliva) di capienza fino a 6 m³, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011. Si tratta di un’esenzione significativa, che alleggerisce gli oneri amministrativi per le piccole aziende agricole, riconoscendo la peculiarità delle loro esigenze operative e il ridotto livello di rischio associato a depositi di modesta capacità.
Riferimenti Normativi e Documentali
- Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969: Distributori stradali di carburanti (riferimento storico).
- D.M. 31 luglio 1934: Norme di sicurezza per oli minerali (disposizioni ancora applicabili).
- D.M. 29 novembre 2002: Requisiti tecnici per serbatoi interrati.
- Lettera circolare prot. n. 7203 del 1° luglio 2009: Chiarimenti su tubazioni interrate.
- D.M. 27 dicembre 2017: Requisiti dei distributori con sistemi di recupero vapori.
- D.M. 5 febbraio 1988, n. 53: Norme per impianti self-service.
- D.M. 22 novembre 2017: Contenitori-distributori rimovibili per carburanti di categoria C.
- D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340: Distributori stradali di GPL.
- D.M. 24 maggio 2002 (e D.M. 28 giugno 2002): Distributori stradali di metano.
- D.M. 23 ottobre 2018: Distributori stradali di idrogeno.
- D.M. 30 aprile 2012: Apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 13 dell’Allegato I).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato).
- Nota prot. n. P1362/4113 sott. 149 dell’11 dicembre 2001: Chiarimenti sulle modifiche sostanziali.
- Lettera-circolare prot. n. P1517/4113 sott. 87 del 26 novembre 2002: Chiarimenti sulla sostituzione di carburanti.
- Legge 11 agosto 2014, n. 116 (e L. 28 luglio 2016, n. 154): Esenzione per gli imprenditori agricoli.
- Nota DCPREV prot. n. 8820 del 20 giugno 2013: Chiarimenti sulla classificazione degli impianti fissi.
- Circolare n. 36 MI.SA. dell’11 dicembre 1985: Definizione di impianti fissi di distribuzione.




