Gli impianti di climatizzazione rappresentano un elemento ormai indispensabile in gran parte delle attività produttive, commerciali e ricettive. Tuttavia, la loro crescente complessità tecnologica, in particolare per quanto riguarda l’impiego di fluidi refrigeranti, ha reso necessario un aggiornamento costante della normativa di prevenzione incendi per garantire che il progresso tecnico non vada a discapito della sicurezza. Il quadro normativo di riferimento, articolato su più livelli, definisce oggi criteri chiari per la progettazione, l’installazione e la gestione di questi impianti.
Il Provvedimento Chiave: Il D.M. 10 marzo 2020
Il riferimento normativo principale per gli impianti di climatizzazione è il D.M. 10 marzo 2020, che ha introdotto disposizioni di prevenzione incendi specifiche per questi sistemi quando installati al servizio di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
È importante chiarire fin da subito che gli impianti di climatizzazione, di per sé, non costituiscono un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, poiché non sono ricompresi nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Tuttavia, come esplicitamente indicato all’articolo 1, comma 2 del decreto, essi devono essere considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, in quanto la loro presenza e il loro funzionamento possono influenzare significativamente le dinamiche di un incendio e le strategie di evacuazione e spegnimento.
La portata innovativa del D.M. 10 marzo 2020 è stata oggetto di un’attenta disamina da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che con la circolare DCPREV n. 9833 del 22 luglio 2020 ha evidenziato i principali elementi di novità introdotti dal provvedimento. Questa circolare ha svolto un ruolo fondamentale nel chiarire le implicazioni pratiche del decreto, fornendo indirizzi interpretativi per gli operatori del settore.
La Novità Fondamentale: L’Ampliamento dei Fluidi Refrigeranti Ammissibili
Il cuore dell’innovazione introdotta dal D.M. 10 marzo 2020 risiede nella possibilità di utilizzare, negli impianti di climatizzazione, fluidi refrigeranti classificati come A1 o A2L secondo la norma internazionale ISO 817.
In precedenza, le regole tecniche di prevenzione incendi per specifiche attività (come quelle elencate nell’articolo 2 del decreto) consentivano esclusivamente l’impiego di fluidi non infiammabili o non tossici, limitando di fatto le scelte progettuali e tecnologiche. Il nuovo decreto, invece, aggiorna queste regole tecniche per le seguenti attività:
- D.M. 26 agosto 1992 (edilizia scolastica);
- D.M. 9 aprile 1994 (attività ricettive turistico-alberghiere);
- D.M. 19 agosto 1996 (locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo);
- D.M. 18 settembre 2002 (strutture sanitarie);
- D.M. 22 febbraio 2006 (edifici e/o locali destinati a uffici);
- D.M. 27 luglio 2010 (attività commerciali).
Questa apertura tecnologica consente oggi di installare, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte (in particolare la serie di norme tecniche UNI EN 378), anche unità interne contenenti tali fluidi, inclusi i sempre più diffusi impianti ad espansione diretta, come i sistemi VRF (Variable Refrigerant Flow).
La Classificazione dei Fluidi Refrigeranti secondo ISO 817
Per comprendere appieno la portata di questa innovazione, è utile conoscere il sistema di classificazione dei refrigeranti stabilito dalla norma ISO 817. Questa norma assegna a ciascun fluido una sigla composta da due caratteri alfanumerici:
- Una lettera maiuscola (A o B): indica il livello di tossicità.
- A: tossicità minore (bassa esposizione professionale ammissibile).
- B: tossicità maggiore (elevata esposizione professionale ammissibile).
- Un numero (1, 2L, 2, 3): indica il grado di infiammabilità.
- 1: non infiammabile.
- 2L: infiammabile con bassa velocità di combustione (la novità introdotta).
- 2: infiammabile.
- 3: infiammabilità maggiore.
La classificazione A2L rappresenta quindi un compromesso tra sicurezza e prestazioni, poiché combina una tossicità ridotta con un’infiammabilità limitata e controllata.
Le Procedure per la Riconversione degli Impianti Esistenti
Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda le procedure da seguire per la riconversione degli impianti di climatizzazione già esistenti, nel caso in cui si decida di passare a fluidi di nuova generazione. Il D.M. 10 marzo 2020 e la circolare chiarificatrice del 2020 hanno distinto tre scenari:
- Riconversione con fluidi A1 (non infiammabili): questa operazione è considerata una modifica non sostanziale (non rilevante ai fini della sicurezza antincendio). Di conseguenza, non richiede procedure particolari di prevenzione incendi, ma dovrà essere documentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in occasione della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del D.M. 7 agosto 2012). A tal fine, alla documentazione del rinnovo dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità dell’impianto riconvertito e reso disponibile il manuale di uso e manutenzione presso la sede dell’attività.
- Riconversione con fluidi A2L (a bassa infiammabilità): questa operazione è considerata una modifica con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, purché non comporti un aggravio del rischio. In questo caso, è necessario presentare una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Alla documentazione della SCIA dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione di conformità dell’impianto, una dichiarazione di non aggravio delle condizioni di sicurezza, firmata da un tecnico abilitato.
- Modifiche con aggravio di rischio: qualora la riconversione comporti un effettivo incremento del livello di rischio di incendio, si configura l’obbligo di richiedere l’esame del progetto ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 151/2011. Questa evenienza, sebbene meno frequente, richiede un iter amministrativo più complesso e l’approvazione preventiva da parte dei Vigili del Fuoco.
Il Rapporto con il Codice di Prevenzione Incendi
Per le attività che optano per l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) , è importante ricordare che le disposizioni in materia di impianti di climatizzazione sono contenute direttamente nel Codice stesso. In questo caso, il D.M. 10 marzo 2020 non trova applicazione, poiché il Codice rappresenta una disciplina organica e sostitutiva delle regole tecniche di settore, offrendo un approccio prestazionale e flessibile che si integra con il resto dell’impianto normativo.
Un Corollario Fondamentale: La Reazione al Fuoco delle Condotte
Un aspetto strettamente connesso alla sicurezza degli impianti di climatizzazione riguarda i materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria. In questo ambito, il riferimento normativo è il D.M. 31 marzo 2003, che stabilisce i requisiti di reazione al fuoco per tali materiali.
La portata di questo decreto è stata precisata dalla circolare n. 5981 del 9 giugno 2009, la quale ha chiarito che i materiali delle tubazioni non metalliche utilizzate per la distribuzione dell’aria rientrano a tutti gli effetti nella definizione di “condotte” e, pertanto, sono soggetti alle prescrizioni del D.M. 31 marzo 2003. Questo chiarimento ha risolto un’importante incertezza interpretativa, estendendo l’applicazione della normativa anche a componenti che potevano essere erroneamente considerati secondari.
Riferimenti Normativi e Documentali
Per un approfondimento completo, si segnalano i seguenti atti di riferimento:
- D.M. 10 marzo 2020: “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” (pubblicato in G.U. n. 73 del 20 marzo 2020).
- Circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020: Decreto 10 marzo 2020 – Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione… (Chiarimenti e primi indirizzi applicativi).
- D.M. 31 marzo 2003: “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione” (pubblicato in G.U. n. 86 del 12 aprile 2003).
- Circolare n. 5981 del 09 giugno 2009: “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione” (Chiarimenti).
- Norma ISO 817: “Refrigerants – Designation and safety classification” (fornisce il sistema di designazione e classificazione di sicurezza dei refrigeranti).
- Norma UNI EN 378-1: “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza e ambientali – Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione” (stabilisce i requisiti per la sicurezza degli impianti di refrigerazione).




