La sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie rappresenta un settore di particolare complessità e rilevanza, data la presenza di pazienti con ridotta o nulla capacità di autoprotezione e la necessità di garantire la continuità delle cure anche in situazioni di emergenza. Il quadro normativo di riferimento, che ha assunto una fisionomia definita solo all’inizio degli anni Duemila, ha dovuto confrontarsi con le difficoltà di adeguamento di strutture spesso complesse e articolate, come testimonia il lungo percorso di proroghe e scadenze differenziate che ha caratterizzato il settore.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 18 settembre 2002 e le sue Integrazioni
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 18 settembre 2002, che ha introdotto le “Norme di sicurezza antincendi per le strutture sanitarie pubbliche e private”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002, ha costituito la prima norma tecnica di prevenzione incendi specifica per il settore sanitario, adottata secondo quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Precedentemente, infatti, per le strutture sanitarie si applicavano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, come indicato all’articolo 15, comma 3 del citato decreto legislativo. Il D.M. 2002 ha quindi colmato un vuoto normativo significativo, fornendo indicazioni progettuali e gestionali specifiche per le peculiarità delle strutture sanitarie.
Il decreto è stato successivamente oggetto di importanti aggiornamenti:
- D.M. 19 marzo 2015: ha apportato un aggiornamento sostanziale della regola tecnica, introducendo scadenze differenziate per l’adeguamento e privilegiando soluzioni di minor costo a parità di sicurezza, in risposta alle difficoltà riscontrate nel rispetto dei termini originari.
- D.M. 15 settembre 2005: relativo ai vani degli impianti di sollevamento, ha introdotto disposizioni che interessano anche le strutture sanitarie.
- D.M. 10 marzo 2020: relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione, ha consentito, anche per le strutture sanitarie, l’impiego di fluidi refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817, superando il precedente divieto che limitava l’uso a fluidi non infiammabili o non tossici. I chiarimenti applicativi su questa innovazione sono stati forniti con la nota DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020.
- D.M. 31 marzo 2003: ha stabilito i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, abrogando le precedenti disposizioni in materia.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) . Per le strutture sanitarie, il Codice offre un’alternativa al D.M. 18 settembre 2002, attraverso la regola tecnica verticale contenuta nel Capitolo V.11 (“Strutture sanitarie”), introdotta con il D.M. 29 marzo 2021 (entrato in vigore il 9 maggio 2021).
Questa duplice possibilità di scelta consente ai progettisti e ai gestori di optare per l’approccio più adatto alle specifiche caratteristiche della struttura, in un’ottica di flessibilità e prestazionalità che caratterizza il Codice rispetto alle regole tecniche tradizionali.
La Problematica del Mancato Adeguamento e l’Intervento della “Legge Balduzzi”
Le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate alla normativa antincendio entro il 26 dicembre 2007. Tuttavia, a distanza di tempo, molte di queste non risultavano ancora in regola con gli adempimenti richiesti, a causa della complessità degli interventi necessari e delle risorse finanziarie limitate.
La problematica del mancato adeguamento è stata affrontata dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (cd. “legge Balduzzi”), di conversione del DL 13 settembre 2012, n. 158, la quale all’articolo 6, comma 2, ha previsto:
- La definizione di requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza.
- Una specifica disciplina per le strutture esistenti al 27 dicembre 2002 che non hanno completato l’adeguamento e per le altre strutture sanitarie individuate nell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
In attuazione di questi principi, è stato emanato il D.M. 19 marzo 2015, che ha modificato e aggiornato le disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. Nella cronologia degli interventi di adeguamento, sono stati privilegiati minori interventi di protezione passiva, compensati da maggiori misure gestionali e di protezione attiva, in un’ottica di proporzionalità e sostenibilità degli interventi.
Le Modalità di Adeguamento e le Scadenze Differenziate
L’adeguamento delle strutture ospedaliere e delle strutture ambulatoriali deve avvenire secondo scadenze temporali stabilite dal D.M. 19 marzo 2015. Per ogni scadenza di adeguamento, deve essere presentata la SCIA parziale, inerente al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per la relativa scadenza.
Durante il periodo di adeguamento, la compensazione del rischio residuo è garantita dal rispetto di una serie di adempimenti di carattere gestionale, che consentono di mantenere un livello di sicurezza accettabile anche in attesa del completamento degli interventi strutturali.
Attività n. 68 – allegato I al DPR n° 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 68 (86) | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani[1] con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica[2] in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.[3] | fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 mq | fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 mq | oltre 100 posti letto |
Attività n. 68 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 68.1.A | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. | Fino a 50 posti letto |
| 68.2.A | Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq. | Fino a 1000 mq |
| 68.3.B | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani. | Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto |
| 68.4.B | Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. | Oltre 1000 mq |
| 68.5.C | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani. | Oltre 100 posti letto |
Le Proroghe dei Termini di Adeguamento
Il percorso di adeguamento ha incontrato ulteriori difficoltà a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19, che ha determinato la sospensione o il rallentamento di molti cantieri e procedure di gara. Per questo motivo, sono intervenute diverse proroghe:
- D.M. 20 febbraio 2020: ha prorogato di un anno i termini di adeguamento previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per le strutture sanitarie (comprese le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale), per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi.
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14): ha prorogato di tre anni i termini di adeguamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal D.M. 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Le strutture sanitarie sono oggi ricomprese al punto 68 dell’Allegato I del regolamento.
Rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 86, limitatamente a “Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto”), il nuovo punto 68 comprende nuove attività prima non soggette, tra cui:
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 66.1.A: fino a 50 posti letto (in realtà il codice 66 si riferisce alle strutture ricettive; per le strutture sanitarie i codici corretti sono 68.1.A, 68.3.B e 68.5.C, come indicato nel testo originale)
- 68.3.B: oltre 50 e fino a 100 posti letto
- 68.5.C: oltre 100 posti letto
Per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di superficie complessiva superiore a 500 m², l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 68.2.A: fino a 1000 m²
- 68.4.B: oltre 1000 m²
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016).
In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Nel corso degli anni, il Ministero dell’Interno ha fornito numerosi chiarimenti su casi particolari, al fine di risolvere incertezze interpretative:
- Case di riposo per anziani: erano già soggette a controllo dei Vigili del fuoco ricomprese al punto 86 del D.M. 16 febbraio 1982 pur se non esplicitamente indicate. Non sono invece comprese nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002, trattandosi di strutture a carattere residenziale che forniscono a ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria e infermieristica. Il D.M. 18 settembre 2002, pur non cogente, può rappresentare un riferimento da ponderare in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti (Nota prot. n. P477/4101 sott. 106/53 del 14 maggio 2003).
- Strutture con posti letto inferiori a 25 e servizi ambulatoriali: qualora le prestazioni di assistenza specialistica rese presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 siano fruibili anche da pazienti esterni, l’eventuale assoggettabilità è determinata tenendo conto della superficie della parte di struttura destinata all’erogazione delle prestazioni stesse (Nota DCPREV prot. n. 706 del 23 gennaio 2014).
- Individuazione della superficie delle strutture ambulatoriali: per la corretta individuazione della superficie destinata alle strutture sanitarie in argomento occorre fare riferimento alla classificazione delle prestazioni ivi erogate, così come definita da specifici provvedimenti del Ministero della Salute e delle Regioni (Nota DCPREV prot. n. 11011 del 12 settembre 2014).
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 18 settembre 2002: Norme di sicurezza antincendi per le strutture sanitarie pubbliche e private (pubblicato in G.U. n. 227 del 27 settembre 2002).
- D.M. 19 marzo 2015: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie (pubblicato in G.U. n. 70 del 25 marzo 2015).
- D.M. 15 settembre 2005: Regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento.
- D.M. 10 marzo 2020: Disposizioni per gli impianti di climatizzazione.
- Nota DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020: Chiarimenti sul D.M. 10 marzo 2020.
- D.M. 31 marzo 2003: Requisiti di reazione al fuoco per le condotte degli impianti di climatizzazione.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e D.M. 29 marzo 2021 (Capitolo V.11): Disciplina organica per le strutture sanitarie.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 68 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 68.1.A, 68.2.A, 68.3.B, 68.4.B, 68.5.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 86).
- Legge 8 novembre 2012, n. 189 (cd. “legge Balduzzi”): Definizione di requisiti di sicurezza con scadenze differenziate.
- D.M. 20 febbraio 2020: Proroga di un anno dei termini di adeguamento per le strutture sanitarie.
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 14/2023): Proroga di tre anni dei termini di adeguamento per le strutture sanitarie.
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con L. 98/2013) e L. 27 febbraio 2017, n. 19: Modifiche ai termini per la SCIA delle nuove attività.
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.
- Nota prot. n. P477/4101 sott. 106/53 del 14 maggio 2003: Chiarimenti sulle case di riposo per anziani.
- Nota DCPREV prot. n. 706 del 23 gennaio 2014: Chiarimenti sulle strutture con posti letto inferiori a 25 e servizi ambulatoriali.
- Nota DCPREV prot. n. 11011 del 12 settembre 2014: Chiarimenti sull’individuazione della superficie delle strutture ambulatoriali.




