La gestione in sicurezza dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità significativa rappresenta un ambito normativo di particolare complessità, che richiede un approccio differenziato in funzione delle dimensioni e della tipologia degli impianti. Il quadro regolatorio italiano si articola su diversi livelli, con il D.M. 13 ottobre 1994 che costituisce il riferimento principale per i depositi di maggiore capacità, integrandosi con altre discipline per gli impianti di minori dimensioni e con la normativa sul rischio di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia.
Il Campo di Applicazione del D.M. 13 ottobre 1994
Il decreto del 13 ottobre 1994, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994, disciplina la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in due distinte tipologie:
- Depositi in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³.
- Depositi in recipienti mobili (bombole, bidoni, cisterne trasportabili) di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.
Il decreto ha subito una parziale abrogazione ad opera del D.M. 14 maggio 2004, che all’articolo 6 ha escluso dal suo campo di applicazione i depositi in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m³ non adibiti ad uso commerciale. Per questi impianti, infatti, la disciplina di riferimento è oggi il D.M. 14 maggio 2004 stesso, che fornisce una regola tecnica specifica e proporzionata alle minori dimensioni.
Il Quadro delle Discipline per le Diverse Tipologie di Depositi
Per orientarsi correttamente nel sistema normativo, è utile ricostruire la ripartizione delle competenze tra i diversi provvedimenti:
- Depositi in serbatoi fissi fino a 13 m³ (di qualsiasi capacità, anche inferiore a 0,3 m³): si applica il D.M. 14 maggio 2004. Questo decreto regolamenta tutti i depositi di GPL in serbatoi fissi al di sotto di tale soglia, a prescindere dalla loro capacità minima, includendo quindi anche quelli di dimensioni così ridotte da non essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.
- Depositi in serbatoi fissi oltre i 13 m³: si applica il D.M. 13 ottobre 1994.
- Depositi in recipienti mobili fino a 5.000 kg: per questi impianti, in assenza di una disciplina organica successiva, rimane applicabile la Circolare n. 74 del 20 settembre 1956, limitatamente alle parti che non sono state abrogate o superate dalla normativa successiva.
- Depositi in recipienti mobili oltre 5.000 kg: si applica il D.M. 13 ottobre 1994.
La Progettazione in Contesti ad Alto Rischio: Il Collegamento con la Normativa Seveso
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda i depositi di GPL che, per le loro dimensioni, rientrano nel campo di applicazione della normativa sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti (c.d. “Seveso”). Per queste attività, il D.M. 13 ottobre 1994 non costituisce una disciplina esaustiva, ma rappresenta un orientamento progettuale di base, che deve essere verificato e integrato sulla base dell’analisi di rischio prevista dalla normativa specifica.
In questo contesto, il riferimento integrativo è rappresentato dal D.M. Ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996, che stabilisce i “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)”. Questo decreto fornisce le linee guida metodologiche per la valutazione quantitativa e qualitativa dei rischi, consentendo di dimensionare le misure di sicurezza in modo proporzionato al livello di pericolosità effettivamente presente nello stabilimento.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente rinnovato, pur mantenendo una sostanziale continuità con il precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982.
Per i depositi di GPL, la corrispondenza è la seguente:
- Attività n. 4B (depositi di GPL in serbatoi fissi): vi è una perfetta corrispondenza tra il vecchio n. 4B del D.M. 16 febbraio 1982 e il nuovo punto 4B dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Non sono state introdotte nuove attività in questo ambito, ma il nuovo regolamento ha differenziato le procedure amministrative in funzione della categoria di appartenenza (A, B o C), a seconda della capacità del deposito.
- Attività n. 3B (impianti di riempimento, depositi e rivendite di GPL in recipienti mobili): in questo caso, il nuovo punto 3B dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 ha ampliato il campo di applicazione rispetto al vecchio n. 3B del D.M. 16 febbraio 1982. Sono state infatti esplicitamente incluse le attività di riempimento, e la dizione “bombole o bidoni” è stata sostituita con il più ampio termine “recipienti mobili“, allineando la terminologia alle norme tecniche di settore.
Per rendere univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un sistema di codifica basato su “sottoclasse”, che associa a ciascuna attività un codice alfanumerico composto da numero attività/sottoclasse/categoria. In particolare:
- I depositi di GPL in serbatoi fissi oltre i 13 m³ sono individuati con il codice 4.7.C.
- I depositi di GPL in recipienti mobili oltre 1.000 kg sono individuati con il codice 3.9.C.
- Gli impianti di riempimento di GPL in recipienti mobili sono individuati con il codice 3.10.C.
Attività n. 3 e 4 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 3 (3) | Impianti di riempimento,[1] depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:[2] | |||
| a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Rivendite, depositi fino a 10 mc | Impianti di riempimento, depositi oltre 10 mc | ||
| b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | Depositi di GPL fino a 300 kg | Rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg; Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg | Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg | |
| 4 (4) | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:[3] | |||
| a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | fino a 2 mc | oltre i 2 mc | ||
| b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL[4] fino a 5 mc | Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc, Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc, Depositi di GPL oltre i 13 mc | |
Attività n. 3 e 4 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: | ||
| 3.1.B | a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Rivendite |
| 3.2.B | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Depositi fino a 10 mc |
| 3.3.C | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Depositi oltre a 10 mc |
| 3.4.C | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Impianti di riempimento |
| 3.5.A | b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg |
| 3.6.B | b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | Rivendite |
| 3.7.B | b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | Depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg |
| 3.8.B | b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg |
| 3.9.C | b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | Depositi oltre 1.000 kg |
| 3.10.C | b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg | Impianti di riempimento |
| Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: | ||
| 4.1.B | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Fino a 2 mc |
| 4.2.C | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Oltre i 2 mc |
| 4.3.A | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL fino a 5 mc |
| 4.4.B | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc |
| 4.5.B | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc |
| 4.6.C | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc |
| 4.7.C | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL oltre i 13 mc |
L’Integrazione con le Attività di Movimentazione e Imbottigliamento
Un chiarimento importante riguarda gli impianti di GPL presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento. Come specificato nella Lettera circolare prot. n. 8660 del 27 giugno 2012, tali impianti rientrano a tutti gli effetti nell’attività di cui al punto 3 (impianti di riempimento) dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e non nella generica categoria dei depositi.
Di conseguenza, i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell’attività, in occasione della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.
Un Chiarimento sull’Esclusione per gli Imprenditori Agricoli
Infine, è opportuno chiarire un aspetto che potrebbe generare confusione. La legge 11 agosto 2014, n. 116, all’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, ha escluso dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 i contenitori-distributori di carburante liquido a servizio di imprenditori agricoli.
Come chiarito dalla Nota DCPREV prot. n. 11350 del 24 luglio 2019, tale esclusione non riguarda i serbatoi di GPL. La norma si riferisce infatti all’attività di cui al punto n. 15 dell’ex D.M. 16 febbraio 1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili, non ai gas liquefatti. Pertanto, i depositi di GPL rimangono soggetti alla disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011, senza eccezioni per gli imprenditori agricoli.
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 13 ottobre 1994: Regola tecnica per depositi di GPL in serbatoi fissi oltre 5 m³ e in recipienti mobili oltre 5.000 kg (pubblicato in G.U. n. 265 del 12 novembre 1994 – S.O. n. 142).
- D.M. 14 maggio 2004: Regola tecnica per depositi di GPL in serbatoi fissi fino a 13 m³ (abroga parzialmente il D.M. 1994).
- D.M. Ambiente 15 maggio 1996: Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza per depositi di GPL (pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 1996 – S.O. n. 113).
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato).
- Circolare n. 74 del 20 settembre 1956: Disciplina storica per recipienti mobili fino a 5.000 kg (parzialmente in vigore).
- Lettera circolare prot. n. 8660 del 27 giugno 2012: Chiarimenti sugli impianti di riempimento (punto 3 dell’Allegato I).
- Nota DCPREV prot. n. 11350 del 24 luglio 2019: Chiarimenti sull’esclusione per imprenditori agricoli (non applicabile al GPL).
- Lettera circolare prot. n. 350/4106 del 4 aprile 1991: Disciplina per depositi di bombolette spray pressurizzate con GPL.




