La gestione della sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche rappresenta una sfida complessa che richiede il coordinamento di diverse competenze e l’integrazione tra profili di security (sicurezza pubblica e antiterrorismo) e profili di safety (prevenzione incendi e protezione civile). Il quadro normativo e procedurale di riferimento si è sviluppato in modo significativo a seguito di eventi critici che hanno evidenziato la necessità di rafforzare i modelli organizzativi e di garantire un approccio sistemico alla valutazione e al contenimento dei rischi.
La Direttiva del 2018 e la Linea Guida per le Manifestazioni Critiche
Il documento centrale per la disciplina delle manifestazioni pubbliche è la Circolare M.I. n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, che ha introdotto una direttiva sui “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”. Questa circolare è accompagnata da una Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità (edizione luglio 2018), che costituisce il riferimento operativo per le autorità e gli organizzatori.
La Linea guida del 2018 ha sostituito la precedente versione, allegata alla circolare del 28 luglio 2017, che era risultata in taluni casi piuttosto rigida nell’applicazione. La nuova edizione ha introdotto maggiore flessibilità operativa, consentendo un’applicazione più proporzionata e contestualizzata delle misure di sicurezza, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun evento.
Il Contesto: Le Circolari del 2017 e l’Incidente di Piazza San Carlo
Le circolari del 2018 si inseriscono in un percorso avviato nei mesi di giugno-luglio 2017, a seguito del grave incidente accaduto in Piazza San Carlo a Torino in occasione della proiezione della finale di Champions League. Quell’evento aveva evidenziato la necessità di potenziare i modelli organizzativi per garantire lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza, sia per gli aspetti attinenti alla security (con particolare riferimento al pericolo derivante dalla minaccia terroristica) sia per quelli relativi alla safety.
In quella fase furono emanate diverse circolari, tra cui:
- Circolare del Capo della Polizia 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 11464 del 19 giugno 2017: “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”.
- Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 9925 del 20 luglio 2017: “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”.
- Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017: “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”.
Questi provvedimenti hanno costituito la base per il successivo affinamento della disciplina, culminato con la direttiva del 2018 e la relativa Linea guida.
Il Percorso Procedurale per l’Organizzazione di una Manifestazione Pubblica
Il procedimento per l’organizzazione di una manifestazione pubblica sottoposta a regime autorizzatorio segue un iter ben definito, che coinvolge diverse autorità in funzione della complessità e delle caratteristiche dell’evento.
- Presentazione della domanda: l’organizzatore deve inviare al Comune la domanda di autorizzazione, corredata di idonea documentazione tecnica e con l’indicazione delle misure di sicurezza che intende adottare.
- Istruttoria comunale: il Comune può rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando le misure di sicurezza ritenute necessarie. Tuttavia, nel caso di eventi di pubblico spettacolo, il Comune deve acquisire il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell’articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) , ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
- Coinvolgimento della Prefettura: il Sindaco o il Presidente della Commissione di vigilanza devono informare la Prefettura qualora, nella fase istruttoria, emergano profili di security o di safety di particolare complessità e delicatezza, ovvero peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, tali da richiedere un’analisi coordinata e integrata.
- Esame in Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: il Prefetto, qualora constati l’effettiva esigenza, sottopone l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione dei Vigili del fuoco. In questa sede vengono definiti i dispositivi integrati di security e di safety, garantendo un approccio coordinato e multidisciplinare.
Per le manifestazioni di cui agli articoli 18 e 25 del TULPS (che riguardano, rispettivamente, le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e le processioni e gli spettacoli su pubblica via), il Questore interessa il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione dei Vigili del fuoco, solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.
La Semplificazione degli Spettacoli dal Vivo: Un Percorso Definitivo
Un capitolo importante dell’evoluzione normativa riguarda le misure di semplificazione per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche, che hanno seguito un percorso graduale fino alla loro stabilizzazione definitiva.
Il punto di partenza è stato l’articolo 38-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120), che ha introdotto un regime di semplificazione per gli spettacoli dal vivo. Successivamente:
- Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14) ha esteso il regime anche alle proiezioni cinematografiche, ampliato la fascia oraria consentita (dalle ore 8.00 alle ore 1.00) e prorogato il termine al 31 dicembre 2023.
- Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito con legge 23 febbraio 2024, n. 18) ha ulteriormente prorogato il termine al 31 dicembre 2024 e incrementato il numero massimo di partecipanti da 1.000 a 2.000.
Infine, con il D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 (convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 16), queste misure di semplificazione sono state rese definitive a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il regime definitivo, previsto dall’articolo 7, comma 2 del D.L. 201/2024, stabilisce che, fuori dai casi di competenza delle Commissioni provinciali di vigilanza (previsti dagli articoli 142 e 143 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 635/1940), per la realizzazione di spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, musical, proiezioni cinematografiche, comprese rassegne e festival) che si svolgono in orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00, destinati a un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta è sostituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) , presentata allo sportello unico per le attività produttive, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
I Riferimenti Normativi per le Misure di Mitigazione del Rischio
Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto della Linea guida, vengono presi come riferimento i seguenti provvedimenti di settore:
- D.M. 19 agosto 1996: recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. Questo decreto costituisce il riferimento principale per la safety nei locali destinati a spettacoli e trattenimenti.
- D.M. 18 marzo 1996: recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005. Questo provvedimento fornisce i criteri per la sicurezza degli impianti sportivi, che spesso ospitano manifestazioni pubbliche di grande afflusso.
Oltre a questi, vengono richiamate altre disposizioni di sicurezza in tema di eventi e manifestazioni:
- D.M. 18 maggio 2007: inerente alle attività di spettacolo viaggiante.
- Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) dell’11 gennaio 2001: relativa alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali.
- D.M. 22 febbraio 1996, n. 261: che tratta di disposizioni varie sui servizi di vigilanza antincendio.
Documenti Contenuti nel Testo
Il testo coordinato raccoglie i seguenti documenti principali:
- Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018: “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”.
- Allegato: Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità – Luglio 2018.
- Le precedenti circolari del 2017, che hanno costituito la base per l’evoluzione della disciplina.
- Varie circolari e note di chiarimenti emanate dagli Uffici centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco relative a “Esigenze di potenziamento del dispositivo ordinario di soccorso in occasione di grandi eventi”, “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico”, nonché altre disposizioni su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc.
Riferimenti Normativi e Documentali
- Circolare M.I. n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018: Modelli organizzativi e procedurali per le manifestazioni pubbliche – Direttiva.
- Linea guida luglio 2018: Misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.
- Circolare del Capo della Polizia 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 11464 del 19 giugno 2017: Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.
- Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 9925 del 20 luglio 2017: Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.
- Circolare M.I. n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) – articoli 18, 25, 80.
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635: Regolamento di esecuzione del TULPS – articoli 142, 143.
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con L. 120/2020): Prime misure di semplificazione per gli spettacoli dal vivo (art. 38-bis).
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 14/2023): Proroga e modifica delle misure di semplificazione.
- D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (convertito con L. 18/2024): Ulteriore proroga e aumento del numero di partecipanti.
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 (convertito con L. 16/2025): Stabilizzazione definitiva delle misure di semplificazione (art. 7, comma 2).
- D.M. 19 agosto 1996: Regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
- D.M. 18 marzo 1996 (e D.M. 6 giugno 2005): Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
- D.M. 18 maggio 2007: Attività di spettacolo viaggiante.
- Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) dell’11 gennaio 2001: Tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali.
- D.M. 22 febbraio 1996, n. 261: Disposizioni sui servizi di vigilanza antincendio.




