La sicurezza strutturale in caso di incendio rappresenta uno dei pilastri della prevenzione incendi. La disciplina che la regola, incentrata sul concetto di resistenza al fuoco, ha subito un’evoluzione significativa nel corso degli anni, culminata con l’adozione di un sistema normativo organico e tecnicamente avanzato. L’attuale impalcatura regolatoria si fonda su provvedimenti che hanno superato definitivamente la frammentazione del passato, introducendo criteri unificati per la classificazione e la progettazione.
Il Punto di Svolta: I Decreti del 2007
Il momento cardine di questa evoluzione è rappresentato dall’emanazione di due decreti ministeriali nel 2007, che hanno completamente ridisegnato il settore:
- Il D.M. 16 febbraio 2007 ha istituito un sistema armonizzato per la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi, fornendo un linguaggio tecnico comune per valutare le prestazioni di porte, pareti, solai e strutture portanti.
- Il D.M. 9 marzo 2007 ha definito i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che le costruzioni devono possedere, stabilendo un metodo di calcolo e verifica per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
Questi due provvedimenti, entrati in vigore il 25 settembre 2007 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), hanno rappresentato una cesura netta con il passato, abrogando la previgente e ormai obsoleta normativa. In particolare, sono stati superati il D.M. 6 marzo 1986 (calcolo del carico di incendio per strutture in legno) e la celebre Circolare M.I. 14 settembre 1961, n. 91 (norme per fabbricati in acciaio). Quest’ultima, in particolare, era diventata un punto di riferimento per il calcolo del carico d’incendio e la determinazione della classe di resistenza al fuoco dei compartimenti, ma i suoi criteri sono stati integralmente sostituiti dalle nuove disposizioni del D.M. 9 marzo 2007.
Chiarimenti e Prime Applicazioni
L’introduzione di un impianto normativo così complesso e innovativo ha reso necessaria una fase di chiarimenti per gli operatori del settore. A tal fine, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28 marzo 2008, che ha fornito indirizzi applicativi fondamentali per la corretta interpretazione dei nuovi decreti.
Un aspetto di particolare rilevanza, sottolineato dalla circolare, riguarda la possibilità di ricorrere all’istituto della deroga. Il testo chiarisce che, in linea di principio, qualora non sia possibile osservare integralmente una specifica disposizione tecnica del D.M. 9 marzo 2007, è consentito fare richiesta di deroga, procedura oggi disciplinata dall’articolo 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Questo strumento, lungi dall’essere una scorciatoia, rappresenta un meccanismo di flessibilità normativa che consente di trovare soluzioni tecniche alternative, purché in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)
Un ulteriore e decisivo passo in avanti è stato compiuto con l’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) , che al Capitolo S.2 disciplina organicamente la resistenza al fuoco. È importante evidenziare che per le attività progettate secondo il Codice, i decreti del 2007 non trovano più applicazione, in quanto il Codice stesso costituisce la normativa tecnica di riferimento e definisce in modo autonomo i criteri prestazionali e i metodi di verifica.
Questa sostituzione non è solo formale, ma sostanziale. Il Codice, adottando un approccio prestazionale e flessibile, ha aperto la strada a soluzioni progettuali alternative. A supporto di questa nuova filosofia, sono state emanate circolari specifiche, come la DCPREV prot. n. 9962 del 24-07-2020 (sull’implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco) e la DCPREV prot. n. 5014 del 05-04-2019 (sugli armadi compattabili resistenti al fuoco), che forniscono indirizzi operativi per l’applicazione delle nuove metodologie.
Campo di Applicazione e Distinzione Chiave
Per una corretta applicazione delle norme, è fondamentale comprendere l’ambito di competenza dei diversi provvedimenti, che risponde a una logica di specializzazione:
- Il D.M. 9 marzo 2007 ha un campo di applicazione residuale e complementare. Si applica esclusivamente alle attività non dotate di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, limitatamente alla determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco (classe di resistenza) che devono possedere le costruzioni. Laddove, invece, una regola tecnica di settore (come quelle per i depositi di gas o per le attività commerciali) stabilisca già a priori il livello di prestazione richiesto, il decreto non si applica.
- Il D.M. 16 febbraio 2007, invece, fornisce il sistema di classificazione e i metodi di prova per i singoli prodotti ed elementi costruttivi (porte, pareti, solai, profili strutturali) che devono essere utilizzati ogni volta che la normativa (sia essa il Codice, il D.M. 9 marzo 2007 o una regola tecnica specifica) prescrive un requisito di resistenza al fuoco.
La Definizione di Resistenza al Fuoco
La resistenza al fuoco è definita come la capacità di un elemento costruttivo di mantenere, per un determinato periodo di tempo (espresso in minuti), la sua stabilità, tenuta e isolamento termico in condizioni di incendio standardizzate.
Come indicato al paragrafo S.2.1 del Codice, la finalità di questo requisito è duplice e strategica:
- Garantire la capacità portante delle strutture, prevenendone il collasso prematuro e consentendo l’evacuazione in sicurezza e le operazioni di soccorso.
- Assicurare la capacità di compartimentazione, limitando la propagazione dell’incendio e del fumo tra diversi compartimenti, contenendo così l’incendio stesso e proteggendo le vie di esodo.
In sintesi, la resistenza al fuoco non è solo una caratteristica intrinseca di un materiale, ma una prestazione complessa che si inserisce in una strategia di protezione passiva più ampia, finalizzata a garantire un tempo minimo di tenuta necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza (salvaguardia della vita umana, protezione dei beni e continuità operativa). Questa definizione è coerente sia con il punto 1.11 del D.M. 30 novembre 1983 (aggiornato dal D.M. 9 marzo 2007), sia con il punto 1 del paragrafo G.1.12 dell’allegato 1 al Codice di prevenzione incendi, confermando la continuità concettuale della disciplina nel tempo.
Riferimenti e Approfondimenti
Per chiunque operi nel settore, la conoscenza dei testi ufficiali è imprescindibile. Il D.M. 9 marzo 2007 e il D.M. 16 febbraio 2007 sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.
Oltre alla normativa primaria, uno strumento prezioso per l’interpretazione e l’applicazione pratica è rappresentato dalla raccolta di “Quesiti resistenza al fuoco”, che seleziona lettere circolari, disposizioni varie e, soprattutto, note ministeriali di risposta a quesiti specifici. Sebbene queste ultime non abbiano efficacia vincolante, costituiscono un utile riferimento per l’esame di casi analoghi, offrendo un’interpretazione autentica e contestualizzata delle norme da parte dell’Amministrazione.
Elenco sintetico dei riferimenti normativi citati:
- D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco per attività senza regola tecnica specifica.
- D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi, Cap. S.2) – Disciplina organica per le attività soggette.
- Circolare prot. n. P414/4122 sott. 55 del 28-03-2008 – Chiarimenti applicativi sui decreti del 2007.
- Circolare DCPREV prot. n. 9962 del 24-07-2020 – Soluzioni alternative di resistenza al fuoco.
- Circolare DCPREV prot. n. 5014 del 05-04-2019 – Armadi compattabili resistenti al fuoco.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Disciplina delle deroghe (art. 7).
- Normativa abrogata: Circolare M.I. 14 settembre 1961, n. 91; D.M. 6 marzo 1986.




