La sicurezza antincendio negli asili nido rappresenta una priorità assoluta, data la particolare vulnerabilità dei bambini e la necessità di garantire condizioni di esodo e protezione adeguate in caso di emergenza. Il quadro normativo di riferimento, che ha assunto una fisionomia definita solo nel 2014, ha dovuto confrontarsi con le difficoltà di adeguamento di strutture spesso ricavate in edifici preesistenti, come testimonia la lunga sequenza di proroghe che ha caratterizzato il settore.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 16 luglio 2014
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 16 luglio 2014, che ha introdotto le “Norme di prevenzione incendi per gli asili nido”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, ha colmato un vuoto normativo che per anni aveva caratterizzato questo settore.
È importante sottolineare che gli asili nido non sono definibili scuole e pertanto non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992 (norme per l’edilizia scolastica), come era stato chiarito con la nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14 ottobre 1997. La loro disciplina specifica è quindi più recente e ha richiesto un percorso autonomo di definizione e attuazione.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) . Per gli asili nido, il Codice offre un’alternativa al D.M. 16 luglio 2014, attraverso la regola tecnica verticale contenuta nel Capitolo V.9 (“Asili nido”), introdotta con il D.M. 6 aprile 2020 (entrato in vigore il 29 aprile 2020).
Questa duplice possibilità di scelta consente ai progettisti e ai gestori di optare per l’approccio più adatto alle specifiche caratteristiche della struttura, in un’ottica di flessibilità e prestazionalità che caratterizza il Codice rispetto alle regole tecniche tradizionali.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Le scuole e gli asili nido sono oggi ricompresi al punto 67 dell’Allegato I del regolamento, con una formulazione diversa rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 85).
La novità più significativa è rappresentata dall’inclusione tra le “attività soggette” degli asili nido, che in precedenza non erano soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Come era stato chiarito con la nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14 ottobre 1997, gli asili nido non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Per quanto concerne gli asili nido con oltre 30 persone presenti, questi sono individuati in maniera univoca attraverso il codice di attività 67.3.B dell’Allegato III al D.M. 7 agosto 2012.
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016).
La Lunga Storia delle Proroghe per gli Asili Nido
Analogamente a quanto accaduto per le scuole, il settore degli asili nido è stato caratterizzato da una lunga e articolata sequenza di proroghe per l’adeguamento degli edifici esistenti. Questo percorso normativo riflette la difficoltà di conciliare le esigenze di sicurezza con la realtà operativa di strutture spesso ricavate in edifici preesistenti e con risorse limitate.
Il D.M. 16 luglio 2014 aveva stabilito un termine di adeguamento differenziato per le diverse prescrizioni:
- Lettera a) dell’art. 6, comma 1: prescrizioni relative ai sistemi di rivelazione e allarme, all’illuminazione di sicurezza, ai mezzi di estinzione, ecc.
- Lettere b) e c): prescrizioni relative alla compartimentazione, alle vie di esodo, ai materiali, ecc.
Il termine per l’adeguamento alle prescrizioni di cui alla lettera a) era stato inizialmente fissato al 31 dicembre 2017, mentre i termini per le lettere b) e c) erano rimasti fissi.
Tuttavia, anche questo termine è stato oggetto di ripetute proroghe:
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19): ha stabilito il termine al 31 dicembre 2017 per la lettera a), restando fermi i termini per le lettere b) e c).
- Legge 21 settembre 2018, n. 108: ha prorogato il termine al 31 dicembre 2018.
- Legge 8 agosto 2019, n. 81: ha prorogato il termine al 31 dicembre 2019.
- Legge 26 febbraio 2021, n. 21: ha prorogato il termine al 31 dicembre 2022.
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14): ha prorogato il termine al 31 dicembre 2024.
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15): ha prorogato il termine al 31 dicembre 2027.
Questa lunga sequenza di proroghe, che ha interessato sia gli asili nido che le scuole e le università, testimonia la difficoltà di realizzare gli interventi di adeguamento necessari, nonostante i ripetuti solleciti e le scadenze fissate dal legislatore. Con il Milleproroghe 2025, il termine ultimo è stato ulteriormente spostato al 31 dicembre 2027, nell’articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito), comma 4-ter, con ulteriori disposizioni ai commi 4-quater e 4-quinquies.
Le Indicazioni Programmatiche del 2018
Un tentativo di affrontare la questione in modo strutturato è stato compiuto con il D.M. 21 marzo 2018, che ha fornito indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio. Questo decreto, pur non prorogando i termini per l’adeguamento (che erano scaduti il 31 dicembre 2017), ha fornito un quadro di riferimento per la pianificazione degli interventi e per l’individuazione delle priorità.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Nel corso degli anni, il Ministero dell’Interno ha fornito numerosi chiarimenti su casi particolari, al fine di risolvere incertezze interpretative:
- Scuole di catechismo: per le quali non si può individuare un’attività scolastica stabilmente esercita ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività, non sono comprese al punto 67 del D.P.R. n. 151/2011, né rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992 (Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13 settembre 2013).
- Titolarità degli adempimenti: in materia di titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici, è intervenuto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato (CS 33778/2010 del 13 dicembre 2010), ribadito con nota del 15 febbraio 2012. In base a tale ricostruzione, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 farebbero capo al rappresentante pro-tempore dell’Ente locale proprietario dell’edificio, mentre il dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti (Circolare DCPREV prot. n. 9060 del 25 giugno 2013).
- Seminari: rientrano tra le attività n. 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora n. 66 e 67 del D.P.R. n. 151/2011) qualora superino, rispettivamente, 25 posti letto e 100 persone. Il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a attività scolastiche (Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003).
- Università: sono comprese al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora punto 67 del D.P.R. n. 151/2011) e rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992. Sono escluse dalla tipologia di “Amministrazione dello Stato” e pertanto, anche in passato, erano soggette al pagamento dei servizi di prevenzione incendi (note prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, n. P285/4122 sott. 32 del 7 aprile 2000, n. P884/4122 sott. 32 del 18 luglio 2001, n. P287/4118/1 sott. 44 del 4 aprile 2002).
- Comunità religiose: non rientrano tra le attività soggette a controllo VVF né sono dotate di norme specifiche di prevenzione incendi. L’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell’ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di cento persone presenti, o in genere attività aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi (Circolare n. 14 del 28 maggio 1985).
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 16 luglio 2014: Norme di prevenzione incendi per gli asili nido (pubblicato in G.U. n. 174 del 29 luglio 2014).
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e D.M. 6 aprile 2020 (Capitolo V.9): Disciplina organica per gli asili nido.
- D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (non applicabile agli asili nido).
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 67 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (codice 67.3.B per gli asili nido).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 85).
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito con L. 19/2017): Prima proroga per gli asili nido al 31 dicembre 2017.
- D.M. 21 marzo 2018: Indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento.
- Legge 21 settembre 2018, n. 108: Proroga al 31 dicembre 2018.
- Legge 8 agosto 2019, n. 81: Proroga al 31 dicembre 2019.
- Legge 26 febbraio 2021, n. 21: Proroga al 31 dicembre 2022.
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 14/2023): Proroga al 31 dicembre 2024.
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito con L. 15/2025): Proroga al 31 dicembre 2027.
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con L. 98/2013) e L. 27 febbraio 2017, n. 19: Modifiche ai termini per la SCIA delle nuove attività.
- Nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14 ottobre 1997: Chiarimenti sull’assoggettabilità degli asili nido.
- Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13 settembre 2013: Chiarimenti sulle scuole di catechismo.
- Circolare DCPREV prot. n. 9060 del 25 giugno 2013: Chiarimenti sulla titolarità degli adempimenti.
- Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003: Chiarimenti sui seminari.
- Note prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, n. P285/4122 sott. 32 del 7 aprile 2000, n. P884/4122 sott. 32 del 18 luglio 2001, n. P287/4118/1 sott. 44 del 4 aprile 2002: Chiarimenti sulle università.
- Circolare n. 14 del 28 maggio 1985: Chiarimenti sulle comunità religiose.




