La sicurezza antincendio nelle autorimesse e nei parcheggi rappresenta un settore in continua evoluzione, che ha recentemente vissuto un cambiamento epocale con l’abrogazione della storica disciplina del 1986 e il passaggio a un regime normativo basato esclusivamente sul Codice di Prevenzione Incendi. Questo cambiamento, se da un lato ha semplificato il quadro normativo per le strutture di maggiori dimensioni, dall’altro ha reso necessaria l’emanazione di una linea guida specifica per le autorimesse minori, al fine di colmare il vuoto normativo creatosi per quelle strutture che, pur non essendo soggette ai controlli di prevenzione incendi, necessitano comunque di riferimenti tecnici per una progettazione a regola d’arte.
La Vecchia Disciplina: Il D.M. 1° febbraio 1986 e la sua Abrogazione
Per oltre trent’anni, il riferimento normativo principale per le autorimesse è stato il D.M. 1° febbraio 1986, recante “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1986, aveva sostituito il precedente D.M. 20 novembre 1981, il quale a sua volta aveva preso il posto delle norme contenute nel titolo VII del D.M. 31 luglio 1934 (la storica disciplina degli oli minerali).
Il D.M. 1° febbraio 1986 è rimasto in vigore fino al 18 novembre 2020, data in cui è stato definitivamente abrogato dal D.M. 15 maggio 2020, che ha introdotto il nuovo Capitolo V.6 del Codice di Prevenzione Incendi. È importante sottolineare che nessuno di questi decreti (dal 1934 al 1986) ha mai previsto l’obbligo di adeguamento per le attività esistenti. Pertanto, le autorimesse realizzate in conformità con le norme di sicurezza applicabili all’epoca della loro costruzione possono rimanere in esercizio senza la necessità di interventi di adeguamento alla nuova disciplina.
Il Nuovo Regime: Il Codice di Prevenzione Incendi e il Capitolo V.6
Dal 19 novembre 2020, per le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² è obbligatorio applicare il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) , facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale di cui al Capitolo V.6, approvata con il citato D.M. 15 maggio 2020.
Questo capitolo ha sostituito il vecchio testo del Capitolo V.6, che era stato inizialmente introdotto con il D.M. 21 febbraio 2017 (entrato in vigore il 2 aprile 2017) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020. Fino alla data del 18 novembre 2020, il Codice si applicava in alternativa al D.M. 1° febbraio 1986, offrendo una duplice possibilità di scelta progettuale. Con l’abrogazione del D.M. 1986, il Codice è diventato l’unico riferimento normativo per le autorimesse di superficie superiore a 300 m².
La Linea Guida per le Autorimesse con Superficie fino a 300 m²
L’abrogazione del D.M. 1° febbraio 1986 ha creato un problema per le autorimesse di dimensioni minori (superficie non superiore a 300 m²). Queste strutture, pur non essendo soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, necessitano comunque di riferimenti tecnici per una progettazione a regola d’arte e per garantire un livello di sicurezza accettabile.
Per rispondere a questa esigenza, avanzata dal mondo delle professioni tecniche, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020, trasmettendo una linea guida recante “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m²”.
È importante sottolineare che questa linea guida ha valore non cogente: non si tratta di una norma prescrittiva, ma di uno strumento di supporto tecnico a disposizione dei progettisti, che fornisce indicazioni metodologiche e soluzioni tecniche di riferimento per la progettazione di autorimesse di piccole dimensioni, colmando il vuoto normativo creatosi con l’abrogazione del D.M. 1986.
Attività n. 75 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 75 (92) | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti[1] ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2. | Autorimesse fino a 1.000 m2 | Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 | Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili |
Attività n. 75 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| N. | Descrizione attività | Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione sottoclasse |
| 75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2. | 75.1.A | Autorimesse fino a 1000 m2 |
| 75.2.B | Autorimesse oltre 1000 m2 e fino a 3000 m2 | ||
| 75.3.B | Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2 | ||
| 75.4.C | Autorimesse oltre 3000 m2 | ||
| 75.5.C | Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2 | ||
| 75.6.C | Depositi di mezzi rotabili |
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Le autorimesse pubbliche e private, i parcheggi pluriplano e meccanizzati sono oggi ricompresi al punto 75 (primo periodo) dell’Allegato I del regolamento.
Rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 92), il nuovo punto 75 comprende anche attività prima non soggette, come:
- Depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².
- Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m².
Per effetto dei nuovi parametri di assoggettabilità, sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi alcune attività in precedenza esenti e viceversa esenti altre prima soggette. Si segnalano in particolare due casi emblematici:
- Autorimesse con dieci o più autoveicoli, con superficie complessiva coperta inferiore a 300 m²: prima soggette con il D.M. 16 febbraio 1982, successivamente, a decorrere dal 7 ottobre 2011, non più soggette con il D.P.R. n. 151/2011.
- Autorimesse con nove o meno autoveicoli, con superficie superiore a 300 m²: prima non soggette con il D.M. 16 febbraio 1982, successivamente soggette con il D.P.R. n. 151/2011.
Per quanto concerne le autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m², l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 75.1.A: fino a 1.000 m²
- 75.2.B: oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m²
- 75.4.C: oltre 3.000 m²
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016).
In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Un chiarimento importante riguarda le rimesse nautiche. Come specificato nella nota prot. n. P115/4146 sott. 35/B del 12 febbraio 2001, per queste strutture mantengono la propria validità le norme di cui al titolo VII del D.M. 31 luglio 1934. In precedenza, per le rimesse di natanti o di aeromobili ricompresi al punto 92 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, non era stabilito un valore minimo e pertanto queste risultavano soggette anche per una sola unità.
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 1° febbraio 1986: Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili (abrogato dal 19 novembre 2020).
- D.M. 15 maggio 2020: Approvazione del Capitolo V.6 del Codice di Prevenzione Incendi (abroga il D.M. 1986).
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e D.M. 15 maggio 2020 (Capitolo V.6): Disciplina organica per le autorimesse con superficie superiore a 300 m².
- D.M. 21 febbraio 2017 e D.M. 14 febbraio 2020: Precedenti versioni del Capitolo V.6 (sostituite).
- Lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020: Linea guida per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 75 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 75.1.A, 75.2.B, 75.4.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 92).
- D.M. 20 novembre 1981: Normativa precedente al D.M. 1986 (abrogata).
- D.M. 31 luglio 1934: Normativa storica (titolo VII ancora applicabile per le rimesse nautiche).
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con L. 98/2013) e L. 27 febbraio 2017, n. 19: Modifiche ai termini per la SCIA delle nuove attività.
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.
- Nota prot. n. P115/4146 sott. 35/B del 12 febbraio 2001: Chiarimenti sulle rimesse nautiche.




