Il Decreto GSA (D.M. 2 settembre 2021) rappresenta un pilastro della riforma della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, andando a sostituire gran parte delle disposizioni del previgente D.M. 10 marzo 1998. Per comprenderne appieno la portata, è necessario analizzarne la struttura, gli obblighi specifici per il datore di lavoro e le numerose novità introdotte, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
1. Quadro Generale e Campo di Applicazione
Il decreto, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, si applica a tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008. Esso disciplina due aspetti fondamentali e distinti della sicurezza antincendio:
- Gestione in esercizio: le misure e le procedure da adottare per prevenire l’insorgere di un incendio durante la normale operatività.
- Gestione in emergenza: le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza delle persone in caso di incendio.
Un aspetto qualificante del decreto è il superamento del concetto di “lavoratore” a favore di quello più ampio di “occupante”, includendo quindi non solo i dipendenti, ma chiunque sia presente a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro.
2. Struttura del Decreto: Articoli e Allegati
Il provvedimento è composto da 8 articoli e 5 allegati, che ne costituiscono il cuore tecnico-operativo:
- Allegato I: Gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
- Allegato II: Gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
- Allegato III: Corsi di formazione e aggiornamento per addetti al servizio antincendio.
- Allegato IV: Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio.
- Allegato V: Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti.
3. Obblighi per il Datore di Lavoro: Gli Adempimenti Chiave
Il decreto introduce e chiarisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro.
a) Piano di Emergenza: Quando è Obbligatorio?
L’art. 2 del Decreto identifica tassativamente i casi in cui la redazione del piano di emergenza è obbligatoria:
- Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori occupati.
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.
- Luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco (ex D.P.R. 151/2011).
Se non si rientra in queste casistiche, il datore di lavoro non è obbligato a redigere un piano di emergenza formale, ma deve comunque adottare misure organizzative e gestionali semplificate, che vanno inserite all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
b) Formazione e Aggiornamento degli Addetti Antincendio
Il Decreto GSA ha ridefinito gli obblighi formativi, rendendoli più strutturati:
- Periodicità: La formazione degli addetti antincendio deve essere ripetuta con cadenza almeno quinquennale.
- Primo aggiornamento: Per gli addetti già formati, il primo aggiornamento deve avvenire entro cinque anni dall’ultima attività formativa. Se alla data del 4 ottobre 2022 erano già trascorsi più di cinque anni, l’aggiornamento doveva essere completato entro il 4 ottobre 2023.
- Contenuti: I corsi sono correlati al livello di rischio dell’attività (basso, medio, alto), come individuato dal datore di lavoro, e i contenuti minimi sono dettagliati nell’Allegato III.
c) Novità sui Requisiti dei Docenti
Una delle innovazioni più significative è l’introduzione di una sezione dedicata ai requisiti dei docenti per i corsi di formazione. Non tutti possono più tenere corsi di formazione antincendio; i formatori devono ora possedere specifici requisiti di competenza e abilitazione, definiti nell’Allegato V, e i corsi possono essere svolti da soggetti pubblici o privati che si avvalgono di docenti in possesso di tali requisiti.
4. Chiarimenti e Indicazioni Operative dei Vigili del Fuoco
Per facilitare l’applicazione della nuova normativa, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato diverse circolari interpretative, fondamentali per gli operatori del settore:
- Nota DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021: Ha fornito i “Primi chiarimenti” subito dopo la pubblicazione del decreto, chiarendo la struttura del provvedimento e le principali novità rispetto al passato.
- Nota DCPREV n. 7826 del 31 maggio 2022: Ha introdotto le indicazioni procedurali per la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio e dei loro formatori.
- Nota DCPREV n. 12301 del 7 settembre 2022: Ha fornito ulteriori indicazioni procedurali e, cosa di grande rilevanza pratica, ha messo a disposizione il materiale didattico ufficiale (le “dispense” per i corsi 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) da utilizzare per la formazione.
5. Le Abrogazioni e il Quadro Normativo
Il Decreto GSA ha abrogato, a partire dal 4 ottobre 2022, diverse disposizioni del D.M. 10 marzo 1998, in particolare gli articoli 3 (comma 1, lettera f), 5, 6 e 7. L’intero D.M. 10 marzo 1998 è stato poi definitivamente abrogato il 29 ottobre 2022 con l’entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 (c.d. “Decreto Minicodice”), completando così il quadro della riforma della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
6. Ambito di Applicazione Speciale
Il decreto trova applicazione piena per la generalità dei luoghi di lavoro. Tuttavia, per settori specifici come i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/08) e le attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015), si applicano solo le disposizioni relative alla designazione, formazione e aggiornamento degli addetti e ai requisiti dei docenti (articoli 4, 5 e 6).
In sintesi, il Decreto GSA non si limita a recepire la normativa preesistente, ma la riforma in profondità, introducendo criteri più precisi per la gestione dell’emergenza, elevando gli standard formativi per gli addetti e, soprattutto, professionalizzando la figura del formatore, con l’obiettivo di creare un sistema di prevenzione incendi più efficace e omogeneo su tutto il territorio nazionale.




