La sicurezza antincendio nelle attività ricettive turistico-alberghiere rappresenta un settore di primaria importanza, data la particolare vulnerabilità degli ospiti e la necessità di garantire condizioni di esodo e protezione adeguate in caso di emergenza. Il quadro normativo di riferimento si è sviluppato nel corso degli anni, partendo da una regola tecnica specifica per arrivare a un sistema integrato che comprende il Codice di Prevenzione Incendi, con un complesso regime transitorio per gli adeguamenti e numerose proroghe che riflettono le difficoltà operative del settore.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 9 aprile 1994 e le sue Integrazioni
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 9 aprile 1994, che ha introdotto le “Norme di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nel n. 116 del 20 maggio 1994, ha rappresentato il primo riferimento organico per la sicurezza antincendio in questo settore.
Il decreto è stato successivamente oggetto di importanti integrazioni e aggiornamenti:
- D.M. 6 ottobre 2003: ha introdotto disposizioni specifiche per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti, fornendo indicazioni per il loro adeguamento alla normativa.
- Titolo IV – Rifugi Alpini: è stato completamente sostituito con il nuovo testo previsto dall’allegato al D.M. 3 marzo 2014, aggiornando la disciplina per queste particolari strutture montane, che presentano caratteristiche e rischi specifici legati all’isolamento e alle condizioni climatiche.
- D.M. 14 luglio 2015: ha introdotto disposizioni specifiche per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, colmando un vuoto normativo per le strutture di media dimensione.
Un aggiornamento di portata più ampia, che ha interessato il D.M. 9 aprile 1994 insieme ad altre regole tecniche, è stato introdotto dal D.M. 10 marzo 2020, relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione. Questo decreto ha consentito, anche per le strutture ricettive, l’impiego di fluidi refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817, superando il precedente divieto che limitava l’uso a fluidi non infiammabili o non tossici. I chiarimenti applicativi su questa innovazione sono stati forniti con la circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) . Per le attività ricettive turistico-alberghiere, il Codice offre un’alternativa al D.M. 9 aprile 1994, attraverso la regola tecnica verticale contenuta nel Capitolo V.5 (“Attività ricettive turistico-alberghiere”), inizialmente introdotta con il D.M. 9 agosto 2016 (entrato in vigore il 22 settembre 2016) e successivamente sostituita dal D.M. 14 febbraio 2020.
Questa duplice possibilità di scelta consente ai progettisti e ai gestori di optare per l’approccio più adatto alle specifiche caratteristiche della struttura, in un’ottica di flessibilità e prestazionalità che caratterizza il Codice rispetto alle regole tecniche tradizionali.
Le Complesse Norme Transitorie per gli Adeguamenti
Uno degli aspetti più complessi e articolati della disciplina riguarda le norme transitorie per l’adeguamento delle strutture esistenti. Il percorso normativo, che si è sviluppato attraverso numerosi interventi legislativi, riflette la difficoltà di conciliare le esigenze di sicurezza con la realtà operativa di un settore caratterizzato da strutture spesso datate e da investimenti significativi per gli adeguamenti.
Il quadro attuale, aggiornato con il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. “Milleproroghe 2025”, convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15), prevede le seguenti disposizioni per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti al 26 aprile 1994 (data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994):
- Completamento dell’adeguamento: entro il 31 dicembre 2026 (termine prorogato rispetto al precedente 31 dicembre 2024).
- Presentazione della SCIA parziale: entro il 30 giugno 2025 (termine prorogato rispetto al precedente 30 giugno 2023), attestante il rispetto di almeno otto delle prescrizioni indicate (resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, vie d’uscita ad uso promiscuo, depositi). Il numero di prescrizioni richieste è stato progressivamente incrementato nel tempo: inizialmente quattro, poi sei, e infine otto con il Milleproroghe 2025.
Per quanto concerne i rifugi alpini, lo stesso decreto ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione della SCIA da parte dei responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011 (termine già prorogato in precedenti occasioni).
Attività n. 66 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 66 (84) | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati,[1] villaggi turistici, alloggi agrituristici,[2] ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori,[3] case per ferie,[4] con oltre 25 posti-letto;[5] Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici,[6] ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | fino a 50 posti letto | oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.). | oltre 100 posti letto |
Attività n. 66 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 66.1.A | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; | Fino a 50 posti letto |
| 66.2.B | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie; | Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto |
| 66.3.B | Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. | Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) |
| 66.4.C | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie; | Oltre 100 posti letto |
Le Strutture Temporaneamente Sospese o con Capacità Ridotta
Un chiarimento importante riguarda le strutture il cui esercizio sia temporaneamente sospeso (ad esempio per chiusura stagionale) o che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente non superiore a 25 posti letto (sottosoglia di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi). Come chiarito con la circolare DCPREV prot. n. 16419 del 28 novembre 2018, queste strutture possono comunque beneficiare del regime di proroga presentando la SCIA parziale anche oltre il termine previsto.
In tal caso, fermo restando il termine previsto per il completo adeguamento, alla SCIA dovrà essere allegata una dichiarazione da cui risulti che in tale periodo l’attività è stata sospesa o mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto sottosoglia di assoggettabilità. Questo meccanismo consente di non penalizzare le strutture che, per ragioni operative, non hanno potuto completare l’iter procedurale entro i termini ordinari.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Le strutture ricettive sono oggi ricomprese al punto 66 dell’Allegato I del regolamento, che ha notevolmente ampliato il campo di applicazione rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 84).
Sono state infatti incluse nuove attività prima non soggette, tra cui:
- Residenze turistico-alberghiere
- Rifugi alpini
- Case per ferie
- Campeggi
- Villaggi turistici
- Studentati
- Alloggi agrituristici
- Bed & breakfast
- Dormitori
Per gli alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori e case per ferie con oltre 25 posti letto, l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 66.1.A: fino a 50 posti letto
- 66.2.B: oltre 50 e fino a 100 posti letto
- 66.4.C: oltre 100 posti letto
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016). Per i rifugi alpini, come già indicato, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025.
In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Nel corso degli anni, il Ministero dell’Interno ha fornito numerosi chiarimenti su casi particolari, al fine di risolvere incertezze interpretative:
- Studentati: la residenza per studenti era già soggetta a controllo VVF con il D.M. 16 febbraio 1982 (punto 85 – dormitori e simili). Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli studentati al punto 66. Il D.M. 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Non è applicabile l’istituto della deroga di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 151/2011 (Nota DCPREV prot. n. 11106 del 2 agosto 2013).
- Seminari: rientrano tra le attività n. 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora n. 66 e 67 del D.P.R. n. 151/2011) qualora superino, rispettivamente, 25 posti letto e 100 persone. Per la normativa di prevenzione incendi, il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo compresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, questo può costituire utile riferimento pur non essendo cogente (Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003).
- Case per ferie: non rientravano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 in quanto non inserite nell’elenco di cui all’articolo 1 (Nota prot. n. P278/4122/1 sott. 3 del 4 aprile 2000). Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi sono ricomprese al punto 66 del D.P.R. n. 151/2011.
- Comunità religiose: non rientrano fra le attività soggette di cui al D.M. 16 febbraio 1982. L’incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell’anno non incide sull’assoggettabilità di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose (Nota prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26 marzo 2003).
- Villaggi turistici: rientrano esclusivamente tra le strutture turistico-ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti a controllo VVF se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone. Qualora nel loro ambito fossero presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, l’attività indicata al primo capoverso del punto n. 66 del D.P.R. n. 151/2011 (Circolare DCPREV prot. n. 4756 del 9 aprile 2013).
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 9 aprile 1994: Norme di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere (pubblicato in G.U. n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato in G.U. n. 116 del 20 maggio 1994).
- D.M. 6 ottobre 2003: Integrazioni per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti (pubblicato in G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003).
- D.M. 3 marzo 2014: Sostituzione del Titolo IV – Rifugi Alpini.
- D.M. 14 luglio 2015: Disposizioni per attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 (pubblicato in G.U. n. 170 del 24 luglio 2015).
- D.M. 10 marzo 2020: Disposizioni per gli impianti di climatizzazione.
- Circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020: Chiarimenti sul D.M. 10 marzo 2020.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e D.M. 14 febbraio 2020 (Capitolo V.5): Disciplina organica per le attività ricettive.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 66 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 66.1.A, 66.2.B, 66.4.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 84).
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15): Milleproroghe 2025 – proroga dei termini per l’adeguamento (completamento entro il 31 dicembre 2026, SCIA parziale entro il 30 giugno 2025, con almeno 8 prescrizioni).
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 14/2023): Precedente proroga e modifica (almeno 6 prescrizioni).
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con L. 98/2013) e L. 27 febbraio 2017, n. 19: Modifiche ai termini per la SCIA delle nuove attività.
- Circolare DCPREV prot. n. 16419 del 28 novembre 2018: Chiarimenti per le strutture temporaneamente sospese o con capacità ridotta.
- Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21 maggio 2013: Chiarimenti sui richiami alle vecchie attività.
- Nota DCPREV prot. n. 11106 del 2 agosto 2013: Chiarimenti sugli studentati.
- Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003: Chiarimenti sui seminari.
- Nota prot. n. P278/4122/1 sott. 3 del 4 aprile 2000: Chiarimenti sulle case per ferie.
- Nota prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26 marzo 2003: Chiarimenti sulle comunità religiose.
- Circolare DCPREV prot. n. 4756 del 9 aprile 2013: Chiarimenti sui villaggi turistici.




