La crescente diffusione degli impianti fotovoltaici, spinta dalle politiche di transizione energetica e dagli incentivi statali, ha imposto al legislatore e agli organi tecnici di prevenzione incendi di definire un quadro normativo chiaro per la loro installazione, in particolare quando questi impianti vengono realizzati al servizio di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. La disciplina, che si è evoluta nel tempo, bilancia l’esigenza di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili con la necessità di non compromettere i livelli di sicurezza antincendio esistenti.
L’Evoluzione della Guida Tecnica: Dalla Circolare del 2010 all’Edizione 2012
Il primo documento organico di riferimento è stata la circolare n. 5158 del 26 marzo 2010, che conteneva la prima “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici”. Questa guida, però, ha mostrato rapidamente i suoi limiti, soprattutto a fronte delle numerose criticità e quesiti emersi in sede periferica a seguito delle prime massicce installazioni.
Per rispondere a queste esigenze e per recepire le novità introdotte dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (il nuovo regolamento di prevenzione incendi), il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato la circolare DCPREV n. 1324 del 7 febbraio 2012, che ha introdotto una nuova edizione della guida, sostituendo integralmente la precedente versione del 2010.
Questa nuova guida, accompagnata dai chiarimenti forniti con la circolare n. 6334 del 4 maggio 2012, rappresenta tuttora il riferimento tecnico per la progettazione e la valutazione degli impianti fotovoltaici. Essa, pur non avendo valore prescrittivo vincolante, offre un quadro di soluzioni tecniche condivise e costituisce un utile strumento operativo per i professionisti, che possono utilizzarla come base di partenza per le loro valutazioni di rischio.
Lo Status Giuridico degli Impianti Fotovoltaici e le Conseguenze sulle Attività Soggette
È fondamentale chiarire che gli impianti fotovoltaici, di per sé, non costituiscono un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non sono ricompresi nell’elenco dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011. Tuttavia, la loro installazione può avere un impatto significativo sulla sicurezza di un’attività già soggetta alla quale sono “a servizio”.
Il concetto di “impianto a servizio” è stato definito con precisione: si intende un impianto incorporato nell’attività soggetta, indipendentemente dall’utilizzatore finale. Per “incorporato” si considera un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla proiezione in pianta del fabbricato, inclusi aggetti e sporti di gronda. Questa definizione è cruciale per determinare se l’installazione ricade nel campo di applicazione della normativa prevenzionistica.
Di conseguenza, l’installazione di un impianto fotovoltaico su un’attività soggetta si configura come una modifica dell’attività stessa, la cui gestione è regolata dal D.P.R. n. 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012. A seconda dell’impatto sulla sicurezza, le modifiche vengono classificate in tre tipologie, con adempimenti progressivamente più onerosi:
- Modifiche non sostanziali: non incidono sulle condizioni di sicurezza; è sufficiente dichiararle in fase di attestazione di rinnovo periodico.
- Modifiche con variazione: alterano le preesistenti condizioni di sicurezza senza aggravare il rischio; richiedono la presentazione di una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
- Modifiche con aggravio: comportano un effettivo incremento del livello di rischio di incendio; richiedono l’esame preventivo del progetto (per le attività di categoria B e C) e la successiva SCIA a lavori ultimati.
La Valutazione del Rischio e l’Identificazione dell'”Aggravio”
La corretta classificazione della modifica è demandata al progettista, che deve effettuare una puntuale valutazione del rischio incendio. Questo processo non è una mera formalità, ma un’analisi tecnica approfondita che deve considerare le specifiche caratteristiche dell’impianto (tipologia dei moduli, sistema di posa, cablaggi, inverter) e l’interazione con l’edificio esistente.
La normativa individua alcuni aspetti critici da valutare per determinare se si configuri un aggravio di rischio:
- Interferenza con i sistemi di esodo fumi e calore: l’installazione potrebbe ostacolare il funzionamento di evacuatori di fumo e calore (ad esempio, coprendo parzialmente o totalmente traslucidi o impedendo l’apertura di sportelli di ventilazione).
- Ostacolo alle operazioni di spegnimento: la presenza di pannelli sulla copertura può rendere difficili le operazioni di raffreddamento o estinzione di un incendio su tetti combustibili.
- Propagazione dell’incendio: i pannelli possono alterare le modalità di propagazione delle fiamme, sia verso l’esterno (ad esempio, propagazione tra compartimenti diversi) sia verso l’interno (attraverso condutture o fori di passaggio).
- Sicurezza degli operatori: sia il personale addetto alla manutenzione, sia i Vigili del Fuoco in caso di intervento, devono poter operare in condizioni di sicurezza, evitando rischi di folgorazione, cedimenti strutturali o ustioni.
In questo contesto, le soluzioni tecniche contenute nelle note DCPREV del 2012 rappresentano un valido riferimento, ma il professionista non è vincolato ad esse in modo prescrittivo. Egli può, e anzi deve, sviluppare soluzioni progettuali alternative, purché siano in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente, dimostrato attraverso un’adeguata analisi del rischio.
La Procedura Amministrativa in Sintesi
A valle della valutazione del rischio, il progettista dovrà seguire il percorso amministrativo appropriato:
- In caso di aggravio di rischio, per le attività di categoria B e C, si dovrà:
- Richiedere l’esame del progetto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
- A lavori ultimati, presentare la SCIA prima dell’inizio dell’attività.
- In caso di variazione (non aggravio), si dovrà procedere con l’aggiornamento della pratica tramite la presentazione di una SCIA, che dovrà essere integrata con la valutazione del rischio (se non è stato richiesto il preventivo esame del progetto).
In ogni caso, il corrispettivo da pagare, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, è quello relativo all’attività principale servita dall’impianto fotovoltaico.
Una Breve Parentesi: L’Agevolazione Temporanea per l’Emergenza Energetica
Per incentivare ulteriormente la transizione energetica, il legislatore ha introdotto una misura temporanea di semplificazione procedurale. L’articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (convertito con Legge 17 novembre 2022, n. 175), ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l’installazione di impianti fotovoltaici o solari termici comporti la necessità di una valutazione del progetto antincendio (cioè in caso di aggravio), i termini per il rilascio del parere da parte dei Vigili del Fuoco sono ridotti da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Questa disposizione, ormai scaduta, ha rappresentato un significativo acceleratore per il settore, dimostrando la sensibilità del legislatore verso le esigenze della transizione ecologica.
Riferimenti Chiave per la Materia
Per un approfondimento completo, si segnalano i seguenti atti normativi e circolari:
- Circolare DCPREV n. 1324 del 07-02-2012: “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione Anno 2012” (testo coordinato).
- Lettera circolare DCPREV n. 15440 del 15-11-2017: “Reazione al fuoco di coperture ibride fotovoltaiche”.
- Nota DCPREV prot. n. 14401 del 27-10-2017: “Quesito su omologazione di coperture ibride fotovoltaiche”.
- Nota DCPREV prot. n. 12678 del 28-10-2014: “Quesito su impianti fotovoltaici”.
- Circolare prot. n. 6334 del 4 maggio 2012: “Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012”.
- Nota DCPREV prot. n. 11152 del 09-08-2011: “Installazione di impianti fotovoltaici”.
- Circolare prot. EM 622/867 del 18-02-2011: “Procedure in caso di intervento in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori vigili del fuoco”.
- Nota DCPREV prot. n. 12563 del 02-09-2010: “Installazione di impianti fotovoltaici in attività soggette…”.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e D.M. 7 agosto 2012: Discipline generali per le modifiche alle attività soggette.
- D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (convertito in L. 17 novembre 2022, n. 175): Agevolazione sui termini per l’esame del progetto.




