La gestione in sicurezza dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) rappresenta un settore di primaria importanza nella prevenzione incendi, data la natura infiammabile del prodotto e i potenziali rischi connessi alla sua manipolazione e stoccaggio. Il quadro normativo di riferimento, articolato su più livelli e aggiornato nel corso degli anni, definisce oggi criteri chiari e proporzionati alla dimensione e alla tipologia degli impianti, introducendo al contempo procedure semplificate per gli impianti di minore capacità.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 14 maggio 2004 e le sue Integrazioni
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 14 maggio 2004, che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi (m³). Questo provvedimento ha sostituito il precedente D.M. 31 marzo 1984, che fissava il limite a 5 m³, introducendo criteri progettuali e gestionali aggiornati.
Il decreto del 2004 non è rimasto statico, ma è stato oggetto di due successivi interventi di integrazione e modifica:
- Il D.M. 5 luglio 2005 ha introdotto le prime integrazioni, affinando alcuni aspetti tecnici della regola.
- Il D.M. 4 marzo 2014 ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni, aggiornando la disciplina alla luce delle esperienze applicative e delle evoluzioni tecnologiche.
Il testo coordinato che ne risulta rappresenta oggi il riferimento completo per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL di capacità fino a 13 m³.
Il Campo di Applicazione e il Rapporto con le Altre Discipline
Il D.M. 14 maggio 2004 si applica a tutti i depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva fino a 13 m³, a prescindere dalla loro capacità minima. Ciò significa che la regola tecnica trova applicazione anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m³, i quali, pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, devono comunque essere realizzati a regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche del decreto.
È importante chiarire il rapporto tra questa disciplina e quella prevista per i depositi di maggiore capacità. Per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m³, il riferimento normativo rimane il D.M. 13 ottobre 1994, che disciplina la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg. Il D.M. 14 maggio 2004 ha abrogato il D.M. 13 ottobre 1994 solo per le parti inerenti ai depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 13 m³ non adibiti ad uso commerciale. In sostanza, per i depositi commerciali di capacità compresa tra 5 e 13 m³ rimane applicabile la disciplina più generale del D.M. 1994.
Le Procedure Semplificate di Prevenzione Incendi
Un aspetto di grande rilevanza pratica è rappresentato dalle procedure semplificate di prevenzione incendi per i piccoli depositi di GPL. Queste procedure, originariamente introdotte dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 (poi abrogato), sono state successivamente aggiornate e integrate dal D.M. 7 agosto 2012, che ha ridefinito il sistema di classificazione e gli adempimenti amministrativi.
In particolare, per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³, individuati al n. 4, sott. 3, categoria A del D.P.R. n. 151/2011, è stato predisposto uno specifico modello di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), denominato PIN 2–GPL–2018-SCIA. Questo modello, che tiene conto delle procedure semplificate, rappresenta lo strumento operativo per i professionisti e gli operatori del settore.
L’attestazione di conformità antincendio, redatta sul modello PIN 2.1–GPL–2018, può essere firmata da un tecnico abilitato, dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito o dal responsabile tecnico dell’azienda distributrice. Inoltre, le procedure semplificate prevedono il rilascio della dichiarazione di installazione per depositi di GPL, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, redatta sul modello PIN 2.7-gpl-2012, a firma del responsabile dell’azienda distributrice rifornitrice del GPL o dell’impresa installatrice in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, i depositi di GPL in serbatoi fissi sono stati ricompresi al punto 4B dell’Allegato I del decreto. In precedenza, tali attività erano già soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto comprese al n. 4B del D.M. 16 febbraio 1982, con una perfetta corrispondenza tra le due classificazioni.
Tuttavia, il D.P.R. n. 151/2011 ha introdotto una differenziazione delle procedure in base alla categoria di attività (A, B o C), che a sua volta dipende dalla capacità del deposito. Per rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto il concetto di sottoclasse, associando a ciascuna attività un codice alfanumerico composto da tre elementi: numero attività/sottoclasse/categoria.
Nello specifico, per i depositi di GPL fino a 13 m³, le attività sono individuate attraverso i seguenti codici:
Attività n. 4 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 4 (4) | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:[1] | |||
| a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | fino a 2 mc | oltre i 2 mc | ||
| b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL[2] fino a 5 mc | Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc, Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc, Depositi di GPL oltre i 13 mc | |
Attività n. 4 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: | ||
| 4.1.B | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Fino a 2 mc |
| 4.2.C | a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc | Oltre i 2 mc |
| 4.3.A | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL fino a 5 mc |
| 4.4.B | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 mc |
| 4.5.B | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL da 5 mc fino a 13 mc |
| 4.6.C | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 mc |
| 4.7.C | b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc | Depositi di GPL oltre i 13 mc |
Questo sistema di codifica, introdotto dal D.M. 7 agosto 2012, ha sostituito la precedente classificazione e rappresenta oggi il riferimento obbligatorio per l’identificazione dell’attività e la corretta applicazione delle procedure amministrative.
Un Chiarimento Importante: L’Esclusione per gli Imprenditori Agricoli
Un aspetto che merita un chiarimento riguarda l’esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 prevista dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 per i contenitori-distributori di carburante liquido a servizio di imprenditori agricoli. Come chiarito dalla Nota DCPREV prot. n. 11350 del 24 luglio 2019, tale esclusione non riguarda i serbatoi di GPL. I commi 13-bis e 13-ter dell’articolo 14 del D.L. 24 giugno 2014, n. 99 (convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116), fanno infatti riferimento all’attività di cui al punto n. 15 dell’ex D.M. 16 febbraio 1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili, non ai gas liquefatti. Pertanto, i depositi di GPL rimangono soggetti alla disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011, senza eccezioni per gli imprenditori agricoli.
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 14 maggio 2004: Regola tecnica per depositi di GPL fino a 13 mc (pubblicato in G.U. n. 120 del 24 maggio 2004).
- D.M. 5 luglio 2005: Integrazioni al D.M. 14 maggio 2004 (pubblicato in G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
- D.M. 4 marzo 2014: Modifiche ed integrazioni al D.M. 14 maggio 2004 (pubblicato in G.U. n. 62 del 15 marzo 2014).
- D.M. 13 ottobre 1994: Regola tecnica per depositi di GPL di capacità superiore a 5 mc.
- D.M. 31 marzo 1984: Normativa precedente (abrogata dal D.M. 14 maggio 2004).
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi.
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e classificazione delle attività soggette.
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: Requisiti per le imprese installatrici.
- D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32: Dichiarazione di conformità degli impianti.
- Legge 11 agosto 2014, n. 116: Esclusioni per imprenditori agricoli (non applicabile al GPL).
- Nota DCPREV prot. n. 11350 del 24-07-2019: Chiarimenti sull’esclusione per imprenditori agricoli.
- Lettera circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012: Chiarimenti sugli impianti di riempimento (punto 3 dell’Allegato I).




