La sicurezza antincendio negli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta, data la particolare vulnerabilità degli utenti (soprattutto bambini e giovani) e la necessità di garantire condizioni di esodo e protezione adeguate in caso di emergenza. Il quadro normativo di riferimento si è sviluppato a partire dagli anni Novanta, con una regola tecnica specifica che, tuttavia, ha incontrato notevoli difficoltà di attuazione, come testimonia la lunga e articolata sequenza di proroghe che ha caratterizzato il settore.
La Regola Tecnica di Riferimento: Il D.M. 26 agosto 1992 e le sue Integrazioni
Il fulcro della disciplina è rappresentato dal D.M. 26 agosto 1992, che ha introdotto le “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Questo provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, ha rappresentato il primo riferimento organico per la sicurezza antincendio in questo settore, stabilendo requisiti progettuali e gestionali per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Il decreto è stato oggetto di chiarimenti applicativi attraverso la lettera circolare 30 ottobre 1996, n. P2244/4122, che ha fornito indicazioni interpretative e ha disciplinato le deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2, risolvendo alcune criticità emerse in fase applicativa.
Un aggiornamento di portata più ampia, che ha interessato il D.M. 26 agosto 1992 insieme ad altre regole tecniche, è stato introdotto dal D.M. 10 marzo 2020, relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione. Questo decreto ha consentito, anche per le strutture scolastiche, l’impiego di fluidi refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817, superando il precedente divieto che limitava l’uso a fluidi non infiammabili o non tossici. I chiarimenti applicativi su questa innovazione sono stati forniti con la circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020.
L’Integrazione con il Codice di Prevenzione Incendi
Un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina è rappresentato dall’introduzione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) . Per le attività scolastiche, il Codice offre un’alternativa al D.M. 26 agosto 1992, attraverso la regola tecnica verticale contenuta nel Capitolo V.7 (“Attività scolastiche”), inizialmente introdotta con il D.M. 7 agosto 2017 (entrato in vigore il 25 agosto 2017) e successivamente sostituita dal D.M. 14 febbraio 2020.
Questa duplice possibilità di scelta consente ai progettisti e ai gestori di optare per l’approccio più adatto alle specifiche caratteristiche della struttura, in un’ottica di flessibilità e prestazionalità che caratterizza il Codice rispetto alle regole tecniche tradizionali.
La Classificazione delle Attività nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Le scuole e gli asili nido sono oggi ricompresi al punto 67 dell’Allegato I del regolamento, con una formulazione diversa rispetto al precedente elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (dove erano al n. 85).
La novità più significativa è rappresentata dall’inclusione tra le “attività soggette” degli asili nido, che in precedenza non erano soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Come era stato chiarito con la nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14 ottobre 1997, gli asili nido non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Oggi, invece, sono pienamente soggetti alla disciplina.
È importante precisare che gli asili nido non sono definibili scuole e pertanto non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992. Per tali attività si applica la regola tecnica di cui al D.M. 16 luglio 2014 oppure, in alternativa, la regola tecnica verticale del Codice di prevenzione incendi per gli asili nido (Capitolo V.9), approvata con il D.M. 6 aprile 2020.
Per quanto concerne le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, l’individuazione avviene attraverso i codici di attività:
- 67.1.A: fino a 150 persone
- 67.2.B: oltre 150 e fino a 300 persone
- 67.4.C: oltre 300 persone
I responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, hanno dovuto presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017, termine modificato dall’articolo 38, comma 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) e successivamente dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Milleproroghe 2016).
Attività n. 67 – allegato I al D.P.R. n. 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 67 (85) | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;[1],[2],[3],[4],[5] Asili nido con oltre 30 persone presenti. | fino a 150 persone | oltre 150 e fino a 300 persone; Asili nido | oltre 300 persone |
Attività n. 67 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 67.1.A | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; | Fino a 150 persone |
| 67.2.B | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie; | Oltre 150 e fino a 300 persone |
| 67.3.B | Asili nido con oltre 30 persone presenti. | Asili nido |
| 67.4.C | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie; | Oltre 300 persone |
La Lunga Storia delle Proroghe per gli Edifici Scolastici
Uno degli aspetti più emblematici e complessi della disciplina è rappresentato dalla lunga sequenza di proroghe per l’adeguamento degli edifici scolastici esistenti. Il percorso normativo, che si è sviluppato attraverso numerosi interventi legislativi, riflette la difficoltà di conciliare le esigenze di sicurezza con la realtà operativa di un settore caratterizzato da strutture spesso datate e da investimenti significativi per gli adeguamenti.
La scadenza originaria per l’adeguamento era fissata a cinque anni dall’entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992. Tuttavia, questo termine è stato ripetutamente prorogato nel corso degli anni, con ampi intervalli temporali che sono rimasti non coperti da tali differimenti.
Di seguito si riporta la cronologia essenziale delle principali proroghe:
- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (convertito con legge 25 febbraio 2016, n. 21): aveva stabilito che l’adeguamento previsto dall’articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 104/2013 doveva essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
- D.M. 12 maggio 2016: aveva dato attuazione a quanto previsto, precisando che tutte le misure dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2016.
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19): ha prorogato il termine al 31 dicembre 2017.
- Legge 21 settembre 2018, n. 108: ha prorogato il termine al 31 dicembre 2018.
- Legge 8 agosto 2019, n. 81: ha prorogato il termine al 31 dicembre 2021.
- Legge 26 febbraio 2021, n. 21: ha prorogato il termine al 31 dicembre 2022.
- Legge 25 febbraio 2022, n. 15: limitatamente alle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha prorogato il termine al 31 dicembre 2024.
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14): per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture IeFP e IFTS, ha stabilito il termine al 31 dicembre 2024.
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15): ha prorogato il termine al 31 dicembre 2027 per scuole, asili nido, università, ecc.
Questa lunga sequenza di proroghe testimonia la difficoltà di realizzare gli interventi di adeguamento necessari, nonostante i ripetuti solleciti e le scadenze fissate dal legislatore.
Le Prescrizioni per Università e Istituzioni dell’Alta Formazione
Per le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, il percorso di adeguamento ha seguito un iter parzialmente differenziato. Con il D.M. 25 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2022 ed entrato in vigore il 9 settembre successivo, sono state definite:
- Idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento.
- Scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio a fasi successive.
Questo approccio, che prevede un percorso graduale e articolato, riconosce la complessità degli interventi necessari per le strutture universitarie e consente di programmare gli adeguamenti in modo più sostenibile.
Chiarimenti Applicativi su Casi Particolari
Nel corso degli anni, il Ministero dell’Interno ha fornito numerosi chiarimenti su casi particolari, al fine di risolvere incertezze interpretative:
- Scuole di catechismo: per le quali non si può individuare un’attività scolastica stabilmente esercita ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività, non sono comprese al punto 67 del D.P.R. n. 151/2011, né rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992 (Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13 settembre 2013).
- Titolarità degli adempimenti: in materia di titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici, è intervenuto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato (CS 33778/2010 del 13 dicembre 2010), ribadito con nota del 15 febbraio 2012. In base a tale ricostruzione, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 farebbero capo al rappresentante pro-tempore dell’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico, mentre il dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti (Circolare DCPREV prot. n. 9060 del 25 giugno 2013).
- Seminari: rientrano tra le attività n. 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora n. 66 e 67 del D.P.R. n. 151/2011) qualora superino, rispettivamente, 25 posti letto e 100 persone. Il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a attività scolastiche (Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003).
- Università: sono comprese al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora punto 67 del D.P.R. n. 151/2011) e rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26 agosto 1992. Sono escluse dalla tipologia di “Amministrazione dello Stato” e pertanto, anche in passato, erano soggette al pagamento dei servizi di prevenzione incendi (note prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, n. P285/4122 sott. 32 del 7 aprile 2000, n. P884/4122 sott. 32 del 18 luglio 2001, n. P287/4118/1 sott. 44 del 4 aprile 2002).
- Comunità religiose: non rientrano tra le attività soggette a controllo VVF né sono dotate di norme specifiche di prevenzione incendi. L’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell’ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di cento persone presenti, o in genere attività aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi (Circolare n. 14 del 28 maggio 1985).
Riferimenti Normativi e Documentali
- D.M. 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (pubblicato in G.U. n. 218 del 16 settembre 1992).
- Lettera circolare 30 ottobre 1996, n. P2244/4122: Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.
- D.M. 10 marzo 2020: Disposizioni per gli impianti di climatizzazione.
- Circolare DCPREV prot. n. 9833 del 22 luglio 2020: Chiarimenti sul D.M. 10 marzo 2020.
- D.M. 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), D.M. 7 agosto 2017 e D.M. 14 febbraio 2020 (Capitolo V.7): Disciplina organica per le attività scolastiche.
- D.M. 16 luglio 2014 e D.M. 6 aprile 2020 (Capitolo V.9): Regole tecniche per gli asili nido.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività al punto 67 dell’Allegato I).
- D.M. 7 agosto 2012: Procedure e codifica delle attività soggette (sottoclassi 67.1.A, 67.2.B, 67.4.C).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato, con n. 85).
- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (convertito con L. 21/2016): Prima proroga al 31 dicembre 2016.
- D.M. 12 maggio 2016: Prescrizioni per l’attuazione con scadenze differenziate.
- D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito con L. 19/2017): Proroga al 31 dicembre 2017.
- Legge 21 settembre 2018, n. 108: Proroga al 31 dicembre 2018.
- Legge 8 agosto 2019, n. 81: Proroga al 31 dicembre 2021.
- Legge 26 febbraio 2021, n. 21: Proroga al 31 dicembre 2022.
- Legge 25 febbraio 2022, n. 15: Proroga al 31 dicembre 2024 per università e AFAM.
- D.M. 25 agosto 2022: Prescrizioni per l’attuazione con scadenze differenziate per università e AFAM.
- D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 14/2023): Proroga al 31 dicembre 2024 per scuole e IeFP/IFTS.
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito con L. 15/2025): Proroga al 31 dicembre 2027 per scuole, asili nido, università, ecc.
- Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13 settembre 2013: Chiarimenti sulle scuole di catechismo.
- Circolare DCPREV prot. n. 9060 del 25 giugno 2013: Chiarimenti sulla titolarità degli adempimenti.
- Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003: Chiarimenti sui seminari.
- Note prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997, n. P285/4122 sott. 32 del 7 aprile 2000, n. P884/4122 sott. 32 del 18 luglio 2001, n. P287/4118/1 sott. 44 del 4 aprile 2002: Chiarimenti sulle università.
- Circolare n. 14 del 28 maggio 1985: Chiarimenti sulle comunità religiose.




