La disciplina dei prodotti esplosivi e pirotecnici rappresenta un settore di particolare complessità normativa, in cui convivono esigenze di sicurezza pubblica, tutela dell’incolumità delle persone e regolamentazione di attività produttive e commerciali ad alto rischio. Il quadro regolatorio di riferimento, articolato su più livelli, affonda le sue radici in provvedimenti risalenti agli anni Trenta del secolo scorso, che sono stati però oggetto di un costante aggiornamento per adeguarsi all’evoluzione tecnologica e al quadro normativo europeo.
Il Fondamento Normativo: Il TULPS e il Regolamento di Esecuzione
Il pilastro del sistema normativo è rappresentato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che contiene il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) , un provvedimento organico che disciplina numerosi aspetti della sicurezza pubblica, tra cui la fabbricazione, il commercio, il trasporto e la detenzione di sostanze esplodenti.
A completamento di questa disciplina, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ha approvato il Regolamento per l’esecuzione del TULPS, che fornisce le disposizioni tecniche e procedurali di dettaglio per l’applicazione delle norme del Testo Unico. Questo Regolamento è corredato da una serie di allegati che costituiscono il cuore tecnico della disciplina:
- Allegato A: contiene l’elenco dei prodotti esplodenti e la loro classificazione in categorie, sulla base del loro grado di pericolosità.
- Allegato B: stabilisce le norme per l’impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1ª, 2ª e 3ª categoria (polveri, dinamiti, detonanti), definendo i requisiti costruttivi e le distanze di sicurezza.
- Allegato C: contiene ulteriori disposizioni tecniche e procedurali.
- Allegato D: fornisce le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili o esplosive.
È interessante notare che i testi originari di questi provvedimenti, risalenti agli anni Trenta, presentano ancora oggi alcune espressioni linguistiche arcaiche, come “siavi” (per “vi sia”) o “soglionsi” (per “si sogliono”), che testimoniano la loro lunga storia e che richiedono talvolta un’attenta interpretazione da parte degli operatori del settore.
Attività n. 17 e 18 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011
| N. | Attività | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
| 17 (24) | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. | tutti | ||
| 18 (25) | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. |
Attività n. 17 e 18 – allegato III al D.M. 7/8/2012
| Attività Sottoclasse Categoria | Descrizione attività | Descrizione sottoclasse |
| 17.1.C | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | |
| 18.1.B | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» |
| 18.2.C | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. | Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD 6/5/1940 n. 635 e smi. |
Il Sistema delle Commissioni Tecniche
Un elemento caratterizzante della disciplina è il sistema delle commissioni tecniche, che svolgono un ruolo fondamentale nell’istruttoria delle pratiche e nell’emanazione dei pareri tecnici. Questo sistema è stato recentemente riorganizzato dal D.M. 19 novembre 2014, che ha definito la “Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti”, successivamente modificato e integrato dal D.M. 17 marzo 2015.
- La Commissione consultiva centrale ha funzioni di indirizzo e coordinamento, fornendo pareri sulle questioni di carattere generale e risolvendo i casi di particolare complessità.
- Le Commissioni tecniche territoriali, istituite presso le Prefetture, svolgono le istruttorie tecniche per il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta di competenza, effettuando sopralluoghi e verifiche sugli impianti.
Questo sistema garantisce un approccio tecnico e specialistico alla valutazione dei rischi connessi alle attività con esplosivi, assicurando uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Le Linee Guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Per garantire un’applicazione uniforme e aggiornata della normativa, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato una serie di Linee Guida che forniscono indirizzi interpretativi e operativi per gli operatori del settore e per le Commissioni tecniche. Tra queste, si segnalano in particolare:
- Nota prot. n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20 luglio 2020: “Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi – Edizione 2020”.
- Nota prot. n. 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15 febbraio 2022: “Linee guida concernenti il funzionamento della commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti – Edizione 2022”.
- Nota prot. n. 557/PAS/U/014502/XV.A.MASS(5) del 22 dicembre 2023: “Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative di pubblica sicurezza relative all’attività di fabbricazione di esplosivi – Edizione 2023”.
Queste Linee Guida, pur non avendo forza di legge, rappresentano un prezioso strumento di orientamento per i professionisti e per le stesse amministrazioni, contribuendo a garantire un’applicazione corretta e uniforme delle disposizioni.
L’Evoluzione della Normativa e gli Aggiornamenti Europei
Nel corso dei decenni, il TULPS e il suo Regolamento di esecuzione sono stati oggetto di numerosi interventi di modifica e integrazione, che hanno via via adeguato la disciplina alle esigenze emergenti e al quadro normativo europeo. Tra i principali provvedimenti di aggiornamento si segnalano:
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104: Attuazione della direttiva (UE) 2017/853, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
- D.M. 16 agosto 2016: Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al R.D. 635/1940.
- D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81: Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
- D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123: Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
- D.M. 9 agosto 2011 (e successivi DM del 2012, 2013 e 2014): Modificazioni agli allegati A, B e C al Regolamento di esecuzione, in attuazione dell’articolo 18 del D.Lgs. 58/2010 e per la classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti.
- D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58: Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
- D.M. 19 settembre 2002, n. 272: Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 7/1997, di recepimento della direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi per uso civile.
Questi interventi hanno permesso alla disciplina di rimanere al passo con i tempi, recependo le innovazioni tecnologiche e allineandosi agli standard di sicurezza europei.
L’Assoggettabilità nel Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, il sistema di classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è stato profondamente riorganizzato. Le attività connesse alle sostanze esplodenti sono oggi ricomprese ai punti 17 e 18 dell’Allegato I del regolamento:
- Punto 17: “Stabilimenti di sostanze esplodenti” (corrispondente al vecchio n. 24 del D.M. 16 febbraio 1982). Rispetto al passato, è stata eliminata la menzione dei perossidi organici, che sono stati trasferiti tra le sostanze instabili di cui al punto 19 del D.P.R. 151/2011.
- Punto 18: “Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti o di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita” (corrispondente al vecchio n. 25 del D.M. 16 febbraio 1982). Rispetto al passato, sono stati inseriti i termini “e/o depositi” e si è precisato che si tratta di esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita, chiarendo che non si tratta di prodotti esplodenti in senso stretto, ma di articoli pirotecnici che, per le loro caratteristiche di sicurezza, possono essere commercializzati senza particolari restrizioni.
Questa riorganizzazione ha permesso di adeguare la classificazione delle attività alla realtà operativa e alle diverse tipologie di prodotti presenti sul mercato.
Riferimenti Normativi e Documentali
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635: Regolamento per l’esecuzione del TULPS (con allegati A, B, C, D).
- D.M. 19 novembre 2014 (e D.M. 17 marzo 2015): Composizione delle Commissioni tecniche in materia di sostanze esplodenti.
- Note del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 2020, 2022 e 2023: Linee guida in materia di esplosivi.
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104: Modifiche alla disciplina sulle armi.
- D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81: Esplosivi per uso civile.
- D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123: Articoli pirotecnici.
- D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58: Prodotti pirotecnici.
- D.M. 9 agosto 2011 (e successivi): Modifiche agli allegati A, B e C.
- D.M. 19 settembre 2002, n. 272: Regolamento esecutivo per esplosivi per uso civile.
- D.M. 27 maggio 1987, n. 239; D.M. 13 luglio 1977; D.M. 23 gennaio 1974; D.M. 2 aprile 1974: Precedenti modifiche agli allegati.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151: Nuovo regolamento di prevenzione incendi (classificazione delle attività ai punti 17 e 18 dell’Allegato I).
- D.M. 16 febbraio 1982: Vecchio elenco delle attività soggette (superato).
Aggiornamenti
- Dlgs 10 agosto 2018, n. 104 – «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi» (G.U. n. 104 del 10-08-2018).
- D.M. 16 agosto 2016 – «Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza» (G.U. n. 231 del 03-10-2016).
- Dlgs 19 maggio 2016, n. 81 – «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile» (G.U. n. 121 del 25-05-2016 – Suppl. Ordinario n. 16).
- Dlgs 29 luglio 2015, n. 123 – «Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici» (G.U. n. 186 del 12-08-2015).
- Comunicato – «Modifica dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973» (G.U. n. 138 del 17-06-2014).
- D.M. 4 giugno 2014 – «Modifica dell’art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973» (G.U. n. 138 del 17-06-2014).
- D.M. 20 febbraio 2013 – «Modificazione dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, relativo alle modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (G.U. n. 47 del 25-02-2013).
- D.M. 3 aprile 2012 – «Modificazione dell’allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, relativo alle modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» (G.U. n. 102 del 03-05-2012).
- D.M. 9 agosto 2011 – «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Attuazione dell’articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 – Classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973» [1] (G.U. n. 198 del 26-08-2011).
- D.M. 8 aprile 2010 – «Modifiche all’allegato C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di procedure per il rinnovo delle licenze permanenti di trasporto» (G.U. n. 104 del 06-05-2010).
- Dlgs 26 ottobre 2010, n. 204 – «Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi» (G.U. n. 288 del 10-12-2010).
- Dlgs 4 aprile 2010, n. 58 – «Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici» (G.U. n. 93 del 22-04-2010).
- D.M. 19 settembre 2002, n. 272 – «Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile» (G.U. n. 291 del 12-12-2002 – Suppl. Ordinario n. 227).
- D.M. 27 maggio 1987 n. 239 – «Modificazioni all’allegato B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635» (G.U. n. 147 del 26 giugno 1987).
- D.M. 13 luglio 1977 – «Disposizioni integrative dell’allegato B al Regolamento esecutivo al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» (G.U. n. 199 del 21 luglio 1977).
- D.M. 23 gennaio 1974 – «Modifiche ai numeri 4) e 6) dell’allegato C al Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» (G.U. n. 31 del 2 febbraio 1974).
- D.M. 2 aprile 1974 – «Modificazioni all’allegato B al Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» (G.U. n. 106 del 24 aprile 1974).




