Tra gli obblighi in materia di tutela di salute e sicurezza posti in capo al datore di lavoro dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, vi è quello di garantire che il lavoratore sia messo in condizione di svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza.
In quest’ottica, il T.U. dedica grande attenzione alla disciplina relativa alla dotazione e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, obblighi precisi e puntuali in materia. sancendo negli articoli del Capo II, Titolo III, degli I dispositivi di protezione individuale in uso al C.N.VV.F. sono anche disciplinati dal D.M. n. 127 del 21 agosto 2019 che tratta le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il principale destinatario di tale tipologia di norme di sicurezza è il datore di lavoro, tenuto a predisporre le prescrizioni antinfortunistiche, a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie e degli idonei dispositivi di protezione, a informare, istruire, formare, addestrare il lavoratore, nonché a vigilare sull’adempimento degli obblighi gravanti sui lavoratori.
In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 77, il datore di lavoro ha l’obbligo di dotare i lavoratori di dispositivi di sicurezza adeguati alle mansioni da svolgere e di mantenerli in efficienza, ha l’obbligo di addestrare, formare e informare tramite istruzioni comprensibili il lavoratore all’utilizzo dei dispositivi, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
In relazione ai suddetti obblighi, nel D.M. n. 127 del 21 agosto 2018 si tiene conto della “complessa” articolazione organizzativa del Corpo nazionale: infatti per le forniture centralizzate l’obbligo della valutazione dei DPI è conferito al dirigente dell’Ufficio centrale competente che cura le procedura di acquisto, mentre sul dirigente destinatario delle forniture – datore di lavoro – ricadono gli obblighi per la consegna dei DPI ai dipendenti, lo svolgimento delle attività di formazione e informazione ai dipendenti per il corretto uso dei DPI, la verifica di efficienza e il monitoraggio sul corretto uso dei DPI da parte dei dipendenti. Pertanto le responsabilità dei dirigenti coinvolti è di tipo concorrente. Invece, nei casi in cui è espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti, tutte le responsabilità disciplinate all’art. 77 del D. Lgs n. 81 del 2008 ricadono sul dirigente – datore di lavoro. Secondo pacifico orientamento dottrinale, tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso anche il dovere di prevenire l’eventuale comportamento negligente o imprudente del lavoratore.
Ed infatti, l’art. 2087 c.c. pone in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati. A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che ciò non significa che il datore di lavoro debba creare un ambiente lavorativo a “rischio zero”, disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva), ma comporta che lo stesso debba predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell’attività posta in essere.
Da parte del datore di lavoro, tale analisi deve essere condotta secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, analizzando tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, redigendo all’esito e sottoponendo ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2 Il datore di lavoro è, dunque, titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l’obbligo, non solo di disporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto garante dell’incolumità fisica di questi ultimi, obbligo che non viene meno neppure con la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una funzione diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro. In linea con il nuovo ruolo di “collaboratore di sicurezza del datore di lavoro” che il T.U. attribuisce al lavoratore a seguito del recepimento nell’ordinamento giuridico italiano di principi sanciti da direttive comunitarie risalenti ai primi anni Novanta, specifici obblighi in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, violazione, gravano anche sul lavoratore. autonomamente sanzionati dalla legge in caso di Come evidenziato da autorevole dottrina, il lavoratore “è stato chiamato a uscire dalla sua inerzia di titolare del credito di sicurezza, il cui soddisfacimento è comunque autonomamente garantito e rafforzato e a farsi protagonista della sicurezza individuale e collettiva”.
3 Non più, dunque, solo soggetto passivo dal quale esigere il rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti stabiliscano ma attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza; non più solo creditore di sicurezza ma anche debitore della stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di intervento, di segnalazione, di controllo e del suo fattivo contributo.4 Nello specifico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 78, il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e di utilizzare i DPI correttamente e in conformità a quanto appreso. Inoltre, è tenuto ad av re cura dei DPI messi a disposizione, senza apporvi alcuna modifica e segnalando tempestivamente difetti o inconvenienti eventualmente rilevati. Al termine dell’utilizzo prescritte per la loro riconsegna. è tenuto a seguire le procedure Con particolare riferimento al C.N.VV.F. vengono in rilievo le norme di cui al D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”. In quanto a diretto contatto con le fonti di rischio e, quindi, in grado di fornire un contributo estremamente utile per individuarle e fronteggiarle, il legislatore responsabilizza, dunque, il lavoratore, chiedendogli espressamente di contribuire, insieme al datore di lavoro, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza propria, dei colleghi e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, assumendo comportamenti avveduti, accorti e prudenti. 2Cass. Pen., Sez. IV, 3 maggio 2019, n. 18323. 3Così testualmente, R. DEL PUNTA, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. MONTUSCHI (a cura di), p. 157.
4 Così testualmente, M. MARTINELLI, L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, in I WORKING PAPERS DI37/2014 OLYMPUS, p. 9. Ne consegue che, oltre ai soggetti tradizionalmente considerati titolari delle posizioni di garanzia, quali datore di lavoro, dirigenti e preposti, anche lo stesso lavoratore è stato onerato di obblighi finalizzati proprio a prevenire il verificarsi di un evento lesivo in danno proprio, di altri lavoratori o di terzi. La disciplina relativa alle sanzioni applicabili al lavoratore per violazioni degli obblighi in materia di utilizzo dei DPI è contenuta all’art. 59 del D. Lgs n. 81/2008. Nello specifico, il lavoratore è punito nei casi in cui non abbia utilizzato correttamente e in modo appropriato i dpi, non abbia segnalato immediatamente difetti o inconvenienti degli stessi, li abbia manomessi o modificati oppure non abbia preso parte ai programmi di formazione e addestramento organizzati sulla specifica materia, o qualora non abbia osservato le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
L’inadempimento da parte del lavoratore degli obblighi di sicurezza legati all’utilizzo dei DPI può configurare infrazione disciplinare, tale da legittimare il datore di lavoro, titolare del potere direttivo, all’adozione di provvedimenti che, nei casi più gravi e/o di reiterato inadempimento, potranno comportare addirittura il licenziamento, una volta valutato complessivamente l quadro di riferimento (ruolo, grado di diligenza da esigibile dal lavoratore, effettiva imputabilità della mancanza delle informazioni, della formazione, dell’addestramento e dei dispositivi di protezione in dotazione).5 La figura di garanzia del preposto assume anch’essa un ruolo di responsabilità in relazione all’uso dei DPI, infatti, oltre agli obblighi propri quale lavoratore, il preposto ha il dovere di sovrintendere e di vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e in caso di inosservanza ha l’obbligo di informare i diretti superiori. Rientra tra i compiti del preposto la verifica della disponibilità per i lavoratori dei DPI e l’obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente l’inefficienza o dei dispositivi di protezione individuale, tali che possano cagionare una condizione di pericolo durante il lavoro.
Nel regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al DPR n. 64 del 2012 questi obblighi sono riportati negli ambiti dei compiti istituzionali del C.N.VV.F., nei quali è riconosciuta la peculiarità del servizio ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel DPR sono ribaditi gli obblighi per tutti i dipendenti, in particolare i responsabili dei servizi e i capi squadra sono da considerarsi i preposti. I responsabili dei servizi devono aver cura che venga correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale e ai capi partenza è riconosciuto il compito di predisporre il personale all’intervento di soccorso mediante l’indicazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare.
Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell’esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
Articolo 78 – Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione
tratto dal VADEMECUV
Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF
“I Dispositivi di Protezione Individuali